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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2635/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Abbate, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Calvello alla Via Lauria n.9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla CP_1 P.IVA_1
RA SC ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 8% di danno biologico a causa dello svolgimento di attività lavorativa, per la quale in data 23.9.2022 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “ernie discali multiple rachide lombosacrale”. L CP_1 rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione di medico specialista, sicchè il ricorrente si vedeva costretto a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie riconosciute da specialista settore, del grado di inabilità almeno del 8% (in subordine non inferiore al 6%) e condannare l' al pagamento della somma per indennizzo in capitale per CP_2 danno biologico, con vittoria di spese e onorari di causa.
Non si costituiva l regolarmente citato che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_1
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale con danno biologico “ Dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico-strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che il sig. risulta attualmente affetto dai seguenti Parte_1 fondamentali processi morbosi: ernie discali multiple rachide lombo-sacrale. Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, si ritengono in rapporto causale con
l'attivita' svolta di boscaiolo/trattorista per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata. La menomazione accertata ha provocato una modificazione in pejus dell'integrità psico-fisica del periziando determinando un danno biologico da valutarsi, in riferimento al cod. 213 delle tabelle vigenti, nella misura del 06 % (sei). Data decorrenza 26/02/2025 data in cui è stato possibile al sottoscritto CTU verificare lo stato di salute del periziando sig.
[...]
”. Parte_1
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 6% a far data da febbraio 2025. 3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 27.9.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 6% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da febbraio 2025;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2635/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Abbate, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Calvello alla Via Lauria n.9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla CP_1 P.IVA_1
RA SC ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 8% di danno biologico a causa dello svolgimento di attività lavorativa, per la quale in data 23.9.2022 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “ernie discali multiple rachide lombosacrale”. L CP_1 rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione di medico specialista, sicchè il ricorrente si vedeva costretto a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie riconosciute da specialista settore, del grado di inabilità almeno del 8% (in subordine non inferiore al 6%) e condannare l' al pagamento della somma per indennizzo in capitale per CP_2 danno biologico, con vittoria di spese e onorari di causa.
Non si costituiva l regolarmente citato che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_1
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale con danno biologico “ Dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico-strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che il sig. risulta attualmente affetto dai seguenti Parte_1 fondamentali processi morbosi: ernie discali multiple rachide lombo-sacrale. Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, si ritengono in rapporto causale con
l'attivita' svolta di boscaiolo/trattorista per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata. La menomazione accertata ha provocato una modificazione in pejus dell'integrità psico-fisica del periziando determinando un danno biologico da valutarsi, in riferimento al cod. 213 delle tabelle vigenti, nella misura del 06 % (sei). Data decorrenza 26/02/2025 data in cui è stato possibile al sottoscritto CTU verificare lo stato di salute del periziando sig.
[...]
”. Parte_1
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 6% a far data da febbraio 2025. 3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 27.9.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 6% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da febbraio 2025;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI