Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1016
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte rileva che la cartella di pagamento è già stata oggetto di scrutinio da parte della stessa Corte con precedente decisione, che ne ha accertato la regolare notifica.

  • Rigettato
    Inesistenza notificazione atto impugnato

    La notificazione dell'atto impugnato è stata regolarmente effettuata, come dimostrato dalla capacità del contribuente di avversarlo in giudizio.

  • Rigettato
    Omessa allegazione atti presupposti

    La doglianza è infondata in quanto la notifica della cartella è stata accertata come regolare in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Mancata indicazione modalità calcolo interessi

    Gli interessi sono stati conteggiati in base alle disposizioni normative e regolamentari. Il ricorrente non ha indicato una somma diversa ritenuta corretta.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza del diritto

    La pretesa si è consolidata con precedente decisione della Corte, e il termine prescrizionale è ripartito dal deposito di tale decisione. Pertanto, non si è verificata prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1016
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo