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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6900/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gazzotti presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Roma, Passeggiata di Ripetta n.19 con l'Avv. Ottavia Borella presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma, l'11 maggio 2002
(anno 2002, atto n.348, parte Seconda, serie A)
In regime di separazione dei beni.
Separati con sentenza n.1871/2024 del Tribunale di Milano
Passata in giudicato in data 14 novembre 2024
Pagina 1 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], (C.F. , cittadina italiana, Persona_1 C.F._3 economicamente indipendente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a
Roma l'11 maggio 2002 (atto n. 348, parte Seconda, Seria A, anno 2002, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Roma), in regime di separazione dei beni, ordinando agli ufficiali di Stato
Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
B. A tacitazione di ogni pretesa ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8, Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile, si obbliga Parte_1
a trasferire a senza corrispettivo, l'intera proprietà dei 2 boxes seminterrati, posti Controparte_1 nel complesso di Milano, Viale Majno, liberi da pesi e vincoli di qualsivoglia natura, e precisamente
Foglio 315, particella 446, subalterno 40 e Foglio 354, particella 314, subalterno 67.
C. La signora , altresì, si obbliga a trasferire la proprietà del ciclomotore (modello SH Parte_1
300 di colore bianco e nero), già in uso al signor e sito a Roma. CP_1 Per
, nella sua qualità di legale rappresentante della e anche Parte_1 Controparte_2 personalmente, garantisce al marito che il rapporto di lavoro subordinato in essere Controparte_1 con la cesserà soltanto al momento in cui lo stesso avrà maturato il diritto di andare Controparte_2 in pensione (circa 7 anni), ferme tutte le garanzie contrattuali, aziendali nonché i benefit attuali in essere.
D.1 , sempre in virtù della sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_2
e anche personalmente, manterrà in essere la copertura sanitaria aperta presso
[...] CP_3 in favore del signor sino al maturare dei termini per la pensione. CP_1
D.2 Qualora il signor venisse licenziato o perdesse il proprio lavoro presso la CP_1 CP_2
, la moglie si farà carico personalmente dell'obbligazione economica relativa, ossia verserà al
[...] marito circa euro 131.857,00 annui lordi (detratti gli istituti di legge, anche a titolo di tfr, imposte e oneri pensionistici), nonché quanto necessario per garantire l'assicurazione sanitaria nei medesimi termini oggi goduti da contratto di lavoro, nonché gli ulteriori benefit aziendali come previsti dal contratto di lavoro (come la macchina modello Jaguar, le spese connesse all'autovettura, la tessera carburante, l'utenza telefonica, …).
Nei casi di cui sopra, quanto garantito dalla moglie, è - come indicato – comprensivo anche delle spese necessarie affinché il signor possa mantenere aperta la propria posizione contributiva CP_1
e così arrivare ad ottenere la pensione piena (al compimento dei 67 anni).
Le previsioni sopra indicate, cesseranno al maturare dei termini per la pensione del signor CP_1
Inoltre, quanto sopra pattuito, non troverà applicazione nel caso in cui fosse il marito a rassegnare le dimissioni dalla salvo che avvenga per giusta causa. Controparte_2
E. Il rogito dei beni di cui al punto B dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza divorziale avanti a un Notaio scelto da e gli oneri e costi di detto Parte_1 trasferimento saranno a carico delle parti al 50%, tenendo conto dei benefici concessi dalla legge agli atti connessi alla separazione e al divorzio.
Pagina 2 F. Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'attribuzione a titolo di una tantum divorzile di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche.
G. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, laddove necessaria.
H. I coniugi, giusta le previsioni divorzili, danno atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e di aver risolto ogni loro altra questione, anche di carattere patrimoniale, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione e causa e di non vantare vicendevolmente alcun credito e/o debito.
I. Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese di assistenza legale e gli Avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, VIII comma,
L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 25 settembre 2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma l'11 maggio 2002 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Pagina 3 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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