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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 24.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Natalia Giannico Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
IO AN, F. CE e R. AT
Resistente
OGGETTO: Assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.05.2024 la ricorrente – premesso di aver presentato, in data
31.08.2023, domanda all' diretta ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale CP_1 ex art. 3 co. 6 l. 335/95 - impugnava e contestava il provvedimento di diniego emesso dall' con la seguente motivazione: “nella sentenza di separazione CP_2
l'istante si dichiara economicamente autosufficiente tanto da non chiedere nessun assegno alimentare all'ex coniuge pur avendo quest'ultimo redditi certi”.
La stessa, infatti, riferiva di essere separata dal proprio coniuge come attestato dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto del 17.07.2023 e di possedere redditi personali inferiori alla soglia di legge.
Pertanto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire dall' l'assegno sociale di CP_1 cui all'art 3 co. 6 l. 335/95 con decorrenza dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' all'erogazione del relativo beneficio oltre CP_2 accessori e spese di lite. Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione orale delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Si osserva che la disciplina vigente in materia di assegno sociale prevede, all'art. 3 co. 6 l. 335/95 i seguenti requisiti per poter conseguire l'erogazione del beneficio: cittadinanza italiana e residenza in Italia;
compimento del 65° anno di età; percepimento di redditi non superiori alle soglie di legge, individuate per l'anno
2023 in € 6.542,51 annui per un richiedente singolo ed € 13.085,02 annui nel caso di richiedente coniugato.
Il rigetto dell' si fonda sul presupposto che la ricorrente in sede di separazione CP_1 legale ha rinunciato all'assegno di mantenimento, ponendosi così, volontariamente, in uno stato di bisogno.
Tuttavia, la normativa richiamata riconduce lo stato di bisogno al mancato superamento oggettivo delle soglie reddituali indicate, senza attribuire rilievo alle cause che hanno determinato tale situazione reddituale (cfr. certificazione reddituale Agenzia delle Entrate all. ricorr.).
Tale interpretazione normativa è stata confermata dalla recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere
l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento)” (Cassazione civile sez. lav.,
01/12/2023, n.33513). Né l' ha contestato, nel caso di specie, l'effettività della separazione (cfr. all. CP_1 cambio di residenza ex coniuge).
Quanto esposto conduce all'accoglimento del ricorso con diritto della ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale in misura di legge a decorrere dal 01.09.2023 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre rivalutazione e/o interessi legali (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91) con decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere all'istante CP_1
l'assegno sociale nella misura di legge con decorrenza dal 01.09.2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 24.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Natalia Giannico Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
IO AN, F. CE e R. AT
Resistente
OGGETTO: Assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.05.2024 la ricorrente – premesso di aver presentato, in data
31.08.2023, domanda all' diretta ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale CP_1 ex art. 3 co. 6 l. 335/95 - impugnava e contestava il provvedimento di diniego emesso dall' con la seguente motivazione: “nella sentenza di separazione CP_2
l'istante si dichiara economicamente autosufficiente tanto da non chiedere nessun assegno alimentare all'ex coniuge pur avendo quest'ultimo redditi certi”.
La stessa, infatti, riferiva di essere separata dal proprio coniuge come attestato dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto del 17.07.2023 e di possedere redditi personali inferiori alla soglia di legge.
Pertanto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire dall' l'assegno sociale di CP_1 cui all'art 3 co. 6 l. 335/95 con decorrenza dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' all'erogazione del relativo beneficio oltre CP_2 accessori e spese di lite. Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione orale delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Si osserva che la disciplina vigente in materia di assegno sociale prevede, all'art. 3 co. 6 l. 335/95 i seguenti requisiti per poter conseguire l'erogazione del beneficio: cittadinanza italiana e residenza in Italia;
compimento del 65° anno di età; percepimento di redditi non superiori alle soglie di legge, individuate per l'anno
2023 in € 6.542,51 annui per un richiedente singolo ed € 13.085,02 annui nel caso di richiedente coniugato.
Il rigetto dell' si fonda sul presupposto che la ricorrente in sede di separazione CP_1 legale ha rinunciato all'assegno di mantenimento, ponendosi così, volontariamente, in uno stato di bisogno.
Tuttavia, la normativa richiamata riconduce lo stato di bisogno al mancato superamento oggettivo delle soglie reddituali indicate, senza attribuire rilievo alle cause che hanno determinato tale situazione reddituale (cfr. certificazione reddituale Agenzia delle Entrate all. ricorr.).
Tale interpretazione normativa è stata confermata dalla recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere
l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento)” (Cassazione civile sez. lav.,
01/12/2023, n.33513). Né l' ha contestato, nel caso di specie, l'effettività della separazione (cfr. all. CP_1 cambio di residenza ex coniuge).
Quanto esposto conduce all'accoglimento del ricorso con diritto della ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale in misura di legge a decorrere dal 01.09.2023 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre rivalutazione e/o interessi legali (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91) con decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere all'istante CP_1
l'assegno sociale nella misura di legge con decorrenza dal 01.09.2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli