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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
Sezione civile
Letti gli atti del procedimento n.1463/2024 R.G., promosso da:
AVV. in proprio ex art.86 cpc, con elezione di domicilio presso il suo Parte_1
studio ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza del 02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
1.L'avv. con ricorso, ex art.15 D.lgs. n.150/2011 ed ex artt. 84 e 170 D.P.R. Parte_1
n.115/2002 iscritto a ruolo in data 23 luglio 2024, ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, pronunciato dal Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, relatore dott.ssa
Roca, in data 13.06.2024, con il quale è stata liquidata, a titolo di compensi del procuratore ricorrente - maturati quale difensore della sig.ra nel Persona_1
procedimento civile R.G n.2455/2017 - la somma di € 3.000,00, a fronte di una nota spese depositata in atti, per complessivi € 9.348,62, somma già al netto della riduzione del 50%, ex art.130 D.P.R. 115/2022.
L'opponente, argomentando preliminarmente in ordine alla tempestività del ricorso, si duole dell'errata applicazione dei parametri, indicati dalle tabelle ministeriali (D.M. del
10.03.2014 n. 55) e comunque della inadeguatezza della liquidazione rispetto alla complessità della causa ed ha concluso per la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione dei compensi, dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, contrariis reiectis: In via pregiudiziale: ritenersi il presente ricorso tempestivo per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale e di merito: riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e s.s.m.m.i.i., comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.”.
2.Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.12.2024.
3.La causa - discussa all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza con termine al 02.04.2025 – è stata istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente.
4.L'Avv. deduce che la spedizione telematica del ricorso è avvenuta Pt_1
tempestivamente (l'11.07.2024, quindi entro i 30 giorni previsti dall'art.702 quater
c.p.c., asseritamente applicabile ratione temporis alla fattispecie) (doc.ti 7, 7 bis, 8 e 9).
Benchè possano in astratto condividersi le argomentazioni della ricorrente in ordine alla data in cui deve ritenersi depositato il ricorso, ogni questione relativa alla tempestività del ricorso è superata dalla avvenuta abrogazione degli art.702 bis e sgg cpc e dalla conseguente applicazione al presente giudizio delle norme sul rito semplificato di cognizione, secondo la attuale disciplina dell'art.15 del Dlgs 1 settembre 2011 n.150.
5.Nel merito il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
I riferimenti normativi da richiamare nel caso specifico, quanto alla misura della liquidazione degli onorari di difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio civile, sono i seguenti:
- l'art. 82 del DPR, n. 115/2002, norma secondo la quale: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
pag. 2/6 all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- l'art. 130 DPR, n. 115/2002, norma secondo la quale: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
- il D.M. n. 55/2014, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
6.I seguenti fatti trovano riscontro documentale:
- la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio il 4 Persona_1
maggio 2017;
- il COA di Lodi ha deliberato il 17.05.2017, l'ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio della sig.ra relativamente al giudizio di separazione personale Persona_1
dei coniugi poi promosso dalla stessa, con la rappresentanza tecnica dell'avv. Pt_1
nei confronti del sig. ;
[...] CP_2
- il giudizio di separazione giudiziale introdotto con ricorso depositato in data 7 luglio
2017 si è concluso con la pronuncia della sentenza n.480/2023, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
7.Ai fini della liquidazione secondo i parametri di legge e di tariffa trovano applicazione i seguenti criteri:
- quanto al valore della causa è indeterminabile trattandosi di giudizio contenzioso di separazione;
- quanto alle fasi, la ricorrente ha assistito la sig. per tutta la durata del Per_1
processo;
- l'attività espletata deve essere integralmente posta a carico dell'erario poiché
l'instaurazione del giudizio presupposto è avvenuto successivamente alla richiesta di ammissione al G.P. e il requisito reddituale è stato ritenuto sussistente dal Collegio che ha pronunciato il decreto liquidato per l'intera durata del giudizio.
8.Il giudizio presupposto, tenuto conto del suo oggetto - separazione personale dei coniugi con regolamentazione del mantenimento dei figli minori- deve ritenersi di valore indeterminabile di complessità media.
pag. 3/6 Il giudizio di media complessità della causa si fonda-secondo quanto è dato evincere dalla sentenza che ha definito il giudizio(doc.2) sulla pluralità di domande proposte dalle parti entrambe costituite(la pronuncia di separazione con addebito, la domanda di assegno di mantenimento per sé della ricorrente quale coniuge, la assegnazione della casa coniugale, regolamentazione dell'affido dei tre figli minorenni, la regolamentazione del loro mantenimento), sulla delibata questione di giurisdizione e di rilevanza in giudizio della sentenza”di divorzio unilaterale” pronunciata da un
Tribunale tunisino di Monastir, sull'indagine lunga e complessa sul nucleo familiare disposta dal Collegio ai Servizi Sociali, sfociata in plurime relazioni -almeno 8 secondo quanto risulta dalla sentenza che ha definito il giudizio, sulla durata del procedimento .
Il compenso deve essere liquidato, tenuto conto dell'impegno del difensore per tutte le fasi(introduttiva,studio,istruttoria,decisione), con applicazione dei parametri medi.
9.Non è fondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto lo specifico compenso di € 2.400,00 per due ricorsi cautelari ex art. 156 cc in corso di procedimento.
Le istanze ex art.156 cc non hanno natura di ricorso cautelare in corso di causa:la
Suprema Corte di Cassazione ha precisato che i rimedi di cui all'art.156 c.c., comma 6
c.c., non hanno natura cautelare in quanto presuppongono l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiedono il requisito del periculum in mora, essendo sufficiente il solo inadempimento (Cass. n.10273/2004). Le istanze di versamento diretto del mantenimento all'avente diritto sono quindi da ricondurre ex 4, comma 5, lett. c), D.M.
n.55/2014, alla fase prettamente istruttoria e di trattazione del procedimento, posto che detta norma prevede espressamente che in questa fase sono da ricomprendere “le istanze al Giudice in qualsiasi forma”.
10.Non sussistono neppure i presupposti per l'applicazione dell 'aumento previsto per la conciliazione giudiziale. La norma di riferimento è l 'art.4, comma 6, del D.M.
n.55/2014: “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
pag. 4/6 Il tenore della norma ne esclude l'applicabilità alla fattispecie: la causa, un procedimento di separazione giudiziale, si è conclusa sulle precisazioni congiunte delle parti(che hanno accolto1 la proposta conciliativa formulata dal Tribunale), ma pur sempre con una sentenza, all'esito di un procedimento che è rimasto contenzioso. Si aggiunga che proprio la pronuncia della sentenza attribuisce il diritto al compenso per la fase decisionale, fase non presente quando il giudizio si conclude con la transazione o con la declaratoria di estinzione con verbale di conciliazione.
11.Non è accoglibile la richiesta di liquidazione di una seconda fase istruttoria, a seguito della rimessione sul ruolo decisa dal Collegio in data 17.06.2022. Per ogni fase, invero, si tiene conto di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento. Sicché anche attività poste in essere in tempi diversi, se riconducibili ad un'unica fase, devono essere ricomprese in un'unica voce da liquidare in modo onnicomprensivo.
Nella fattispecie trovano applicazione le tabelle di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022, posto che l'art.6 di quest'ultimo regolamento, prevede che le norme in esso previste, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
12.Alla luce di quanto sopra, dovranno liquidarsi alla ricorrente, a titolo di compensi per l'attività difensiva prestata in favore della sig.ra le seguenti voci: Persona_1
fase di studio € 2.127,00;
fase introduttiva € 1.416,00;
fase di trattazione/istruzione € 3.738,00;
fase decisionale € 3.579,00.
L'importo complessivo di € 10860,00 deve essere poi ridotto del 50%.
Il compenso spettante quindi alla ricorrente Avv. deve essere liquidato Parte_1
nella somma di € 5.430,00.
13.Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 con applicazione dei valori minimi , considerando la natura della causa,
l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo.
P.Q.M.
pag. 5/6 visto l'art.15 D.lgs. n.150/2011 ed artt. 84 e 170 D.P.R. n.115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto emesso dal Tribunale di Lodi in data 22 maggio 2024 e liquida in favore dell'avv. per l'attività giudiziale svolta in favore della sig.ra Parte_1 Per_1
nel procedimento civile R.G n.2455/2017, l'importo complessivo di € 5.430,00,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su tale importo, nonché IVA e c.p.a; condanna il , al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che sono liquidate in € 2540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., contributo unificato.
Lodi, 05.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
Sezione civile
Letti gli atti del procedimento n.1463/2024 R.G., promosso da:
AVV. in proprio ex art.86 cpc, con elezione di domicilio presso il suo Parte_1
studio ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza del 02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
1.L'avv. con ricorso, ex art.15 D.lgs. n.150/2011 ed ex artt. 84 e 170 D.P.R. Parte_1
n.115/2002 iscritto a ruolo in data 23 luglio 2024, ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, pronunciato dal Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, relatore dott.ssa
Roca, in data 13.06.2024, con il quale è stata liquidata, a titolo di compensi del procuratore ricorrente - maturati quale difensore della sig.ra nel Persona_1
procedimento civile R.G n.2455/2017 - la somma di € 3.000,00, a fronte di una nota spese depositata in atti, per complessivi € 9.348,62, somma già al netto della riduzione del 50%, ex art.130 D.P.R. 115/2022.
L'opponente, argomentando preliminarmente in ordine alla tempestività del ricorso, si duole dell'errata applicazione dei parametri, indicati dalle tabelle ministeriali (D.M. del
10.03.2014 n. 55) e comunque della inadeguatezza della liquidazione rispetto alla complessità della causa ed ha concluso per la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione dei compensi, dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, contrariis reiectis: In via pregiudiziale: ritenersi il presente ricorso tempestivo per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale e di merito: riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e s.s.m.m.i.i., comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.”.
2.Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.12.2024.
3.La causa - discussa all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza con termine al 02.04.2025 – è stata istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente.
4.L'Avv. deduce che la spedizione telematica del ricorso è avvenuta Pt_1
tempestivamente (l'11.07.2024, quindi entro i 30 giorni previsti dall'art.702 quater
c.p.c., asseritamente applicabile ratione temporis alla fattispecie) (doc.ti 7, 7 bis, 8 e 9).
Benchè possano in astratto condividersi le argomentazioni della ricorrente in ordine alla data in cui deve ritenersi depositato il ricorso, ogni questione relativa alla tempestività del ricorso è superata dalla avvenuta abrogazione degli art.702 bis e sgg cpc e dalla conseguente applicazione al presente giudizio delle norme sul rito semplificato di cognizione, secondo la attuale disciplina dell'art.15 del Dlgs 1 settembre 2011 n.150.
5.Nel merito il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
I riferimenti normativi da richiamare nel caso specifico, quanto alla misura della liquidazione degli onorari di difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio civile, sono i seguenti:
- l'art. 82 del DPR, n. 115/2002, norma secondo la quale: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
pag. 2/6 all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- l'art. 130 DPR, n. 115/2002, norma secondo la quale: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
- il D.M. n. 55/2014, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
6.I seguenti fatti trovano riscontro documentale:
- la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio il 4 Persona_1
maggio 2017;
- il COA di Lodi ha deliberato il 17.05.2017, l'ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio della sig.ra relativamente al giudizio di separazione personale Persona_1
dei coniugi poi promosso dalla stessa, con la rappresentanza tecnica dell'avv. Pt_1
nei confronti del sig. ;
[...] CP_2
- il giudizio di separazione giudiziale introdotto con ricorso depositato in data 7 luglio
2017 si è concluso con la pronuncia della sentenza n.480/2023, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
7.Ai fini della liquidazione secondo i parametri di legge e di tariffa trovano applicazione i seguenti criteri:
- quanto al valore della causa è indeterminabile trattandosi di giudizio contenzioso di separazione;
- quanto alle fasi, la ricorrente ha assistito la sig. per tutta la durata del Per_1
processo;
- l'attività espletata deve essere integralmente posta a carico dell'erario poiché
l'instaurazione del giudizio presupposto è avvenuto successivamente alla richiesta di ammissione al G.P. e il requisito reddituale è stato ritenuto sussistente dal Collegio che ha pronunciato il decreto liquidato per l'intera durata del giudizio.
8.Il giudizio presupposto, tenuto conto del suo oggetto - separazione personale dei coniugi con regolamentazione del mantenimento dei figli minori- deve ritenersi di valore indeterminabile di complessità media.
pag. 3/6 Il giudizio di media complessità della causa si fonda-secondo quanto è dato evincere dalla sentenza che ha definito il giudizio(doc.2) sulla pluralità di domande proposte dalle parti entrambe costituite(la pronuncia di separazione con addebito, la domanda di assegno di mantenimento per sé della ricorrente quale coniuge, la assegnazione della casa coniugale, regolamentazione dell'affido dei tre figli minorenni, la regolamentazione del loro mantenimento), sulla delibata questione di giurisdizione e di rilevanza in giudizio della sentenza”di divorzio unilaterale” pronunciata da un
Tribunale tunisino di Monastir, sull'indagine lunga e complessa sul nucleo familiare disposta dal Collegio ai Servizi Sociali, sfociata in plurime relazioni -almeno 8 secondo quanto risulta dalla sentenza che ha definito il giudizio, sulla durata del procedimento .
Il compenso deve essere liquidato, tenuto conto dell'impegno del difensore per tutte le fasi(introduttiva,studio,istruttoria,decisione), con applicazione dei parametri medi.
9.Non è fondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto lo specifico compenso di € 2.400,00 per due ricorsi cautelari ex art. 156 cc in corso di procedimento.
Le istanze ex art.156 cc non hanno natura di ricorso cautelare in corso di causa:la
Suprema Corte di Cassazione ha precisato che i rimedi di cui all'art.156 c.c., comma 6
c.c., non hanno natura cautelare in quanto presuppongono l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiedono il requisito del periculum in mora, essendo sufficiente il solo inadempimento (Cass. n.10273/2004). Le istanze di versamento diretto del mantenimento all'avente diritto sono quindi da ricondurre ex 4, comma 5, lett. c), D.M.
n.55/2014, alla fase prettamente istruttoria e di trattazione del procedimento, posto che detta norma prevede espressamente che in questa fase sono da ricomprendere “le istanze al Giudice in qualsiasi forma”.
10.Non sussistono neppure i presupposti per l'applicazione dell 'aumento previsto per la conciliazione giudiziale. La norma di riferimento è l 'art.4, comma 6, del D.M.
n.55/2014: “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
pag. 4/6 Il tenore della norma ne esclude l'applicabilità alla fattispecie: la causa, un procedimento di separazione giudiziale, si è conclusa sulle precisazioni congiunte delle parti(che hanno accolto1 la proposta conciliativa formulata dal Tribunale), ma pur sempre con una sentenza, all'esito di un procedimento che è rimasto contenzioso. Si aggiunga che proprio la pronuncia della sentenza attribuisce il diritto al compenso per la fase decisionale, fase non presente quando il giudizio si conclude con la transazione o con la declaratoria di estinzione con verbale di conciliazione.
11.Non è accoglibile la richiesta di liquidazione di una seconda fase istruttoria, a seguito della rimessione sul ruolo decisa dal Collegio in data 17.06.2022. Per ogni fase, invero, si tiene conto di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento. Sicché anche attività poste in essere in tempi diversi, se riconducibili ad un'unica fase, devono essere ricomprese in un'unica voce da liquidare in modo onnicomprensivo.
Nella fattispecie trovano applicazione le tabelle di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022, posto che l'art.6 di quest'ultimo regolamento, prevede che le norme in esso previste, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
12.Alla luce di quanto sopra, dovranno liquidarsi alla ricorrente, a titolo di compensi per l'attività difensiva prestata in favore della sig.ra le seguenti voci: Persona_1
fase di studio € 2.127,00;
fase introduttiva € 1.416,00;
fase di trattazione/istruzione € 3.738,00;
fase decisionale € 3.579,00.
L'importo complessivo di € 10860,00 deve essere poi ridotto del 50%.
Il compenso spettante quindi alla ricorrente Avv. deve essere liquidato Parte_1
nella somma di € 5.430,00.
13.Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 con applicazione dei valori minimi , considerando la natura della causa,
l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo.
P.Q.M.
pag. 5/6 visto l'art.15 D.lgs. n.150/2011 ed artt. 84 e 170 D.P.R. n.115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto emesso dal Tribunale di Lodi in data 22 maggio 2024 e liquida in favore dell'avv. per l'attività giudiziale svolta in favore della sig.ra Parte_1 Per_1
nel procedimento civile R.G n.2455/2017, l'importo complessivo di € 5.430,00,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su tale importo, nonché IVA e c.p.a; condanna il , al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che sono liquidate in € 2540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., contributo unificato.
Lodi, 05.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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