Articolo 4 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 giugno 1970
Art. 4.
La richiesta di referendum di cui all' art. 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa e' stata pubblicata.
La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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