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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. NO RE Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
ed in concordato preventivo (c.f. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. Giovanni
M. UR e CI NA, che la rappresentano e difendono,
LA
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Simonetta Garbati,
appellata la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia a codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale Pt_1
riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. in data 04.10.2021 (cron° n° 12636/2021, rep.
n° 2825/2021) del Tribunale Civi-le di Cagliari, resa inter partes nella causa R.G. n°
1208/2011, che ha acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile a seguito dell'estinzione del processo, dichiarata dal Giudice del-la causa a qua con ordinanza 22-03-2022, e atti presupposti, con particolare riferimento all'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che ha denegato legittimità processuale alla mutatio libelli effettuata in causa, in accoglimento delle conclusioni formulate in 1° grado,
IN VIA PRINCIPALE:
— di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
— di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a CP_1
titolo di risarcimento del danno da inadempimento (compresa la restituzione per equivalente delle prestazioni effettuate), o di quella maggiore (poi indicata in € 17.834.477,56) o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
dedotto il percetto;
IN SUBORDINE e salvo gravame:
— di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# per i CP_1
titoli di cui in espositiva dell'atto di citazione, oltre le ulteriori somme maturande fino alla conclusione del rapporto contrattuale, o di quella maggiore (poi indicata in € 17.834.477,56) o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
dedotto il percetto.
— con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
si ri-deduce la consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
A) accerti il C.T.U. il valore venale dei lavori realizzati dall'Impresa attrice in esecuzione del contratto in data 15/09/2005 rep. n° 87.091 e dell'atto di sottomissione in data 24/10/2007 rep.
n° 87.456 alla data di risoluzione di diritto del medesimo – ossia al 02/08/2012, data di scadenza del termine di 30 gg. intimato con la diffida ad adempiere – risultanti per qualità e quantità dalla contabilità agli atti di causa, mediante l'applicazione del Prezziario Regionale
dei Lavori Pubblici;
B) ri-accerti il C.T.U. la congruità di tutte somme analiticamente esposte a titolo di spese e danni dall'Impresa attrice nella esplicazione di ciascuna delle riserve formulate con l'atto di citazione e con l'atto di ulteriore conferma ed esplicazione delle riserve noti-ficato in data 03-
05-2013 (eccetto le riserve n° 1 e n° 11 perché integralmente riconosciute dal CP_1
nell'an e nel quantum) come, in via meramente esemplificativa, le spese generali, il
[...]
mancato utile, il vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, la riattivazione del cantiere dopo le sospensioni, gli oneri fissi del personale, il minore rendimento della manodopera, le spese vive e/o gli oneri sostenuti per la progetta-zione o le lavorazioni aggiuntive non retribuite o – in alternativa – determini il relativo importo secondo le cognizioni professionali,
l'esperienza maturata nei lavori pubblici e privati ed i prezzi correnti di mercato all'epoca; C) determini il C.T.U. le ulteriori spese sostenute e gli ulteriori danni subiti dall'Impresa
attrice dal 13-05-2013 (data di notifica dell'ultimo atto di conferma e quantificazione delle riserve) e fino alla data (17-12-2013) di effettiva consegna del cantiere alla committente ed alla immissione in possesso del Controparte_1
D) calcoli il C.T.U., sulla scorta di tutte le risultanze probatorie, dei documenti agli atti e degli accertamenti come sopra effettuati con i precedenti quesiti, la somma complessiva dovuta dal alla Società attrice, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_1
legali e moratori così come chiesto e specificato in conclusioni;
E) determini il C.T.U. l'ulteriore danno subito dall'Impresa attrice per la mancata percezione dell'utile sui lavori non eseguiti.
nell'interesse del si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia Controparte_1
rigettare, perché inammissibile ed infondato, l'avverso appello confermando per l'effetto integralmente la decisione impugnata (ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal
Tribunale Civile di Cagliari lo 04.10.21) e in ogni caso rigettare perché inammissibili e,
comunque, infondate le avverse pretese risarcitorie e tutte le istanze, anche istruttorie per le quali, non sussistendone i presupposti, si oppone, mandando assolto il da Controparte_1
ogni contraria domanda e pretesa;
con vittoria di lite ed il rimborso delle spese generali (15%
sui compensi), oltre accessori di legge che nel caso del non soggetto a Controparte_1
I.V.A., sono peraltro rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui compensi e
I.N.A.I.L. allo 0,525% (T.A.R. Emilia Romagna –
Bologna, n. 151/16) spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2011, la società aveva Parte_2 convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 12.946.179,06, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni subìti a causa delle illegittime sospensioni dei lavori oggetto del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 15/09/2005 dalla Controparte_2
(incorporata poi nella e relativo ai lavori di riqualificazione urbana
[...] Parte_2
ed ambientale dei colli di Sant'Avendrace e di interconnessione tra l'asse mediano di scorrimento, l'asse litoraneo e le SS.SS. 130, 131, 195, 554 – 1° lotto: tratto via Cadello – via
Is Maglias.
La società attrice, dopo avere ricordato che il corrispettivo dell'appalto era pari a €
7.605.938,89 (I.V.A. esclusa) per lavori ed € 306.775,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d' asta, aveva, innanzi tutto, sottolineato che l'esecuzione dei lavori aveva subito svariate sospensioni, sia parziali che totali, ed in particolare:
1. la sospensione parziale relativa agli scavi di sbancamento in data 17/07/2006 per la
"difficoltà a reperire ulteriori spazi per il deposito dei materiali provenienti dagli scavi "; a questa sospensione era seguita la ripresa in data 06/09/2006;
2. la sospensione parziale relativa agli scavi di sbancamento in data 15/09/2006 – sempre motivata dalla difficoltà di reperire ulteriori spazi per il deposito dei materiali provenienti dagli scavi – cui era seguita la sospensione totale in data 11/10/2006 causata dall'
impossibilità di eseguire ulteriori scavi – e poi la ripresa in data 27/10/2006;
3. la sospensione totale – ad eccezione delle opere strettamente necessarie per la messa in sicurezza del cantiere – in data 14/01/2007 a seguito della Determinazione n° 4 dell'
11/01/2007 della Direzione Generale del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione
Sardegna che "inibisce tutti i lavori riferibili ad opere pubbliche od opere a carattere privato, comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio nella zona del colle di Tuvixeddu-
TU "; a questa sospensione era seguita una ripresa parziale – ai soli fini della messa in sicurezza dell' intera opera e limitatamente al tratto tra le sezioni 32a-P8 – in data
28/05/2007;
4. la sospensione totale in data 14/02/2008 causata dalla necessità di "procedere ad una verifica della immediata attuabilità del progetto tenuto conto delle attuali condizioni del cantiere ed anche della necessità di coordinamento con le attività previste a cura e spese della società nelle aree adiacenti al cantiere e nel c.d. canyon, nel quale Controparte_3
è previsto il proseguimento del lotto in oggetto per il quale l' Ufficio del Genio Civile
regionale non ha concluso il procedimento di riduzione del livello di rischio idrogeologico ed in relazione, infine, al reperimento di un sito ove smaltire i materiali di risulta provenienti dagli scavi.
La aveva poi aggiunto che, a seguito delle sospensioni dei lavori, che avevano Pt_1
rallentato e impedito il regolare avanzamento del cantiere e persino l'ultimazione delle opere commesse, essa stessa aveva iscritto, esplicato e aggiornato negli atti amministrativi e contabili dell'appalto n° 15 riserve (pure trascritte nell'atto introduttivo del giudizio) con le quali erano stati evidenziati i pregiudizi causati da tale andamento anomalo del rapporto ed aveva, quindi, formulato le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis
reiectis, di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# CP_1
per i titoli di cui in espositiva oltre le ulteriori somme maturande fino alla conclusione del
rapporto contrattuale, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
Il si era costituito in giudizio ed aveva contestato il fondamento delle Controparte_1
averse pretese, evidenziando, tra l'altro, che le sospensioni dei lavori erano state disposte anche a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale - Assessorato alla
P.I. e dalla Soprintendenza e dalla Direzione Regionale ai Beni Culturali, oltre che a causa del mancato smaltimento del materiale di risulta da parte della Società Controparte_3
Lo stesso quindi, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa
[...] CP_1
la Regione Sardegna, la Controparte_4
e la società
[...] Controparte_5
per essere tenuto indenne dalle pretese di parte attrice.
[...]
La Regione Sardegna, il la Controparte_4 Controparte_6
avevano resistito, contestando la domanda principale della e la domanda di
[...] Pt_1
manleva formulata dal Controparte_1
Alla prima udienza, la aveva modificato le conclusioni, chiedendo, in via Parte_2
principale, - di accertare e pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-
2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo CP_1
di risarcimento del danno da inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co.
2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod.
Civ. ricorrendone i presupposti. Erano state mantenute ferme le conclusioni formulate nella
citazione in mero subordine e per la sola eventualità di rigetto della domanda principale.
La stessa , in seguito, nonostante avesse già proposto domanda di risoluzione, il 3 Pt_1 luglio 2012 aveva notificato al un atto di diffida col quale aveva intimato Controparte_1
di riprendere i lavori ed all'udienza del 18 dicembre 2012 aveva nuovamente modificato le conclusioni, chiedendo, in via principale, - di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o
di accertare e/o pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n°
87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
fermo il
resto. L'attrice, quindi, con la memoria depositata nel primo termine previsto dall'art. 183
c.p.c. aveva rassegnato le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale
in via principale:
- di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la
risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave
inadempimento dell'Amministrazione committente;
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo CP_1
di risarcimento del danno da inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co.
2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod.
Civ. ricorrendone i presupposti.
in subordine e salvo gravame:
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# per i CP_1
titoli di cui in espositiva dell'atto di citazione, oltre le ulteriori somme maturande fino alla
conclusione del rapporto contrattuale, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in
corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ.
ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ.
ricorrendone i presupposti. - con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
Sempre la , con atto notificato il 03-05-2013, aveva aggiornato le riserve iscritte ed Pt_1
esplicate, quantificando la sua pretesa in complessivi € 17.834.477,56.
Il Tribunale, con ordinanza 11.11.2016, aveva disposto la separazione della causa nei confronti della Regione Sardegna e del ed aveva Controparte_4
istruito la causa principale, proseguita tra la parte attrice, il e la Controparte_1 [...]
, con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio.
Lo stesso Tribunale, quindi, con ordinanza 23.06.2021 aveva fissato per le conclusioni
l'udienza del 15 settembre 2021. La , peraltro, con ricorso depositato il 7.07.2021, aveva Pt_1
chiesto al Giudice di disporre con ordinanza – ai sensi dell'art. 186 quater C.P.C. – la
condanna del al pagamento delle somme della cui debenza ritiene già Controparte_1
raggiunta la prova, rispetto alla domanda di condanna al pagamento di € 17.834.477,56,
indicati nelle conclusioni (che si confermano) – di cui alla memoria ex art. 183 co. 6° n° 1
C.P.C. – come la "maggior somma" pretesa nelle conclusioni iniziali in citazione, oltre
rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti,
provvedendo anche sulle spese processuali, come da nota spese allegata. Tale domanda era stata poi ribadita con le note depositate il giorno 8.09.2021 in vista della trattazione scritta della successiva udienza del 15.09.2021. Con tali note, infatti, la , dopo avere riproposto Pt_1
le conclusioni di merito già in precedenza rassegnate e dopo avere chiesto al Giudice di
ordinare al C.T.U. di riformulare la propria relazione tenendo conto: (A) di tutta la «
documentazione prodotta in atti non solo di quella allegata al momento dell'iscrizione a ruolo;
(B) dell'esito della prove testimoniali dedotte, ammesse ed espletate;
(C)
dell'evoluzione della domanda relativamente ai crediti maturandi, come da conclusione
formulata nella citazione introduttiva, formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza
del 23-06-2021, nel paragrafo conclusivo, intitolato, “ISTANZA EX ART. 186 QUATER
C.P.C.” aveva dichiarato di insistere per l'accoglimento dell'istanza depositata il 07-07-2021.
Il Tribunale, rilevato che la parte attrice ha ribadito l'istanza di emissione dell'ordinanza
ex art. 186 quater c.p.c., aveva sospeso l'assegnazione dei termini per le memorie
conclusionali sulla sentenza definitiva e si era riservato di disporre l'ordinanza ex art. 186
quater c.p.c., richiesta con istanza del 7.7.2021, sciogliendo poi tale riserva con l'ordinanza depositata il 4.10.2021, con la quale ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. aveva così disposto: 1)
condanna il al pagamento, a favore della Società della Controparte_1 Parte_2
somma di euro € 1.586.472,18, maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c., in misura
corrispondente al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non
superiore a dodici mesi se superiore al saggio degli interessi legali, dalla data della domanda
introduttiva del giudizio sino al saldo;
2) condanna il al pagamento, a Controparte_1
favore della Società delle spese di lite nella misura della metà, che si liquidano Parte_2
in euro 18.072,50 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA;
compensa le
spese di lite per la metà residua;
3) suddivide le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la
metà tra parte attrice e parte convenuta;
4) rinvia la causa per la prosecuzione all'udienza
del 15.12.2021.
Il Tribunale, nel motivare tale decisione, aveva, innanzi tutto, ricordato che secondo l'art.
24 del D.M. 19.4.2000, n. 145, applicabile ratione temporis, è ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del regolamento nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, tra le quali sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari (cfr. art. 25 L. 11.2.1994, n. 109) che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera. Il Tribunale, quindi, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, aveva concluso che la prima e la seconda sospensione parziale e la prima sospensione totale non rientrano
tra i casi previsti dall'art. 133 del Regolamento DPR 554/99, e devono essere ritenute
illegittime, che la seconda sospensione totale cautelativa deve … ritenersi legittima e che si
deve, quindi, condividere il giudizio di illegittimità formulato dal consulente tecnico d'ufficio
in ordine alle ultime due sospensioni (terza sospensione parziale e terza sospensione totale).
Il Giudice di primo grado, dunque, passando ad accertare la fondatezza della domanda di
condanna al pagamento di € 17.834.477,56, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., a titolo di
risarcimento del danno, iscritto nelle quindici riserve di contabilità, asseritamente subìto
nell'ambito del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 15/09/2005 rep. n° 87.091,
oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° c.c. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c., aveva richiamato le somme calcolate
dal consulente tecnico ing. anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte: Per_1
Riserva n. 1 = € 16.412,47
Riserva n. 2 al 3° SAL = € 98.540,95
Riserva n. 3 al 4° SAL = € 68.834,82
Riserva n. 4 al 5° SAL = € 47.611,82
Riserva n. 5 al 5° SAL = € 129.718,92
Riserva n. 11 al 6° SAL = € 19.000,00 Riserva n. 14 al 6° SAL = €11.800,00
Riserva n. 13 al 7° SAL = € 120.434,76
Riserva n. 13 all'8° SAL = € 69.918,51
aggiornamenti successivi alla sospensione totale del 14/02/2008 (nota prot. 192/at/as
dell'11/05/2010)
Riserva n. 13 al 9° SAL = € 124.765,65
Riserva n. 15 in data 11/05/2010 = € 673.401,31
aggiornamenti successivi alla sospensione totale del 14/02/2008 (atto di citazione del
31/01/2011)
Riserva n. 15 all'atto di citazione = € 206.032,97
Il Tribunale, pertanto, aveva così proseguito: l'importo complessivo accertato dal
consulente tecnico d'ufficio a titolo di risarcimento del danno è, quindi, pari ad euro €
1.586.472,18.
E' pacifico, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la responsabilità da
inadempimento nei rapporti di appalto pubblico come responsabilità contrattuale (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019) e la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine
di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti
in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora,
con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A.
vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale
unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi
per la relativa proposizione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020).
Premesso che interessi e maggior danno non si cumulano, spetta alla parte attrice il maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c., in misura corrispondente al saggio medio di
rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi se superiore al
saggio degli interessi legali, dalla data della domanda introduttiva del giudizio sino al saldo
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019).
Il deve essere, quindi, condannato al pagamento, a favore della Controparte_1
Società della somma di euro € 1.586.472,18, maggior danno ex art. 1224, 2°c., Parte_2
c.c., in misura corrispondente al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con
scadenza non superiore a dodici mesi se superiore al saggio degli interessi legali, dalla data
della domanda introduttiva del giudizio sino al saldo.
L'ordinanza viene pronunciata con riferimento agli aggiornamenti successivi alla
sospensione totale del 14/02/2008 indicati nell'atto di citazione del 31/01/2011 e non
comprende il periodo successivo sino all'atto di esplicazione del 29.4.2013, né la domanda di
manleva formulata dal nei confronti della società Controparte_1 Controparte_5
domande per le quali non si ritiene raggiunta la prova ai sensi dell'art. 186
[...]
quater c.p.c.
In considerazione della notevole differenza tra la somma pretesa e quella accertata, le
spese processuali devono essere compensate per la metà tra parte attrice e parte convenuta e
poste a carico della parte convenuta per la metà residua (scaglione di valore sino ad euro
2.000.000; compensi medi); le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere suddivise
per la metà tra parte attrice e parte convenuta.
Successivamente al deposito di tale ordinanza, la , con la memoria depositata il 7 Pt_1
dicembre 2021, in vista della trattazione scritta della successiva udienza del 15.12.2021,
aveva sottolineato che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della debenza di € 1.586.472,18 rispetto alla domanda di € 17.834.477,56 e – quindi – non residuano domande
diverse dall'oggetto dell'istanza su cui il Tribunale debba pronunciarsi. Lo dimostra anche la
compensazione parziale delle spese nell'ord. 04-10-2021. Ciò porta ad una pronuncia di
accertamento che l'ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. ha acquistato l'efficacia della
sentenza impugnabile a far data dal 05-11- 2021 (da cui decorre il termine per appellare) e
che il processo si è estinto per carenza di altre domande su cui il Tribunale debba
pronunciarsi. La richiesta di estinzione del processo era stata poi ribadita con le note scritte depositate il 2 marzo 2022 ed il 15 marzo 2022.
Il Tribunale, quindi, con ordinanza pronunciata il 23 marzo 2022, aveva così disposto: a
seguito dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 4.10.2021, dichiara l'estinzione del
processo tra le parti principali e dispone la prosecuzione Parte_2 Controparte_1
del giudizio tra il e la chiamata in causa Controparte_1 Controparte_7
[...]
1.2 A seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, la , con Pt_1
atto di citazione notificato il 2 maggio 2022, ha proposto appello per la parziale riforma
dell'ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. in data 04-10-2021 (cron° n° 12636/2021, rep. n°
2825/2021) del Tribunale Civile di Cagliari, resa inter partes nella causa R.G. n° 1208/2011,
che ha condannato il al pagamento a suo favore della somma di € Controparte_1
1.586.472,18, oltre accessori e spese, nella parte in cui rigetta o non accoglie le altre
conclusioni formulate nel suo interesse, e atti presupposti, con particolare riferimento
all'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che ha denegato legittimità processuale alla mutatio
libelli effettuata in causa. Detta ordinanza ha acquistato l'efficacia della sentenza
impugnabile a seguito dell'estinzione del processo, dichiarata dal Giudice della causa a qua con ordinanza 22-03-2022.
Il ha resistito. CP_1 CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Con il primo motivo di gravame, intitolato “violazione dell'art. 1453 co. 2° cod. civ. e –
per quanto occorra – dell'art. 183 co. 5° e 6° c.p.c.”, la società LA - dopo avere sinteticamente ricordato le vicende processuali del giudizio di primo grado ed, in particolare,
le modifiche che essa stessa aveva apportato alle originarie conclusioni formulate in atto di citazione (aventi ad oggetto una domanda di risarcimento di danni arrecati nel corso di un
rapporto contrattuale, in corso di rapporto ed a contratto vigente e non risolto), introducendo dapprima la domanda di risoluzione per grave inadempimento al contratto d'appalto da parte del committente per violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione
nell'esecuzione del contratto, con conseguente domanda risarcitoria, e poi, a seguito della diffida ad adempiere notificata il 3 luglio 2012, la domanda con cui si chiedeva al Tribunale
di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la risoluzione
del contratto - ha sostenuto che il Tribunale aveva ingiustificatamente denegato legittimità
processuale alla modifica delle conclusioni operata dall'attrice alla 1ª udienza e confermata
con la memoria ex art. 183 co. 6° n° 1 C.P.C., violando così l'art. 183 commi 5° e 6° c.p.c. sul piano processuale e l'art. 1453 comma 2° c.c. sul piano sostanziale
L'LA, in particolare, ha sostenuto che la circostanza da cui deriva la violazione di
legge è quindi la sintetica considerazione «Dovendosi limitare al tema di indagine dedotto in
citazione» contenuta nell'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che – non modificata dal Giudice
monocratico ai sensi dell'art. 177 co. 2° C.P.C. – ha "pregiudicato" la decisione della causa (che non ha più trattato l'argomento) e – quindi – diviene parte dell'ordinanza ex art. 186
quater C.P.C., la quale – a sua volta – ha acquistato gli effetti della sentenza impugnabile,
aggiungendo poi che la circostanza in questione rileva ai fini della decisione impugnata sia
perché ha concorso a limitare la disamina del C.T.U. al solo periodo antecedente l'08-07-
2008 (relazione, pag. 118) ma – soprattutto – perché in tal modo il Giudice ha istruito e
deciso la causa di adempimento contrattuale e non quella di inadempimento, non si è
pronunciato sulla domanda di accertamento e/o di risoluzione (costitutiva) del contratto per
fatto e colpa del non si è pronunciato sull'an e sul quantum della dovuta CP_1
reintegrazione per equivalente.
Tale motivo, tuttavia, non ha pregio.
L'ordinanza in questione, infatti, era appunto un'ordinanza istruttoria e, come tale, non poteva certamente pregiudicare la decisione la causa.
All'udienza del 16 gennaio 2019, in vero, il Tribunale si era riservato di pronunciarsi in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalle parti e, in particolare, sulle istanze di nomina di un consulente tecnico d'ufficio avanzate sia dalla sia dal e, con Pt_1 Controparte_1
l'ordinanza del 30 gennaio 2019, a scioglimento della riserva, aveva iniziato semplicemente a delimitare l'ambito dell'indagine che intendeva affidare al consulente tecnico d'ufficio, alla cui nomina aveva poi provveduto con la successiva ordinanza del 25 marzo 2019.
La predetta ordinanza, dunque, secondo la disciplina dettata dall'art. 177 c.p.c., poteva sempre essere revocata o modificata e non poteva certamente pregiudicare il merito della decisione della controversia, né spiegare alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata.
La delimitazione dell'oggetto del giudizio di primo grado, piuttosto, era stata frutto delle iniziative processuali della stessa , che, come si è detto, aveva chiesto al Tribunale di Pt_1
pronunciare una ordinanza anticipatoria ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., la quale, come è
noto, può avere ad oggetto esclusivamente la condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni.
L'ordinanza ex art. 186-quater, in vero, è ammissibile soltanto con riguardo alle domande giudiziali, avanziate in via principale o riconvenzionale, aventi ad oggetto il pagamento di somme (non necessariamente liquide) ovvero la consegna o il rilascio di beni (mobili o immobili), necessita di un'esplicita richiesta di parte e devolve alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria esclusivamente l'oggetto della domande formulate con l'istanza, il quale non si estende, quindi, alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo.
La , nella comparsa conclusionale, ha osservato che al momento della decisione (04- Pt_1
10-2021, a scioglimento della riserva assunta il 15-09-2021 a seguito di trattazione scritta) il
Giudice – in alternativa all'accoglimento dell'istanza ex art. 186 quater C.P.C. – aveva sul
tavolo le conclusioni rassegnate con le note sostitutive dell'udienza 15-09-2021 depositate
l'08 precedente, ove si precisarono le conclusioni e si dedussero in subordine le richieste di
richiamo del C.T.U. perché riformulasse la propria relazione, contestando i criteri di stima
da lui utilizzati e ri-deducendo i quesiti non accolti dal Giudice nonché quelli ai quali il
C.T.U. non aveva risposto. A ben vedere, tuttavia, la stessa appaltatrice, attraverso la richiesta di pronuncia dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c, aveva scelto una strada processuale incompatibile con domande diverse dalla semplice condanna e non può, quindi, in questa sede dolersi del loro mancato esame ed, in particolare, del mancato esame della domanda, avanzata alla prima udienza di comparizione, diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto (la cui proposizione, d'altra parte, aveva reso certamente improduttiva di effetti la successiva diffida ad adempiere del luglio 2012).
La stessa , del resto, nella fase del giudizio di primo grado successiva alla pronuncia Pt_1
dell'ordinanza anticipatoria qui impugnata, aveva anche reiteratamente sottolineato che il
processo si è estinto tra le parti principali, per carenza di altre domande su cui il Tribunale
debba pronunciarsi (si vedano la memoria depositata il 2 marzo 2021 e quella depositata il 7
marzo 2021).
Il motivo, dunque, deve essere rigettato.
2.2 Solo per completezza, quindi, deve osservarsi che non costituiva comunque oggetto delle domande avanzate nel giudizio di primo grado dall'appaltatrice quella relativa alla condanna dell'amministrazione alla dovuta reintegrazione per equivalente. La , infatti, Pt_1
pur avendo osservato, già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che a seguito della
risoluzione del contratto scatta il principio restitutorio di tal che l'Amministrazione sarà
tenuta a compensare i lavori eseguiti dall'appaltatrice secondo il valore corrente e non
secondo i prezzi contrattuali, aveva concluso chiedendo di condannare il convenuto CP_1
al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo di risarcimento del danno da
inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, e precisando che con atto di conferma, iscrizione ed esplicazione delle riserve notificato al
… l'attrice ha definitivamente rideterminato l'importo in € 17.834.477,56 Controparte_1
… quale maggiore onere sopportato. Detto importo allo stato e salva ulteriore successiva
indicazione deve considerarsi la "maggior somma" di cui alle conclusioni che precedono.
Ebbene, il predetto importo di euro 17.834.477,56, indicato nell'atto di “conferma, iscrizione ed esplicazione delle riserve” del 29 aprile 2013, non comprendeva l'equivalente pecuniario della "restitutio in integrum" dovuta a seguito della ipotizzata risoluzione.
3.1 Con il secondo motivo di gravame, intitolato “violazione dell'art. 2697 cod. civ. e – per quanto occorra – degli artt. 112 e 115 c.p.c.”, la ha poi lamentato l'omessa Pt_1
considerazione delle prove agli atti.
L'LA, in particolare, dopo avere evidenziato che in conseguenza del totale
adeguamento del primo Giudice a quanto preso in considerazione dal C.T.U., onde
impugnare l'ordinanza che ha acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile, occorre far
riferimento al contenuto della relazione peritale, ha criticato l'operato dell'ausiliare del
Giudice di primo grado, lamentando, in sintesi, che le "decisioni" del C.T.U., cui il Giudice si
è adeguato, si siano basate solo su una parte delle prove legittimamente acquisite agli atti o
ammesse dal Giudice, non rispecchiando – quindi – il quadro probatorio acquisito, anche
quando l'Ausiliare abbia avvertito la necessità di disporre di dati di supporto, ed ha chiesto a questa Corte, in via istruttoria, di procedere con una nuova consulenza tecnica.
Le critiche all'operato del consulente tecnico d'ufficio e la conseguente richiesta istruttoria avanzate in questa sede, tuttavia, appaiono incompatibili con la scelta processuale effettuata in primo grado dalla , che, come si è già detto, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 Pt_1
aveva chiesto al Tribunale di pronunciare un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Con il predetto ricorso, infatti, la società appaltatrice aveva chiesto al Tribunale di disporre
con ordinanza … la condanna del al pagamento delle somme della cui Controparte_1
debenza ritiene già raggiunta la prova, rispetto alla domanda di condanna al pagamento di €
17.834.477,56, precludendosi in tal modo ogni ulteriore richiesta di approfondimento istruttorio.
3.2 La relazione del consulente tecnico d'ufficio, comunque, ben resiste alle critiche che la parte LA ha inteso rivolgerle.
In vero, la , che nell'atto di appello ha continuato a richiedere la condanna del Pt_1
al risarcimento di un danno quantificato in complessivi euro € Controparte_1
12.946.179,06 o addirittura in € 17.834.477,56, il 15 giugno 2021, nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato una “tabella riepilogativa”, nella quale erano illustrate le posizioni rispettive, del C.T.U. stesso e del proprio C.T.P.: il primo aveva quantificato il pregiudizio economico subito dalla appaltatrice in conseguenza delle illegittime sospensioni dei lavori in complessivi euro 1.586.472,20 (che è poi l'importo della condanna pronunciata dal Tribunale), mentre il secondo in complessivi euro 3.700.065,24 (mostrando così di ritenere in gran parte infondata la pretesa della sua cliente).
La differenza tra i due importi complessivi deriva essenzialmente dalla diversa valutazione di alcuni oneri oggetto delle riserve 2, 3, 4, 5, 13 e 15 ed, in particolare, dalla diversa considerazione delle spese di ammortamento di mezzi e attrezzature, dalla diversa considerazione della manodopera dello stabilimento e dalla differente valutazione dei costi di cantiere, oltre che dalla mancata valutazione dei pregiudizi asseritamente subiti successivamente alla notificazione dell'atto di citazione.
A questo punto, peraltro, occorre sottolineare come l'ausiliare nominato dal Tribunale
aveva preso puntuale e specifica posizione su tutte le osservazioni dei periti di parte e non si era limitato a respingerle (o semplicemente a non tenerne conto); egli aveva confutato, con convincente e articolata motivazione (supportata -ove necessario- dal richiamo ai documenti allegati alla relazione), le singole contestazioni e aveva reso una valutazione fondata su un percorso logico, avulso da aprioristiche affermazioni e convincente.
3.3 La , come si è accennato, nell'atto di appello ha criticato le conclusioni raggiunte Pt_1
dal CTU e, con riferimento alla valutazione dei costi sostenuti improduttivamente dall'impresa per la manodopera e per i mezzi e le attrezzature, ha, innanzi tutto, sostenuto che l'ausiliare aveva ingiustamente ritenuto che il personale e le attrezzature dello stabilimento di prefabbricazione dovevano essere computati per il 50% delle risultanze della documentazione agli atti. Secondo l'LA, infatti, in base all'esito della prova per testimoni, ed in
particolare del capo n° 2 – riferito al periodo dal 13-06-2006 al 14-02-2008 – e del capo n° 9
– riferito al periodo dal 13-06-2006 all'08-03-2013, nonché del capo n° 18 – il personale e le
attrezzature devono ritenersi impegnati al 100%; ciò vale anche per i macchinari dello
stabilimento, il cui impegno pari a zero dopo la sospensione totale del 14-02-2008 implica un
danno totale, soprattutto per quei macchinari appositamente approvvigionati per la
commessa de qua.
Tale critica, tuttavia, non può essere certamente condivisa. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, non si era limitato ad osservare che l'impiego della sulle lavorazioni in CP_8
stabilimento riguardanti l'appalto non è evincibile dalle giornaliere prodotte in atti, dalle
quali non si desume né il numero e neppure le mansioni degli operai in qualche modo
impegnati anche nella realizzazione di tali prefabbricati, ma aveva comunque corroborato in maniera convincente la sua valutazione considerando l'incidenza dei costi della manodopera sia sui corrispettivi delle singole lavorazioni dell'appalto sia sulla base del prezziario regionale ed evidenziando, quindi, che la eventuale scelta dell'imprenditore di impiegare manodopera in misura superiore rispetto a quella da lui presa in considerazione sarebbe stata,
quanto meno, irragionevole ed antieconomica. Per quanto attiene poi più specificamente ai macchinari dello stabilimento, deve anche sottolinearsi che lo stesso consulente di parte attrice, nelle osservazioni alla bozza, aveva suggerito di considerare una percentuale di impiego certamente inferiore a quella oggi indicata dall'LA. In questo quadro, dunque,
a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla genericità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, appare evidente che la maggior pretesa avanzata dalla Pt_1
risulti comunque del tutto ingiustificata.
3.4 La , proseguendo nelle sue critiche all'elaborato peritale, ha poi lamentato che il Pt_1
CTU ha escluso che sia computabile personale diverso da quello dipendente da CP_2
(« i conteggi devono essere riferiti alla sola ditta appaltatrice »), laddove, in base all'esito
della prova per testimoni, ed in particolare del capo n° 3 – riferito al periodo dal 13-06-2006
al 14-02-2008 – il personale dei sub-appaltatori (nominativamente elencato) era presente in
cantiere al 100% dell'impegno, ma anche tale doglianza non appare convincente. L'eventuale pregiudizio connesso ai rapporti con i subappaltatori, infatti, avrebbe potuto essere apprezzato solo sulla base dei relativi contratti, i quali, tuttavia, non risultano prodotti.
3.5 La , ancora, ha affermato che riguardo ai dipendenti e , il Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4
C.T.U. afferma (pag. 71) che «nelle giornaliere è indicata semplicemente la loro presenza,
ma non la relativa durata e la mansione. Non è perciò possibile desumere da tali documenti
con certezza la presenza duratura di supporto continuo al personale operativo, di un
capocantiere tecnico diplomato», laddove, in base all'esito della prova per testimoni, ed in
particolare dei capi nn°ri 4, 5 e 6, quel personale ha lavorato alle dipendenze dell'Impresa
appaltatrice per incombenze relative al cantiere, con impegno orario pari al 100% rispetto
all'orario di lavoro. Anche tale critica, tuttavia, non coglie nel segno. Il CTU, infatti, non aveva negato la presenza in cantiere dei dipendenti poc'anzi citati (tutti con qualifica di impiegato tecnico), ma, richiamando l'art. 32 del regolamento 207/2010, aveva spiegato in maniera convincente che gli oneri connessi alle figure deputate alla gestione tecnica del cantiere (quindi la figura dell'ingegnere, il direttore del cantiere e quella del geometra di supporto) rientrano tre le spese generali, che, nel caso in esame, erano state oggetto di una distinta valutazione, chiaramente condivisa anche dal consulente di parte attrice.
Quest'ultima, dal canto suo, non ha fornito alcun argomento per confutare tale conclusione e non ha dimostrato che i dipendenti da essa stessa citati svolgevano mansioni operative (e non di direzione tecnica).
3.6 L'LA ha poi lamentato che riguardo ai dipendenti (periodo dal 13-06- CP_9
2006 al 31-12-2008) e (periodo dal 13-06-2006 al 30-04-2013), non risulta alcuna Per_1
considerazione, da parte del C.T.U., dei docc. nn°ri C/11 e C/13 né dell'esito delle prove
testimoniali di cui ai capi nn°ri 6 e 7, da cui risulta che quel personale ha lavorato alle
dipendenze dell'Impresa appaltatrice per incombenze relative al cantiere ed alla sua custodia
( , con impegno orario pari al 100% rispetto all'orario di lavoro. A ben vedere, Per_1
tuttavia, il consulente, nel valutare gli oneri connessi alla manodopera, aveva utilizzato le
“giornaliere” e, dunque, dati provenienti dalla stessa appaltatrice, la quale, d'altra parte, non ha fornito alcuna ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali i predetti dipendenti non sarebbero stati ivi contemplati.
Anche tale doglianza, dunque, non ha pregio.
3.7 Concentrandosi, quindi, sulla valutazione dei costi sostenuti improduttivamente dall'impresa per i mezzi e le attrezzature, la società LA ha lamentato che il C.T.U.
opera dei ricalcoli riduttivi – sulla base del Giornale dei Lavori (sul quale sono riportati i
soli mezzi utilizzati e non tutti i mezzi presenti, messi a disposizione e che erano stabilmente
in cantiere, come ha fatto notare il C.T.P. alla pag. 16 della sua relazione;
tra l'altro alcune attrezzature, quali le gru tralicciate e i mezzi cingolati, non erano facilmente spostabili in
altri cantieri) – rispetto alla richiesta dell'Impresa (primo esempio, alle pagg. 65 & ss. sulla
ris. n° 2 e poi per tutte le riserve esaminate), laddove, in base all'esito della prova per
testimoni, ed in particolare del capo n° 9, quelle attrezzature erano presenti nel cantiere dal
13-06-2006 all'08-03-2013.
La scelta del CTU, tuttavia, appare sicuramente ragionevole e coerente con la finalità della valutazione che gli era stata attribuita, volta ad assicurare il ristoro dell'impresa per i danni concretamente subiti a causa delle illegittime sospensioni dei lavori appaltati, la quale postulava necessariamente il riferimento ai soli mezzi che, nei diversi periodi di sospensione,
erano davvero necessari per l'esecuzione delle opere appaltate.
3.8 La LA, ancora, con argomentazione in verità non troppo chiara, ha osservato che riguardo il criterio di stima dell'immobilizzo delle attrezzature presenti in cantiere,
proposto dal C.T.P. in misura pari ai correnti noli a freddo, poiché il C.T.U. ne ha utilizzato
uno inferiore perché « si tiene conto del fatto che i mezzi sono stati in buona misura
ammortizzati » (pag. 136), si obietta che tale motivazione introduce un termine disomogeneo
di paragone: l'eventuale ammortamento (per di più, secondo criteri di natura fiscale …) dei
mezzi d'opera non impedisce che essi abbiano un valore d'uso e un valore locativo (sia attivo
che passivo); non è la semplice circostanza che fiscalmente il valore d'inventario si sia
azzerato o che la rivendita del bene strumentale genererebbe una plusvalenza che può
indurre a stimare diversamente le conseguenze del mancato uso dei mezzi in questione a
causa della sospensione dei lavori. Si deve inoltre contestare il criterio di stimare
l'immobilizzo nel nolo a freddo dei vari mezzi, esclusivamente per le ore di effettivo utilizzo in
cantiere: all'obiezione del C.T.P. Ing. Secchi (pag. 18) il C.T.U. non risponde (pag. 137), per cui occorre riproporla.
Anche tale obiezione, tuttavia, non ha pregio.
L'art. 25 del d.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, infatti, nel delineare i criteri per la quantificazione del danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, faceva espresso riferimento al mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere, precisando che “la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali”.
La , dal canto suo, non ha né allegato né, tanto meno, dimostrato, che, nell'ambito di Pt_1
altri rapporti contrattuali, per sopperire al prolungamento dell'immobilizzo dei mezzi nel cantiere oggetto di causa, aveva dovuto acquistare o noleggiare altri macchinari, sopportando così oneri maggiori di quelli calcolati dal CTU.
3.9 Sempre con riferimento ai macchinari, la LA ha poi censurato l'operato del
CTU, il quale, sottolineando che successivamente alla sospensione dei lavori del 14 febbraio
2008 il Giornale del Lavori non era stato più aggiornato e che, dopo la redazione del verbale di constatazione dei mezzi e delle attrezzature del 8 luglio 2008, il direttore dei lavori non aveva eseguito le visite previste dall'art. 133 c.5 del Regolamento, aveva ritenuto di non esaminare la pretesa risarcitoria relativa al periodo successivo a quest'ultima data.
La ha sostenuto che la mancata tenuta del giornale dei lavori o la mancata Pt_1
effettuazione delle visite periodiche per accertare la consistenza delle presenze sono
inadempimenti della Stazione Appaltante ad obbligazioni strumentali che gravano su di essa
e che non è, quindi, neanche ipotizzabile che tale inadempimento vada a detrimento
dell'appaltatore, aggiungendo poi che alla parte privata deve essere concesso di provare
altrimenti la circostanza e che è risolutivo l'esito della prova per testi sul capo 9, che conferma come dal 13-06-2006 all'08-03-2013 le attrezzature e i macchinari analiticamente
elencati nei documenti n° A/64, A/57 e C/1 erano presenti nel cantiere, ma l'argomento non può essere condiviso.
L'ultima sospensione dei lavori, infatti, era stata causata da molteplici fattori, tali da non fare prevedere la ripresa dei lavori in tempi certi e comunque compatibili con il quadro contrattuale di riferimento.
La scelta della di mantenere i suoi mezzi fermi ed inutilizzati nel cantiere oggetto di Pt_1
causa anche dopo l'ultima sospensione totale, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, era stata irragionevole e certamente non coerente con una loro corretta gestione.
L'art. 133 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, d'altra parte, prevedeva che nei periodi di sospensione in cantiere dovevano rimanere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori, ma, nel caso in esame, la non ha offerto elementi di valutazione idonei a Pt_1
comprovare che i mezzi erano stati lasciati in cantiere con una delle predette finalità.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il pregiudizio asseritamente derivato dal fermo dei mezzi nel periodo successivo al 8 luglio 2008 fosse, in realtà, ascrivibile ad una ingiustificata scelta della appaltatrice, che, per tale, ragione, non può ottenerne il risarcimento dalla committente.
3.10 La , nell'atto di appello, si è anche soffermata sulla riserva n. 7, ritenuta in parte Pt_1
infondata ed in parte intempestiva dal CTU, con valutazione poi implicitamente ma chiaramente condivisa dal Tribunale. L'LA ha sostenuto che il C.T.U. – con
particolare ma non unico riferimento alla riserva n° 7 nelle sue varie articolazioni temporali – sostiene la genericità della richiesta dell'Impresa. Peraltro, una volta superata la questione
degli accertamenti riferibili alle sole riserve indicate nell'atto di citazione (che – in ogni caso
– non significherebbe limitazione ai soli documenti probatori allora esistenti), un'elencazione
dei materiali presenti in cantiere risulta dall'atto di constatazione 19-04-2013 a rogito Per_5
(DOC. N°2 all.to al ricorso per sequestro), come fatto notare nelle osservazioni del C.T.P.
(pag. 60); un dato probatorio incontestato esiste, quindi, e deve essere valutato, aggiungendo poi che sempre riguardo la riserva n° 7 nell'"Atto di conferma, iscrizione ed esplicazione
delle riserve del 29-04-2013", non presa in considerazione dal C.T.U. perché "intempestiva",
va rammentata la mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite, pari alla rata riportata
al SAL n° 9 in data 14-02-2008, di € 154 957,00, mai riportato nel Registro di contabilità e
dunque mai liquidato all'Impresa.
Anche tale doglianza, tuttavia, è infondata.
La riserva n. 7, infatti, era stata inserita nel registro di contabilità in occasione del 5° SAL
(i SAL erano stati in tutto 9) e si basava essenzialmente sul mancato riconoscimento di altri materiali presenti a piè d'opera o in stabilimento, oltre a quelli indicati nel verbale di constatazione dei materiali presenti in cantiere e in stabilimento redatto dal direttore dei lavori il 16/01/2007. La stessa riserva era stata poi aggiornata in occasione del 6° SAL (sottoscritto il 10 luglio 2007) ed integrata con la richiesta di allibramento di lavorazioni già eseguite ma non inserite in contabilità per € 146.177,196.
Entrambe le pretese, tuttavia, erano state reputate dal CTU non meritevoli di accoglimento in quanto non accompagnate da una adeguata giustificazione contabile e tale lacuna non poteva essere certamente colmata ad anni di distanza con l'Atto di conferma, iscrizione ed
esplicazione delle riserve del 29-04-2013. L'art. 165 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, infatti, stabiliva che, se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. L'appaltatore, quindi, per evitare la decadenza, doveva indicare in maniera precisa e determinata ed entro il breve termine segnalato la “causa petendi” delle sue domande.
Solo per completezza, dunque, deve sottolinearsi che neppure nell'atto di “conferma” del
29 aprile 2013 è specificato quali siano le lavorazioni delle quali viene lamentata la mancata contabilizzazione.
3.11 Alla , piuttosto, deve essere riconosciuto anche con riferimento al periodo Pt_1
successivo all'atto di citazione e fino alla data della prima udienza (6 dicembre 2011), quando essa stessa aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale, il risarcimento del danno commisurato alle “spese generali infruttifere” ed alla “lesione dell'utile”, secondo i criteri dettati dall'art. 25, comma 2, D.M. 145/2000, che configurava un meccanismo di predeterminazione normativa e presuntiva del danno, esonerando l'appaltatore dall'onere di provare l'esistenza e la quantificazione esatta dei pregiudizi.
Il CTU, infatti, aveva provveduto alla liquidazione di tali voci di danno fino alla data del
31 gennaio 2011, con valutazione poi recepita dal Tribunale, ed ora occorre procedere alla liquidazione relativa al periodo successivo, fino al 6 dicembre 2011.
Tale operazione può essere eseguita sulla base dei dati già indicati nella relazione dell'ausiliare e non contestati (si vedano le pagine 124 e 125) e conduce ai seguenti importi:
spese generali: €/g 663,66 x gg 308 = € 204.407,28
lesione dell'utile: € 500.324,33 x 4,08% x 308/365 = € 17.225,41. 4 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore della Parte_1
e in concordato preventivo, della ulteriore somma di euro 221.632,69 (da
[...]
cumulare quindi, con la somma di euro € 1.586.472,18 oggetto dell'ordinanza ex art 186
quater pronunciata dal Tribunale), oltre agli interessi al saggio legale dal 7 dicembre 2011
fino al saldo.
L'enorme sproporzione tra la somma pretesa dall'LA e quella riconosciuta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e in concordato preventivo e, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186
[...]
quater c.p.c. del Tribunale Civile di Cagliari depositata il 4 ottobre 2021 (rep. n° 2825/2021),
che per il resto conferma,
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore della e in concordato preventivo, della ulteriore somma di Parte_1
euro 221.632,69, oltre agli interessi al saggio legale dal 7 dicembre 2011 fino al saldo;
2. dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. NO RE Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
ed in concordato preventivo (c.f. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. Giovanni
M. UR e CI NA, che la rappresentano e difendono,
LA
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Simonetta Garbati,
appellata la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia a codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale Pt_1
riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. in data 04.10.2021 (cron° n° 12636/2021, rep.
n° 2825/2021) del Tribunale Civi-le di Cagliari, resa inter partes nella causa R.G. n°
1208/2011, che ha acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile a seguito dell'estinzione del processo, dichiarata dal Giudice del-la causa a qua con ordinanza 22-03-2022, e atti presupposti, con particolare riferimento all'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che ha denegato legittimità processuale alla mutatio libelli effettuata in causa, in accoglimento delle conclusioni formulate in 1° grado,
IN VIA PRINCIPALE:
— di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
— di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a CP_1
titolo di risarcimento del danno da inadempimento (compresa la restituzione per equivalente delle prestazioni effettuate), o di quella maggiore (poi indicata in € 17.834.477,56) o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
dedotto il percetto;
IN SUBORDINE e salvo gravame:
— di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# per i CP_1
titoli di cui in espositiva dell'atto di citazione, oltre le ulteriori somme maturande fino alla conclusione del rapporto contrattuale, o di quella maggiore (poi indicata in € 17.834.477,56) o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
dedotto il percetto.
— con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
si ri-deduce la consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
A) accerti il C.T.U. il valore venale dei lavori realizzati dall'Impresa attrice in esecuzione del contratto in data 15/09/2005 rep. n° 87.091 e dell'atto di sottomissione in data 24/10/2007 rep.
n° 87.456 alla data di risoluzione di diritto del medesimo – ossia al 02/08/2012, data di scadenza del termine di 30 gg. intimato con la diffida ad adempiere – risultanti per qualità e quantità dalla contabilità agli atti di causa, mediante l'applicazione del Prezziario Regionale
dei Lavori Pubblici;
B) ri-accerti il C.T.U. la congruità di tutte somme analiticamente esposte a titolo di spese e danni dall'Impresa attrice nella esplicazione di ciascuna delle riserve formulate con l'atto di citazione e con l'atto di ulteriore conferma ed esplicazione delle riserve noti-ficato in data 03-
05-2013 (eccetto le riserve n° 1 e n° 11 perché integralmente riconosciute dal CP_1
nell'an e nel quantum) come, in via meramente esemplificativa, le spese generali, il
[...]
mancato utile, il vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, la riattivazione del cantiere dopo le sospensioni, gli oneri fissi del personale, il minore rendimento della manodopera, le spese vive e/o gli oneri sostenuti per la progetta-zione o le lavorazioni aggiuntive non retribuite o – in alternativa – determini il relativo importo secondo le cognizioni professionali,
l'esperienza maturata nei lavori pubblici e privati ed i prezzi correnti di mercato all'epoca; C) determini il C.T.U. le ulteriori spese sostenute e gli ulteriori danni subiti dall'Impresa
attrice dal 13-05-2013 (data di notifica dell'ultimo atto di conferma e quantificazione delle riserve) e fino alla data (17-12-2013) di effettiva consegna del cantiere alla committente ed alla immissione in possesso del Controparte_1
D) calcoli il C.T.U., sulla scorta di tutte le risultanze probatorie, dei documenti agli atti e degli accertamenti come sopra effettuati con i precedenti quesiti, la somma complessiva dovuta dal alla Società attrice, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_1
legali e moratori così come chiesto e specificato in conclusioni;
E) determini il C.T.U. l'ulteriore danno subito dall'Impresa attrice per la mancata percezione dell'utile sui lavori non eseguiti.
nell'interesse del si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia Controparte_1
rigettare, perché inammissibile ed infondato, l'avverso appello confermando per l'effetto integralmente la decisione impugnata (ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal
Tribunale Civile di Cagliari lo 04.10.21) e in ogni caso rigettare perché inammissibili e,
comunque, infondate le avverse pretese risarcitorie e tutte le istanze, anche istruttorie per le quali, non sussistendone i presupposti, si oppone, mandando assolto il da Controparte_1
ogni contraria domanda e pretesa;
con vittoria di lite ed il rimborso delle spese generali (15%
sui compensi), oltre accessori di legge che nel caso del non soggetto a Controparte_1
I.V.A., sono peraltro rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui compensi e
I.N.A.I.L. allo 0,525% (T.A.R. Emilia Romagna –
Bologna, n. 151/16) spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2011, la società aveva Parte_2 convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 12.946.179,06, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni subìti a causa delle illegittime sospensioni dei lavori oggetto del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 15/09/2005 dalla Controparte_2
(incorporata poi nella e relativo ai lavori di riqualificazione urbana
[...] Parte_2
ed ambientale dei colli di Sant'Avendrace e di interconnessione tra l'asse mediano di scorrimento, l'asse litoraneo e le SS.SS. 130, 131, 195, 554 – 1° lotto: tratto via Cadello – via
Is Maglias.
La società attrice, dopo avere ricordato che il corrispettivo dell'appalto era pari a €
7.605.938,89 (I.V.A. esclusa) per lavori ed € 306.775,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d' asta, aveva, innanzi tutto, sottolineato che l'esecuzione dei lavori aveva subito svariate sospensioni, sia parziali che totali, ed in particolare:
1. la sospensione parziale relativa agli scavi di sbancamento in data 17/07/2006 per la
"difficoltà a reperire ulteriori spazi per il deposito dei materiali provenienti dagli scavi "; a questa sospensione era seguita la ripresa in data 06/09/2006;
2. la sospensione parziale relativa agli scavi di sbancamento in data 15/09/2006 – sempre motivata dalla difficoltà di reperire ulteriori spazi per il deposito dei materiali provenienti dagli scavi – cui era seguita la sospensione totale in data 11/10/2006 causata dall'
impossibilità di eseguire ulteriori scavi – e poi la ripresa in data 27/10/2006;
3. la sospensione totale – ad eccezione delle opere strettamente necessarie per la messa in sicurezza del cantiere – in data 14/01/2007 a seguito della Determinazione n° 4 dell'
11/01/2007 della Direzione Generale del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione
Sardegna che "inibisce tutti i lavori riferibili ad opere pubbliche od opere a carattere privato, comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio nella zona del colle di Tuvixeddu-
TU "; a questa sospensione era seguita una ripresa parziale – ai soli fini della messa in sicurezza dell' intera opera e limitatamente al tratto tra le sezioni 32a-P8 – in data
28/05/2007;
4. la sospensione totale in data 14/02/2008 causata dalla necessità di "procedere ad una verifica della immediata attuabilità del progetto tenuto conto delle attuali condizioni del cantiere ed anche della necessità di coordinamento con le attività previste a cura e spese della società nelle aree adiacenti al cantiere e nel c.d. canyon, nel quale Controparte_3
è previsto il proseguimento del lotto in oggetto per il quale l' Ufficio del Genio Civile
regionale non ha concluso il procedimento di riduzione del livello di rischio idrogeologico ed in relazione, infine, al reperimento di un sito ove smaltire i materiali di risulta provenienti dagli scavi.
La aveva poi aggiunto che, a seguito delle sospensioni dei lavori, che avevano Pt_1
rallentato e impedito il regolare avanzamento del cantiere e persino l'ultimazione delle opere commesse, essa stessa aveva iscritto, esplicato e aggiornato negli atti amministrativi e contabili dell'appalto n° 15 riserve (pure trascritte nell'atto introduttivo del giudizio) con le quali erano stati evidenziati i pregiudizi causati da tale andamento anomalo del rapporto ed aveva, quindi, formulato le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis
reiectis, di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# CP_1
per i titoli di cui in espositiva oltre le ulteriori somme maturande fino alla conclusione del
rapporto contrattuale, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti;
con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
Il si era costituito in giudizio ed aveva contestato il fondamento delle Controparte_1
averse pretese, evidenziando, tra l'altro, che le sospensioni dei lavori erano state disposte anche a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale - Assessorato alla
P.I. e dalla Soprintendenza e dalla Direzione Regionale ai Beni Culturali, oltre che a causa del mancato smaltimento del materiale di risulta da parte della Società Controparte_3
Lo stesso quindi, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa
[...] CP_1
la Regione Sardegna, la Controparte_4
e la società
[...] Controparte_5
per essere tenuto indenne dalle pretese di parte attrice.
[...]
La Regione Sardegna, il la Controparte_4 Controparte_6
avevano resistito, contestando la domanda principale della e la domanda di
[...] Pt_1
manleva formulata dal Controparte_1
Alla prima udienza, la aveva modificato le conclusioni, chiedendo, in via Parte_2
principale, - di accertare e pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-
2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo CP_1
di risarcimento del danno da inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co.
2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod.
Civ. ricorrendone i presupposti. Erano state mantenute ferme le conclusioni formulate nella
citazione in mero subordine e per la sola eventualità di rigetto della domanda principale.
La stessa , in seguito, nonostante avesse già proposto domanda di risoluzione, il 3 Pt_1 luglio 2012 aveva notificato al un atto di diffida col quale aveva intimato Controparte_1
di riprendere i lavori ed all'udienza del 18 dicembre 2012 aveva nuovamente modificato le conclusioni, chiedendo, in via principale, - di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o
di accertare e/o pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n°
87.091 tra le parti per grave inadempimento dell'Amministrazione committente;
fermo il
resto. L'attrice, quindi, con la memoria depositata nel primo termine previsto dall'art. 183
c.p.c. aveva rassegnato le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale
in via principale:
- di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la
risoluzione del contratto d'appalto in data 15-09-2005 rep. n° 87.091 tra le parti per grave
inadempimento dell'Amministrazione committente;
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo CP_1
di risarcimento del danno da inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co.
2° Cod. Civ. ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod.
Civ. ricorrendone i presupposti.
in subordine e salvo gravame:
- di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 12.946.179,06# per i CP_1
titoli di cui in espositiva dell'atto di citazione, oltre le ulteriori somme maturande fino alla
conclusione del rapporto contrattuale, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in
corso di causa, oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ.
ed interessi legali fino al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ.
ricorrendone i presupposti. - con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio.
Sempre la , con atto notificato il 03-05-2013, aveva aggiornato le riserve iscritte ed Pt_1
esplicate, quantificando la sua pretesa in complessivi € 17.834.477,56.
Il Tribunale, con ordinanza 11.11.2016, aveva disposto la separazione della causa nei confronti della Regione Sardegna e del ed aveva Controparte_4
istruito la causa principale, proseguita tra la parte attrice, il e la Controparte_1 [...]
, con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio.
Lo stesso Tribunale, quindi, con ordinanza 23.06.2021 aveva fissato per le conclusioni
l'udienza del 15 settembre 2021. La , peraltro, con ricorso depositato il 7.07.2021, aveva Pt_1
chiesto al Giudice di disporre con ordinanza – ai sensi dell'art. 186 quater C.P.C. – la
condanna del al pagamento delle somme della cui debenza ritiene già Controparte_1
raggiunta la prova, rispetto alla domanda di condanna al pagamento di € 17.834.477,56,
indicati nelle conclusioni (che si confermano) – di cui alla memoria ex art. 183 co. 6° n° 1
C.P.C. – come la "maggior somma" pretesa nelle conclusioni iniziali in citazione, oltre
rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° Cod. Civ. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 Cod. Civ. ricorrendone i presupposti,
provvedendo anche sulle spese processuali, come da nota spese allegata. Tale domanda era stata poi ribadita con le note depositate il giorno 8.09.2021 in vista della trattazione scritta della successiva udienza del 15.09.2021. Con tali note, infatti, la , dopo avere riproposto Pt_1
le conclusioni di merito già in precedenza rassegnate e dopo avere chiesto al Giudice di
ordinare al C.T.U. di riformulare la propria relazione tenendo conto: (A) di tutta la «
documentazione prodotta in atti non solo di quella allegata al momento dell'iscrizione a ruolo;
(B) dell'esito della prove testimoniali dedotte, ammesse ed espletate;
(C)
dell'evoluzione della domanda relativamente ai crediti maturandi, come da conclusione
formulata nella citazione introduttiva, formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza
del 23-06-2021, nel paragrafo conclusivo, intitolato, “ISTANZA EX ART. 186 QUATER
C.P.C.” aveva dichiarato di insistere per l'accoglimento dell'istanza depositata il 07-07-2021.
Il Tribunale, rilevato che la parte attrice ha ribadito l'istanza di emissione dell'ordinanza
ex art. 186 quater c.p.c., aveva sospeso l'assegnazione dei termini per le memorie
conclusionali sulla sentenza definitiva e si era riservato di disporre l'ordinanza ex art. 186
quater c.p.c., richiesta con istanza del 7.7.2021, sciogliendo poi tale riserva con l'ordinanza depositata il 4.10.2021, con la quale ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. aveva così disposto: 1)
condanna il al pagamento, a favore della Società della Controparte_1 Parte_2
somma di euro € 1.586.472,18, maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c., in misura
corrispondente al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non
superiore a dodici mesi se superiore al saggio degli interessi legali, dalla data della domanda
introduttiva del giudizio sino al saldo;
2) condanna il al pagamento, a Controparte_1
favore della Società delle spese di lite nella misura della metà, che si liquidano Parte_2
in euro 18.072,50 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA;
compensa le
spese di lite per la metà residua;
3) suddivide le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la
metà tra parte attrice e parte convenuta;
4) rinvia la causa per la prosecuzione all'udienza
del 15.12.2021.
Il Tribunale, nel motivare tale decisione, aveva, innanzi tutto, ricordato che secondo l'art.
24 del D.M. 19.4.2000, n. 145, applicabile ratione temporis, è ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del regolamento nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, tra le quali sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari (cfr. art. 25 L. 11.2.1994, n. 109) che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera. Il Tribunale, quindi, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, aveva concluso che la prima e la seconda sospensione parziale e la prima sospensione totale non rientrano
tra i casi previsti dall'art. 133 del Regolamento DPR 554/99, e devono essere ritenute
illegittime, che la seconda sospensione totale cautelativa deve … ritenersi legittima e che si
deve, quindi, condividere il giudizio di illegittimità formulato dal consulente tecnico d'ufficio
in ordine alle ultime due sospensioni (terza sospensione parziale e terza sospensione totale).
Il Giudice di primo grado, dunque, passando ad accertare la fondatezza della domanda di
condanna al pagamento di € 17.834.477,56, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., a titolo di
risarcimento del danno, iscritto nelle quindici riserve di contabilità, asseritamente subìto
nell'ambito del contratto d'appalto pubblico stipulato in data 15/09/2005 rep. n° 87.091,
oltre rivalutazione monetaria o maggior danno ex art. 1224 co. 2° c.c. ed interessi legali fino
al saldo nonché interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c., aveva richiamato le somme calcolate
dal consulente tecnico ing. anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte: Per_1
Riserva n. 1 = € 16.412,47
Riserva n. 2 al 3° SAL = € 98.540,95
Riserva n. 3 al 4° SAL = € 68.834,82
Riserva n. 4 al 5° SAL = € 47.611,82
Riserva n. 5 al 5° SAL = € 129.718,92
Riserva n. 11 al 6° SAL = € 19.000,00 Riserva n. 14 al 6° SAL = €11.800,00
Riserva n. 13 al 7° SAL = € 120.434,76
Riserva n. 13 all'8° SAL = € 69.918,51
aggiornamenti successivi alla sospensione totale del 14/02/2008 (nota prot. 192/at/as
dell'11/05/2010)
Riserva n. 13 al 9° SAL = € 124.765,65
Riserva n. 15 in data 11/05/2010 = € 673.401,31
aggiornamenti successivi alla sospensione totale del 14/02/2008 (atto di citazione del
31/01/2011)
Riserva n. 15 all'atto di citazione = € 206.032,97
Il Tribunale, pertanto, aveva così proseguito: l'importo complessivo accertato dal
consulente tecnico d'ufficio a titolo di risarcimento del danno è, quindi, pari ad euro €
1.586.472,18.
E' pacifico, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la responsabilità da
inadempimento nei rapporti di appalto pubblico come responsabilità contrattuale (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019) e la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine
di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti
in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora,
con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A.
vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale
unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi
per la relativa proposizione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020).
Premesso che interessi e maggior danno non si cumulano, spetta alla parte attrice il maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c., in misura corrispondente al saggio medio di
rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi se superiore al
saggio degli interessi legali, dalla data della domanda introduttiva del giudizio sino al saldo
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019).
Il deve essere, quindi, condannato al pagamento, a favore della Controparte_1
Società della somma di euro € 1.586.472,18, maggior danno ex art. 1224, 2°c., Parte_2
c.c., in misura corrispondente al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con
scadenza non superiore a dodici mesi se superiore al saggio degli interessi legali, dalla data
della domanda introduttiva del giudizio sino al saldo.
L'ordinanza viene pronunciata con riferimento agli aggiornamenti successivi alla
sospensione totale del 14/02/2008 indicati nell'atto di citazione del 31/01/2011 e non
comprende il periodo successivo sino all'atto di esplicazione del 29.4.2013, né la domanda di
manleva formulata dal nei confronti della società Controparte_1 Controparte_5
domande per le quali non si ritiene raggiunta la prova ai sensi dell'art. 186
[...]
quater c.p.c.
In considerazione della notevole differenza tra la somma pretesa e quella accertata, le
spese processuali devono essere compensate per la metà tra parte attrice e parte convenuta e
poste a carico della parte convenuta per la metà residua (scaglione di valore sino ad euro
2.000.000; compensi medi); le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere suddivise
per la metà tra parte attrice e parte convenuta.
Successivamente al deposito di tale ordinanza, la , con la memoria depositata il 7 Pt_1
dicembre 2021, in vista della trattazione scritta della successiva udienza del 15.12.2021,
aveva sottolineato che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della debenza di € 1.586.472,18 rispetto alla domanda di € 17.834.477,56 e – quindi – non residuano domande
diverse dall'oggetto dell'istanza su cui il Tribunale debba pronunciarsi. Lo dimostra anche la
compensazione parziale delle spese nell'ord. 04-10-2021. Ciò porta ad una pronuncia di
accertamento che l'ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. ha acquistato l'efficacia della
sentenza impugnabile a far data dal 05-11- 2021 (da cui decorre il termine per appellare) e
che il processo si è estinto per carenza di altre domande su cui il Tribunale debba
pronunciarsi. La richiesta di estinzione del processo era stata poi ribadita con le note scritte depositate il 2 marzo 2022 ed il 15 marzo 2022.
Il Tribunale, quindi, con ordinanza pronunciata il 23 marzo 2022, aveva così disposto: a
seguito dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 4.10.2021, dichiara l'estinzione del
processo tra le parti principali e dispone la prosecuzione Parte_2 Controparte_1
del giudizio tra il e la chiamata in causa Controparte_1 Controparte_7
[...]
1.2 A seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, la , con Pt_1
atto di citazione notificato il 2 maggio 2022, ha proposto appello per la parziale riforma
dell'ordinanza ex art. 186 quater C.P.C. in data 04-10-2021 (cron° n° 12636/2021, rep. n°
2825/2021) del Tribunale Civile di Cagliari, resa inter partes nella causa R.G. n° 1208/2011,
che ha condannato il al pagamento a suo favore della somma di € Controparte_1
1.586.472,18, oltre accessori e spese, nella parte in cui rigetta o non accoglie le altre
conclusioni formulate nel suo interesse, e atti presupposti, con particolare riferimento
all'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che ha denegato legittimità processuale alla mutatio
libelli effettuata in causa. Detta ordinanza ha acquistato l'efficacia della sentenza
impugnabile a seguito dell'estinzione del processo, dichiarata dal Giudice della causa a qua con ordinanza 22-03-2022.
Il ha resistito. CP_1 CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Con il primo motivo di gravame, intitolato “violazione dell'art. 1453 co. 2° cod. civ. e –
per quanto occorra – dell'art. 183 co. 5° e 6° c.p.c.”, la società LA - dopo avere sinteticamente ricordato le vicende processuali del giudizio di primo grado ed, in particolare,
le modifiche che essa stessa aveva apportato alle originarie conclusioni formulate in atto di citazione (aventi ad oggetto una domanda di risarcimento di danni arrecati nel corso di un
rapporto contrattuale, in corso di rapporto ed a contratto vigente e non risolto), introducendo dapprima la domanda di risoluzione per grave inadempimento al contratto d'appalto da parte del committente per violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione
nell'esecuzione del contratto, con conseguente domanda risarcitoria, e poi, a seguito della diffida ad adempiere notificata il 3 luglio 2012, la domanda con cui si chiedeva al Tribunale
di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto e/o di accertare e/o pronunciare la risoluzione
del contratto - ha sostenuto che il Tribunale aveva ingiustificatamente denegato legittimità
processuale alla modifica delle conclusioni operata dall'attrice alla 1ª udienza e confermata
con la memoria ex art. 183 co. 6° n° 1 C.P.C., violando così l'art. 183 commi 5° e 6° c.p.c. sul piano processuale e l'art. 1453 comma 2° c.c. sul piano sostanziale
L'LA, in particolare, ha sostenuto che la circostanza da cui deriva la violazione di
legge è quindi la sintetica considerazione «Dovendosi limitare al tema di indagine dedotto in
citazione» contenuta nell'ordinanza istruttoria 31-01-2019, che – non modificata dal Giudice
monocratico ai sensi dell'art. 177 co. 2° C.P.C. – ha "pregiudicato" la decisione della causa (che non ha più trattato l'argomento) e – quindi – diviene parte dell'ordinanza ex art. 186
quater C.P.C., la quale – a sua volta – ha acquistato gli effetti della sentenza impugnabile,
aggiungendo poi che la circostanza in questione rileva ai fini della decisione impugnata sia
perché ha concorso a limitare la disamina del C.T.U. al solo periodo antecedente l'08-07-
2008 (relazione, pag. 118) ma – soprattutto – perché in tal modo il Giudice ha istruito e
deciso la causa di adempimento contrattuale e non quella di inadempimento, non si è
pronunciato sulla domanda di accertamento e/o di risoluzione (costitutiva) del contratto per
fatto e colpa del non si è pronunciato sull'an e sul quantum della dovuta CP_1
reintegrazione per equivalente.
Tale motivo, tuttavia, non ha pregio.
L'ordinanza in questione, infatti, era appunto un'ordinanza istruttoria e, come tale, non poteva certamente pregiudicare la decisione la causa.
All'udienza del 16 gennaio 2019, in vero, il Tribunale si era riservato di pronunciarsi in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalle parti e, in particolare, sulle istanze di nomina di un consulente tecnico d'ufficio avanzate sia dalla sia dal e, con Pt_1 Controparte_1
l'ordinanza del 30 gennaio 2019, a scioglimento della riserva, aveva iniziato semplicemente a delimitare l'ambito dell'indagine che intendeva affidare al consulente tecnico d'ufficio, alla cui nomina aveva poi provveduto con la successiva ordinanza del 25 marzo 2019.
La predetta ordinanza, dunque, secondo la disciplina dettata dall'art. 177 c.p.c., poteva sempre essere revocata o modificata e non poteva certamente pregiudicare il merito della decisione della controversia, né spiegare alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata.
La delimitazione dell'oggetto del giudizio di primo grado, piuttosto, era stata frutto delle iniziative processuali della stessa , che, come si è detto, aveva chiesto al Tribunale di Pt_1
pronunciare una ordinanza anticipatoria ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., la quale, come è
noto, può avere ad oggetto esclusivamente la condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni.
L'ordinanza ex art. 186-quater, in vero, è ammissibile soltanto con riguardo alle domande giudiziali, avanziate in via principale o riconvenzionale, aventi ad oggetto il pagamento di somme (non necessariamente liquide) ovvero la consegna o il rilascio di beni (mobili o immobili), necessita di un'esplicita richiesta di parte e devolve alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria esclusivamente l'oggetto della domande formulate con l'istanza, il quale non si estende, quindi, alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo.
La , nella comparsa conclusionale, ha osservato che al momento della decisione (04- Pt_1
10-2021, a scioglimento della riserva assunta il 15-09-2021 a seguito di trattazione scritta) il
Giudice – in alternativa all'accoglimento dell'istanza ex art. 186 quater C.P.C. – aveva sul
tavolo le conclusioni rassegnate con le note sostitutive dell'udienza 15-09-2021 depositate
l'08 precedente, ove si precisarono le conclusioni e si dedussero in subordine le richieste di
richiamo del C.T.U. perché riformulasse la propria relazione, contestando i criteri di stima
da lui utilizzati e ri-deducendo i quesiti non accolti dal Giudice nonché quelli ai quali il
C.T.U. non aveva risposto. A ben vedere, tuttavia, la stessa appaltatrice, attraverso la richiesta di pronuncia dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c, aveva scelto una strada processuale incompatibile con domande diverse dalla semplice condanna e non può, quindi, in questa sede dolersi del loro mancato esame ed, in particolare, del mancato esame della domanda, avanzata alla prima udienza di comparizione, diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto (la cui proposizione, d'altra parte, aveva reso certamente improduttiva di effetti la successiva diffida ad adempiere del luglio 2012).
La stessa , del resto, nella fase del giudizio di primo grado successiva alla pronuncia Pt_1
dell'ordinanza anticipatoria qui impugnata, aveva anche reiteratamente sottolineato che il
processo si è estinto tra le parti principali, per carenza di altre domande su cui il Tribunale
debba pronunciarsi (si vedano la memoria depositata il 2 marzo 2021 e quella depositata il 7
marzo 2021).
Il motivo, dunque, deve essere rigettato.
2.2 Solo per completezza, quindi, deve osservarsi che non costituiva comunque oggetto delle domande avanzate nel giudizio di primo grado dall'appaltatrice quella relativa alla condanna dell'amministrazione alla dovuta reintegrazione per equivalente. La , infatti, Pt_1
pur avendo osservato, già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che a seguito della
risoluzione del contratto scatta il principio restitutorio di tal che l'Amministrazione sarà
tenuta a compensare i lavori eseguiti dall'appaltatrice secondo il valore corrente e non
secondo i prezzi contrattuali, aveva concluso chiedendo di condannare il convenuto CP_1
al pagamento della somma di € 12.946.179,06# a titolo di risarcimento del danno da
inadempimento, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, e precisando che con atto di conferma, iscrizione ed esplicazione delle riserve notificato al
… l'attrice ha definitivamente rideterminato l'importo in € 17.834.477,56 Controparte_1
… quale maggiore onere sopportato. Detto importo allo stato e salva ulteriore successiva
indicazione deve considerarsi la "maggior somma" di cui alle conclusioni che precedono.
Ebbene, il predetto importo di euro 17.834.477,56, indicato nell'atto di “conferma, iscrizione ed esplicazione delle riserve” del 29 aprile 2013, non comprendeva l'equivalente pecuniario della "restitutio in integrum" dovuta a seguito della ipotizzata risoluzione.
3.1 Con il secondo motivo di gravame, intitolato “violazione dell'art. 2697 cod. civ. e – per quanto occorra – degli artt. 112 e 115 c.p.c.”, la ha poi lamentato l'omessa Pt_1
considerazione delle prove agli atti.
L'LA, in particolare, dopo avere evidenziato che in conseguenza del totale
adeguamento del primo Giudice a quanto preso in considerazione dal C.T.U., onde
impugnare l'ordinanza che ha acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile, occorre far
riferimento al contenuto della relazione peritale, ha criticato l'operato dell'ausiliare del
Giudice di primo grado, lamentando, in sintesi, che le "decisioni" del C.T.U., cui il Giudice si
è adeguato, si siano basate solo su una parte delle prove legittimamente acquisite agli atti o
ammesse dal Giudice, non rispecchiando – quindi – il quadro probatorio acquisito, anche
quando l'Ausiliare abbia avvertito la necessità di disporre di dati di supporto, ed ha chiesto a questa Corte, in via istruttoria, di procedere con una nuova consulenza tecnica.
Le critiche all'operato del consulente tecnico d'ufficio e la conseguente richiesta istruttoria avanzate in questa sede, tuttavia, appaiono incompatibili con la scelta processuale effettuata in primo grado dalla , che, come si è già detto, con ricorso depositato il 7 luglio 2021 Pt_1
aveva chiesto al Tribunale di pronunciare un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Con il predetto ricorso, infatti, la società appaltatrice aveva chiesto al Tribunale di disporre
con ordinanza … la condanna del al pagamento delle somme della cui Controparte_1
debenza ritiene già raggiunta la prova, rispetto alla domanda di condanna al pagamento di €
17.834.477,56, precludendosi in tal modo ogni ulteriore richiesta di approfondimento istruttorio.
3.2 La relazione del consulente tecnico d'ufficio, comunque, ben resiste alle critiche che la parte LA ha inteso rivolgerle.
In vero, la , che nell'atto di appello ha continuato a richiedere la condanna del Pt_1
al risarcimento di un danno quantificato in complessivi euro € Controparte_1
12.946.179,06 o addirittura in € 17.834.477,56, il 15 giugno 2021, nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato una “tabella riepilogativa”, nella quale erano illustrate le posizioni rispettive, del C.T.U. stesso e del proprio C.T.P.: il primo aveva quantificato il pregiudizio economico subito dalla appaltatrice in conseguenza delle illegittime sospensioni dei lavori in complessivi euro 1.586.472,20 (che è poi l'importo della condanna pronunciata dal Tribunale), mentre il secondo in complessivi euro 3.700.065,24 (mostrando così di ritenere in gran parte infondata la pretesa della sua cliente).
La differenza tra i due importi complessivi deriva essenzialmente dalla diversa valutazione di alcuni oneri oggetto delle riserve 2, 3, 4, 5, 13 e 15 ed, in particolare, dalla diversa considerazione delle spese di ammortamento di mezzi e attrezzature, dalla diversa considerazione della manodopera dello stabilimento e dalla differente valutazione dei costi di cantiere, oltre che dalla mancata valutazione dei pregiudizi asseritamente subiti successivamente alla notificazione dell'atto di citazione.
A questo punto, peraltro, occorre sottolineare come l'ausiliare nominato dal Tribunale
aveva preso puntuale e specifica posizione su tutte le osservazioni dei periti di parte e non si era limitato a respingerle (o semplicemente a non tenerne conto); egli aveva confutato, con convincente e articolata motivazione (supportata -ove necessario- dal richiamo ai documenti allegati alla relazione), le singole contestazioni e aveva reso una valutazione fondata su un percorso logico, avulso da aprioristiche affermazioni e convincente.
3.3 La , come si è accennato, nell'atto di appello ha criticato le conclusioni raggiunte Pt_1
dal CTU e, con riferimento alla valutazione dei costi sostenuti improduttivamente dall'impresa per la manodopera e per i mezzi e le attrezzature, ha, innanzi tutto, sostenuto che l'ausiliare aveva ingiustamente ritenuto che il personale e le attrezzature dello stabilimento di prefabbricazione dovevano essere computati per il 50% delle risultanze della documentazione agli atti. Secondo l'LA, infatti, in base all'esito della prova per testimoni, ed in
particolare del capo n° 2 – riferito al periodo dal 13-06-2006 al 14-02-2008 – e del capo n° 9
– riferito al periodo dal 13-06-2006 all'08-03-2013, nonché del capo n° 18 – il personale e le
attrezzature devono ritenersi impegnati al 100%; ciò vale anche per i macchinari dello
stabilimento, il cui impegno pari a zero dopo la sospensione totale del 14-02-2008 implica un
danno totale, soprattutto per quei macchinari appositamente approvvigionati per la
commessa de qua.
Tale critica, tuttavia, non può essere certamente condivisa. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, non si era limitato ad osservare che l'impiego della sulle lavorazioni in CP_8
stabilimento riguardanti l'appalto non è evincibile dalle giornaliere prodotte in atti, dalle
quali non si desume né il numero e neppure le mansioni degli operai in qualche modo
impegnati anche nella realizzazione di tali prefabbricati, ma aveva comunque corroborato in maniera convincente la sua valutazione considerando l'incidenza dei costi della manodopera sia sui corrispettivi delle singole lavorazioni dell'appalto sia sulla base del prezziario regionale ed evidenziando, quindi, che la eventuale scelta dell'imprenditore di impiegare manodopera in misura superiore rispetto a quella da lui presa in considerazione sarebbe stata,
quanto meno, irragionevole ed antieconomica. Per quanto attiene poi più specificamente ai macchinari dello stabilimento, deve anche sottolinearsi che lo stesso consulente di parte attrice, nelle osservazioni alla bozza, aveva suggerito di considerare una percentuale di impiego certamente inferiore a quella oggi indicata dall'LA. In questo quadro, dunque,
a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla genericità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, appare evidente che la maggior pretesa avanzata dalla Pt_1
risulti comunque del tutto ingiustificata.
3.4 La , proseguendo nelle sue critiche all'elaborato peritale, ha poi lamentato che il Pt_1
CTU ha escluso che sia computabile personale diverso da quello dipendente da CP_2
(« i conteggi devono essere riferiti alla sola ditta appaltatrice »), laddove, in base all'esito
della prova per testimoni, ed in particolare del capo n° 3 – riferito al periodo dal 13-06-2006
al 14-02-2008 – il personale dei sub-appaltatori (nominativamente elencato) era presente in
cantiere al 100% dell'impegno, ma anche tale doglianza non appare convincente. L'eventuale pregiudizio connesso ai rapporti con i subappaltatori, infatti, avrebbe potuto essere apprezzato solo sulla base dei relativi contratti, i quali, tuttavia, non risultano prodotti.
3.5 La , ancora, ha affermato che riguardo ai dipendenti e , il Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4
C.T.U. afferma (pag. 71) che «nelle giornaliere è indicata semplicemente la loro presenza,
ma non la relativa durata e la mansione. Non è perciò possibile desumere da tali documenti
con certezza la presenza duratura di supporto continuo al personale operativo, di un
capocantiere tecnico diplomato», laddove, in base all'esito della prova per testimoni, ed in
particolare dei capi nn°ri 4, 5 e 6, quel personale ha lavorato alle dipendenze dell'Impresa
appaltatrice per incombenze relative al cantiere, con impegno orario pari al 100% rispetto
all'orario di lavoro. Anche tale critica, tuttavia, non coglie nel segno. Il CTU, infatti, non aveva negato la presenza in cantiere dei dipendenti poc'anzi citati (tutti con qualifica di impiegato tecnico), ma, richiamando l'art. 32 del regolamento 207/2010, aveva spiegato in maniera convincente che gli oneri connessi alle figure deputate alla gestione tecnica del cantiere (quindi la figura dell'ingegnere, il direttore del cantiere e quella del geometra di supporto) rientrano tre le spese generali, che, nel caso in esame, erano state oggetto di una distinta valutazione, chiaramente condivisa anche dal consulente di parte attrice.
Quest'ultima, dal canto suo, non ha fornito alcun argomento per confutare tale conclusione e non ha dimostrato che i dipendenti da essa stessa citati svolgevano mansioni operative (e non di direzione tecnica).
3.6 L'LA ha poi lamentato che riguardo ai dipendenti (periodo dal 13-06- CP_9
2006 al 31-12-2008) e (periodo dal 13-06-2006 al 30-04-2013), non risulta alcuna Per_1
considerazione, da parte del C.T.U., dei docc. nn°ri C/11 e C/13 né dell'esito delle prove
testimoniali di cui ai capi nn°ri 6 e 7, da cui risulta che quel personale ha lavorato alle
dipendenze dell'Impresa appaltatrice per incombenze relative al cantiere ed alla sua custodia
( , con impegno orario pari al 100% rispetto all'orario di lavoro. A ben vedere, Per_1
tuttavia, il consulente, nel valutare gli oneri connessi alla manodopera, aveva utilizzato le
“giornaliere” e, dunque, dati provenienti dalla stessa appaltatrice, la quale, d'altra parte, non ha fornito alcuna ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali i predetti dipendenti non sarebbero stati ivi contemplati.
Anche tale doglianza, dunque, non ha pregio.
3.7 Concentrandosi, quindi, sulla valutazione dei costi sostenuti improduttivamente dall'impresa per i mezzi e le attrezzature, la società LA ha lamentato che il C.T.U.
opera dei ricalcoli riduttivi – sulla base del Giornale dei Lavori (sul quale sono riportati i
soli mezzi utilizzati e non tutti i mezzi presenti, messi a disposizione e che erano stabilmente
in cantiere, come ha fatto notare il C.T.P. alla pag. 16 della sua relazione;
tra l'altro alcune attrezzature, quali le gru tralicciate e i mezzi cingolati, non erano facilmente spostabili in
altri cantieri) – rispetto alla richiesta dell'Impresa (primo esempio, alle pagg. 65 & ss. sulla
ris. n° 2 e poi per tutte le riserve esaminate), laddove, in base all'esito della prova per
testimoni, ed in particolare del capo n° 9, quelle attrezzature erano presenti nel cantiere dal
13-06-2006 all'08-03-2013.
La scelta del CTU, tuttavia, appare sicuramente ragionevole e coerente con la finalità della valutazione che gli era stata attribuita, volta ad assicurare il ristoro dell'impresa per i danni concretamente subiti a causa delle illegittime sospensioni dei lavori appaltati, la quale postulava necessariamente il riferimento ai soli mezzi che, nei diversi periodi di sospensione,
erano davvero necessari per l'esecuzione delle opere appaltate.
3.8 La LA, ancora, con argomentazione in verità non troppo chiara, ha osservato che riguardo il criterio di stima dell'immobilizzo delle attrezzature presenti in cantiere,
proposto dal C.T.P. in misura pari ai correnti noli a freddo, poiché il C.T.U. ne ha utilizzato
uno inferiore perché « si tiene conto del fatto che i mezzi sono stati in buona misura
ammortizzati » (pag. 136), si obietta che tale motivazione introduce un termine disomogeneo
di paragone: l'eventuale ammortamento (per di più, secondo criteri di natura fiscale …) dei
mezzi d'opera non impedisce che essi abbiano un valore d'uso e un valore locativo (sia attivo
che passivo); non è la semplice circostanza che fiscalmente il valore d'inventario si sia
azzerato o che la rivendita del bene strumentale genererebbe una plusvalenza che può
indurre a stimare diversamente le conseguenze del mancato uso dei mezzi in questione a
causa della sospensione dei lavori. Si deve inoltre contestare il criterio di stimare
l'immobilizzo nel nolo a freddo dei vari mezzi, esclusivamente per le ore di effettivo utilizzo in
cantiere: all'obiezione del C.T.P. Ing. Secchi (pag. 18) il C.T.U. non risponde (pag. 137), per cui occorre riproporla.
Anche tale obiezione, tuttavia, non ha pregio.
L'art. 25 del d.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, infatti, nel delineare i criteri per la quantificazione del danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, faceva espresso riferimento al mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere, precisando che “la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali”.
La , dal canto suo, non ha né allegato né, tanto meno, dimostrato, che, nell'ambito di Pt_1
altri rapporti contrattuali, per sopperire al prolungamento dell'immobilizzo dei mezzi nel cantiere oggetto di causa, aveva dovuto acquistare o noleggiare altri macchinari, sopportando così oneri maggiori di quelli calcolati dal CTU.
3.9 Sempre con riferimento ai macchinari, la LA ha poi censurato l'operato del
CTU, il quale, sottolineando che successivamente alla sospensione dei lavori del 14 febbraio
2008 il Giornale del Lavori non era stato più aggiornato e che, dopo la redazione del verbale di constatazione dei mezzi e delle attrezzature del 8 luglio 2008, il direttore dei lavori non aveva eseguito le visite previste dall'art. 133 c.5 del Regolamento, aveva ritenuto di non esaminare la pretesa risarcitoria relativa al periodo successivo a quest'ultima data.
La ha sostenuto che la mancata tenuta del giornale dei lavori o la mancata Pt_1
effettuazione delle visite periodiche per accertare la consistenza delle presenze sono
inadempimenti della Stazione Appaltante ad obbligazioni strumentali che gravano su di essa
e che non è, quindi, neanche ipotizzabile che tale inadempimento vada a detrimento
dell'appaltatore, aggiungendo poi che alla parte privata deve essere concesso di provare
altrimenti la circostanza e che è risolutivo l'esito della prova per testi sul capo 9, che conferma come dal 13-06-2006 all'08-03-2013 le attrezzature e i macchinari analiticamente
elencati nei documenti n° A/64, A/57 e C/1 erano presenti nel cantiere, ma l'argomento non può essere condiviso.
L'ultima sospensione dei lavori, infatti, era stata causata da molteplici fattori, tali da non fare prevedere la ripresa dei lavori in tempi certi e comunque compatibili con il quadro contrattuale di riferimento.
La scelta della di mantenere i suoi mezzi fermi ed inutilizzati nel cantiere oggetto di Pt_1
causa anche dopo l'ultima sospensione totale, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, era stata irragionevole e certamente non coerente con una loro corretta gestione.
L'art. 133 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, d'altra parte, prevedeva che nei periodi di sospensione in cantiere dovevano rimanere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori, ma, nel caso in esame, la non ha offerto elementi di valutazione idonei a Pt_1
comprovare che i mezzi erano stati lasciati in cantiere con una delle predette finalità.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il pregiudizio asseritamente derivato dal fermo dei mezzi nel periodo successivo al 8 luglio 2008 fosse, in realtà, ascrivibile ad una ingiustificata scelta della appaltatrice, che, per tale, ragione, non può ottenerne il risarcimento dalla committente.
3.10 La , nell'atto di appello, si è anche soffermata sulla riserva n. 7, ritenuta in parte Pt_1
infondata ed in parte intempestiva dal CTU, con valutazione poi implicitamente ma chiaramente condivisa dal Tribunale. L'LA ha sostenuto che il C.T.U. – con
particolare ma non unico riferimento alla riserva n° 7 nelle sue varie articolazioni temporali – sostiene la genericità della richiesta dell'Impresa. Peraltro, una volta superata la questione
degli accertamenti riferibili alle sole riserve indicate nell'atto di citazione (che – in ogni caso
– non significherebbe limitazione ai soli documenti probatori allora esistenti), un'elencazione
dei materiali presenti in cantiere risulta dall'atto di constatazione 19-04-2013 a rogito Per_5
(DOC. N°2 all.to al ricorso per sequestro), come fatto notare nelle osservazioni del C.T.P.
(pag. 60); un dato probatorio incontestato esiste, quindi, e deve essere valutato, aggiungendo poi che sempre riguardo la riserva n° 7 nell'"Atto di conferma, iscrizione ed esplicazione
delle riserve del 29-04-2013", non presa in considerazione dal C.T.U. perché "intempestiva",
va rammentata la mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite, pari alla rata riportata
al SAL n° 9 in data 14-02-2008, di € 154 957,00, mai riportato nel Registro di contabilità e
dunque mai liquidato all'Impresa.
Anche tale doglianza, tuttavia, è infondata.
La riserva n. 7, infatti, era stata inserita nel registro di contabilità in occasione del 5° SAL
(i SAL erano stati in tutto 9) e si basava essenzialmente sul mancato riconoscimento di altri materiali presenti a piè d'opera o in stabilimento, oltre a quelli indicati nel verbale di constatazione dei materiali presenti in cantiere e in stabilimento redatto dal direttore dei lavori il 16/01/2007. La stessa riserva era stata poi aggiornata in occasione del 6° SAL (sottoscritto il 10 luglio 2007) ed integrata con la richiesta di allibramento di lavorazioni già eseguite ma non inserite in contabilità per € 146.177,196.
Entrambe le pretese, tuttavia, erano state reputate dal CTU non meritevoli di accoglimento in quanto non accompagnate da una adeguata giustificazione contabile e tale lacuna non poteva essere certamente colmata ad anni di distanza con l'Atto di conferma, iscrizione ed
esplicazione delle riserve del 29-04-2013. L'art. 165 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, infatti, stabiliva che, se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. L'appaltatore, quindi, per evitare la decadenza, doveva indicare in maniera precisa e determinata ed entro il breve termine segnalato la “causa petendi” delle sue domande.
Solo per completezza, dunque, deve sottolinearsi che neppure nell'atto di “conferma” del
29 aprile 2013 è specificato quali siano le lavorazioni delle quali viene lamentata la mancata contabilizzazione.
3.11 Alla , piuttosto, deve essere riconosciuto anche con riferimento al periodo Pt_1
successivo all'atto di citazione e fino alla data della prima udienza (6 dicembre 2011), quando essa stessa aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale, il risarcimento del danno commisurato alle “spese generali infruttifere” ed alla “lesione dell'utile”, secondo i criteri dettati dall'art. 25, comma 2, D.M. 145/2000, che configurava un meccanismo di predeterminazione normativa e presuntiva del danno, esonerando l'appaltatore dall'onere di provare l'esistenza e la quantificazione esatta dei pregiudizi.
Il CTU, infatti, aveva provveduto alla liquidazione di tali voci di danno fino alla data del
31 gennaio 2011, con valutazione poi recepita dal Tribunale, ed ora occorre procedere alla liquidazione relativa al periodo successivo, fino al 6 dicembre 2011.
Tale operazione può essere eseguita sulla base dei dati già indicati nella relazione dell'ausiliare e non contestati (si vedano le pagine 124 e 125) e conduce ai seguenti importi:
spese generali: €/g 663,66 x gg 308 = € 204.407,28
lesione dell'utile: € 500.324,33 x 4,08% x 308/365 = € 17.225,41. 4 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore della Parte_1
e in concordato preventivo, della ulteriore somma di euro 221.632,69 (da
[...]
cumulare quindi, con la somma di euro € 1.586.472,18 oggetto dell'ordinanza ex art 186
quater pronunciata dal Tribunale), oltre agli interessi al saggio legale dal 7 dicembre 2011
fino al saldo.
L'enorme sproporzione tra la somma pretesa dall'LA e quella riconosciuta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e in concordato preventivo e, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186
[...]
quater c.p.c. del Tribunale Civile di Cagliari depositata il 4 ottobre 2021 (rep. n° 2825/2021),
che per il resto conferma,
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore della e in concordato preventivo, della ulteriore somma di Parte_1
euro 221.632,69, oltre agli interessi al saggio legale dal 7 dicembre 2011 fino al saldo;
2. dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO RE