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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. ed est. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1458/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DANIELI ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1982 Con il patrocinio dell'Avv. BALLARE' CARLOTTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. in SS LLIO (CS) il 25/12/1979 RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
Pag. 1 • La casa coniugale, sita in Trecate (NO) alla Via Garibaldi n. 17, è di proprietà esclusiva del signor ed è gravata da mutuo che prevede una rata mensile di Euro 400,00, circa Pt_1 e rimarrà quale residenza del signor il quale proseguirà nel pagamento del suddetto Pt_1 mutuo;
• la signora a far data dal 15.11.2024 ha trasferito la propria residenza presso CP_1 un appartamento condotto in locazione (canone mensile comprensivo di spese di € 600,00) unitamente ai due figli sito in Trecate (NO) – via Novara n. 50;
• Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
• Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori, esso dovrà essere condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé – e comunque fermi sempre i migliori e più ampi accordi tra i genitori stessi - secondo il seguente calendario, stante le attuali esigenze lavorative del signor : e staranno con il papà a week end alternati dal sabato mattina Pt_1 Per_1 Per_2 dalle 10.30 alla domenica sera alle ore 21.30; la madre li porterà al sabato mattina presso l'abitazione del padre il quale invece li riporterà presso l'abitazione della madre alla domenica sera. Per due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì salvo diverso accordo) il signor andrà a prendere a scuola i figli e li terrà con sé per il pranzo e li riporterà a scuola); Pt_1
• Entrambi i genitori adempiranno al dovere di educare e seguire i figli minori nella crescita, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
• Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i coniugi, e Per_1 Per_2 durante le vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno (un anno i figli staranno a Natale con la mamma e l'anno successivo staranno con il papà), allo stesso modo la Pasqua e la Pasquetta tutte le altre festività, rispettando l'alternanza. Il giorno di Natale il genitore che li terrà con sé andrà a prenderli presso l'altro genitore alla mattina alle ore 10 e li riporterà entro le ore 22 del giorno di Santo Stefano. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di 15 giorni da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
• Il signor si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 16 di ogni Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di Euro 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT – costo della vita FOI oltre al rimborso/pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino, che dovranno essere rimborsate entro la fine del mese in cui sono state sostenute.
• Premesso che è affetto da autismo e percepisce una pensione di invalidità di Per_1
€ 531,76 mensili, accreditata su libretto postale n. 51310464, le spese straordinarie che dovranno essere sostenute in suo favore verranno pagate utilizzando tale pensione;
i benefici e le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 di cui attualmente gode il padre verranno intestati alla madre;
• Dare atto che i coniugi dichiarano espressamente che l'Assegno Unico verrà posto al 100% in favore della signora la quale si occuperà di modificare la pratica presso CP_1 l'INPS;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato di e Per_1
con ognuno di essi. Per_2
Pag. 2 • Gli istanti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione dei minori sugli stessi.
I coniugi chiedono disporsi l'omologa delle presenti condizioni di separazione consensuale.
• Il signor si impegna ad effettuare a sua cura e spese i lavori di sistemazione Pt_1 del box entro il 30.11.2025; nello specifico il signor provvederà a dividere i due box Pt_1 siti in Trecate – via Garibaldi n. 17 – come erano all'origine e in conformità con la planimetria catastale e restituire le chiavi del box di pertinenza alla signora la quale ne avrà un CP_1 uso esclusivo a far data dal 30.11.2025.
• Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa ai beni mobili presenti nei propri immobili.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Trecate (NO), in data 12/6/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e . Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
SS LLIO (CS) in data 25/12/1979 e , Controparte_1 nata in [...] in data [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 3 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso in Novara nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Rossella Incardona
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. ed est. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1458/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DANIELI ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1982 Con il patrocinio dell'Avv. BALLARE' CARLOTTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. in SS LLIO (CS) il 25/12/1979 RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
Pag. 1 • La casa coniugale, sita in Trecate (NO) alla Via Garibaldi n. 17, è di proprietà esclusiva del signor ed è gravata da mutuo che prevede una rata mensile di Euro 400,00, circa Pt_1 e rimarrà quale residenza del signor il quale proseguirà nel pagamento del suddetto Pt_1 mutuo;
• la signora a far data dal 15.11.2024 ha trasferito la propria residenza presso CP_1 un appartamento condotto in locazione (canone mensile comprensivo di spese di € 600,00) unitamente ai due figli sito in Trecate (NO) – via Novara n. 50;
• Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
• Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori, esso dovrà essere condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé – e comunque fermi sempre i migliori e più ampi accordi tra i genitori stessi - secondo il seguente calendario, stante le attuali esigenze lavorative del signor : e staranno con il papà a week end alternati dal sabato mattina Pt_1 Per_1 Per_2 dalle 10.30 alla domenica sera alle ore 21.30; la madre li porterà al sabato mattina presso l'abitazione del padre il quale invece li riporterà presso l'abitazione della madre alla domenica sera. Per due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì salvo diverso accordo) il signor andrà a prendere a scuola i figli e li terrà con sé per il pranzo e li riporterà a scuola); Pt_1
• Entrambi i genitori adempiranno al dovere di educare e seguire i figli minori nella crescita, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
• Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i coniugi, e Per_1 Per_2 durante le vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno (un anno i figli staranno a Natale con la mamma e l'anno successivo staranno con il papà), allo stesso modo la Pasqua e la Pasquetta tutte le altre festività, rispettando l'alternanza. Il giorno di Natale il genitore che li terrà con sé andrà a prenderli presso l'altro genitore alla mattina alle ore 10 e li riporterà entro le ore 22 del giorno di Santo Stefano. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di 15 giorni da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
• Il signor si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 16 di ogni Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di Euro 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT – costo della vita FOI oltre al rimborso/pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino, che dovranno essere rimborsate entro la fine del mese in cui sono state sostenute.
• Premesso che è affetto da autismo e percepisce una pensione di invalidità di Per_1
€ 531,76 mensili, accreditata su libretto postale n. 51310464, le spese straordinarie che dovranno essere sostenute in suo favore verranno pagate utilizzando tale pensione;
i benefici e le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 di cui attualmente gode il padre verranno intestati alla madre;
• Dare atto che i coniugi dichiarano espressamente che l'Assegno Unico verrà posto al 100% in favore della signora la quale si occuperà di modificare la pratica presso CP_1 l'INPS;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato di e Per_1
con ognuno di essi. Per_2
Pag. 2 • Gli istanti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione dei minori sugli stessi.
I coniugi chiedono disporsi l'omologa delle presenti condizioni di separazione consensuale.
• Il signor si impegna ad effettuare a sua cura e spese i lavori di sistemazione Pt_1 del box entro il 30.11.2025; nello specifico il signor provvederà a dividere i due box Pt_1 siti in Trecate – via Garibaldi n. 17 – come erano all'origine e in conformità con la planimetria catastale e restituire le chiavi del box di pertinenza alla signora la quale ne avrà un CP_1 uso esclusivo a far data dal 30.11.2025.
• Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa ai beni mobili presenti nei propri immobili.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Trecate (NO), in data 12/6/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e . Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
SS LLIO (CS) in data 25/12/1979 e , Controparte_1 nata in [...] in data [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 3 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso in Novara nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Rossella Incardona
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