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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7550/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7550/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Lissone (MB), Via Giulio Verne n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Zalamena ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n. 26, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.10.2004 come risulta dal registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Lissone, Atto n 19 p. 1l Anno 2004 ordinando al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
3. Salvo diversi accordi dovuti a necessità lavorative, la mamma si impegna ad accompagnare ogni mattina a scuola i figli e si impegna a prelevarli da scuola all'orario di uscita;
4. Il padre terrà con se i minori a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandoli dalla casa materna ed ivi riportandoli.
5. Festività Natalizie, Pasquali: i genitori prenderanno accordi entro la fine di novembre di ogni anno in modo che ciascuno di essi possa trascorrere con i figli, in alternanza, il giorno di Natale e della Vigilia, di Capodanno e dell'epifania, di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; 6. I coniugi terranno con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla Sig ra Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
8. Saranno a carico di ciascun genitore nella quota del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli. Tali spese se anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate, previa esibizione dei documenti giustificativi, dall'altro genitore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate;
9. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
10.1 coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo ai figli minori. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 497/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 03.04.2025 e pubblicata in data 09.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 18.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 21 ottobre 2004 (atto n. 37 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. CA RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7550/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Lissone (MB), Via Giulio Verne n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Zalamena ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n. 26, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.10.2004 come risulta dal registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Lissone, Atto n 19 p. 1l Anno 2004 ordinando al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
3. Salvo diversi accordi dovuti a necessità lavorative, la mamma si impegna ad accompagnare ogni mattina a scuola i figli e si impegna a prelevarli da scuola all'orario di uscita;
4. Il padre terrà con se i minori a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandoli dalla casa materna ed ivi riportandoli.
5. Festività Natalizie, Pasquali: i genitori prenderanno accordi entro la fine di novembre di ogni anno in modo che ciascuno di essi possa trascorrere con i figli, in alternanza, il giorno di Natale e della Vigilia, di Capodanno e dell'epifania, di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; 6. I coniugi terranno con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla Sig ra Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
8. Saranno a carico di ciascun genitore nella quota del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli. Tali spese se anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate, previa esibizione dei documenti giustificativi, dall'altro genitore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate;
9. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
10.1 coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo ai figli minori. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 497/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 03.04.2025 e pubblicata in data 09.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 18.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 21 ottobre 2004 (atto n. 37 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. CA RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi