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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa AU NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 14315/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. GIUSEPPE UGO ABBATE per l . CP_1
Alle ore 9.00 è pure presente l'avv. ELENA PAPPALARDO in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
Sino alle ore 10.00 nessuno è presente per CP_2
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU NT, nella causa iscritta al n° 14315/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, Via J.F. Kennedy n. 34, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con l'avv. Maria Grazia
CI e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura a generale alle liti in atti.
E
- in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Ermenegildo
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo Piazza G. Verdi n. 6, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a sollecito di pagamento
All'udienza del 24 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso
S E N T E N Z A
Dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
2 D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn.
59620160000390914000, 59620160003872649000 e 59620160005056274000 di cui al sollecito di pagamento n. 29620249032108823/000.
❖ Rigetta per il resto il ricorso
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_1
❖ Compensa per metà le spese di lite con condannando quest'ultimo a CP_2
pagare al ricorrente la restante parte che liquida euro 1.453,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Christian Alessi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
29620249032108823/000 notificato il 4.10.2024 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620160000390914000, 59620160003872649000,
59620160005056274000 e 59620170002107046000.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sotto diversi profili:
- omessa/irrituale notifica degli atti prodromici;
- intervenuta prescrizione del credito;
- difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- l'applicazione al caso in esame della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale.
Anche l'ente riscossore si costituiva contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed evidenziando che “[..] Il sollecito di pagamento,
3 [..] non è l'unico atto del procedimento di riscossione portato a piena conoscenza del ricorrente”.
La causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni delle parti è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti e premesso che, secondo la più recente giurisprudenza, il sollecito di pagamento è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto equiparabile ad avviso di mora (recando un'evidente pretesa creditoria specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano), va preliminarmente disattesa, quanto meno in parte, l'eccezione sollevata dall'ente previdenziale di tardività dell'opposizione stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici ritualmente notificati.
Orbene, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in questione, tale circostanza di fatto non determina di per sé
l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del
4 titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non
è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo rispetto a quello giurisdizionale finalizzato alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
5 Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L.
335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Va, altresì precisato, sempre in via preliminare che nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti
6 impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020
(se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per
542 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che, come ritenuto
7 anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024) è al massimo di 311 giorni.
L'ente riscossore invece fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia) che al comma 4-bis testualmente recita
«Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Tuttavia, la proroga di 24 mesi richiamata da non può trovare CP_2
applicazione perché si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Ciò premesso, l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica degli atti impugnati è stato assolto solo parzialmente.
Invero, come emerge per tabulas, gli avvisi di addebito nn
59620160000390914000, 59620160003872649000 e 59620160005056274000, sono stati tutti notificati per posta e precisamente:
- l'AVA n. 59620160000390914000, in data 27.04.2016 con raccomandata AR n.
65035464517-9, Part
- l'AVA n. 59620160003872649000, in data 06.07.2016 con raccomandata n.
65036739554-0,
- l'AVA n. 59620160005056274, in data 29.11.2016 con raccomandata AR n.
65038021176-9
8 Tuttavia, non è stato provato in giudizio che ad essi abbia fatto seguito alcun atto interruttivo della prescrizione nei successivi cinque anni.
Invero l'intimazione di pagamento richiamata degli enti convenuti n.
29620229011756316000 risulta notificata il 9.11.2022 a figlio Persona_1 convivente del ricorrente (con invio della raccomandata informativa) con la conseguenza che, a tale data, i crediti portati nei superiori atti risultavano già - prescritti (rispettivamente il 4.3.2022, il 13.5.2022 e il 6.10.2022, anche computando il periodo di sospensione COVID.
Appare, invece fondata l'eccezione di tardività con riferimento all'avviso di addebito n. 59620170002107046 che risulta notificato per posta con racc. AR n°
63029112867-4 il 29.12.2017.
Invero, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229011756316000 intervenuta il 9.11.2022 (anche senza computare il periodo di sospensione COVID) ha validamente interrotto il decorso del successivo termine prescrizionale che sarebbe maturato il 5.11.2023) e, pertanto, alla data del deposito del ricorso
(7.10.2024) il termine di 40 giorni previsto ex lege era già decorso.
Al riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito) e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto d'intimazione di pagamento/sollecito di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e detto atto non sia stata tempestivamente opposto, deve escludersi, a meno di non
9 voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso tale atto.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del
1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude
l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore». (cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n.
16893).
Infine, va disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla nullità del calcolo di interessi in quanto nel sollecito di pagamento impugnato viene riportato solo l'importo totale degli interessi applicati e non anche un prospetto analitico, anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione.
Sul punto pacifico è l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il
10 raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Oltretutto, nella nota 2 a pag. 1 viene espressamente evidenziato: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili -
c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art.
1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.”.
In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra riscontrato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso debba trovare accoglimento parziale.
Considerata la posizione processuale dell' , si ritiene equo compensare CP_1 integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'ente previdenziale.
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e dell'importo dichiarato prescritto, vengono compensate per metà con condanna dell'ente riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessi
Christian che ha reso la dichiarazione ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE O.
AU NT
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