Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.