TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3108/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3108/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3108 R.G.A.C dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/03/1938 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo Forte
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in S. CodiceFiscale_2
Angelo dei Lombardi (AV) alla via IV Novembre;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA e C.F. , in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), alla via Vittorio
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria, (C.F. e CP_2 P.IVA_2
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Verona, al viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Ferraro ( ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Roma, al viale R. Margherita n. 278;
OPPOSTA
R.G. n. 3108/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2023, ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 14 settembre 2023, con cui la ha intimato al fallimento della Antica Bontà Irpina _1
S.a.s. di EL IN il pagamento dell'importo complessivo di € 155.397,23, in forza del contratto di mutuo ipotecario per notar del 18 marzo Persona_1
2004 (rep. n. 31.123; racc. n. 10.110), stipulato dalla suindicata società con la
, con avvertimento a Controparte_3
ed a , quali terzi datori di ipoteca, che Parte_1 Controparte_4 in mancanza di pagamento nel termine di dieci giorni si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata degli immobili.
3. ha articolato quali motivi di opposizione: Parte_1
a) la nullità dell'atto di precetto, per aver omesso di rivolgere l'intimazione di pagamento ai datori di ipoteca limitandosi solo ad avvertirli che avrebbe subito l'espropriazione forzata degli immobili di loro proprietà;
b) la carenza di legittimazione attiva di in quanto quest'ultima _1 ha agito per il recupero del credito nella qualità di cessionaria dei crediti di
[...] in forza di contratto di cessione in blocco Controparte_5 di crediti pecuniari, ai sensi degli artt. 1,4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, stipulato in data 07/12/2018 come da avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
144 del 13 dic 2018 e, tuttavia, ha omesso di fornire idonea prova di avere acquistato il credito dalla originaria dante causa, non essendo all'uopo sufficiente la copia dell'estratto della G.U. o il semplice nominativo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
R.G. n. 3108/2023
c) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito, non recando il precetto alcun riferimento alle rate pagate e prevedendo il pagamento degli interessi di mora sull'intero importo precettato e non solo sul capitale, con conseguente effetto anatocistico;
d) l'applicazione di interessi usurari;
e) la nullità per indeterminatezza delle clausole sugli interessi del piano di ammortamento del contratto di mutuo in contestazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c. anche per violazione dell'art.1346 c.c.;
f) la violazione da parte della mutuante degli obblighi di informativa precontrattuale, non risultando dal contratto di mutuo in oggetto che la banca avesse fornito in sede preliminare l'avviso ed i fogli informativi (art 6 della deliberazione CICR del
04/03/2003), il piano di ammortamento, il documento di sintesi, le condizioni generali del contratto e le condizioni economiche.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “In via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto, stante la palese fondatezza dei suesposti motivi e l'incontestabile indeterminatezza ed indeterminabilità del presunto credito vantato dalla la _1 quale, in caso contrario, aggredirebbe in via esecutiva, i beni immobili in proprietà degli opponenti;
-nel merito -previo accertamento della effettiva titolarità del credito azionato in capo a presunto creditore procedente;
- _1 previa declaratoria di indeterminatezza ed indeterminabilità del credito stesso per le ragioni in epigrafe esposte;
- previa declaratoria di illegittimità della clausola interessi come artificiosamente articolata nel mutuo ipotecario da cui trae origine il credito azionato per le ragioni innanzi dettagliatamente esposte;
- previo accertamento di illegittimità dello stesso mutuo ipotecario per omessa informativa precontrattuale, per i motivi specificatamente innanzi chiariti;
- previo accertamento di eventuale superamento del tasso soglia con conseguente statuizione ed irrogazione della sanzione di cui all'art 1815 secondo comma c.c.; - accertare e dichiarare la parziale nullità del contratto di mutuo ipotecario redatto in data 18 marzo 2004 per notar rep n. 31123 – raccolta n.10110, Persona_1 altresì statuendo, con riferimento alla quota capitale come nello stesso contemplata
e come venutasi a ridefinire nel corso del rapporto contrattuale, l'applicazione dei soli interessi legali e/o, in caso di usura, che non sono dovuti interessi a norma dell'art 1815 c.c.; - accertare e dichiarare nullo e comunque invalido ed inefficace R.G. n. 3108/2023
l'opposto atto di precetto notificato in data 12/09/2023”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2023, e, per essa, quale mandataria _1 CP_6
premettendo di aver concluso, in data 07 dicembre 2018, n. 73 contratti di
[...] cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018; che, in virtù dei contratti di cessione de quibus, ha acquistato pro-soluto dalle banche cedenti tutti i _1 crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i “Crediti”); che, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione, la mandante (anche in nome e per conto della Banca
Cedente) ha reso disponibili nella pagina web https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti;
Controparte_7 unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a ai sensi _1 dell'articolo 1263 del codice civile, i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti;
che, per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta nella titolarità dei crediti, già di _1 titolarità delle banche cedenti, con esclusione di ogni e qualsivoglia impegno od obbligo (sia esso restitutorio e/o risarcitorio, ivi compresi gli obblighi restitutori nei confronti di procedure giudiziali o concorsuali) insorto o che possa insorgere in relazione ai crediti e che trovi la sua causa in fatti risalenti al periodo anteriore alla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, impegni ed obblighi che rimarranno in capo alla banca cedente;
che in tale circostanza aveva _1 costituito suo procuratore affinché provvedesse al compimento Controparte_8 di ogni attività, adempimento, formalità, ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti in titolarità della società; che, per atto di scissione parziale in data 24 dicembre R.G. n. 3108/2023
2018 n. 6818 di rep. Not. di Milano, è stata Parte_2 Controparte_8 scissa per quanto concerne le sole attività di gestione, recupero e incasso dei crediti performing e non performing aventi ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione alla società scissa, in doBank S.p.A., ora che, al fine di CP_2 procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con atto in data 4 giugno 2019 n. _1
301902 di rep. e n. 34010 di racc. Notaio di Pordenone, registrato Persona_2
a Pordenone 10 giugno 2019 al n. 7880, ha conferito procura speciale alla mandataria doBank S.p.A., ora affinché, in nome e per conto di CP_2 essa mandante, possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti e, quindi, compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente;
che tra i crediti ceduti a è compreso quello _1 vantato da e dei Controparte_9 _10 già già
[...] Controparte_5 [...]
nei confronti di EL IN, in Controparte_3 qualità di socio accomandatario della Antica Bontà d'Irpinia s.a.s di EL IN
& C. nonché nei confronti dei datori di ipoteca e Parte_1 Controparte_4
.
[...]
L'opposta ha, dunque, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli opponenti, giacché relativa a circostanze e fatti estranei all'odierna cessionaria, avendo quest'ultima acquistato dei crediti già posti a sofferenza ed essendo i rapporti contestati iniziati in periodo anteriore alla cessione.
Quanto ai motivi di opposizione articolati da , ha fatto rilevare che Parte_1 il titolo esecutivo con il precetto è stato notificato sia al debitore che al terzo, mentre l'intimazione di pagamento è stata rivolta al solo debitore, in quanto il terzo R.G. n. 3108/2023
non risulta essere soggetto personalmente obbligato, ma garantisce con i suoi beni il debito;
quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, l'opposta ha dedotto di aver depositato attestazione del 06-11-2023 della Banca di Credito Cooperativo di
Buccino e Dei Comuni EN che testualmente recita: “……..che in virtù del contratto di cessione dei crediti pecuniari in blocco ai sensi del combinato disposto degli art. 1,4 e 7 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art.58 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia stipulato in data 7 dicembre 2018 la _1 ha acquistato dalla Banca di Credito Cooperativo di Buccino e Dei Comuni
[...]
EN ……. tutti i crediti ……… che ai sensi dell'art.58 III comma DLGS. 385/93 i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, conservano validità e grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione…… Dichiara e Attesta che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato a da nei confronti di _1
.”; quanto _11 all'indeterminatezza del credito, l'opposta ha dedotto che il piano di ammortamento non è elemento essenziale né del titolo esecutivo nè del precetto e non incide sulla validità dello stesso;
che il precetto evidenzia in modo chiaro che la sorta capitale dovuta al 7.12.2018 è di € 146.308,67 nonché gli interessi calcolati al 7.12.2018 sono pari ad € 8.261,24; che all'art. 10 del contratto di mutuo è previsto che “La parte mutuataria, come rappresentata, dichiara di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza, il Capitolato di patti e Condizioni, allegato al presente atto sotto la lettera “B” di cui forma parte integrante e sostanziale nonché del relativo
Documento di sintesi che firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera
“C al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale. Le parti come costituite e rappresentate, prendono atto che il Documento di Sintesi riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e le condizioni economiche.
Dichiarano altresì, come costituite e rappresentate, di accettarne tutte le condizioni…”.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo _1
“preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
in merito a domande in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa
[...] restitutoria o risarcitoria essendo subentrata solo nel lato attivo del credito, nonché dichiarare la legittimazione attiva della;
- nel merito rigettare la _1 richiesta di sospensione del titolo in quanto manifestamente infondata in fatto ed in R.G. n. 3108/2023
diritto - nel merito rigettare l'esperita opposizione in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto - condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio”.
5. Ciò posto, con decreto emesso in data 14 ottobre 2023 è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo e, con successiva ordinanza emessa in data 11 marzo 2024, è stata revocata la sospensione concessa inaudita altera parte
e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità insanabile del precetto per aver la precettante omesso di rivolgere al terzo datore di ipoteca l'intimazione di pagamento Parte_1 costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché verte sulla regolarità formale dell'atto di precetto.
Tale motivo di opposizione, ammissibile perché tempestivamente proposto, è, tuttavia, infondato, in quanto il terzo datore di ipoteca non assume la veste di debitore, ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito per il caso di inadempimento, restando assoggettato, così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo, all'azione esecutiva del creditore (Cass. 14 marzo 1980, n.
1724).
Il “terzo proprietario” è, quindi, estraneo al rapporto obbligatorio, ma è parte del processo esecutivo, essendo il titolare del diritto assoggettato alla espropriazione.
Infatti, la disciplina stabilita dagli artt. 602-604 c.p.c. prevede espressamente la sua partecipazione alla procedura esecutiva e ne stabilisce le regole.
Ne consegue che, non essendo il terzo personalmente obbligato ad assolvere l'obbligo del debitore, l'intimazione ad adempiere è rivolta soltanto a quest'ultimo e non anche a lui.
Passando a questo punto ad esaminare il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto il difetto di “legittimazione attiva” (rectius, titolarità attiva) di anch'esso è infondato. _12
L'opposta ha, invero, dedotto di aver concluso, in data 07 dicembre 2018, n. 73 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il tutto come da avviso di cessione di crediti R.G. n. 3108/2023
pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018 con diversi istituti di credito, tra i quali la Banca di credito Controparte_5
La cessionaria ha, inoltre, precisato e documentato, allegando rispettivamente gli atti di fusione e cessione, che la è il risultato _13 della fusione nel marzo 2013 con la (originaria _14 mutuante) e nel 2018 con la _13
Contr A riprova della propria titolarità attiva, ha prodotto il titolo esecutivo;
la cessione del 05 aprile 2013 da e a _14 CP_3 CP_13
e la fusione per incorporazione del 5 luglio 2018 tra
[...] _13
e l'estratto di G.U., Parte Seconda, n. 144 del 13 _15
Contr dicembre 2018, relativo all'avviso di cessione dei crediti pecuniari da
[...]
a la dichiarazione di cessione a firma della Controparte_5 _1 cedente recante data 06 novembre 2023, _13 con indicazione specifica dei crediti ceduti dall'opposta (tra cui, per quanto di interesse, contratto di mutuo ipotecario n. 14/7566 stipulato in data 18/3/2004 - rep. 31123 racc. 10100).
Ne consegue che è sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, dovendosi all'uopo richiamare l'oramai pacifico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. 20/7/2023, n. 21821).
In ordine, poi, al motivo di opposizione relativi al quantum debeatur, da qualificarsi come motivo di opposizione all'esecuzione, anch'esso è infondato, in quanto l'opponente ha contestato la legittimità e, dunque, la debenza degli interessi contrattualmente previsti o, comunque, pretesi dalla cessionaria in quanto asseritamente ultralegali ovvero usurari ovvero anatocistici e, tuttavia, tale motivo di opposizione è stato solo genericamente formulato ed è del tutto disancorato dalla individuazione di qualsivoglia riferimento numerico e temporale, laddove parte R.G. n. 3108/2023
opponente non ha neppure indicato la pattuizione originaria, le somme pagate anno per anno, l'aliquota convenuta e quella in concreto applicata nonché i concreti addebiti compiuti dalla banca in violazione della normativa antiusura.
A fronte di una simile assenza di elementi, la Suprema Corte ha affermato in diverse occasioni che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto (cfr. Cass nn. 2311/18 e 13074/18, Trib. Pisa 30.01.14, Trib. Ferrara 13.02.14, Trib. Bari
21.01.19: “Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, ecc. …) deve dimostrare se ed in quale misura gli interessi indebiti siano stati computati, mentre non può avere nessun valore una contestazione puramente generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento al periodo analitico in cui sono state applicate”.
A tanto aggiungasi che la mancata allegazione del piano di ammortamento non è elemento essenziale del titolo esecutivo e, dunque, non ne costituisce requisito di validità (cfr. Cass. n. 12922/2020) ed il precetto reca, inoltre, la puntuale indicazione della sorta capitale dovuta al 7.12.2018 per € 146.308,67 nonché gli interessi calcolati al 7.12.2018 per € 8.261,24 e l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione rispetto alla composizione di siffatti importi.
Ne consegue che deve esser confermata la reiezione della richiesta di C.T.U. contabile disposta con ordinanza emessa in data 11 marzo 2024, posto che la stessa non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto asserito, risultando altrimenti meramente esplorativa.
In ordine, poi, al motivo di opposizione relativo all'omessa informativa precontrattuale, va chiarito che tale omissione, ove effettivamente sussistente, non costituirebbe comunque causa di invalidità del titolo esecutivo, ma sarebbe al più fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti della società mutuataria.
Ad ogni buon conto, anche tale motivo di opposizione va rigettato, in quanto nel contratto di mutuo chirografario per notar è previsto, all'art. 10, Persona_1 che “La parte mutuataria, come rappresentata, dichiara di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza, il Capitolato di patti e Condizioni, allegato al presente atto sotto la lettera “B” di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché del relativo Documento di sintesi che firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera “C al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale. Le parti come costituite e rappresentate, prendono atto che il Documento di Sintesi R.G. n. 3108/2023
riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e le condizioni economiche. Dichiarano altresì, come costituite e rappresentate, di accettarne tutte le condizioni…”, dovendosi, dunque, desumere che la mutuataria fosse ben consapevole delle caratteristiche del mutuo, dei tassi e dei termini di rimborso.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione a precetto proposta da deve esser integralmente rigettata. Parte_1
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria e della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e del modulo decisionale adottato e, quanto alla fase di reclamo, tenuto conto della fase di studio ed introduttiva, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
3108/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida, quanto alla fase di reclamo, in € _12
3.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute ed in € 9.142,00 per compensi professionali quanto al presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv.
Assunta Napolitano, dichiaratisi antistatario;
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3108/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3108 R.G.A.C dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/03/1938 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo Forte
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in S. CodiceFiscale_2
Angelo dei Lombardi (AV) alla via IV Novembre;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA e C.F. , in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), alla via Vittorio
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria, (C.F. e CP_2 P.IVA_2
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Verona, al viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Ferraro ( ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Roma, al viale R. Margherita n. 278;
OPPOSTA
R.G. n. 3108/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2023, ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 14 settembre 2023, con cui la ha intimato al fallimento della Antica Bontà Irpina _1
S.a.s. di EL IN il pagamento dell'importo complessivo di € 155.397,23, in forza del contratto di mutuo ipotecario per notar del 18 marzo Persona_1
2004 (rep. n. 31.123; racc. n. 10.110), stipulato dalla suindicata società con la
, con avvertimento a Controparte_3
ed a , quali terzi datori di ipoteca, che Parte_1 Controparte_4 in mancanza di pagamento nel termine di dieci giorni si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata degli immobili.
3. ha articolato quali motivi di opposizione: Parte_1
a) la nullità dell'atto di precetto, per aver omesso di rivolgere l'intimazione di pagamento ai datori di ipoteca limitandosi solo ad avvertirli che avrebbe subito l'espropriazione forzata degli immobili di loro proprietà;
b) la carenza di legittimazione attiva di in quanto quest'ultima _1 ha agito per il recupero del credito nella qualità di cessionaria dei crediti di
[...] in forza di contratto di cessione in blocco Controparte_5 di crediti pecuniari, ai sensi degli artt. 1,4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, stipulato in data 07/12/2018 come da avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
144 del 13 dic 2018 e, tuttavia, ha omesso di fornire idonea prova di avere acquistato il credito dalla originaria dante causa, non essendo all'uopo sufficiente la copia dell'estratto della G.U. o il semplice nominativo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
R.G. n. 3108/2023
c) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito, non recando il precetto alcun riferimento alle rate pagate e prevedendo il pagamento degli interessi di mora sull'intero importo precettato e non solo sul capitale, con conseguente effetto anatocistico;
d) l'applicazione di interessi usurari;
e) la nullità per indeterminatezza delle clausole sugli interessi del piano di ammortamento del contratto di mutuo in contestazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c. anche per violazione dell'art.1346 c.c.;
f) la violazione da parte della mutuante degli obblighi di informativa precontrattuale, non risultando dal contratto di mutuo in oggetto che la banca avesse fornito in sede preliminare l'avviso ed i fogli informativi (art 6 della deliberazione CICR del
04/03/2003), il piano di ammortamento, il documento di sintesi, le condizioni generali del contratto e le condizioni economiche.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “In via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto, stante la palese fondatezza dei suesposti motivi e l'incontestabile indeterminatezza ed indeterminabilità del presunto credito vantato dalla la _1 quale, in caso contrario, aggredirebbe in via esecutiva, i beni immobili in proprietà degli opponenti;
-nel merito -previo accertamento della effettiva titolarità del credito azionato in capo a presunto creditore procedente;
- _1 previa declaratoria di indeterminatezza ed indeterminabilità del credito stesso per le ragioni in epigrafe esposte;
- previa declaratoria di illegittimità della clausola interessi come artificiosamente articolata nel mutuo ipotecario da cui trae origine il credito azionato per le ragioni innanzi dettagliatamente esposte;
- previo accertamento di illegittimità dello stesso mutuo ipotecario per omessa informativa precontrattuale, per i motivi specificatamente innanzi chiariti;
- previo accertamento di eventuale superamento del tasso soglia con conseguente statuizione ed irrogazione della sanzione di cui all'art 1815 secondo comma c.c.; - accertare e dichiarare la parziale nullità del contratto di mutuo ipotecario redatto in data 18 marzo 2004 per notar rep n. 31123 – raccolta n.10110, Persona_1 altresì statuendo, con riferimento alla quota capitale come nello stesso contemplata
e come venutasi a ridefinire nel corso del rapporto contrattuale, l'applicazione dei soli interessi legali e/o, in caso di usura, che non sono dovuti interessi a norma dell'art 1815 c.c.; - accertare e dichiarare nullo e comunque invalido ed inefficace R.G. n. 3108/2023
l'opposto atto di precetto notificato in data 12/09/2023”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2023, e, per essa, quale mandataria _1 CP_6
premettendo di aver concluso, in data 07 dicembre 2018, n. 73 contratti di
[...] cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018; che, in virtù dei contratti di cessione de quibus, ha acquistato pro-soluto dalle banche cedenti tutti i _1 crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i “Crediti”); che, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della
Legge sulla Cartolarizzazione, la mandante (anche in nome e per conto della Banca
Cedente) ha reso disponibili nella pagina web https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti;
Controparte_7 unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a ai sensi _1 dell'articolo 1263 del codice civile, i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti;
che, per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta nella titolarità dei crediti, già di _1 titolarità delle banche cedenti, con esclusione di ogni e qualsivoglia impegno od obbligo (sia esso restitutorio e/o risarcitorio, ivi compresi gli obblighi restitutori nei confronti di procedure giudiziali o concorsuali) insorto o che possa insorgere in relazione ai crediti e che trovi la sua causa in fatti risalenti al periodo anteriore alla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, impegni ed obblighi che rimarranno in capo alla banca cedente;
che in tale circostanza aveva _1 costituito suo procuratore affinché provvedesse al compimento Controparte_8 di ogni attività, adempimento, formalità, ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti in titolarità della società; che, per atto di scissione parziale in data 24 dicembre R.G. n. 3108/2023
2018 n. 6818 di rep. Not. di Milano, è stata Parte_2 Controparte_8 scissa per quanto concerne le sole attività di gestione, recupero e incasso dei crediti performing e non performing aventi ad oggetto l'intero portafoglio crediti in gestione alla società scissa, in doBank S.p.A., ora che, al fine di CP_2 procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con atto in data 4 giugno 2019 n. _1
301902 di rep. e n. 34010 di racc. Notaio di Pordenone, registrato Persona_2
a Pordenone 10 giugno 2019 al n. 7880, ha conferito procura speciale alla mandataria doBank S.p.A., ora affinché, in nome e per conto di CP_2 essa mandante, possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti e, quindi, compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente;
che tra i crediti ceduti a è compreso quello _1 vantato da e dei Controparte_9 _10 già già
[...] Controparte_5 [...]
nei confronti di EL IN, in Controparte_3 qualità di socio accomandatario della Antica Bontà d'Irpinia s.a.s di EL IN
& C. nonché nei confronti dei datori di ipoteca e Parte_1 Controparte_4
.
[...]
L'opposta ha, dunque, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli opponenti, giacché relativa a circostanze e fatti estranei all'odierna cessionaria, avendo quest'ultima acquistato dei crediti già posti a sofferenza ed essendo i rapporti contestati iniziati in periodo anteriore alla cessione.
Quanto ai motivi di opposizione articolati da , ha fatto rilevare che Parte_1 il titolo esecutivo con il precetto è stato notificato sia al debitore che al terzo, mentre l'intimazione di pagamento è stata rivolta al solo debitore, in quanto il terzo R.G. n. 3108/2023
non risulta essere soggetto personalmente obbligato, ma garantisce con i suoi beni il debito;
quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, l'opposta ha dedotto di aver depositato attestazione del 06-11-2023 della Banca di Credito Cooperativo di
Buccino e Dei Comuni EN che testualmente recita: “……..che in virtù del contratto di cessione dei crediti pecuniari in blocco ai sensi del combinato disposto degli art. 1,4 e 7 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art.58 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia stipulato in data 7 dicembre 2018 la _1 ha acquistato dalla Banca di Credito Cooperativo di Buccino e Dei Comuni
[...]
EN ……. tutti i crediti ……… che ai sensi dell'art.58 III comma DLGS. 385/93 i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, conservano validità e grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione…… Dichiara e Attesta che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato a da nei confronti di _1
.”; quanto _11 all'indeterminatezza del credito, l'opposta ha dedotto che il piano di ammortamento non è elemento essenziale né del titolo esecutivo nè del precetto e non incide sulla validità dello stesso;
che il precetto evidenzia in modo chiaro che la sorta capitale dovuta al 7.12.2018 è di € 146.308,67 nonché gli interessi calcolati al 7.12.2018 sono pari ad € 8.261,24; che all'art. 10 del contratto di mutuo è previsto che “La parte mutuataria, come rappresentata, dichiara di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza, il Capitolato di patti e Condizioni, allegato al presente atto sotto la lettera “B” di cui forma parte integrante e sostanziale nonché del relativo
Documento di sintesi che firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera
“C al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale. Le parti come costituite e rappresentate, prendono atto che il Documento di Sintesi riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e le condizioni economiche.
Dichiarano altresì, come costituite e rappresentate, di accettarne tutte le condizioni…”.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo _1
“preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
in merito a domande in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa
[...] restitutoria o risarcitoria essendo subentrata solo nel lato attivo del credito, nonché dichiarare la legittimazione attiva della;
- nel merito rigettare la _1 richiesta di sospensione del titolo in quanto manifestamente infondata in fatto ed in R.G. n. 3108/2023
diritto - nel merito rigettare l'esperita opposizione in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto - condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio”.
5. Ciò posto, con decreto emesso in data 14 ottobre 2023 è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo e, con successiva ordinanza emessa in data 11 marzo 2024, è stata revocata la sospensione concessa inaudita altera parte
e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità insanabile del precetto per aver la precettante omesso di rivolgere al terzo datore di ipoteca l'intimazione di pagamento Parte_1 costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché verte sulla regolarità formale dell'atto di precetto.
Tale motivo di opposizione, ammissibile perché tempestivamente proposto, è, tuttavia, infondato, in quanto il terzo datore di ipoteca non assume la veste di debitore, ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito per il caso di inadempimento, restando assoggettato, così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo, all'azione esecutiva del creditore (Cass. 14 marzo 1980, n.
1724).
Il “terzo proprietario” è, quindi, estraneo al rapporto obbligatorio, ma è parte del processo esecutivo, essendo il titolare del diritto assoggettato alla espropriazione.
Infatti, la disciplina stabilita dagli artt. 602-604 c.p.c. prevede espressamente la sua partecipazione alla procedura esecutiva e ne stabilisce le regole.
Ne consegue che, non essendo il terzo personalmente obbligato ad assolvere l'obbligo del debitore, l'intimazione ad adempiere è rivolta soltanto a quest'ultimo e non anche a lui.
Passando a questo punto ad esaminare il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto il difetto di “legittimazione attiva” (rectius, titolarità attiva) di anch'esso è infondato. _12
L'opposta ha, invero, dedotto di aver concluso, in data 07 dicembre 2018, n. 73 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il tutto come da avviso di cessione di crediti R.G. n. 3108/2023
pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 144 del 13 dicembre 2018 con diversi istituti di credito, tra i quali la Banca di credito Controparte_5
La cessionaria ha, inoltre, precisato e documentato, allegando rispettivamente gli atti di fusione e cessione, che la è il risultato _13 della fusione nel marzo 2013 con la (originaria _14 mutuante) e nel 2018 con la _13
Contr A riprova della propria titolarità attiva, ha prodotto il titolo esecutivo;
la cessione del 05 aprile 2013 da e a _14 CP_3 CP_13
e la fusione per incorporazione del 5 luglio 2018 tra
[...] _13
e l'estratto di G.U., Parte Seconda, n. 144 del 13 _15
Contr dicembre 2018, relativo all'avviso di cessione dei crediti pecuniari da
[...]
a la dichiarazione di cessione a firma della Controparte_5 _1 cedente recante data 06 novembre 2023, _13 con indicazione specifica dei crediti ceduti dall'opposta (tra cui, per quanto di interesse, contratto di mutuo ipotecario n. 14/7566 stipulato in data 18/3/2004 - rep. 31123 racc. 10100).
Ne consegue che è sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, dovendosi all'uopo richiamare l'oramai pacifico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. 20/7/2023, n. 21821).
In ordine, poi, al motivo di opposizione relativi al quantum debeatur, da qualificarsi come motivo di opposizione all'esecuzione, anch'esso è infondato, in quanto l'opponente ha contestato la legittimità e, dunque, la debenza degli interessi contrattualmente previsti o, comunque, pretesi dalla cessionaria in quanto asseritamente ultralegali ovvero usurari ovvero anatocistici e, tuttavia, tale motivo di opposizione è stato solo genericamente formulato ed è del tutto disancorato dalla individuazione di qualsivoglia riferimento numerico e temporale, laddove parte R.G. n. 3108/2023
opponente non ha neppure indicato la pattuizione originaria, le somme pagate anno per anno, l'aliquota convenuta e quella in concreto applicata nonché i concreti addebiti compiuti dalla banca in violazione della normativa antiusura.
A fronte di una simile assenza di elementi, la Suprema Corte ha affermato in diverse occasioni che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto (cfr. Cass nn. 2311/18 e 13074/18, Trib. Pisa 30.01.14, Trib. Ferrara 13.02.14, Trib. Bari
21.01.19: “Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, ecc. …) deve dimostrare se ed in quale misura gli interessi indebiti siano stati computati, mentre non può avere nessun valore una contestazione puramente generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento al periodo analitico in cui sono state applicate”.
A tanto aggiungasi che la mancata allegazione del piano di ammortamento non è elemento essenziale del titolo esecutivo e, dunque, non ne costituisce requisito di validità (cfr. Cass. n. 12922/2020) ed il precetto reca, inoltre, la puntuale indicazione della sorta capitale dovuta al 7.12.2018 per € 146.308,67 nonché gli interessi calcolati al 7.12.2018 per € 8.261,24 e l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione rispetto alla composizione di siffatti importi.
Ne consegue che deve esser confermata la reiezione della richiesta di C.T.U. contabile disposta con ordinanza emessa in data 11 marzo 2024, posto che la stessa non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto asserito, risultando altrimenti meramente esplorativa.
In ordine, poi, al motivo di opposizione relativo all'omessa informativa precontrattuale, va chiarito che tale omissione, ove effettivamente sussistente, non costituirebbe comunque causa di invalidità del titolo esecutivo, ma sarebbe al più fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti della società mutuataria.
Ad ogni buon conto, anche tale motivo di opposizione va rigettato, in quanto nel contratto di mutuo chirografario per notar è previsto, all'art. 10, Persona_1 che “La parte mutuataria, come rappresentata, dichiara di ben conoscere, per averne avuto copia in precedenza, il Capitolato di patti e Condizioni, allegato al presente atto sotto la lettera “B” di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché del relativo Documento di sintesi che firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera “C al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale. Le parti come costituite e rappresentate, prendono atto che il Documento di Sintesi R.G. n. 3108/2023
riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e le condizioni economiche. Dichiarano altresì, come costituite e rappresentate, di accettarne tutte le condizioni…”, dovendosi, dunque, desumere che la mutuataria fosse ben consapevole delle caratteristiche del mutuo, dei tassi e dei termini di rimborso.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione a precetto proposta da deve esser integralmente rigettata. Parte_1
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria e della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e del modulo decisionale adottato e, quanto alla fase di reclamo, tenuto conto della fase di studio ed introduttiva, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
3108/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida, quanto alla fase di reclamo, in € _12
3.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute ed in € 9.142,00 per compensi professionali quanto al presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv.
Assunta Napolitano, dichiaratisi antistatario;
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani