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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Tricarico in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Nota in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18-2-2015 e in data 20-2-2015 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti di
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo antagonista, e della società Controparte_2
quale assicuratore del veicolo di sua proprietà, al fine di Controparte_1
ottenere la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 1-9-2014 in abitato di Potenza alla Via dell'Ateneo Lucano l'autovettura
Fiat Doblò targata CY053BS di sua proprietà e da lui condotta era stata violentemente urtata dall'autovettura Nissan Primera targata CS538427 di proprietà di e condotta da Controparte_2 Controparte_3
- il suddetto veicolo aveva invaso ad elevata velocità la corsia di marcia percorsa dalla sua autovettura, urtandola nella parte anteriore e laterale sinistra;
- in seguito all'incidente aveva riconosciuto la propria Controparte_3
responsabilità nella causazione del sinistro, sottoscrivendo il modello di constatazione amichevole in atti;
2 - a causa dell'urto egli aveva riportato lesioni personali per le quali era stato ricoverato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli erano stati diagnosticati “trauma cranico minore e trauma distrattivo lombare-spalla sinistra”
con la prescrizione di un periodo di riposo di sette giorni;
- le lesioni personali riportate in seguito all'incidente avevano determinato postumi permanenti valutati dal consulente tecnico di parte nel 6% e un'inabilità
temporanea di 42 giorni, di cui 7 giorni di inabilità temporanea totale e 37 giorni di inabilità temporanea parziale;
- la compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà, destinataria di richiesta di risarcimento dei danni, aveva formulato un'offerta risarcitoria per complessivi euro 2.200,00, che era stata trattenuta a titolo di acconto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_3 [...]
venisse condannata al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 7.487,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e del danno non patrimoniale (sotto il profilo del danno biologico e del danno morale) o della diversa somma accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la quale non contestava la Controparte_1
dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo del giudizio, ma contestava il quantum del risarcimento richiesto e, allegando che l'offerta risarcitoria formulata prima della instaurazione del giudizio era integralmente satisfattiva della pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato, chiedeva il rigetto della domanda.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_2
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
3 All'esito dell'istruttoria e della C.T.U. medico-legale per l'accertamento dei postumi invalidanti delle lesioni riportate all'attore nell'incidente, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 425/2016
depositata in data 13-7-2016, nella quale il Giudice di pace di Potenza riteneva acquisita al processo la prova della verificazione del sinistro e della sua dinamica sulla base delle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e, in accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1
condannava al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 231,48 (pari alla differenza fra la somma liquidata in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno alla salute e l'importo già corrisposto dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio), oltre agli interessi compensativi dalla data della pubblicazione della pronuncia fino al soddisfo, poneva il pagamento delle spese relative alla C.T.U. medico-legale a carico della compagnia assicuratrice e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 11-2-2017 proponeva Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 5.115,12, pari alla differenza fra la somma dovuta e l'importo già riconosciuto nella sentenza sommato a quello liquidato nella fase stragiudiziale, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di pace aveva disatteso le risultanze della relazione peritale depositata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio, escludendo la
4 liquidazione del danno estetico sul presupposto che lo stesso non trovasse riscontro nel referto del Pronto soccorso e la liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale sul presupposto che la relativa lesione non emergesse dagli esami strumentali.
Inoltre, l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice
di prime cure aveva escluso il risarcimento del danno morale in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il danno morale un'autonoma voce di danno rispetto al danno biologico e nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio in considerazione del notevole ridimensionamento della domanda in violazione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-6-2017 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19
Febbraio 2025, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata CP_2
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituita
[...]
in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella
5 formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'atto di appello è stato notificato in data 11-2-2017 e, quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine semestrale (con la sospensione del termine nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 13-7-2016.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso Parte_1
la pronuncia del Giudice di pace che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicuratore del veicolo di sua proprietà, ha riconosciuto in suo favore la somma complessiva di euro 231,48 (pari alla differenza fra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico e la somma già corrisposta da prima della instaurazione del giudizio). Controparte_1
L'impugnazione attiene esclusivamente al quantum del risarcimento riconosciuto dal Giudice di prime cure, non avendo l'assicuratore impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto provato il verificarsi dell'incidente e l'addebitabilità in via esclusiva dello stesso alla condotta di guida del veicolo antagonista.
Delimitato nei suddetti termini il thema decidendum, l'appello proposto da deve essere esaminato nel merito, con la precisazione che dalla Parte_1
6 lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge inequivocabilmente che il danneggiato ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149
del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 21896 del 2017).
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, eccedendo i limiti del potere legato al suo ruolo di peritus peritorum, avrebbe erroneamente escluso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale il danno estetico sul presupposto che lo stesso non trovasse riscontro nel referto del Pronto soccorso e la liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale sul presupposto che la relativa lesione non emergesse dagli esami strumentali.
Premesso che il principio iudex peritus peritorum consente al Giudice di merito di utilizzare le proprie cognizioni specialistiche, omettendo di nominare un consulente tecnico di ufficio, oppure di disattendere le argomentazioni del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, in quanto contraddittorie, o sostituirle con proprie argomentazioni sorrette da personali cognizioni di carattere tecnico, con gli unici limiti costituiti da un'adeguata motivazione e dall'assenza di vizi logici o errori di diritto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 30733
del 2017 e Corte di cassazione n. 17757 del 2014), ritiene questo Giudice che nella pronuncia impugnata il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ma sia giunto a conclusioni in parte erronee per i seguenti motivi.
Il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio di primo grado ha
7 accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, che in seguito all'incidente per cui è causa ha Parte_1
riportato “una menomazione del rachide cervicale (rappresentata da uno
spianamento della lordosi fisiologica, da una contrattura della muscolatura
paravertebrale e da una limitazione antalgica dei movimenti del capo), una lieve,
ma apprezzabile limitazione funzionale antalgica della spalla sinistra e un danno
estetico consistente in una breve cicatrice con una piccola tumefazione
pericicatriziale, evidente alla distanza di interlocuzione”, ha ritenuto riconducibili sul piano causale le lesioni lamentate al sinistro oggetto del giudizio, ha riconosciuto che le suddette lesioni hanno impedito al danneggiato di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 32 giorni
(determinando una inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, una inabilità
temporanea al 50% di 10 giorni e una inabilità temporanea al 25% di 15 giorni) ed ha concluso che le stesse lesioni hanno provocato esiti permanenti con “una riduzione dell'integrità psico-fisica del danneggiato nella misura del 5%, di cui
2% per gli esiti dolorosi e funzionali del trauma contusivo-distrattivo della spalla
sinistra, 1-2% per gli esiti di trauma minore del collo e 1-2% per il pregiudizio
estetico” (si vedano pag. 12 e 13 della relazione peritale depositata dal dott.
in data 4-2-2016). Persona_1
Quanto al danno estetico, il Giudice di prime cure ha escluso che lo stesso fosse riconducibile sul piano causale al sinistro sul presupposto che di esso non vi fosse traccia nel referto di Pronto soccorso, in cui si riferiva della presenza di una
“piccola tumefazione frontale sinistra”, inidonea, in quanto caratterizzata da un mero gonfiore, a determinare gli accertati esisti cicatriziali.
Dalla lettura della relazione peritale e della documentazione fotografica alla stessa allegata emerge che gli esiti permanenti della tumefazione accertata in sede di accesso al Pronto soccorso si sono risolti non tanto in una cicatrice quanto
8 piuttosto in una “prominenza ipercromica”, verosimilmente ascrivibile ad un malassorbimento dell'iniziale gonfiore, sicchè non poteva il Giudice di prime cure escluderne il nesso causale con il lieve trauma cranico accertato dai sanitari al momento dell'ingresso del danneggiato al Pronto soccorso.
In relazione alla liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale, occorre preliminarmente rilevare che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanenti la giurisprudenza di legittimità - con orientamento che appare condivisibile, in quanto coerente con la lettera della norma dettata dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (le lesioni di lieve entità
che siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ovvero visivo
con riferimento alle lesioni riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni non
possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente) e con una sua interpretazione costituzionalmente orientata - ritiene che sia l'accertamento medico corretto, riconosciuto dalla scienza medica, condotto sulla base di criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, a stabilire se la lesione dell'integrità psico-
fisica sussista o meno e se ad essa siano riconducibili postumi permanenti e che l'accertamento strumentale non costituisca l'unico mezzo utilizzabile a tal fine, salva l'ipotesi in cui soltanto il referto strumentale appare idoneo, in considerazione della natura delle lesioni e delle relative conseguenze permanenti da accertare, a fornirne la prova richiesta dalla legge (si vedano in tal senso Corte
di cassazione n. 11218 del 2019 e Corte di cassazione n. 7753 del 2020).
Tanto premesso, dal momento che la lesione al rachide cervicale lamentata da in seguito all'incidente stradale refertata è ontologicamente Parte_1
incompatibile con un accertamento clinico obiettivo nel senso che soltanto a mezzo di esami strumentali può essere riscontrata la riferita sofferenza del rachide cervicale lamentata dal paziente, nel caso che ci occupa correttamente il Giudice
di prime cure ha escluso che, in difetto di accertamenti strumentali eseguiti
9 nell'immediatezza del fatto (la radiografia prodotta dall'attore e utilizzata dal
C.T.U. è stata effettuata a circa un mese di distanza dell'evento dannoso), un danno all'integrità psico-fisica del danneggiato di carattere permanente per il trauma del rachide cervicale potesse essere ritenuto riconducibile sul piano causale all'incidente.
Ne consegue che, disattesa la doglianza relativa alla mancata liquidazione del danno alla salute in relazione alla sofferenza del rachide cervicale e in parziale accoglimento del primo motivo di appello, deve essere liquidato all'appellante il risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del riconoscimento della riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 3% (2% per gli esiti del trauma contusivo-distrattivo alla spalla sinistra e1% per gli esiti della tumefazione dovuta al trauma cranico minore) in luogo del 2%, che era stato liquidato dal
Giudice di prime cure.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione di tale voce di danno, ritiene questo Giudice che debbano essere utilizzati a tal fine gli specifici criteri di liquidazione del danno previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore in primo grado in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato - tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'incidente (46 anni) e dell'entità delle lesioni riportate -
nella somma complessiva di euro 2.796,43 a titolo di invalidità permanente, cui va aggiunta la somma complessiva di euro 647,97 a titolo di invalidità temporanea già liquidata dal Giudice di pace.
Con il secondo motivo di appello lamenta il mancato erroneo Parte_1
riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno morale, la cui liquidazione il Giudice di pace ha escluso sul presupposto che nel caso concreto
10 l'attore non avesse allegato e provato la sofferenza o il turbamento dello stato d'animo subito in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.
In proposito occorre premettere che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale,
danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato,
dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Premesso che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno morale, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è
11 onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di
presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della
lesione patita in termini di sofferenza e turbamento e Corte di cassazione n. 23778
del 2014), occorre rilevare che effettivamente l'attore in primo grado non ha allegato che dagli esiti dolorosi del trauma cranico minore e del trauma distrattivo-contusivo alla spalla sia derivato un turbamento dello stato d'animo, il quale non può presumersi quale conseguenza dei postumi invalidanti delle lesioni riportate in difetto della relativa allegazione.
Pertanto, disatteso il motivo di impugnazione, sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Con il terzo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza inerente alla regolamentazione delle spese processuali lamenta la violazione Parte_1
del criterio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., deducendo che il
Giudice di pace avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio in difetto dei relativi presupposti.
Il motivo di appello resta assorbito nell'accoglimento del primo motivo di impugnazione, dal momento che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese e il Giudice dell'impugnazione deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n.
23226 del 2013), con la conseguenza che le spese relative al giudizio di primo grado devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice in attuazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
12 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1
favore dell'appellante della somma complessiva di euro 1.244,40, pari alla differenza fra la somma liquidata in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico (euro 3.444,40, di cui euro 2.796,43 a titolo di invalidità permanente ed euro 647,97 a titolo di invalidità temporanea già liquidata dal Giudice di pace) e l'importo corrisposto al danneggiato dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio (euro
2.200,00).
Sull'importo liquidato a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale sono dovuti gli interessi al tasso legale (non anche la rivalutazione monetaria, essendo la somma riconosciuta liquidata all'attualità) sull'importo devalutato alla data del fatto dannoso (1-9-2014) e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di Controparte_1
13 Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere attribuite all'avv. Rocco
Tricarico per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo -
tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando il valore medio per la fase introduttiva e per la fase di studio e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria (in considerazione della esigua complessità
della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause pendenti davanti al
Tribunale di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236
dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata
in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022
deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
14 è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11-2-2017, da avverso la sentenza n. Parte_1
425/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 13-7-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 1.244,40 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato all'1-9-2014 e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al
15 consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.157,24, di cui euro 280,24 per esborsi ed euro 877,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
da attribuire all'avv. Tricarico Rocco per dichiarato anticipo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.886,43, di cui euro 184,43 per esborsi ed euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Tricarico Rocco per dichiarato anticipo.
Potenza, 9-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Tricarico in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Nota in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18-2-2015 e in data 20-2-2015 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti di
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo antagonista, e della società Controparte_2
quale assicuratore del veicolo di sua proprietà, al fine di Controparte_1
ottenere la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 1-9-2014 in abitato di Potenza alla Via dell'Ateneo Lucano l'autovettura
Fiat Doblò targata CY053BS di sua proprietà e da lui condotta era stata violentemente urtata dall'autovettura Nissan Primera targata CS538427 di proprietà di e condotta da Controparte_2 Controparte_3
- il suddetto veicolo aveva invaso ad elevata velocità la corsia di marcia percorsa dalla sua autovettura, urtandola nella parte anteriore e laterale sinistra;
- in seguito all'incidente aveva riconosciuto la propria Controparte_3
responsabilità nella causazione del sinistro, sottoscrivendo il modello di constatazione amichevole in atti;
2 - a causa dell'urto egli aveva riportato lesioni personali per le quali era stato ricoverato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli erano stati diagnosticati “trauma cranico minore e trauma distrattivo lombare-spalla sinistra”
con la prescrizione di un periodo di riposo di sette giorni;
- le lesioni personali riportate in seguito all'incidente avevano determinato postumi permanenti valutati dal consulente tecnico di parte nel 6% e un'inabilità
temporanea di 42 giorni, di cui 7 giorni di inabilità temporanea totale e 37 giorni di inabilità temporanea parziale;
- la compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà, destinataria di richiesta di risarcimento dei danni, aveva formulato un'offerta risarcitoria per complessivi euro 2.200,00, che era stata trattenuta a titolo di acconto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_3 [...]
venisse condannata al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 7.487,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e del danno non patrimoniale (sotto il profilo del danno biologico e del danno morale) o della diversa somma accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la quale non contestava la Controparte_1
dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo del giudizio, ma contestava il quantum del risarcimento richiesto e, allegando che l'offerta risarcitoria formulata prima della instaurazione del giudizio era integralmente satisfattiva della pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato, chiedeva il rigetto della domanda.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_2
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
3 All'esito dell'istruttoria e della C.T.U. medico-legale per l'accertamento dei postumi invalidanti delle lesioni riportate all'attore nell'incidente, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 425/2016
depositata in data 13-7-2016, nella quale il Giudice di pace di Potenza riteneva acquisita al processo la prova della verificazione del sinistro e della sua dinamica sulla base delle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e, in accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1
condannava al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 231,48 (pari alla differenza fra la somma liquidata in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno alla salute e l'importo già corrisposto dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio), oltre agli interessi compensativi dalla data della pubblicazione della pronuncia fino al soddisfo, poneva il pagamento delle spese relative alla C.T.U. medico-legale a carico della compagnia assicuratrice e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 11-2-2017 proponeva Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 5.115,12, pari alla differenza fra la somma dovuta e l'importo già riconosciuto nella sentenza sommato a quello liquidato nella fase stragiudiziale, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di pace aveva disatteso le risultanze della relazione peritale depositata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio, escludendo la
4 liquidazione del danno estetico sul presupposto che lo stesso non trovasse riscontro nel referto del Pronto soccorso e la liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale sul presupposto che la relativa lesione non emergesse dagli esami strumentali.
Inoltre, l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice
di prime cure aveva escluso il risarcimento del danno morale in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il danno morale un'autonoma voce di danno rispetto al danno biologico e nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio in considerazione del notevole ridimensionamento della domanda in violazione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-6-2017 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19
Febbraio 2025, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata CP_2
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituita
[...]
in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella
5 formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'atto di appello è stato notificato in data 11-2-2017 e, quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine semestrale (con la sospensione del termine nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 13-7-2016.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso Parte_1
la pronuncia del Giudice di pace che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicuratore del veicolo di sua proprietà, ha riconosciuto in suo favore la somma complessiva di euro 231,48 (pari alla differenza fra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico e la somma già corrisposta da prima della instaurazione del giudizio). Controparte_1
L'impugnazione attiene esclusivamente al quantum del risarcimento riconosciuto dal Giudice di prime cure, non avendo l'assicuratore impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto provato il verificarsi dell'incidente e l'addebitabilità in via esclusiva dello stesso alla condotta di guida del veicolo antagonista.
Delimitato nei suddetti termini il thema decidendum, l'appello proposto da deve essere esaminato nel merito, con la precisazione che dalla Parte_1
6 lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge inequivocabilmente che il danneggiato ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149
del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 21896 del 2017).
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, eccedendo i limiti del potere legato al suo ruolo di peritus peritorum, avrebbe erroneamente escluso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale il danno estetico sul presupposto che lo stesso non trovasse riscontro nel referto del Pronto soccorso e la liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale sul presupposto che la relativa lesione non emergesse dagli esami strumentali.
Premesso che il principio iudex peritus peritorum consente al Giudice di merito di utilizzare le proprie cognizioni specialistiche, omettendo di nominare un consulente tecnico di ufficio, oppure di disattendere le argomentazioni del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, in quanto contraddittorie, o sostituirle con proprie argomentazioni sorrette da personali cognizioni di carattere tecnico, con gli unici limiti costituiti da un'adeguata motivazione e dall'assenza di vizi logici o errori di diritto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 30733
del 2017 e Corte di cassazione n. 17757 del 2014), ritiene questo Giudice che nella pronuncia impugnata il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ma sia giunto a conclusioni in parte erronee per i seguenti motivi.
Il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio di primo grado ha
7 accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, che in seguito all'incidente per cui è causa ha Parte_1
riportato “una menomazione del rachide cervicale (rappresentata da uno
spianamento della lordosi fisiologica, da una contrattura della muscolatura
paravertebrale e da una limitazione antalgica dei movimenti del capo), una lieve,
ma apprezzabile limitazione funzionale antalgica della spalla sinistra e un danno
estetico consistente in una breve cicatrice con una piccola tumefazione
pericicatriziale, evidente alla distanza di interlocuzione”, ha ritenuto riconducibili sul piano causale le lesioni lamentate al sinistro oggetto del giudizio, ha riconosciuto che le suddette lesioni hanno impedito al danneggiato di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 32 giorni
(determinando una inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, una inabilità
temporanea al 50% di 10 giorni e una inabilità temporanea al 25% di 15 giorni) ed ha concluso che le stesse lesioni hanno provocato esiti permanenti con “una riduzione dell'integrità psico-fisica del danneggiato nella misura del 5%, di cui
2% per gli esiti dolorosi e funzionali del trauma contusivo-distrattivo della spalla
sinistra, 1-2% per gli esiti di trauma minore del collo e 1-2% per il pregiudizio
estetico” (si vedano pag. 12 e 13 della relazione peritale depositata dal dott.
in data 4-2-2016). Persona_1
Quanto al danno estetico, il Giudice di prime cure ha escluso che lo stesso fosse riconducibile sul piano causale al sinistro sul presupposto che di esso non vi fosse traccia nel referto di Pronto soccorso, in cui si riferiva della presenza di una
“piccola tumefazione frontale sinistra”, inidonea, in quanto caratterizzata da un mero gonfiore, a determinare gli accertati esisti cicatriziali.
Dalla lettura della relazione peritale e della documentazione fotografica alla stessa allegata emerge che gli esiti permanenti della tumefazione accertata in sede di accesso al Pronto soccorso si sono risolti non tanto in una cicatrice quanto
8 piuttosto in una “prominenza ipercromica”, verosimilmente ascrivibile ad un malassorbimento dell'iniziale gonfiore, sicchè non poteva il Giudice di prime cure escluderne il nesso causale con il lieve trauma cranico accertato dai sanitari al momento dell'ingresso del danneggiato al Pronto soccorso.
In relazione alla liquidazione dei postumi permanenti a carico del rachide cervicale, occorre preliminarmente rilevare che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanenti la giurisprudenza di legittimità - con orientamento che appare condivisibile, in quanto coerente con la lettera della norma dettata dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (le lesioni di lieve entità
che siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ovvero visivo
con riferimento alle lesioni riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni non
possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente) e con una sua interpretazione costituzionalmente orientata - ritiene che sia l'accertamento medico corretto, riconosciuto dalla scienza medica, condotto sulla base di criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, a stabilire se la lesione dell'integrità psico-
fisica sussista o meno e se ad essa siano riconducibili postumi permanenti e che l'accertamento strumentale non costituisca l'unico mezzo utilizzabile a tal fine, salva l'ipotesi in cui soltanto il referto strumentale appare idoneo, in considerazione della natura delle lesioni e delle relative conseguenze permanenti da accertare, a fornirne la prova richiesta dalla legge (si vedano in tal senso Corte
di cassazione n. 11218 del 2019 e Corte di cassazione n. 7753 del 2020).
Tanto premesso, dal momento che la lesione al rachide cervicale lamentata da in seguito all'incidente stradale refertata è ontologicamente Parte_1
incompatibile con un accertamento clinico obiettivo nel senso che soltanto a mezzo di esami strumentali può essere riscontrata la riferita sofferenza del rachide cervicale lamentata dal paziente, nel caso che ci occupa correttamente il Giudice
di prime cure ha escluso che, in difetto di accertamenti strumentali eseguiti
9 nell'immediatezza del fatto (la radiografia prodotta dall'attore e utilizzata dal
C.T.U. è stata effettuata a circa un mese di distanza dell'evento dannoso), un danno all'integrità psico-fisica del danneggiato di carattere permanente per il trauma del rachide cervicale potesse essere ritenuto riconducibile sul piano causale all'incidente.
Ne consegue che, disattesa la doglianza relativa alla mancata liquidazione del danno alla salute in relazione alla sofferenza del rachide cervicale e in parziale accoglimento del primo motivo di appello, deve essere liquidato all'appellante il risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del riconoscimento della riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 3% (2% per gli esiti del trauma contusivo-distrattivo alla spalla sinistra e1% per gli esiti della tumefazione dovuta al trauma cranico minore) in luogo del 2%, che era stato liquidato dal
Giudice di prime cure.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione di tale voce di danno, ritiene questo Giudice che debbano essere utilizzati a tal fine gli specifici criteri di liquidazione del danno previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore in primo grado in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato - tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'incidente (46 anni) e dell'entità delle lesioni riportate -
nella somma complessiva di euro 2.796,43 a titolo di invalidità permanente, cui va aggiunta la somma complessiva di euro 647,97 a titolo di invalidità temporanea già liquidata dal Giudice di pace.
Con il secondo motivo di appello lamenta il mancato erroneo Parte_1
riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno morale, la cui liquidazione il Giudice di pace ha escluso sul presupposto che nel caso concreto
10 l'attore non avesse allegato e provato la sofferenza o il turbamento dello stato d'animo subito in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.
In proposito occorre premettere che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale,
danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato,
dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Premesso che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno morale, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è
11 onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di
presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della
lesione patita in termini di sofferenza e turbamento e Corte di cassazione n. 23778
del 2014), occorre rilevare che effettivamente l'attore in primo grado non ha allegato che dagli esiti dolorosi del trauma cranico minore e del trauma distrattivo-contusivo alla spalla sia derivato un turbamento dello stato d'animo, il quale non può presumersi quale conseguenza dei postumi invalidanti delle lesioni riportate in difetto della relativa allegazione.
Pertanto, disatteso il motivo di impugnazione, sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Con il terzo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza inerente alla regolamentazione delle spese processuali lamenta la violazione Parte_1
del criterio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., deducendo che il
Giudice di pace avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio in difetto dei relativi presupposti.
Il motivo di appello resta assorbito nell'accoglimento del primo motivo di impugnazione, dal momento che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese e il Giudice dell'impugnazione deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n.
23226 del 2013), con la conseguenza che le spese relative al giudizio di primo grado devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice in attuazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
12 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1
favore dell'appellante della somma complessiva di euro 1.244,40, pari alla differenza fra la somma liquidata in favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico (euro 3.444,40, di cui euro 2.796,43 a titolo di invalidità permanente ed euro 647,97 a titolo di invalidità temporanea già liquidata dal Giudice di pace) e l'importo corrisposto al danneggiato dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio (euro
2.200,00).
Sull'importo liquidato a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale sono dovuti gli interessi al tasso legale (non anche la rivalutazione monetaria, essendo la somma riconosciuta liquidata all'attualità) sull'importo devalutato alla data del fatto dannoso (1-9-2014) e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di Controparte_1
13 Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere attribuite all'avv. Rocco
Tricarico per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo -
tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando il valore medio per la fase introduttiva e per la fase di studio e il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria (in considerazione della esigua complessità
della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause pendenti davanti al
Tribunale di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236
dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata
in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022
deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
14 è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11-2-2017, da avverso la sentenza n. Parte_1
425/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 13-7-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 1.244,40 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato all'1-9-2014 e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al
15 consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.157,24, di cui euro 280,24 per esborsi ed euro 877,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
da attribuire all'avv. Tricarico Rocco per dichiarato anticipo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.886,43, di cui euro 184,43 per esborsi ed euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Tricarico Rocco per dichiarato anticipo.
Potenza, 9-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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