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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6429/2024 R.G. LAVORO
TRA
in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LETTERA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/05/2024 parte ricorrente, in proprio e nella qualità indicata, ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-001074504 per l'importo di € 15.048,00 per omissione
1 contributiva per l'anno 2016; l'omessa notifica dell'accertamento presupposto;
la prescrizione e la decadenza.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuto l'importo indicato nell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il giudicante ha rigettato l'istanza di sospensione in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti
2 sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
3 Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, in CP_2 proprio e nella indicata qualità, con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 08/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6429/2024 R.G. LAVORO
TRA
in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LETTERA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/05/2024 parte ricorrente, in proprio e nella qualità indicata, ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-001074504 per l'importo di € 15.048,00 per omissione
1 contributiva per l'anno 2016; l'omessa notifica dell'accertamento presupposto;
la prescrizione e la decadenza.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuto l'importo indicato nell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il giudicante ha rigettato l'istanza di sospensione in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti
2 sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
3 Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, in CP_2 proprio e nella indicata qualità, con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 08/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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