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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11570 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. GI De AR TT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53858 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 23 aprile 2025, vertente
TRA
E quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore con l'avv. ; Persona_1 Parte_1
ATTORI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Damiano Comito;
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, il Persona_1
1 e Controparte_3 [...]
, affinché – previa declaratoria di responsabilità Controparte_2 invocata ai sensi dell'art. 1218 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalla minore, in occasione del sinistro verificatosi in data il giorno 05.03.2019, alle ore 15,00 circa, presso la scuola primaria A. Nuzzo, sita in Roma, alla via Rubellia n. 31, facente parte dell'Istituto
Comprensivo “Via Casal Bianco” di Roma, con sede in Via Casal Bianco n. 140.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante la lezione di attività motoria tenutasi nel cortile della scuola e nell'esecuzione di un esercizio di velocità richiesto dall'insegnante , Controparte_4 consistente nello specifico nel correre unitamente agli altri compagni e, al cenno del predetto, occupare l'interno di uno dei cerchi posizionati a terra, di numero inferiore di una unità rispetto a quello degli alunni, la minore allora frequentante la Persona_1 classe IV D, saltando all'interno di un cerchio era caduta riportando lesioni alla gamba sinistra.
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_2
, opponendosi all'accoglimento della pretesa risarcitoria formulata da parte
[...] attrice.
Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_5
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
All'udienza del giorno 20 marzo 2024, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
Con ordinanza, il giudice rimetteva la causa sul ruolo al fine di espletare C.T.U. medico-legale sulla persona della minore.
All'esito della stessa, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. La questione che viene all'esame del Tribunale non afferisce a un danno cagionato da un minore a terzi, bensì al danno connesso alla caduta nell'esecuzione di un esercizio di velocità richiesto dall'insegnante , consistente nello Controparte_4 specifico nel correre unitamente agli altri compagni e, al centro del predetto, occupare
2 l'interno di uno dei cerchi posizionati a terra, di numero inferiore di una unità rispetto a quello degli alunni.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
Tuttavia, il modello di cui all'art. 2048 c.c., fondato sul danno cagionato ad un allievo da un terzo (cfr. Cass. n. 15321/2003), non è estensibile al danno autoprocuratosi, quale quello di cui trattasi.
L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU., n.
9346/2002 e, più recentemente, Cass. n. 2413/2014 e n. 3695/2016) afferma che “nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico
e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc”.
In particolare, secondo tale orientamento, la possibilità di attivare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'istituto scolastico discende dal vincolo negoziale connesso all'accoglimento della domanda d'iscrizione ed alla conseguente ammissione dell'alunno, mentre tra dipendente dell'istituto ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale è sicuramente ricompreso l'obbligo, per l'insegnante, di protezione e vigilanza sull'allievo, finalizzato ad evitare episodi di autolesioni alla persona.
2. In ogni caso, in tutte le diverse prospettazioni giuridiche, va osservato che presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza
3 dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori (cfr. Cass. n. 3081/2015).
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8067/2007) pone in evidenza il fatto che i due orientamenti interpretativi sulla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) offrano soluzioni identiche sul piano dell'attribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e soggetto tenuto alla vigilanza del minore, tenuto conto che, in entrambi i casi, mentre spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe sempre sull'obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile a se stesso.
3. Nel caso concreto, si rileva che la parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio mediante escussioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria in ordine al verificarsi dell'evento in un momento in cui la minore era ancora all'interno della struttura e, quindi, nella responsabilità di quest'ultima, nonché alle condizioni organizzative in presenza delle quali si è concretamente verificato l'evento.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare, si evince che l'infortunio è occorso nell'espletamento dell'attività nel cortile (cfr. deposizione di insegnante del Tes_1
, che riferisce anche l'assenza di una palestra), caratterizzato dalla presenza di CP_5 crepe, sconnessioni e brecciolino (cfr. documentazione fotografica di cui al doc. 11 del fascicolo attoreo).
Ebbene, le circostanze enucleate, lungi dal configurare un evento imprevedibile come prospettato dalla compagnia assicurativa, sono idonee a delineare una colpa dell'organizzazione scolastica per aver consentito l'esercizio di un'attività sportiva, connotata da movimenti repentini, utilizzando un cortile asfaltato, caratterizzato da intrinseca pericolosità per la presenza di sconnessioni, brecciolino e crepe.
Sotto diverso profilo, non rileva la titolarità nella manutenzione della struttura, atteso che il profilo di una responsabilità ex art. 1218 c.c. è individuabile nell'aver consentito di espletare un'attività dinamica in un contesto inidoneo.
4 4. Conclusivamente, si deve affermare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione del sinistro di cui all'atto di citazione.
La condanna va estesa solidalmente all'assicuratore ravvisandosi azione diretta in favore di parte attrice nei confronti della società assicuratrice dell'istituto, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo
(Cass. n. 30653/2017, n. 28695/2011 e Cass. n. 13329/2004).
5. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale di Persona_1
5.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c..
Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur
5 essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì,
Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di , nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla
L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva – sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di
Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto
6 di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n.
20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
5.2. Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il CTU per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U.
(cfr. conclusioni medico legali a pp. 4 e 5), viene, quindi, liquidato in € 13.676,10 (€
130,25x90=€ 11.722,50 + 65,12x30=€ 1.953,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 17.378,44 per l'invalidità permanente al 8% in un soggetto leso di anni 9 alla data del sinistro.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale
“sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di €
2.000,00 a titolo di danno morale, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore, dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di specifici riscontri probatori non vi sono i presupposti per procedere ad ulteriore di personalizzazione del danno (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
7 Il CTU ha individuato spese mediche ritenute congrue per € 380,01.
5.3. Conclusivamente, il danno non patrimoniale patito dall'attore ammonterebbe, in moneta attuale, in € 33.434,55 (€ 13.676,10 a titolo di IT, a titolo di IP € 17.378,44, €
2.000,00 a titolo di danno morale + € 380,01 per spese mediche), risarcibile dai convenuti in solido, in moneta attuale.
5.4. Complessivamente, il danno differenziale risarcibile in favore dell'attore da parte dei convenuti in solido ammonta complessivamente, in moneta attuale in €
33.434,55.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino aalla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere
8 corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto il risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna in solido il e Controparte_3 [...]
a pagare a favore di e Controparte_2 Parte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_2 Per_1
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di €
[...]
33.434,55, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna in solido condanna in solido il Controparte_3
e a pagare a favore
[...] Controparte_2 di e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore a titolo di spese del giudizio, liquidato ai valori attuali, la Persona_1 somma di € 5.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_6 Controparte_7 dalle condanne che precedono;
c) compensa integralmente le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
GI De AR TT
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. GI De AR TT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53858 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 23 aprile 2025, vertente
TRA
E quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore con l'avv. ; Persona_1 Parte_1
ATTORI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Damiano Comito;
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, il Persona_1
1 e Controparte_3 [...]
, affinché – previa declaratoria di responsabilità Controparte_2 invocata ai sensi dell'art. 1218 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalla minore, in occasione del sinistro verificatosi in data il giorno 05.03.2019, alle ore 15,00 circa, presso la scuola primaria A. Nuzzo, sita in Roma, alla via Rubellia n. 31, facente parte dell'Istituto
Comprensivo “Via Casal Bianco” di Roma, con sede in Via Casal Bianco n. 140.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante la lezione di attività motoria tenutasi nel cortile della scuola e nell'esecuzione di un esercizio di velocità richiesto dall'insegnante , Controparte_4 consistente nello specifico nel correre unitamente agli altri compagni e, al cenno del predetto, occupare l'interno di uno dei cerchi posizionati a terra, di numero inferiore di una unità rispetto a quello degli alunni, la minore allora frequentante la Persona_1 classe IV D, saltando all'interno di un cerchio era caduta riportando lesioni alla gamba sinistra.
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_2
, opponendosi all'accoglimento della pretesa risarcitoria formulata da parte
[...] attrice.
Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_5
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
All'udienza del giorno 20 marzo 2024, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
Con ordinanza, il giudice rimetteva la causa sul ruolo al fine di espletare C.T.U. medico-legale sulla persona della minore.
All'esito della stessa, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. La questione che viene all'esame del Tribunale non afferisce a un danno cagionato da un minore a terzi, bensì al danno connesso alla caduta nell'esecuzione di un esercizio di velocità richiesto dall'insegnante , consistente nello Controparte_4 specifico nel correre unitamente agli altri compagni e, al centro del predetto, occupare
2 l'interno di uno dei cerchi posizionati a terra, di numero inferiore di una unità rispetto a quello degli alunni.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
Tuttavia, il modello di cui all'art. 2048 c.c., fondato sul danno cagionato ad un allievo da un terzo (cfr. Cass. n. 15321/2003), non è estensibile al danno autoprocuratosi, quale quello di cui trattasi.
L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU., n.
9346/2002 e, più recentemente, Cass. n. 2413/2014 e n. 3695/2016) afferma che “nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico
e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc”.
In particolare, secondo tale orientamento, la possibilità di attivare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'istituto scolastico discende dal vincolo negoziale connesso all'accoglimento della domanda d'iscrizione ed alla conseguente ammissione dell'alunno, mentre tra dipendente dell'istituto ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale è sicuramente ricompreso l'obbligo, per l'insegnante, di protezione e vigilanza sull'allievo, finalizzato ad evitare episodi di autolesioni alla persona.
2. In ogni caso, in tutte le diverse prospettazioni giuridiche, va osservato che presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza
3 dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori (cfr. Cass. n. 3081/2015).
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8067/2007) pone in evidenza il fatto che i due orientamenti interpretativi sulla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) offrano soluzioni identiche sul piano dell'attribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e soggetto tenuto alla vigilanza del minore, tenuto conto che, in entrambi i casi, mentre spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, incombe sempre sull'obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile a se stesso.
3. Nel caso concreto, si rileva che la parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio mediante escussioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria in ordine al verificarsi dell'evento in un momento in cui la minore era ancora all'interno della struttura e, quindi, nella responsabilità di quest'ultima, nonché alle condizioni organizzative in presenza delle quali si è concretamente verificato l'evento.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare, si evince che l'infortunio è occorso nell'espletamento dell'attività nel cortile (cfr. deposizione di insegnante del Tes_1
, che riferisce anche l'assenza di una palestra), caratterizzato dalla presenza di CP_5 crepe, sconnessioni e brecciolino (cfr. documentazione fotografica di cui al doc. 11 del fascicolo attoreo).
Ebbene, le circostanze enucleate, lungi dal configurare un evento imprevedibile come prospettato dalla compagnia assicurativa, sono idonee a delineare una colpa dell'organizzazione scolastica per aver consentito l'esercizio di un'attività sportiva, connotata da movimenti repentini, utilizzando un cortile asfaltato, caratterizzato da intrinseca pericolosità per la presenza di sconnessioni, brecciolino e crepe.
Sotto diverso profilo, non rileva la titolarità nella manutenzione della struttura, atteso che il profilo di una responsabilità ex art. 1218 c.c. è individuabile nell'aver consentito di espletare un'attività dinamica in un contesto inidoneo.
4 4. Conclusivamente, si deve affermare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione del sinistro di cui all'atto di citazione.
La condanna va estesa solidalmente all'assicuratore ravvisandosi azione diretta in favore di parte attrice nei confronti della società assicuratrice dell'istituto, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo
(Cass. n. 30653/2017, n. 28695/2011 e Cass. n. 13329/2004).
5. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale di Persona_1
5.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c..
Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur
5 essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì,
Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di , nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla
L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva – sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di
Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto
6 di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
In definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n.
20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
5.2. Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il CTU per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti;
d'altra parte, non sono state formulate contestazioni di carattere tecnico.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U.
(cfr. conclusioni medico legali a pp. 4 e 5), viene, quindi, liquidato in € 13.676,10 (€
130,25x90=€ 11.722,50 + 65,12x30=€ 1.953,60) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 17.378,44 per l'invalidità permanente al 8% in un soggetto leso di anni 9 alla data del sinistro.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale
“sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di €
2.000,00 a titolo di danno morale, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore, dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di specifici riscontri probatori non vi sono i presupposti per procedere ad ulteriore di personalizzazione del danno (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
7 Il CTU ha individuato spese mediche ritenute congrue per € 380,01.
5.3. Conclusivamente, il danno non patrimoniale patito dall'attore ammonterebbe, in moneta attuale, in € 33.434,55 (€ 13.676,10 a titolo di IT, a titolo di IP € 17.378,44, €
2.000,00 a titolo di danno morale + € 380,01 per spese mediche), risarcibile dai convenuti in solido, in moneta attuale.
5.4. Complessivamente, il danno differenziale risarcibile in favore dell'attore da parte dei convenuti in solido ammonta complessivamente, in moneta attuale in €
33.434,55.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino aalla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere
8 corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, e le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto il risarcimento effettivamente riconosciuto, seguono la soccombenza.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna in solido il e Controparte_3 [...]
a pagare a favore di e Controparte_2 Parte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_2 Per_1
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di €
[...]
33.434,55, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna in solido condanna in solido il Controparte_3
e a pagare a favore
[...] Controparte_2 di e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore a titolo di spese del giudizio, liquidato ai valori attuali, la Persona_1 somma di € 5.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_6 Controparte_7 dalle condanne che precedono;
c) compensa integralmente le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
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