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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 626/2024 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme relative a contratto di somministrazione TRA (con sede in Ercolano alla Via Trentola n. 211, cod. fisc. Parte_1
) – in persona del procuratore speciale Avv. giusta P.IVA_1 Parte_2 procura speciale autenticata nelle firme dal notaio il 3 agosto Persona_1
2023 (rep. 12978/7244) – rappresentata e difesa dall'avv. Emiliostefano Marzuillo giusta procura alle liti apposta in al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35. RICORRENTE E
, cod.fisc. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Boscotrecase alla Traversa I di Via Tenente Luigi Rossi n. 34; RESISTENTE CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., la ha chiesto accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'esistenza del credito di euro 57.101,32 della ricorrente nei confronti di e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento Controparte_1 della somma di cui sopra, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino all'effettivo soddisfo, ed al maggior danno per svalutazione monetaria;
condannarsi, infine, la controparte alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa in rigida applicazione del criterio della soccombenza. A sostegno della propria domanda la ricorrente, gestore del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania, ha allegato di aver erogato nel periodo settembre 2019 - ottobre 2023 la fornitura idrica ad uso commerciale all'utenza n. intestata a , P.IVA_2 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, senza riceverne il pagamento, come da fatture versate in atti, e che vani si erano rivelati gli inviti bonari all'adempimento rivolti al debitore, così come improduttiva la lettera di sollecito e la costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata a/r il 6 dicembre 2023. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 15.4.2024, ha omesso di costituirsi in Controparte_1 giudizio e ne è, dunque, stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e va dunque accolto. Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
2.1. Nella specie, dall'esame della documentazione allegata e, in particolare, delle fatture emesse da settembre 2019 ad ottobre 2023, dall'estratto conto aggiornato (allegati 3 e 4) e sulla base delle letture del misuratore concretamente effettuate risulta accertata l'erogazione idrica in favore del resistente presso l'utenza idrica – uso commerciale – identificata con il codice utente all'indirizzo P.IVA_2
Traversa I di Via Tenente Luigi Rossi n. 22 in Boscotrecase (NA) dalla quale risulta maturato un credito in favore della ricorrente dell'importo di euro 57.101,32. Alla stregua di quanto evidenziato, la incontestata sussistenza del rapporto di fornitura de quo e l'indiscusso omesso pagamento delle fatture in contestazione, impone l'accoglimento della domanda. Del resto, in tema di contratti di somministrazione di acqua o di altri servizi ad essa assimilabili, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità la quale può essere superata solo mediante una adeguata contestazione ad opera del consumatore (da ultimo ed ex pluruìimis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025): contestazione mancante nel caso in esame, nulla avendo eccepito lo rimasto contumace. CP_1
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della non difficoltà dell'affare, del valore della controversia ed escludendo le fasi non celebrate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 2.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 57.101,32, oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo;
B. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Parte_1
759,00 per spese vive ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 3 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
) – in persona del procuratore speciale Avv. giusta P.IVA_1 Parte_2 procura speciale autenticata nelle firme dal notaio il 3 agosto Persona_1
2023 (rep. 12978/7244) – rappresentata e difesa dall'avv. Emiliostefano Marzuillo giusta procura alle liti apposta in al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35. RICORRENTE E
, cod.fisc. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Boscotrecase alla Traversa I di Via Tenente Luigi Rossi n. 34; RESISTENTE CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., la ha chiesto accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'esistenza del credito di euro 57.101,32 della ricorrente nei confronti di e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento Controparte_1 della somma di cui sopra, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino all'effettivo soddisfo, ed al maggior danno per svalutazione monetaria;
condannarsi, infine, la controparte alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa in rigida applicazione del criterio della soccombenza. A sostegno della propria domanda la ricorrente, gestore del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano in Campania, ha allegato di aver erogato nel periodo settembre 2019 - ottobre 2023 la fornitura idrica ad uso commerciale all'utenza n. intestata a , P.IVA_2 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, senza riceverne il pagamento, come da fatture versate in atti, e che vani si erano rivelati gli inviti bonari all'adempimento rivolti al debitore, così come improduttiva la lettera di sollecito e la costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata a/r il 6 dicembre 2023. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 15.4.2024, ha omesso di costituirsi in Controparte_1 giudizio e ne è, dunque, stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e va dunque accolto. Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
2.1. Nella specie, dall'esame della documentazione allegata e, in particolare, delle fatture emesse da settembre 2019 ad ottobre 2023, dall'estratto conto aggiornato (allegati 3 e 4) e sulla base delle letture del misuratore concretamente effettuate risulta accertata l'erogazione idrica in favore del resistente presso l'utenza idrica – uso commerciale – identificata con il codice utente all'indirizzo P.IVA_2
Traversa I di Via Tenente Luigi Rossi n. 22 in Boscotrecase (NA) dalla quale risulta maturato un credito in favore della ricorrente dell'importo di euro 57.101,32. Alla stregua di quanto evidenziato, la incontestata sussistenza del rapporto di fornitura de quo e l'indiscusso omesso pagamento delle fatture in contestazione, impone l'accoglimento della domanda. Del resto, in tema di contratti di somministrazione di acqua o di altri servizi ad essa assimilabili, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità la quale può essere superata solo mediante una adeguata contestazione ad opera del consumatore (da ultimo ed ex pluruìimis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025): contestazione mancante nel caso in esame, nulla avendo eccepito lo rimasto contumace. CP_1
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della non difficoltà dell'affare, del valore della controversia ed escludendo le fasi non celebrate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 2.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 57.101,32, oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo;
B. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Parte_1
759,00 per spese vive ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 3 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo