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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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- 1. Condominio, se approvi il bilancio senza contestarlo accetti tutti i debiti degli anni precedenti: nuova sentenzaDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 11 marzo 2026
Con la sentenza n. 5223/2025, il Tribunale di Palermo ha messo un punto fermo su una questione che, da anni, genera liti nei condomini di tutta Italia: un condomino che approva - senza riserve - l'ultimo rendiconto non può più tornare indietro e contestare i debiti maturati negli anni precedenti. Ogni bilancio condominiale, infatti, ingloba i saldi di chiusura di quelli che lo hanno preceduto. Le morosità passate non scompaiono, ma si trasferiscono nel documento più recente come voci attive del credito vantato dal condominio nei confronti del singolo proprietario. Il via libera assembleare a quel documento equivale, di fatto, al riconoscimento implicito di tutto ciò che vi è contenuto. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4840/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dagli avv.ti.
Parte_1
FR NO e VI IC.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di Controparte_2
accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate da nei Controparte_1
confronti della ricorrente a titolo di recupero ferie maturate durante la vigenza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione e Guadagni Straordinari, degli
1 assegni di solidarietà e degli assegni ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale, relativi al periodo dal giugno 2016 al novembre 2019, e per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione in favore della ricorrente della somma complessiva pari ad € 342,29 oltre interessi come per legge.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere svolto Controparte_1
attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima, presso la sede di Palermo, esponeva che detta società, in accordo con le rappresentanze sindacali, aveva fatto ricorso, per tutto il periodo dal 2013 al 2020, agli ammortizzatori sociali, in particolare ai contratti di solidarietà, alla C.I.G.S., all'assegno di solidarietà di cui al Fondo di Integrazione Salariale e gli assegni ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale (meccanismi tutti implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile e con riproporzionamento degli istituti contrattuali e retributivi alla ridotta articolazione oraria).
Deduceva che la società convenuta, con nota del 7/09/2016, aveva comunicato a tutto il personale (inclusi la ricorrente) di dover procedere - mediante trattenute in busta paga - al recupero delle ferie maturate in costanza dei contratti di solidarietà
(ossia nel periodo dal 2014 al 2016) ma fruite dopo lo scadere dei suddetti ammortizzatori, e che tuttavia il Tribunale di Palermo, a seguito di apposito giudizio promosso dalla ricorrente aveva dichiarato l'illegittimità delle trattenute a tal titolo operate e condannato la società a restituire i succitati importi (pronuncia poi confermata in sede di gravame).
2 Lamentava, dunque, che la società datrice, previo invio di apposite comunicazioni, aveva nuovamente operato delle trattenute in busta paga aventi ad oggetto le ferie maturate in costanza degli ammortizzatori sociali C.I.G.S., Assegni ordinari e di solidarietà di cui al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.), afferenti al successivo periodo dal 2016 al 2019, ma fruite successivamente alla loro vigenza, e domandava, pertanto, di “dichiarare, per le causali di cui in premessa, che il comportamento tenuto da è illegittimo;
Controparte_1
- Per l'effetto, sempre per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate da a titolo di recupero ferie maturate durante la Controparte_1
vigenza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e degli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale e, conseguentemente, condannare la stessa alla ripetizione in favore della ricorrente delle Controparte_1
somme illegittimamente trattenute, pari ad € 342,29, o, comunque, di quella maggiore o minore somma che nelle more del presente giudizio ha provveduto e/o provvederà a trattenere illegittimamente per i predetti titoli”.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia di parte convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto, in considerazione dell'identità di principi, meccanismi di funzionamento e scopi posti alla base dei contratti di solidarietà, della
C.I.G.S., degli assegni ordinari e di solidarietà di cui al F.I.S., dovendosi sulla questione condividere le argomentazioni già adottate da questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoghe alla presente, confermate peraltro recentemente dalla Corte di Cassazione (v. ex multis
Cass. nn. 22111/2023, 20287/2023, 20231/2023, 3792/2023).
3 Giova, anzitutto, osservare come durante il periodo di solidarietà, le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti, dovendo precisarsi, quanto al criterio di maturazione, che esso è destinato a variare in relazione alla tipologia di riduzione d'orario adottata: ove la riduzione oraria è stabilita su base giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%); se la riduzione dell'orario lavorativo è su base settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
infine, ove la riduzione dell'orario lavorativo viene effettuata su base mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Ciò premesso, va rilevato come, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del
10/11/2010).
Tale principio, combinato con quello per cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2012,
4 n.7501) impone di ritenere che sia colui che agisce in ripetizione a dover provare la mancanza di una causa che giustifichi l'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, rimanendo contumace, non ha dimostrato in primo luogo che la ricorrente abbia, nel periodo dei contratti di solidarietà in questione, lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve ritenersi che la maturazione mensile delle ferie da parte della medesima non debba subire alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Né, tantomeno, ha dimostrato il pagamento in favore della ricorrente della retribuzione feriale in misura integrale - senza tener conto della riduzione in percentuale del trattamento economico in costanza di CIGS e/o F.I.S. -, idoneo, come tale, a giustificare il recupero della quota di retribuzione feriale.
Deve, poi, osservarsi come la ricorrente abbia dedotto in ricorso di avere maturato le ferie in costanza dei contratti di solidarietà, ma di averne fruito successivamente. Orbene, considerato che le circolari n. 2749/1986 e CP_3
212/1994 fanno riferimento, quanto all'integrabilità della relativa indennità, alle sole ipotesi di fruizione delle ferie prima della vigenza dei contratti di solidarietà ed in vigenza degli stessi (prevedendo dunque che durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista) senza nulla, invece, prevedere per il caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà, deve ritenersi, nel silenzio normativo, che le ferie godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà, poiché non sono integrabili, rimangano a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte, senza dimostrare l'assenza o la modificazione del titolo del pagamento effettuato e senza contestare all' il rifiuto all'integrazione in relazione alle medesime. CP_3
Il diritto alle ferie maturato dalla ricorrente nel corso dei contratti di solidarietà rimane, dunque, intatto sebbene le ferie non siano state integralmente fruite nel periodo di durata di detti contratti e incombe sulla società datrice, e dunque sulla
5 parte convenuta, l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili.
Devono dunque richiamarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le argomentazioni svolte dalla locale Corte di Appello nella Sentenza n.
1119/2019, pubblicata l'11/02/2020: “occorre, anzitutto, soffermarsi, con una breve premessa, sulla natura e sugli effetti normativi ed economici degli Accordi di solidarietà.
Si definiscono tali quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e
Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in funzione di tutela dei livelli occupazionali.
L'effetto del ridimensionamento della prestazione è, infatti, quello di “riproporzionare”
l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (“Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”) tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile.
A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata
è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma pari al 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell 'orario di lavoro.
Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria), per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata, ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario), per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93).
Ha utilmente osservato il G.L. che: “durante il periodo di solidarieta' le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso.
Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata.
Se la riduzione di orario e' stabilita su base:
6 a) giornaliera, ossia con contratto di solidarieta' orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita' e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e' posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno
2013 all'80%).
b) settimanale, in modalita' verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita' verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Normalmente, pero', gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell'utilizzo della solidarieta' nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun mese.
Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà”.
Deve, altresì, osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. CP_3
212/94) ed in coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà.
Pertanto, nella gestione delle ferie occorre distinguere quelle maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all'integrazione salariale.
Tutto ciò premesso il postulato espresso dalla posizione della è che Controparte_1
le ferie maturate durante la solidarietà - ma godute dopo la scadenza di tale regime - debbano essere assoggettate al meccanismo del riproporzionamento, con il corollario che il datore di lavoro sarebbe
7 legittimato a recuperare la parte di retribuzione corrisposta in eccesso rispetto al periodo di imputazione delle ferie.
L'argomento non persuade.
Deve, anzitutto, convenirsi riguardo al criterio probatorio applicabile nella fattispecie il quale onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sembra ozioso richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, a più riprese, si è espressa nel senso che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n.
16917 del 04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell' "accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 7501 del 14/05/2012).
Di talché, nel caso di specie, incombeva in capo alla il compito di Controparte_1
dimostrare che il pagamento in misura integrale delle giornate di ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fosse stato effettuato in misura esorbitante rispetto alla retribuzione comunque e spettante per tale titolo contrattuale (“Ferie retribuite”).
Sul punto la questione è chiara ma va ribadita. La doglianza della società appellante e la sua domanda di riproporzionamento non riguarda l'entità delle ferie, vale a dire essa non dissente sulla spettanza in capo al lavoratore delle giornate spettanti quali ferie residue cds e concesse in conformità al piano ferie predisposto e versato in atti, ma si focalizza unicamente sull'aspetto economico, vale a dire sull'importo della retribuzione corrisposta per tali giornate che si assume superiore al dovuto.
Ma allora, si osserva, era compito della società fornire, anzitutto, una documentazione certa degli importi liquidati ai lavoratori quale base di cognizione per commisurare le spettanze oggetto di trattenuta alle eccedenze asseritamente erogate. Tale documentazione auspicabilmente ricavabile
8 dalle buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali non risulta versata in causa, il che rende impraticabile l'opzione di un confronto comparativo tra le poste in contestazione.
Ma vi è di più.
Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo.
Così operando, infatti, l'azienda non soltanto avrebbe penalizzato l'aspettativa del lavoratore
– sia pure riconducibile ai soli contratti di tipo A – di lucrare l'integrazione salariale spettante durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, ma di fatto avrebbe prorogato unilateralmente gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratti di lavoro in essere, sia in punto di prestazione dei lavoratori che di integralità della corrispondente retribuzione.
D'altra parte – per come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado – la richiesta di restituzione azionata dall'azienda non appare rispondere ad alcun interesse meritevole di tutela.
E' noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge
(art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003 ) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che egli, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma delle sentenze impugnate” (Cfr.
Corte di Appello di Palermo Sentenza n. 1119/2019”).
9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve dichiararsi l'illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti della ricorrente a titolo di recupero delle ferie maturate durante la vigenza degli ammortizzatori sociali, ossia in costanza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e degli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale, relativi al periodo dal giugno 2016 al novembre 2019.
Sicché, la società convenuta va condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme come risultanti dalle comunicazioni aziendali versate in atti
(cfr. “comunicazioni personali alla sig.ra all. al ricorso), di ammontare Pt_1
complessivo pari ad € 342,29 oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
1.100,00) e tenuto conto della natura seriale della causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
IL GIUDICE
VI JO
10
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4840/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dagli avv.ti.
Parte_1
FR NO e VI IC.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di Controparte_2
accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate da nei Controparte_1
confronti della ricorrente a titolo di recupero ferie maturate durante la vigenza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione e Guadagni Straordinari, degli
1 assegni di solidarietà e degli assegni ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale, relativi al periodo dal giugno 2016 al novembre 2019, e per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione in favore della ricorrente della somma complessiva pari ad € 342,29 oltre interessi come per legge.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere svolto Controparte_1
attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima, presso la sede di Palermo, esponeva che detta società, in accordo con le rappresentanze sindacali, aveva fatto ricorso, per tutto il periodo dal 2013 al 2020, agli ammortizzatori sociali, in particolare ai contratti di solidarietà, alla C.I.G.S., all'assegno di solidarietà di cui al Fondo di Integrazione Salariale e gli assegni ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale (meccanismi tutti implicanti una riduzione dell'orario di lavoro su base verticale ed a livello mensile e con riproporzionamento degli istituti contrattuali e retributivi alla ridotta articolazione oraria).
Deduceva che la società convenuta, con nota del 7/09/2016, aveva comunicato a tutto il personale (inclusi la ricorrente) di dover procedere - mediante trattenute in busta paga - al recupero delle ferie maturate in costanza dei contratti di solidarietà
(ossia nel periodo dal 2014 al 2016) ma fruite dopo lo scadere dei suddetti ammortizzatori, e che tuttavia il Tribunale di Palermo, a seguito di apposito giudizio promosso dalla ricorrente aveva dichiarato l'illegittimità delle trattenute a tal titolo operate e condannato la società a restituire i succitati importi (pronuncia poi confermata in sede di gravame).
2 Lamentava, dunque, che la società datrice, previo invio di apposite comunicazioni, aveva nuovamente operato delle trattenute in busta paga aventi ad oggetto le ferie maturate in costanza degli ammortizzatori sociali C.I.G.S., Assegni ordinari e di solidarietà di cui al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.), afferenti al successivo periodo dal 2016 al 2019, ma fruite successivamente alla loro vigenza, e domandava, pertanto, di “dichiarare, per le causali di cui in premessa, che il comportamento tenuto da è illegittimo;
Controparte_1
- Per l'effetto, sempre per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate da a titolo di recupero ferie maturate durante la Controparte_1
vigenza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e degli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale e, conseguentemente, condannare la stessa alla ripetizione in favore della ricorrente delle Controparte_1
somme illegittimamente trattenute, pari ad € 342,29, o, comunque, di quella maggiore o minore somma che nelle more del presente giudizio ha provveduto e/o provvederà a trattenere illegittimamente per i predetti titoli”.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia di parte convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto, in considerazione dell'identità di principi, meccanismi di funzionamento e scopi posti alla base dei contratti di solidarietà, della
C.I.G.S., degli assegni ordinari e di solidarietà di cui al F.I.S., dovendosi sulla questione condividere le argomentazioni già adottate da questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoghe alla presente, confermate peraltro recentemente dalla Corte di Cassazione (v. ex multis
Cass. nn. 22111/2023, 20287/2023, 20231/2023, 3792/2023).
3 Giova, anzitutto, osservare come durante il periodo di solidarietà, le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti, dovendo precisarsi, quanto al criterio di maturazione, che esso è destinato a variare in relazione alla tipologia di riduzione d'orario adottata: ove la riduzione oraria è stabilita su base giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%); se la riduzione dell'orario lavorativo è su base settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
infine, ove la riduzione dell'orario lavorativo viene effettuata su base mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Ciò premesso, va rilevato come, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del
10/11/2010).
Tale principio, combinato con quello per cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2012,
4 n.7501) impone di ritenere che sia colui che agisce in ripetizione a dover provare la mancanza di una causa che giustifichi l'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, rimanendo contumace, non ha dimostrato in primo luogo che la ricorrente abbia, nel periodo dei contratti di solidarietà in questione, lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve ritenersi che la maturazione mensile delle ferie da parte della medesima non debba subire alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Né, tantomeno, ha dimostrato il pagamento in favore della ricorrente della retribuzione feriale in misura integrale - senza tener conto della riduzione in percentuale del trattamento economico in costanza di CIGS e/o F.I.S. -, idoneo, come tale, a giustificare il recupero della quota di retribuzione feriale.
Deve, poi, osservarsi come la ricorrente abbia dedotto in ricorso di avere maturato le ferie in costanza dei contratti di solidarietà, ma di averne fruito successivamente. Orbene, considerato che le circolari n. 2749/1986 e CP_3
212/1994 fanno riferimento, quanto all'integrabilità della relativa indennità, alle sole ipotesi di fruizione delle ferie prima della vigenza dei contratti di solidarietà ed in vigenza degli stessi (prevedendo dunque che durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista) senza nulla, invece, prevedere per il caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà, deve ritenersi, nel silenzio normativo, che le ferie godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà, poiché non sono integrabili, rimangano a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte, senza dimostrare l'assenza o la modificazione del titolo del pagamento effettuato e senza contestare all' il rifiuto all'integrazione in relazione alle medesime. CP_3
Il diritto alle ferie maturato dalla ricorrente nel corso dei contratti di solidarietà rimane, dunque, intatto sebbene le ferie non siano state integralmente fruite nel periodo di durata di detti contratti e incombe sulla società datrice, e dunque sulla
5 parte convenuta, l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili.
Devono dunque richiamarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le argomentazioni svolte dalla locale Corte di Appello nella Sentenza n.
1119/2019, pubblicata l'11/02/2020: “occorre, anzitutto, soffermarsi, con una breve premessa, sulla natura e sugli effetti normativi ed economici degli Accordi di solidarietà.
Si definiscono tali quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e
Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in funzione di tutela dei livelli occupazionali.
L'effetto del ridimensionamento della prestazione è, infatti, quello di “riproporzionare”
l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (“Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”) tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile.
A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata
è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma pari al 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell 'orario di lavoro.
Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria), per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata, ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario), per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93).
Ha utilmente osservato il G.L. che: “durante il periodo di solidarieta' le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso.
Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata.
Se la riduzione di orario e' stabilita su base:
6 a) giornaliera, ossia con contratto di solidarieta' orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita' e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e' posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno
2013 all'80%).
b) settimanale, in modalita' verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita' verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Normalmente, pero', gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell'utilizzo della solidarieta' nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun mese.
Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà”.
Deve, altresì, osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. CP_3
212/94) ed in coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà.
Pertanto, nella gestione delle ferie occorre distinguere quelle maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all'integrazione salariale.
Tutto ciò premesso il postulato espresso dalla posizione della è che Controparte_1
le ferie maturate durante la solidarietà - ma godute dopo la scadenza di tale regime - debbano essere assoggettate al meccanismo del riproporzionamento, con il corollario che il datore di lavoro sarebbe
7 legittimato a recuperare la parte di retribuzione corrisposta in eccesso rispetto al periodo di imputazione delle ferie.
L'argomento non persuade.
Deve, anzitutto, convenirsi riguardo al criterio probatorio applicabile nella fattispecie il quale onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sembra ozioso richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, a più riprese, si è espressa nel senso che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n.
16917 del 04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell' "accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 7501 del 14/05/2012).
Di talché, nel caso di specie, incombeva in capo alla il compito di Controparte_1
dimostrare che il pagamento in misura integrale delle giornate di ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fosse stato effettuato in misura esorbitante rispetto alla retribuzione comunque e spettante per tale titolo contrattuale (“Ferie retribuite”).
Sul punto la questione è chiara ma va ribadita. La doglianza della società appellante e la sua domanda di riproporzionamento non riguarda l'entità delle ferie, vale a dire essa non dissente sulla spettanza in capo al lavoratore delle giornate spettanti quali ferie residue cds e concesse in conformità al piano ferie predisposto e versato in atti, ma si focalizza unicamente sull'aspetto economico, vale a dire sull'importo della retribuzione corrisposta per tali giornate che si assume superiore al dovuto.
Ma allora, si osserva, era compito della società fornire, anzitutto, una documentazione certa degli importi liquidati ai lavoratori quale base di cognizione per commisurare le spettanze oggetto di trattenuta alle eccedenze asseritamente erogate. Tale documentazione auspicabilmente ricavabile
8 dalle buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali non risulta versata in causa, il che rende impraticabile l'opzione di un confronto comparativo tra le poste in contestazione.
Ma vi è di più.
Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo.
Così operando, infatti, l'azienda non soltanto avrebbe penalizzato l'aspettativa del lavoratore
– sia pure riconducibile ai soli contratti di tipo A – di lucrare l'integrazione salariale spettante durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, ma di fatto avrebbe prorogato unilateralmente gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratti di lavoro in essere, sia in punto di prestazione dei lavoratori che di integralità della corrispondente retribuzione.
D'altra parte – per come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado – la richiesta di restituzione azionata dall'azienda non appare rispondere ad alcun interesse meritevole di tutela.
E' noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge
(art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003 ) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che egli, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma delle sentenze impugnate” (Cfr.
Corte di Appello di Palermo Sentenza n. 1119/2019”).
9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve dichiararsi l'illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti della ricorrente a titolo di recupero delle ferie maturate durante la vigenza degli ammortizzatori sociali, ossia in costanza dei contratti di solidarietà, della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e degli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale, relativi al periodo dal giugno 2016 al novembre 2019.
Sicché, la società convenuta va condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme come risultanti dalle comunicazioni aziendali versate in atti
(cfr. “comunicazioni personali alla sig.ra all. al ricorso), di ammontare Pt_1
complessivo pari ad € 342,29 oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
1.100,00) e tenuto conto della natura seriale della causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
IL GIUDICE
VI JO
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