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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 628 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TT De IS e CA NI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Genovese, elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), via Francia, n. 20, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ex art. 337-bis c.c. ed ex art. 473-bis 47 c.p.c., depositato in data 14.05.2025, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- disporsi l'affido condiviso del minore nato a Fermo il [...], ad [...] entrambi i genitori e;
Parte_1 Controparte_1
1 - per l'effetto di quanto sopra, disporsi che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo Per_1 dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
1) disporre il collocamento paritetico del figlio minore presso i genitori, secondo il seguente schema:
- durante il periodo scolastico, nella 1° settimana il minore rimarrà presso l'abitazione materna dal lunedì al martedì (sino all'orario di ingresso a scuola) e dal venerdì (dall'uscita della scuola) al lunedì successivo
(sino all'orario di ingresso a scuola), mentre rimarrà presso l'abitazione paterna dal martedì al venerdì (sino all'orario di ingresso a scuola); nella 2° settimana: il minore rimarrà presso l'abitazione paterna dal lunedì al martedì (sino all'orario di ingresso a scuola) e dal venerdì (dall'uscita della scuola) al lunedì successivo (sino all'orario di ingresso a scuola), mentre rimarrà presso l'abitazione materna dal martedì al venerdì (sino all'orario di ingresso a scuola); e così a settimane alterne;
- durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana intera, dal lunedì al lunedì successivo compresi, con ciascun genitore;
- disporsi che, durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della vigilia o di Natale, nonché sette giorni consecutivi compresi nel periodo 26.12 – 1.01 o 2.01 -
08.01. Disporsi, altresì, che durante le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- disporsi che il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
- disporre, in virtù del collocamento paritetico del minore, l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento ordinario in forma diretta nei periodi di rispettiva permanenza con il medesimo;
- disporsi che le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma
Cartabia, verranno sostenute al 50% dai genitori;
- disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito al 50% dai genitori;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, deduceva quanto segue:
2 1. di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale era nato il Controparte_1
figlio a Fermo, il 16.11.2015; Persona_1
2. e erano entrambi minorenni all'epoca della gravidanza Parte_1 Controparte_1 della resistente e avevano interrotto la relazione sentimentale un anno dopo la nascita del figlio;
3. in data 29.11.2017, le parti disciplinavano mediante scrittura privata l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
4. negli anni successivi la frequentazione tra padre e figlio diveniva più assidua, fino a rendere, di fatto, pressoché paritetico il collocamento del minore presso ciascun genitore;
5. dinanzi alla manifestazione di volontà, da parte del ricorrente, di formalizzare consensualmente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la resistente opponeva il proprio rifiuto;
6. era iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Psicologia Parte_1
Clinica e della Salute presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e, a decorrere dal mese di gennaio 2025, percepiva l'indennità Naspi, per un importo mensile di euro 1.000,00 circa, con erogazione fino al mese di giugno 2025;
7. il ricorrente era proprietario dell'autovettura Fiat PA (tg. DT680WT) e viveva presso l'abitazione dei genitori in Porto San Giorgio, contribuendo alle spese domestiche per un importo mensile di euro 200,00;
8. inoltre, il ricorrente sosteneva spese annue per tasse universitarie per 730,00 euro, nonché relative all'automobile per euro 500,00;
9. la resistente era impiegata con rapporto di lavoro subordinato part-time presso la società
Bofrost Italia, con retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa;
10. inoltre, la stessa viveva presso l'abitazione dei propri genitori e, fino al mese di marzo del 2025, aveva percepito in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico di euro 235,00 mensili;
11. il ricorrente, in ottemperanza alla scrittura privata stipulata tra le parti nel 2017, versava con cadenza mensile in favore della resistente l'importo di euro 250,00.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia, in difetto di conciliazione
A) emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali voglia:
– confermare l'accordo negoziale sottoscritto dalle parti in merito alle modalità di affido datato 29 novembre 2017 e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con
3 collocazione prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione familiare attualmente locata dai nonni materni;
– regolamentare la frequentazione padre - figlio con le seguenti modalità: infrasettimanali. Martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; week end. Alternati: in quello in cui i minori stanno con il padre, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
festività e vacanze estive. Il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio: durante le ferie natalizie, alternati anno per anno, il giorno di Natale e quello del Capodanno 31 dicembre;
durante le feste Pasquali, alternata negli anni, nell'anno in cui capita al padre, dal Venerdì al lunedì sera;
durante le ferie estive, due settimane, anche non consecutive, preventivamente concordate tra i genitori, salvo ogni altra disposizione in merito raggiunta di comune accordo tra i genitori. Facendo, comunque, salva ogni altra occasione possibile e concordata, per giorni e orari, tra i genitori, avuto riguardo anche delle esigenze ludiche, scolastiche ed educative del minore;
– Compleanni: Il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato secondo il calendario delle frequentazioni.
– porre a carico del ricorrente un assegno mensile pari a complessivi € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il “Protocollo di Intesa in tema di spese straordinarie in materia di famiglia" adottate dal Tribunale di Fermo;
– disporsi che l'assegno unico ed universale per i figli a carico sia percepito al 50% dai genitori, salvo diversa statuizione dell'odierno giudicante;
– con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratasi antistataria”.
A fondamento delle proprie domande, la resistente deduceva che:
1. l'affidamento paritetico chiesto dall'attore non era la soluzione più congeniale al perseguimento del superiore interesse del figlio minore, dovendosi, invece, preferire l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, come, del resto, già previsto dalle parti con la scrittura privata sottoscritta nel 2017. In tal senso, pur dovendosi garantire il diritto alla bigenitorialità, una ripartizione del tutto paritaria tra i due genitori dei tempi di permanenza del minore non era funzionale a soddisfare le molteplici esigenze che normalmente caratterizzano la vita di un bambino;
2. d'altro canto, la resistente si era sempre resa disponibile a garantire al ricorrente il proprio diritto di visita, anche concordando variazioni di orario rispetto a quelle concordate al fine di agevolare lo sviluppo del rapporto padre-figlio;
4 3. quanto alle condizioni economiche della resistente, la stessa era impiegata con contratto di lavoro subordinato part-time presso la società Bofrost, con una retribuzione mensile netta compresa tra gli 800,00 e i 900,00 euro;
4. la resistente viveva assieme ai genitori in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile pari ad euro 600,00 e, in tal senso, la stessa contribuiva al menage familiare pagando la spesa e le utenze domestiche;
5. inoltre, la stessa sosteneva spese a vario titolo legate all'utilizzo della propria autovettura;
6. il ricorrente viveva coi propri genitori, i quali lo sostenevano economicamente e non era onerato di esborsi economici significativi, dal momento che seguiva i corsi universitari della facoltà presso la quale era iscritto in modalità telematica.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.09.2025 le parti, comparse personalmente, venivano interrogate liberamente e veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
Previa proposta conciliativa formulata dal giudice, ex art. 473-bis.21, comma 3 c.p.c., con note del 14.10.2025, reiterate per l'udienza del 30.10.2025, le parti, infine davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“[1]--- affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
[2]--- diritto di visita del padre come segue:
* Nelle settimane, alternate, in cui non è previsto il week end con il padre, questi terrà con sé il minore dalle ore 13 del mercoledì fino al venerdì mattina che lo riaccompagnerà a scuola;
mentre
* nelle settimane, alternate, in cui è previsto il week end con il padre, questi terrà con sé il Per_1 martedì dalle ore 13 per poi riaccompagnarlo il mercoledì mattina a scuola, e dalle ore 13 del venerdì fino al lunedì mattina che lo riaccompagnerà a scuola;
- Festività Natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore sette giorni dal 23.12 al
30.12 o dal 31.12 al 07.01; - Festività Pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la
Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- Periodo estivo: il minore trascorrerà con ciascun genitore in alternanza una settimana intera, dalle ore
15,00 del lunedì alle ore 15,00 del lunedì successivo compresi, garantendo di anno in anno l'alternanza delle settimane (es. Se un anno la settimana in cade il giorno di ferragosto sta con la madre, l'anno successivo starà con il padre e così a seguire). Per periodo estivo si intendono i mesi di luglio ed agosto, in quanto solitamente il minore nel mese di giugno è impegnato in attività extracurriculari (conservatorio e piscina) a Fermo. Per_1
5 Resta inteso che durante tutti i sopra descritti prolungati periodi vengono meno le consuete modalità di visite ordinarie.
- Compleanni: il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni, nonché quella dei compleanni dei nonni e delle zie, le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
[3]--- contributo al mantenimento di euro 125,00 da versarsi alla Sig.ra entro il 20 di ciascun CP_1 mese, a decorrere dalla data di emissione del provvedimento giudiziale, nonché annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno provvedere in favore del figlio sia alle questioni sia alle spese di ordinaria amministrazione riguardanti le necessità quotidiane del figlio
(ad.es. Abbigliamento ordinario, materiale scolastico ect..) nei rispettivi periodi di convivenza;
[4]--- spese straordinarie al 50% secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma Cartabia.
[5]--- assegno unico ripartito al 50% secondo legge:
[6]--- compensazione degli importi spettanti rispettivamente alla signora a titolo di Controparte_1 aumenti ISTAT dal 2017 al 2025, precisamente alla data di emissione del provvedimento giudiziale per cui è causa, e quelli al signor a titolo di rimborso dell'assegno unico dal 2022 al mese di aprile Parte_1
2025, con liberazione da ogni obbligo reciproco in merito e dichiarazione di nulla più aver a pretendere l'uno dall'altro per i detti titoli”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Tanto premesso, osserva il Collegio come le condizioni sub nn. 1-5, inerenti all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che le stesse siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
Il collegio prende altresì atto delle condizioni sub nn. 5 e 6 in quanto non in contrasto con norme imperative.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
❖ dispone che le condizioni relative all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento nei confronti del minore nato a [...], il Persona_1
6 16.11.2015, siano quelle di cui ai nn.
1-4 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ prende atto delle condizioni di cui ai nn. 5 e 6 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa TA Taverna
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TT De IS e CA NI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Genovese, elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), via Francia, n. 20, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ex art. 337-bis c.c. ed ex art. 473-bis 47 c.p.c., depositato in data 14.05.2025, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“- disporsi l'affido condiviso del minore nato a Fermo il [...], ad [...] entrambi i genitori e;
Parte_1 Controparte_1
1 - per l'effetto di quanto sopra, disporsi che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo Per_1 dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
1) disporre il collocamento paritetico del figlio minore presso i genitori, secondo il seguente schema:
- durante il periodo scolastico, nella 1° settimana il minore rimarrà presso l'abitazione materna dal lunedì al martedì (sino all'orario di ingresso a scuola) e dal venerdì (dall'uscita della scuola) al lunedì successivo
(sino all'orario di ingresso a scuola), mentre rimarrà presso l'abitazione paterna dal martedì al venerdì (sino all'orario di ingresso a scuola); nella 2° settimana: il minore rimarrà presso l'abitazione paterna dal lunedì al martedì (sino all'orario di ingresso a scuola) e dal venerdì (dall'uscita della scuola) al lunedì successivo (sino all'orario di ingresso a scuola), mentre rimarrà presso l'abitazione materna dal martedì al venerdì (sino all'orario di ingresso a scuola); e così a settimane alterne;
- durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana intera, dal lunedì al lunedì successivo compresi, con ciascun genitore;
- disporsi che, durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della vigilia o di Natale, nonché sette giorni consecutivi compresi nel periodo 26.12 – 1.01 o 2.01 -
08.01. Disporsi, altresì, che durante le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- disporsi che il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
- disporre, in virtù del collocamento paritetico del minore, l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento ordinario in forma diretta nei periodi di rispettiva permanenza con il medesimo;
- disporsi che le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma
Cartabia, verranno sostenute al 50% dai genitori;
- disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito al 50% dai genitori;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, deduceva quanto segue:
2 1. di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale era nato il Controparte_1
figlio a Fermo, il 16.11.2015; Persona_1
2. e erano entrambi minorenni all'epoca della gravidanza Parte_1 Controparte_1 della resistente e avevano interrotto la relazione sentimentale un anno dopo la nascita del figlio;
3. in data 29.11.2017, le parti disciplinavano mediante scrittura privata l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendo il collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
4. negli anni successivi la frequentazione tra padre e figlio diveniva più assidua, fino a rendere, di fatto, pressoché paritetico il collocamento del minore presso ciascun genitore;
5. dinanzi alla manifestazione di volontà, da parte del ricorrente, di formalizzare consensualmente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la resistente opponeva il proprio rifiuto;
6. era iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Psicologia Parte_1
Clinica e della Salute presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e, a decorrere dal mese di gennaio 2025, percepiva l'indennità Naspi, per un importo mensile di euro 1.000,00 circa, con erogazione fino al mese di giugno 2025;
7. il ricorrente era proprietario dell'autovettura Fiat PA (tg. DT680WT) e viveva presso l'abitazione dei genitori in Porto San Giorgio, contribuendo alle spese domestiche per un importo mensile di euro 200,00;
8. inoltre, il ricorrente sosteneva spese annue per tasse universitarie per 730,00 euro, nonché relative all'automobile per euro 500,00;
9. la resistente era impiegata con rapporto di lavoro subordinato part-time presso la società
Bofrost Italia, con retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa;
10. inoltre, la stessa viveva presso l'abitazione dei propri genitori e, fino al mese di marzo del 2025, aveva percepito in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico di euro 235,00 mensili;
11. il ricorrente, in ottemperanza alla scrittura privata stipulata tra le parti nel 2017, versava con cadenza mensile in favore della resistente l'importo di euro 250,00.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia, in difetto di conciliazione
A) emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali voglia:
– confermare l'accordo negoziale sottoscritto dalle parti in merito alle modalità di affido datato 29 novembre 2017 e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con
3 collocazione prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione familiare attualmente locata dai nonni materni;
– regolamentare la frequentazione padre - figlio con le seguenti modalità: infrasettimanali. Martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; week end. Alternati: in quello in cui i minori stanno con il padre, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
festività e vacanze estive. Il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio: durante le ferie natalizie, alternati anno per anno, il giorno di Natale e quello del Capodanno 31 dicembre;
durante le feste Pasquali, alternata negli anni, nell'anno in cui capita al padre, dal Venerdì al lunedì sera;
durante le ferie estive, due settimane, anche non consecutive, preventivamente concordate tra i genitori, salvo ogni altra disposizione in merito raggiunta di comune accordo tra i genitori. Facendo, comunque, salva ogni altra occasione possibile e concordata, per giorni e orari, tra i genitori, avuto riguardo anche delle esigenze ludiche, scolastiche ed educative del minore;
– Compleanni: Il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato secondo il calendario delle frequentazioni.
– porre a carico del ricorrente un assegno mensile pari a complessivi € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il “Protocollo di Intesa in tema di spese straordinarie in materia di famiglia" adottate dal Tribunale di Fermo;
– disporsi che l'assegno unico ed universale per i figli a carico sia percepito al 50% dai genitori, salvo diversa statuizione dell'odierno giudicante;
– con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratasi antistataria”.
A fondamento delle proprie domande, la resistente deduceva che:
1. l'affidamento paritetico chiesto dall'attore non era la soluzione più congeniale al perseguimento del superiore interesse del figlio minore, dovendosi, invece, preferire l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, come, del resto, già previsto dalle parti con la scrittura privata sottoscritta nel 2017. In tal senso, pur dovendosi garantire il diritto alla bigenitorialità, una ripartizione del tutto paritaria tra i due genitori dei tempi di permanenza del minore non era funzionale a soddisfare le molteplici esigenze che normalmente caratterizzano la vita di un bambino;
2. d'altro canto, la resistente si era sempre resa disponibile a garantire al ricorrente il proprio diritto di visita, anche concordando variazioni di orario rispetto a quelle concordate al fine di agevolare lo sviluppo del rapporto padre-figlio;
4 3. quanto alle condizioni economiche della resistente, la stessa era impiegata con contratto di lavoro subordinato part-time presso la società Bofrost, con una retribuzione mensile netta compresa tra gli 800,00 e i 900,00 euro;
4. la resistente viveva assieme ai genitori in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile pari ad euro 600,00 e, in tal senso, la stessa contribuiva al menage familiare pagando la spesa e le utenze domestiche;
5. inoltre, la stessa sosteneva spese a vario titolo legate all'utilizzo della propria autovettura;
6. il ricorrente viveva coi propri genitori, i quali lo sostenevano economicamente e non era onerato di esborsi economici significativi, dal momento che seguiva i corsi universitari della facoltà presso la quale era iscritto in modalità telematica.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.09.2025 le parti, comparse personalmente, venivano interrogate liberamente e veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
Previa proposta conciliativa formulata dal giudice, ex art. 473-bis.21, comma 3 c.p.c., con note del 14.10.2025, reiterate per l'udienza del 30.10.2025, le parti, infine davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“[1]--- affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
[2]--- diritto di visita del padre come segue:
* Nelle settimane, alternate, in cui non è previsto il week end con il padre, questi terrà con sé il minore dalle ore 13 del mercoledì fino al venerdì mattina che lo riaccompagnerà a scuola;
mentre
* nelle settimane, alternate, in cui è previsto il week end con il padre, questi terrà con sé il Per_1 martedì dalle ore 13 per poi riaccompagnarlo il mercoledì mattina a scuola, e dalle ore 13 del venerdì fino al lunedì mattina che lo riaccompagnerà a scuola;
- Festività Natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore sette giorni dal 23.12 al
30.12 o dal 31.12 al 07.01; - Festività Pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la
Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- Periodo estivo: il minore trascorrerà con ciascun genitore in alternanza una settimana intera, dalle ore
15,00 del lunedì alle ore 15,00 del lunedì successivo compresi, garantendo di anno in anno l'alternanza delle settimane (es. Se un anno la settimana in cade il giorno di ferragosto sta con la madre, l'anno successivo starà con il padre e così a seguire). Per periodo estivo si intendono i mesi di luglio ed agosto, in quanto solitamente il minore nel mese di giugno è impegnato in attività extracurriculari (conservatorio e piscina) a Fermo. Per_1
5 Resta inteso che durante tutti i sopra descritti prolungati periodi vengono meno le consuete modalità di visite ordinarie.
- Compleanni: il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni, nonché quella dei compleanni dei nonni e delle zie, le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
[3]--- contributo al mantenimento di euro 125,00 da versarsi alla Sig.ra entro il 20 di ciascun CP_1 mese, a decorrere dalla data di emissione del provvedimento giudiziale, nonché annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno provvedere in favore del figlio sia alle questioni sia alle spese di ordinaria amministrazione riguardanti le necessità quotidiane del figlio
(ad.es. Abbigliamento ordinario, materiale scolastico ect..) nei rispettivi periodi di convivenza;
[4]--- spese straordinarie al 50% secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma Cartabia.
[5]--- assegno unico ripartito al 50% secondo legge:
[6]--- compensazione degli importi spettanti rispettivamente alla signora a titolo di Controparte_1 aumenti ISTAT dal 2017 al 2025, precisamente alla data di emissione del provvedimento giudiziale per cui è causa, e quelli al signor a titolo di rimborso dell'assegno unico dal 2022 al mese di aprile Parte_1
2025, con liberazione da ogni obbligo reciproco in merito e dichiarazione di nulla più aver a pretendere l'uno dall'altro per i detti titoli”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Tanto premesso, osserva il Collegio come le condizioni sub nn. 1-5, inerenti all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che le stesse siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
Il collegio prende altresì atto delle condizioni sub nn. 5 e 6 in quanto non in contrasto con norme imperative.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
❖ dispone che le condizioni relative all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento nei confronti del minore nato a [...], il Persona_1
6 16.11.2015, siano quelle di cui ai nn.
1-4 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ prende atto delle condizioni di cui ai nn. 5 e 6 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa TA Taverna
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