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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8442/24 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 352 cpc promossa da
(già Parte_1 Parte_2
(p. iva ) elettivamente domiciliata in Corso delle
[...] P.IVA_1 Pt_2
Province n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberto Magrì, rappresentata e difesa giusta procura in atti
appellante
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Mirenna con studio sito in Paternò (CT), Via G.B. Nicolosi
n. 71, in virtù di procura allegata in atti
appellata
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 315/2014.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato impugnava ex art. 615 cpc - Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Paternò - l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020
del 19.11.2021 emessa da (già 3) con cui era stato richiesto il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 7.178,20 relativamente alla TIA per l'anno 2011 chiedendone l'annullamento e/o la revoca per intervenuta prescrizione stante la mancata notifica degli atti sottesi e di validi atti interrutivi.
Si costituiva l'ATO 3 - oggi - chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 315/2024 del 29.06.2024 depositata in pari data il Giudice di Pace di Paternò
accoglieva la domanda, annullava l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 del
19.11.2021 notificata il 12.02.2022 e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello notificato il 29.07.2024 la Parte_1
impugnava la sentenza n. 315/2024 eccependone la nullità in quanto erronea ed immotivata, avendo
[...]
provato nel corso del giudizio di primo grado la tempestiva e regolare notifica degli atti prodromici impugnata nonché l'avvenuto discarico parziale della predetta intimazione n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 ricalcolando il minor importo dovuto nella complessiva somma di € 4.571,62. Chiedeva pertanto l'accoglimento dei motivi di appello e la conferma dell'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 così come ricalcolata nella somma di €
4.571,62.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
cpc e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite.
pagina 2 di 7 All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata da parte appellata. Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità “l'art. 342, comma 1, c.p.c.,
come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non
esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (così in massima Cass. Sez. III sent. n. 10916 del 5.5.2017).
Con recente pronuncia la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16.11.2017, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già delineatosi in sede di legittimità, ha espresso il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba
rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
pagina 3 di 7 di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. 2018 n. 13535). Inoltre la specificità
dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Alla luce delle considerazioni esposte l'atto di appello proposto dalla integra il Parte_1
requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene delle critiche specifiche contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata e che non consistono in una mera reiterazione delle richieste già avanzate in primo grado.
Nel merito l'appello va accolto parzialmente per i motivi di cui infra.
Con l'unico motivo di gravame la società appellante lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata eccependo di avere adempiuto compiutamente all'onere della prova ex art. 2697 cc su di essa incombente nel corso del giudizio di primo grado, provando documentalmente la legittimità del proprio credito, la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intimazione ad adempiere oggetto del contendere, nonchè la fondatezza della richiesta di pagamento, seppur rimodulata a seguito del ricalcolo formulato in autotuela, giusto provvedimento di rettifica versato in atti.
La società appellante fonda le sue doglianze sul presupposto che l'intimazione n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 – di importo pari ad € 7.178,20 – sia stata emessa a seguito del mancato pagamento di tre distinte ingiunzioni di pagamento – così come identificate in atti -
aventi ad oggetto la TIA relativa agli anni 2010/2011 e 2012.
Da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione prodotta in atti dalle parti processuali l'atto di intimazione n. 202100631374561899547020 – come correttamente eccepito da parte appellata
- fa riferimento esclusivamente alla TIA relativa all'anno 2011 e non alle ulteriori annualità 2010 e pagina 4 di 7 impugnato).
In particolare dal dettaglio del riepilogo di cui allegato 1 dell'atto impugnato si rileva chiaramente che l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 fa riferimento solo all'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 derivante dalla TIA anno 2011 rideterminata nell'importo di €
1.358,09 (oltre sanzioni e accessori di legge) giusto provvedimento di rettifica in autotutela in atti, la cui notifica nei confronti dell'odierna appella si è perfezionata in data 21.08.2017 per mancato ritiro del plico in giacenza (notifica tentata in data 10.08.2017 e contestuale spedizione CAD in pari data).
Ma vi è di più. L'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 di importo pari ad € 1358,09
(TIA anno 2011) veniva emessa a seguito di un atto di accertamento n. 100420000264600019
precedentemente impugnato dall'appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Nel relativo giudizio la depositò il provvedimento di rettifica in autotutela del Parte_1
23.09.2020 (all. doc.6 atto di costituzione) rideterminando l'importo dovuto nella somma indicata di €
1.385,93 comprensiva di sanzioni.
A seguito di tale rettifica la Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza n. 796/21
del 25.01.2021 dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla determinazione dell'area tassabile.
Quindi la somma di € 1.358,09 (oltre sanzioni e accessori di legge) di cui all'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 costituisce l'unico importo dovuto da alla società Controparte_1
appellante con riferimento alla TIA anno 2011, e sulla quale con la predetta sentenza si era formato il giudicato.
A nulla rileva pertanto nel giudizio per cui è causa la circostanza che nei confronti dell'appellata siano state emesse ulteriori e diverse ingiunzioni di per il mancato pagamento della TIA per gli anni
2010 e 2012 in quanto non formano oggetto dell'intimazione ad adempiere n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 di € 7.178,20 impugnata in riassunzione innanzi al
Giudice di Pace di Paternò a seguito della sentenza n. 3014/2023 del 19/04/2023 emessa dalla Corte di pagina 5 di 7 Giustizia Tributaria di primo grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione. Appare
evidente che l'importo indicato nell'intimazione opposta (€ 7178.20) costituisca un mero errore materiale, atteso che l'atto richiamato è del diverso importo come sopra specificato.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da è Parte_1
fondata dovendosi rigettare la proposta opposizione, con la precisazione che la somma dovuta è di €
135809, oltre sanzioni ed interessi per . Pt_3
Stante il parziale accoglimento dell'appello e dell'esito della controversia, sussistano i presupposti ex art. 92 cpc per compensare le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello regolarmente notificato da Parte_1
contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n. 315/2024 e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da , con la precisazione che Controparte_1
la somma dovuta è di € 1358,09 oltre sanzioni ed interessi per;
Pt_3
2. spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania addì 22 settembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 indicate dall'appellante ed il cui importo riportato è di € 7.178,20 (cfr. atto di intimazione
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8442/24 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 352 cpc promossa da
(già Parte_1 Parte_2
(p. iva ) elettivamente domiciliata in Corso delle
[...] P.IVA_1 Pt_2
Province n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberto Magrì, rappresentata e difesa giusta procura in atti
appellante
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Mirenna con studio sito in Paternò (CT), Via G.B. Nicolosi
n. 71, in virtù di procura allegata in atti
appellata
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 315/2014.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato impugnava ex art. 615 cpc - Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Paternò - l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020
del 19.11.2021 emessa da (già 3) con cui era stato richiesto il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 7.178,20 relativamente alla TIA per l'anno 2011 chiedendone l'annullamento e/o la revoca per intervenuta prescrizione stante la mancata notifica degli atti sottesi e di validi atti interrutivi.
Si costituiva l'ATO 3 - oggi - chiedendo il rigetto delle Parte_1
avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 315/2024 del 29.06.2024 depositata in pari data il Giudice di Pace di Paternò
accoglieva la domanda, annullava l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 del
19.11.2021 notificata il 12.02.2022 e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello notificato il 29.07.2024 la Parte_1
impugnava la sentenza n. 315/2024 eccependone la nullità in quanto erronea ed immotivata, avendo
[...]
provato nel corso del giudizio di primo grado la tempestiva e regolare notifica degli atti prodromici impugnata nonché l'avvenuto discarico parziale della predetta intimazione n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 ricalcolando il minor importo dovuto nella complessiva somma di € 4.571,62. Chiedeva pertanto l'accoglimento dei motivi di appello e la conferma dell'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 così come ricalcolata nella somma di €
4.571,62.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
cpc e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite.
pagina 2 di 7 All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata da parte appellata. Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità “l'art. 342, comma 1, c.p.c.,
come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non
esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (così in massima Cass. Sez. III sent. n. 10916 del 5.5.2017).
Con recente pronuncia la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16.11.2017, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già delineatosi in sede di legittimità, ha espresso il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba
rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
pagina 3 di 7 di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. 2018 n. 13535). Inoltre la specificità
dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Alla luce delle considerazioni esposte l'atto di appello proposto dalla integra il Parte_1
requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene delle critiche specifiche contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata e che non consistono in una mera reiterazione delle richieste già avanzate in primo grado.
Nel merito l'appello va accolto parzialmente per i motivi di cui infra.
Con l'unico motivo di gravame la società appellante lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata eccependo di avere adempiuto compiutamente all'onere della prova ex art. 2697 cc su di essa incombente nel corso del giudizio di primo grado, provando documentalmente la legittimità del proprio credito, la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intimazione ad adempiere oggetto del contendere, nonchè la fondatezza della richiesta di pagamento, seppur rimodulata a seguito del ricalcolo formulato in autotuela, giusto provvedimento di rettifica versato in atti.
La società appellante fonda le sue doglianze sul presupposto che l'intimazione n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 – di importo pari ad € 7.178,20 – sia stata emessa a seguito del mancato pagamento di tre distinte ingiunzioni di pagamento – così come identificate in atti -
aventi ad oggetto la TIA relativa agli anni 2010/2011 e 2012.
Da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione prodotta in atti dalle parti processuali l'atto di intimazione n. 202100631374561899547020 – come correttamente eccepito da parte appellata
- fa riferimento esclusivamente alla TIA relativa all'anno 2011 e non alle ulteriori annualità 2010 e pagina 4 di 7 impugnato).
In particolare dal dettaglio del riepilogo di cui allegato 1 dell'atto impugnato si rileva chiaramente che l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899547020 fa riferimento solo all'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 derivante dalla TIA anno 2011 rideterminata nell'importo di €
1.358,09 (oltre sanzioni e accessori di legge) giusto provvedimento di rettifica in autotutela in atti, la cui notifica nei confronti dell'odierna appella si è perfezionata in data 21.08.2017 per mancato ritiro del plico in giacenza (notifica tentata in data 10.08.2017 e contestuale spedizione CAD in pari data).
Ma vi è di più. L'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 di importo pari ad € 1358,09
(TIA anno 2011) veniva emessa a seguito di un atto di accertamento n. 100420000264600019
precedentemente impugnato dall'appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Nel relativo giudizio la depositò il provvedimento di rettifica in autotutela del Parte_1
23.09.2020 (all. doc.6 atto di costituzione) rideterminando l'importo dovuto nella somma indicata di €
1.385,93 comprensiva di sanzioni.
A seguito di tale rettifica la Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza n. 796/21
del 25.01.2021 dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla determinazione dell'area tassabile.
Quindi la somma di € 1.358,09 (oltre sanzioni e accessori di legge) di cui all'ingiunzione di pagamento n. 201420000264600060 costituisce l'unico importo dovuto da alla società Controparte_1
appellante con riferimento alla TIA anno 2011, e sulla quale con la predetta sentenza si era formato il giudicato.
A nulla rileva pertanto nel giudizio per cui è causa la circostanza che nei confronti dell'appellata siano state emesse ulteriori e diverse ingiunzioni di per il mancato pagamento della TIA per gli anni
2010 e 2012 in quanto non formano oggetto dell'intimazione ad adempiere n.
202100631374561899547020 del 19.11.2021 di € 7.178,20 impugnata in riassunzione innanzi al
Giudice di Pace di Paternò a seguito della sentenza n. 3014/2023 del 19/04/2023 emessa dalla Corte di pagina 5 di 7 Giustizia Tributaria di primo grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione. Appare
evidente che l'importo indicato nell'intimazione opposta (€ 7178.20) costituisca un mero errore materiale, atteso che l'atto richiamato è del diverso importo come sopra specificato.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da è Parte_1
fondata dovendosi rigettare la proposta opposizione, con la precisazione che la somma dovuta è di €
135809, oltre sanzioni ed interessi per . Pt_3
Stante il parziale accoglimento dell'appello e dell'esito della controversia, sussistano i presupposti ex art. 92 cpc per compensare le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello regolarmente notificato da Parte_1
contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n. 315/2024 e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da , con la precisazione che Controparte_1
la somma dovuta è di € 1358,09 oltre sanzioni ed interessi per;
Pt_3
2. spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania addì 22 settembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 indicate dall'appellante ed il cui importo riportato è di € 7.178,20 (cfr. atto di intimazione