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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO TI CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2986/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1774/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003023179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRPEF-ALTRO 1999
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140033513459000 TARSU/TIA 2012
Richieste delle parti: come in atti
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1774/2024, depositata l'11/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1, rigettandolo nel resto - proposto avverso intimazione di pagamento con sottese, plurime cartelle esattoriali per tributi vari, notificata l'8/04/2022 - limitatamente e in relazione alla cartella n.
34200030038373345000, avente ad oggetto crediti erariali annualità 1999 dell'importo di euro
15.574,31 e alla cartella n. 342014003351345900, avente ad oggetto Tarsu/Tia richiesta dal Comune di Zumpano, riferita all'anno 2012, emessa per la somma di euro 262,69.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, produceva, per la prima volta in appello, documentazione riguardante la presunta notifica di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica della cartelle.
Pertanto, chiedeva confusamente che, in parziale riforma della sentenza appellata ,con vittoria delle spese di lite si volesse dichiarare la validità della cartella impugnata n.0342020 900000 (forse volendosi riferire all'avviso di intimazione impugnato portante il predetto numero) e dell'avviso di accertamento n. TF67121016386286005000 (da considerare un refuso, atteso che nel corpo dell'atto di appello sono state indicate due diverse cartelle di pagamento - e non avvisi di accertamento - esattamente le stesse indicate nel dispositivo della sentenza appellata.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 19 febbraio 2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte, prima di tutto, rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello, effettuata da appellante Agenzia della riscossione, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del
D.Lgs.n.546/92.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
Si premette che il primo giudice aveva annullato, confermandola nel resto, l'intimazione di pagamento impugnata, portante il numero 03420229003023179000, limitatamente e in relazione alle due predette cartelle di pagamento, avendo verificato la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, al contempo sottolineando che non era in contestazione la avvenuta notifica delle cartelle, in quanto la contribuente si era limitata ad eccepire che, successivamente alle date di notifica delle predette cartelle, non erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso, si rileva che la appellante ADER ha prodotto avviso di ricevimento delle 4 cartelle di pagamento ivi indicate, consegnate al marito della contribuente in questione in data 8/06/2012.
Ciò premesso, dall'esame di detto avviso di ricevimento non figurava la presenza, tra le quattro cartelle ivi indicate, di quella in questione, sopra indicata, portante il n. 34200030038373345000, riferita a crediti erariali annualità 1999.
Pertanto, diversamente da quanto affrettatamente sostenuto dalla appellante ADER, il predetto avviso di accertamento non può essere considerato interruttivo della prescrizione decennale dei crediti erariali in questione, giusto quanto accertato dal primo giudice.
Diversamente, appare fondato l'appello in merito all'altra cartella di pagamento n.
342014003351345900 riferita a Tarsu/Tia 2012, in quanto l'ADER ha fornito prova della notifica della intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione quinquennale della stessa, producendo
3 valida relata di notifica dell'atto, avvenuta in data 28/02/2020, a mani della contribuente Resistente_1
.
Infatti, atteso che la predetta cartella di pagamento era stata notificata il 2 marzo 2016 e la notifica del predetto atto interruttivo della prescrizione il 28/02/2020, alla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato, risalente al giorno 8/04/20220, non era maturata la prescrizione quinquennale della Tarsu riferita all'anno 2012. tributo richiesto.
Rebus sic stantibus, l'appello appare fondato solo parzialmente, con conseguente reciproca soccombenza delle parti. Comunque, attesa la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza appellata, confermandola nel resto, conferma l'intimazione impugnata anche in relazione alla cartella n. 3420140033513459000. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, addì 19 febbraio 2026
4
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO TI CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2986/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1774/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003023179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRPEF-ALTRO 1999
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420030038373345000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140033513459000 TARSU/TIA 2012
Richieste delle parti: come in atti
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1774/2024, depositata l'11/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1, rigettandolo nel resto - proposto avverso intimazione di pagamento con sottese, plurime cartelle esattoriali per tributi vari, notificata l'8/04/2022 - limitatamente e in relazione alla cartella n.
34200030038373345000, avente ad oggetto crediti erariali annualità 1999 dell'importo di euro
15.574,31 e alla cartella n. 342014003351345900, avente ad oggetto Tarsu/Tia richiesta dal Comune di Zumpano, riferita all'anno 2012, emessa per la somma di euro 262,69.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, produceva, per la prima volta in appello, documentazione riguardante la presunta notifica di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica della cartelle.
Pertanto, chiedeva confusamente che, in parziale riforma della sentenza appellata ,con vittoria delle spese di lite si volesse dichiarare la validità della cartella impugnata n.0342020 900000 (forse volendosi riferire all'avviso di intimazione impugnato portante il predetto numero) e dell'avviso di accertamento n. TF67121016386286005000 (da considerare un refuso, atteso che nel corpo dell'atto di appello sono state indicate due diverse cartelle di pagamento - e non avvisi di accertamento - esattamente le stesse indicate nel dispositivo della sentenza appellata.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 19 febbraio 2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte, prima di tutto, rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello, effettuata da appellante Agenzia della riscossione, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del
D.Lgs.n.546/92.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
Si premette che il primo giudice aveva annullato, confermandola nel resto, l'intimazione di pagamento impugnata, portante il numero 03420229003023179000, limitatamente e in relazione alle due predette cartelle di pagamento, avendo verificato la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, al contempo sottolineando che non era in contestazione la avvenuta notifica delle cartelle, in quanto la contribuente si era limitata ad eccepire che, successivamente alle date di notifica delle predette cartelle, non erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso, si rileva che la appellante ADER ha prodotto avviso di ricevimento delle 4 cartelle di pagamento ivi indicate, consegnate al marito della contribuente in questione in data 8/06/2012.
Ciò premesso, dall'esame di detto avviso di ricevimento non figurava la presenza, tra le quattro cartelle ivi indicate, di quella in questione, sopra indicata, portante il n. 34200030038373345000, riferita a crediti erariali annualità 1999.
Pertanto, diversamente da quanto affrettatamente sostenuto dalla appellante ADER, il predetto avviso di accertamento non può essere considerato interruttivo della prescrizione decennale dei crediti erariali in questione, giusto quanto accertato dal primo giudice.
Diversamente, appare fondato l'appello in merito all'altra cartella di pagamento n.
342014003351345900 riferita a Tarsu/Tia 2012, in quanto l'ADER ha fornito prova della notifica della intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione quinquennale della stessa, producendo
3 valida relata di notifica dell'atto, avvenuta in data 28/02/2020, a mani della contribuente Resistente_1
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Infatti, atteso che la predetta cartella di pagamento era stata notificata il 2 marzo 2016 e la notifica del predetto atto interruttivo della prescrizione il 28/02/2020, alla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato, risalente al giorno 8/04/20220, non era maturata la prescrizione quinquennale della Tarsu riferita all'anno 2012. tributo richiesto.
Rebus sic stantibus, l'appello appare fondato solo parzialmente, con conseguente reciproca soccombenza delle parti. Comunque, attesa la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza appellata, confermandola nel resto, conferma l'intimazione impugnata anche in relazione alla cartella n. 3420140033513459000. Nulla per le spese.
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