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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 8118 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIELLA RUSSO, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 03/10/1973 Controparte_1
C.F. , C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 14/06/2022 CA UN ha adìto questo Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16/06/2001 in Pedara (CT) con (Serie A Controparte_1
1 n. 37 Parte II anno 2001). Dal matrimonio sono nati i figli (12.04.2002) e _1
(02.02.2005). PE
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio , al tempo minorenne, con PE collocamento presso di sé e con diritto di incontro del padre rimesso al gradimento del minore, in quanto prossimo alla maggiore età; ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio e PE del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente. _1
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, Controparte_1 che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 3902/2021 del 24.9.2021, passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, emanando i consequenziali provvedimenti in ordine all' affidamento e collocamento del figlio
, al tempo minorenne, e ponendo a carico del l'obbligo di PE CP_1 corrispondere alla coniuge la somma mensile di euro 500,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , maggiorenne non PE _1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
2 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2001 in Pedara (CT) (Serie A n. 37 Parte II anno 2001).
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e _1
, ormai entrambi maggiorenni. PE
La ricorrente ha chiesto la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno quale contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con sé conviventi.
Ha dedotto che il figlio , dell'età di 23 anni, dopo aver conseguito il _1 diploma presso l'Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania ha seguito un corso per allievo ufficiale di coperta ed attualmente sta seguendo un ulteriore corso per essere ammesso all'Accademia Navale Marina Mercantile;
il figlio ha PE raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio e, dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico commerciale di Riposto, sta adoperandosi al fine di trovare occupazione.
In giurisprudenza è acquisita da tempo la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076;
Cass. civ., sez. I, 16.09.2024, n. 24731; Cass. civ., sez. I, 08.05.2025, n. 12121; Cass. civ., sez. V, 10.02.2025, n. 3329), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
3 Nel caso di specie, la giovane età dei figli e il breve lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma lasciano presumere che gli stessi stiano adoperandosi per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Appare pertanto giustificata la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento, in favore della madre convivente.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e delle accresciute esigenze dei figli, tale assegno può quantificarsi in euro 550,00 mensili (la ricorrente ha dedotto che il resistente è tutt'ora impiegato quale corriere, con retribuzione mensile di circa euro 1.300,00, mentre lei è disoccupata e percepisce reddito di cittadinanza, per l'importo mensile di euro 900,00).
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando in favore di la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8118 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.6.2001 tra i coniugi e a Pedara Parte_1 Controparte_1
(CT) trascritto nei registri di detto Comune al n. 37, serie A Parte II anno 2001; pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 550,00, quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni non _1 PE economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 8118 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIELLA RUSSO, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 03/10/1973 Controparte_1
C.F. , C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 14/06/2022 CA UN ha adìto questo Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16/06/2001 in Pedara (CT) con (Serie A Controparte_1
1 n. 37 Parte II anno 2001). Dal matrimonio sono nati i figli (12.04.2002) e _1
(02.02.2005). PE
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio , al tempo minorenne, con PE collocamento presso di sé e con diritto di incontro del padre rimesso al gradimento del minore, in quanto prossimo alla maggiore età; ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio e PE del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente. _1
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, Controparte_1 che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 3902/2021 del 24.9.2021, passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, emanando i consequenziali provvedimenti in ordine all' affidamento e collocamento del figlio
, al tempo minorenne, e ponendo a carico del l'obbligo di PE CP_1 corrispondere alla coniuge la somma mensile di euro 500,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , maggiorenne non PE _1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
2 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2001 in Pedara (CT) (Serie A n. 37 Parte II anno 2001).
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e _1
, ormai entrambi maggiorenni. PE
La ricorrente ha chiesto la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno quale contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con sé conviventi.
Ha dedotto che il figlio , dell'età di 23 anni, dopo aver conseguito il _1 diploma presso l'Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania ha seguito un corso per allievo ufficiale di coperta ed attualmente sta seguendo un ulteriore corso per essere ammesso all'Accademia Navale Marina Mercantile;
il figlio ha PE raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio e, dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico commerciale di Riposto, sta adoperandosi al fine di trovare occupazione.
In giurisprudenza è acquisita da tempo la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076;
Cass. civ., sez. I, 16.09.2024, n. 24731; Cass. civ., sez. I, 08.05.2025, n. 12121; Cass. civ., sez. V, 10.02.2025, n. 3329), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
3 Nel caso di specie, la giovane età dei figli e il breve lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma lasciano presumere che gli stessi stiano adoperandosi per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Appare pertanto giustificata la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento, in favore della madre convivente.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e delle accresciute esigenze dei figli, tale assegno può quantificarsi in euro 550,00 mensili (la ricorrente ha dedotto che il resistente è tutt'ora impiegato quale corriere, con retribuzione mensile di circa euro 1.300,00, mentre lei è disoccupata e percepisce reddito di cittadinanza, per l'importo mensile di euro 900,00).
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando in favore di la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del cinquanta percento.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8118 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.6.2001 tra i coniugi e a Pedara Parte_1 Controparte_1
(CT) trascritto nei registri di detto Comune al n. 37, serie A Parte II anno 2001; pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 550,00, quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni non _1 PE economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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