CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT SA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1452/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025, vertente
TRA
P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig.ra , con sede legale in Roma, Via Parte_2 delle Triremi n. 48, elettivamente domiciliato in Pomezia (RM), Via Cavour
n. 32, presso lo studio dall'Avvocato Eleonora Pontesilli, C.F.
, che la rappresenta e difende, con indirizzo PEC C.F._1
Email_1
Appellante
1 E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via C.F._2
Isonzo n. 5, presso lo studio dell'Avv. OL Di AS, con indirizzo
PEC Email_2
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
11052/2022 pubblicata il 28.12.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito… In via principale, dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra
e la società alla data del Controparte_1 Controparte_3 licenziamento con condanna della società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in via principale, in ogni caso, alla luce dell'esito complessivo della lite, accertato che la società in persona del Parte_3
l.r.p.t., è risultata parzialmente soccombente in primo grado, per l'effetto, in base all'art 92 cpc, dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti, con conseguente rimborso delle spese processuali liquidate in loro favore, ovvero nella diversa previsione ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi nonché rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i 2 gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata : Controparte_1
“…respingere integralmente l'avversario ricorso in appello, confermando integralmente la Sentenza di primo grado n. 11052/2022, impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 3.2.2020, Controparte_1 convenendo in giudizio “ e Parte_3 CP_2
ha dedotto:
[...]
- di essere formalmente dipendente della Parte_3 dapprima con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time con decorrenza dal 16.7.2018, successivamente trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.3.2019, e a tempo pieno a far data dal 1.5.2019;
- di aver iniziato in realtà a svolgere la propria attività lavorativa il
23.4.2018, osservando sin dall'inizio un orario a tempo pieno (9:00-
19:00) dal lunedì al sabato, con mansioni di segreteria e inquadramento nel livello quinto del CCNL “terziario distribuzione servizi”;
- che nonostante la formale assunzione ad opera della società in epigrafe, la stessa aveva in realtà svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di senza mai essere Controparte_2 stata sottoposta al potere direttivo della legale rappresentante della società;
- che al termine della relazione sentimentale, nel luglio 2019, con questi ha iniziato a porre in essere condotte lavorative Controparte_2 vessatorie nei suoi confronti;
3 - che in data 31.7.2019 le è stata comunicata una variazione della sede lavorativa da San Felice Circeo presso la sede di Albano con decorrenza dal 1.8.2019 e che, come dalla stessa evidenziato con missiva di risposta del 1.8.2019 non era stata rispettato un congruo preavviso né erano state indicate le motivazioni del trasferimento;
- che, con missiva del 2.8.2019, la società contestava l'illecito disciplinare della per non aver preso servizio presso la nuova sede di servizio CP_1 assegnandole un nuovo termine per il trasferimento fissato al 5.8.2019;
- che al 5.8.2019 la società le ha recapitato missiva di licenziamento disciplinare per giusta causa, impugnato dalla stessa il 29.8.2019.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con con conseguente Controparte_2 declaratoria di annullabilità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento, in quanto irrogato da soggetto diverso dal datore di lavoro oltre che la nullità dello stesso in ragione della asserita, ed unica, valenza ritorsiva;
in subordine, ha domandato la declaratoria del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Ancora, la ricorrente ha domandato le differenze retributive pari ad euro
23.372,61, dovutele in ragione dell'orario a tempo pieno osservato già dall'inizio dell'assunzione (sebbene formalmente a tempo determinato) sino alla stipula del contratto a tempo pieno e quindi dal 23.4.2018 al
6.8.2019, oltre che in ragione del lavoro straordinario prestato ogni giorno
(orario 9:00-19:00).
Si è costituita la società chiedendo la Parte_3 declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. n. 3-4-5-, contestando che la lavoratrice avesse seguito l'orario lavorativo dalla stessa dedotto, con conseguente non spettanza delle somme richieste a titolo di differenze retributive e affermando l'esistenza del potere direttivo in capo alla legale rappresentante della società.
4 Parte resistente ha dedotto, inoltre, la legittimità del licenziamento, in quanto dettato da esigenze organizzative, di natura solo temporanea, legato all'avviamento del nuovo ufficio, con conseguente rientro presso la sede di San Felice Circeo e non ritorsivo in ragione della residenza della lavoratrice nel Comune di Albano.
Par In via gradata, e Consulenti ha richiesto la Parte_3 riqualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo e, da ultimo, ha contestato le somme chieste a titolo di differenze retributive.
Il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del in ragione del mancato CP_2 assolvimento dell'onere della prova, non ha ritenuto provato lo svolgimento di un diverso orario lavorativo rispetto a quello dedotto nei contratti con conseguente rigetto delle correlate domande, ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento. Ha, invece, accolto la domanda di declaratoria di inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavorati e, conseguentemente, valutata l'anzianità di servizio, le dimensioni dell'impresa, il comportamento complessivo e la condizione delle parti, ha ritenuto congruo liquidare l'indennità di legge nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 1.930,00 Controparte_2
e con condanna della società convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 4.807,50.
Con ricorso depositato in data 15.6.2023, ha proposto appello la società
in forza di due motivi di appello: Parte_3
I) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 7 STAT. LAV. E
DELL'ART. 4 DEL D.LEG. 23 DEL 4.03.2015: nel capo in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento parziale del ricorso ha ritenuto inefficace il licenziamento per mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori ed ha condannato la società appellante a
5 corrispondere “un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”;
II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 e 92 cpc che regolano il principio della soccombenza: nel capo in cui il Giudice di prime cure, ha condannato la società convenuta a corrispondere “alla parte ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.807,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA”, omettendo di tenere presente l'esito complessivo di lite”.
Ha resistito al gravame , contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In particolare, assume la lavoratrice che, sebbene la pronuncia del Giudice di primo grado abbia in parte respinto le domande avanzate nel medesimo grado, la stessa sia coerentemente motivata e risolva in maniera soddisfacente sotto il profilo logico giuridico le questioni attinenti la illegittimità del licenziamento per omessa osservanza dell'art. 7 Lg 300/70 e la quantificazione della conseguente e connessa indennità risarcitoria, così come abbia coerentemente statuito la condanna al rimborso delle spese a carico della società con una quantificazione consona alla condotta processuale e alle risultanze di causa.
Nonostante la regolarità della notifica, è rimasto Controparte_2 contumace nel giudizio di appello.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, la società in epigrafe impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha proceduto alla quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 4 d.lgs. 23 del 2015 in cinque mensilità.
6 1.2. Specialmente, l'appellante contesta l'erroneità per eccesso della liquidazione, in ragione della durata della asserita modesta durata rapporto lavorativo protrattosi dal 16.7.2018 al 6.8.2019, chiedendo la conseguente riforma nella misura minima delle due mensilità.
1.3. La censura è infondata.
1.4. Giova premettere che la determinazione di detta indennità è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice - come tale censurabile solo laddove ne emergano profili di irragionevolezza o sproporzionalità - da operarsi tenendo conto tanto del parametro della durata del rapporto lavorativo e quanto dell'assetto dimensionale dell'impresa.
Nel caso di specie, in particolare, è emerso dalle produzioni documentali che la società occupasse al momento del Parte_3 licenziamento dell'appellata ben 30 unità lavorative, potendo così essere considerata una realtà di significative dimensioni;
sotto il versante della durata del rapporto in esame, poi, la durata di circa 13 mesi può senz'altro essere considerata di non trascurabile entità.
Questa Corte, pertanto, ritiene ragionevole la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale si è attestato su una quantificazione del numero di mensilità dovute a titolo di indennità al di sotto dei medi tra minimo e massimo.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le statuizioni del primo giudice in ordine alla condanna alle spese di lite, con particolare riferimento alla quantificazione delle stesse.
2.1. Quanto alle censure mosse in ordine al quantum disposto dal giudice in sede di liquidazione delle spese del grado, la doglianza non appare fondata.
2.2. Difatti, per il giudizio di primo grado, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda giudiziale il valore della controversia viene individuato secondo il criterio del “decisum”.
7 2.3. In tal caso, trattandosi di declaratoria di illegittimità del licenziamento, lo stesso rimane “indeterminabile”; pur se si valutasse come “basso” il livello di complessità della stessa, i parametri forensi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto delle fasi svolte, individuano i minimi in un importo pari ad euro 3.809,00 ed i medi in un importo pari ad euro 7.616,00.
2.4. Pertanto, in ragione delle specifiche del giudizio di primo grado, appare coerente la liquidazione operata dal primo giudice in € 4.807,50, rientrante tra i parametri minimi e medi, con conseguente rigetto, sul punto, del motivo di appello.
2.5. Rimane assorbita dal rigetto dell'appello l'esame della domanda formulata dall'appellante volta a ottenere la pronuncia di restituzione delle spese processuali liquidate in primo grado.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, avv.
OL Di AS, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da Parte_3
- condanna la società appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in complessivi € 3.473,00 da distrarsi.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
AT SA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT SA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1452/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025, vertente
TRA
P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig.ra , con sede legale in Roma, Via Parte_2 delle Triremi n. 48, elettivamente domiciliato in Pomezia (RM), Via Cavour
n. 32, presso lo studio dall'Avvocato Eleonora Pontesilli, C.F.
, che la rappresenta e difende, con indirizzo PEC C.F._1
Email_1
Appellante
1 E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via C.F._2
Isonzo n. 5, presso lo studio dell'Avv. OL Di AS, con indirizzo
PEC Email_2
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
11052/2022 pubblicata il 28.12.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito… In via principale, dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra
e la società alla data del Controparte_1 Controparte_3 licenziamento con condanna della società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in via principale, in ogni caso, alla luce dell'esito complessivo della lite, accertato che la società in persona del Parte_3
l.r.p.t., è risultata parzialmente soccombente in primo grado, per l'effetto, in base all'art 92 cpc, dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti, con conseguente rimborso delle spese processuali liquidate in loro favore, ovvero nella diversa previsione ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi nonché rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i 2 gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata : Controparte_1
“…respingere integralmente l'avversario ricorso in appello, confermando integralmente la Sentenza di primo grado n. 11052/2022, impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 3.2.2020, Controparte_1 convenendo in giudizio “ e Parte_3 CP_2
ha dedotto:
[...]
- di essere formalmente dipendente della Parte_3 dapprima con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time con decorrenza dal 16.7.2018, successivamente trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.3.2019, e a tempo pieno a far data dal 1.5.2019;
- di aver iniziato in realtà a svolgere la propria attività lavorativa il
23.4.2018, osservando sin dall'inizio un orario a tempo pieno (9:00-
19:00) dal lunedì al sabato, con mansioni di segreteria e inquadramento nel livello quinto del CCNL “terziario distribuzione servizi”;
- che nonostante la formale assunzione ad opera della società in epigrafe, la stessa aveva in realtà svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di senza mai essere Controparte_2 stata sottoposta al potere direttivo della legale rappresentante della società;
- che al termine della relazione sentimentale, nel luglio 2019, con questi ha iniziato a porre in essere condotte lavorative Controparte_2 vessatorie nei suoi confronti;
3 - che in data 31.7.2019 le è stata comunicata una variazione della sede lavorativa da San Felice Circeo presso la sede di Albano con decorrenza dal 1.8.2019 e che, come dalla stessa evidenziato con missiva di risposta del 1.8.2019 non era stata rispettato un congruo preavviso né erano state indicate le motivazioni del trasferimento;
- che, con missiva del 2.8.2019, la società contestava l'illecito disciplinare della per non aver preso servizio presso la nuova sede di servizio CP_1 assegnandole un nuovo termine per il trasferimento fissato al 5.8.2019;
- che al 5.8.2019 la società le ha recapitato missiva di licenziamento disciplinare per giusta causa, impugnato dalla stessa il 29.8.2019.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con con conseguente Controparte_2 declaratoria di annullabilità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento, in quanto irrogato da soggetto diverso dal datore di lavoro oltre che la nullità dello stesso in ragione della asserita, ed unica, valenza ritorsiva;
in subordine, ha domandato la declaratoria del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Ancora, la ricorrente ha domandato le differenze retributive pari ad euro
23.372,61, dovutele in ragione dell'orario a tempo pieno osservato già dall'inizio dell'assunzione (sebbene formalmente a tempo determinato) sino alla stipula del contratto a tempo pieno e quindi dal 23.4.2018 al
6.8.2019, oltre che in ragione del lavoro straordinario prestato ogni giorno
(orario 9:00-19:00).
Si è costituita la società chiedendo la Parte_3 declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. n. 3-4-5-, contestando che la lavoratrice avesse seguito l'orario lavorativo dalla stessa dedotto, con conseguente non spettanza delle somme richieste a titolo di differenze retributive e affermando l'esistenza del potere direttivo in capo alla legale rappresentante della società.
4 Parte resistente ha dedotto, inoltre, la legittimità del licenziamento, in quanto dettato da esigenze organizzative, di natura solo temporanea, legato all'avviamento del nuovo ufficio, con conseguente rientro presso la sede di San Felice Circeo e non ritorsivo in ragione della residenza della lavoratrice nel Comune di Albano.
Par In via gradata, e Consulenti ha richiesto la Parte_3 riqualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo e, da ultimo, ha contestato le somme chieste a titolo di differenze retributive.
Il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del in ragione del mancato CP_2 assolvimento dell'onere della prova, non ha ritenuto provato lo svolgimento di un diverso orario lavorativo rispetto a quello dedotto nei contratti con conseguente rigetto delle correlate domande, ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento. Ha, invece, accolto la domanda di declaratoria di inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavorati e, conseguentemente, valutata l'anzianità di servizio, le dimensioni dell'impresa, il comportamento complessivo e la condizione delle parti, ha ritenuto congruo liquidare l'indennità di legge nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 1.930,00 Controparte_2
e con condanna della società convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 4.807,50.
Con ricorso depositato in data 15.6.2023, ha proposto appello la società
in forza di due motivi di appello: Parte_3
I) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 7 STAT. LAV. E
DELL'ART. 4 DEL D.LEG. 23 DEL 4.03.2015: nel capo in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento parziale del ricorso ha ritenuto inefficace il licenziamento per mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori ed ha condannato la società appellante a
5 corrispondere “un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”;
II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 e 92 cpc che regolano il principio della soccombenza: nel capo in cui il Giudice di prime cure, ha condannato la società convenuta a corrispondere “alla parte ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.807,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA”, omettendo di tenere presente l'esito complessivo di lite”.
Ha resistito al gravame , contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In particolare, assume la lavoratrice che, sebbene la pronuncia del Giudice di primo grado abbia in parte respinto le domande avanzate nel medesimo grado, la stessa sia coerentemente motivata e risolva in maniera soddisfacente sotto il profilo logico giuridico le questioni attinenti la illegittimità del licenziamento per omessa osservanza dell'art. 7 Lg 300/70 e la quantificazione della conseguente e connessa indennità risarcitoria, così come abbia coerentemente statuito la condanna al rimborso delle spese a carico della società con una quantificazione consona alla condotta processuale e alle risultanze di causa.
Nonostante la regolarità della notifica, è rimasto Controparte_2 contumace nel giudizio di appello.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, la società in epigrafe impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha proceduto alla quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 4 d.lgs. 23 del 2015 in cinque mensilità.
6 1.2. Specialmente, l'appellante contesta l'erroneità per eccesso della liquidazione, in ragione della durata della asserita modesta durata rapporto lavorativo protrattosi dal 16.7.2018 al 6.8.2019, chiedendo la conseguente riforma nella misura minima delle due mensilità.
1.3. La censura è infondata.
1.4. Giova premettere che la determinazione di detta indennità è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice - come tale censurabile solo laddove ne emergano profili di irragionevolezza o sproporzionalità - da operarsi tenendo conto tanto del parametro della durata del rapporto lavorativo e quanto dell'assetto dimensionale dell'impresa.
Nel caso di specie, in particolare, è emerso dalle produzioni documentali che la società occupasse al momento del Parte_3 licenziamento dell'appellata ben 30 unità lavorative, potendo così essere considerata una realtà di significative dimensioni;
sotto il versante della durata del rapporto in esame, poi, la durata di circa 13 mesi può senz'altro essere considerata di non trascurabile entità.
Questa Corte, pertanto, ritiene ragionevole la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale si è attestato su una quantificazione del numero di mensilità dovute a titolo di indennità al di sotto dei medi tra minimo e massimo.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le statuizioni del primo giudice in ordine alla condanna alle spese di lite, con particolare riferimento alla quantificazione delle stesse.
2.1. Quanto alle censure mosse in ordine al quantum disposto dal giudice in sede di liquidazione delle spese del grado, la doglianza non appare fondata.
2.2. Difatti, per il giudizio di primo grado, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda giudiziale il valore della controversia viene individuato secondo il criterio del “decisum”.
7 2.3. In tal caso, trattandosi di declaratoria di illegittimità del licenziamento, lo stesso rimane “indeterminabile”; pur se si valutasse come “basso” il livello di complessità della stessa, i parametri forensi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto delle fasi svolte, individuano i minimi in un importo pari ad euro 3.809,00 ed i medi in un importo pari ad euro 7.616,00.
2.4. Pertanto, in ragione delle specifiche del giudizio di primo grado, appare coerente la liquidazione operata dal primo giudice in € 4.807,50, rientrante tra i parametri minimi e medi, con conseguente rigetto, sul punto, del motivo di appello.
2.5. Rimane assorbita dal rigetto dell'appello l'esame della domanda formulata dall'appellante volta a ottenere la pronuncia di restituzione delle spese processuali liquidate in primo grado.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, avv.
OL Di AS, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da Parte_3
- condanna la società appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in complessivi € 3.473,00 da distrarsi.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
AT SA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
8