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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RO CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 802/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90100905 00000 IVA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6143/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90100905 00/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 07.11.2024, opposta con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420110032619888000, riguardante l'anno d'imposta
2008 (crediti erariali), indicata come notificata in data 19.12.2011 (importo di € 15.868,29).
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, l'omessa allegazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo “ … che la contribuente ha impugnato precedentemente l'intimazione di pagamento n. 09420229007423353000, notificata il 30/01/2023 e la sottesa cartella 09420110032619888000 oggetto, anche, del presente giudizio (RGR 4744/23) “.
Aggiunge, inoltre, che il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 6328/5/24, depositata in data 10/09/2024
(che allega).
Inoltre la resistente contesta articolatamente le altre ragioni di gravame.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La cartella di cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica, infatti, è stata già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte con la decisione, prima citata, n. 4744/2023, che ha accertato la regolare notifica dell'atto
(in quel contenzioso sottesa a precedente intimazione, per come esattamente fatto presente dall'Agenzia con le controdeduzioni).
La pretesa esercitata con l'intimazione odiernamente opposta si è, quindi, già consolidata con il precedente decisum e, quindi, non è dato discutere, innanzi tutto, di maturazione del termine prescrizionale, che è ripartito in occasione del deposito della ridetta decisione (10.09.2024).
Da rigettare sono, inoltre, le altre censure formulate con il ricorso: sono, ovviamente del tutto infondate, per quanto prima detto, le doglianze riferite all'omessa notifica della cartella e all'omessa allegazione della stessa;
va pure disattesa la censura sulla notificazione dell'atto impugnato, regolarmente effettuata
(tant'è che la contribuente l'ha potuto compiutamente avversare nella presente sede giurisdizionale) e, infine, è infondata la doglianza sul calcolo degli interessi, conteggiati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione (né, sul punto, posto che si tratta di somme da aggiungere ex lege, parte ricorrente ha indicato una diversa somma ritenuta esatta).
Inoltre va pure sottolineato che le fondate controdeduzioni della parte resistente non sono state poi contestate dalla ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna alle spese il ricorrente per euro 1.000,00
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RO CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 802/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90100905 00000 IVA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6143/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90100905 00/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 07.11.2024, opposta con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420110032619888000, riguardante l'anno d'imposta
2008 (crediti erariali), indicata come notificata in data 19.12.2011 (importo di € 15.868,29).
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, l'omessa allegazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo “ … che la contribuente ha impugnato precedentemente l'intimazione di pagamento n. 09420229007423353000, notificata il 30/01/2023 e la sottesa cartella 09420110032619888000 oggetto, anche, del presente giudizio (RGR 4744/23) “.
Aggiunge, inoltre, che il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 6328/5/24, depositata in data 10/09/2024
(che allega).
Inoltre la resistente contesta articolatamente le altre ragioni di gravame.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La cartella di cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica, infatti, è stata già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte con la decisione, prima citata, n. 4744/2023, che ha accertato la regolare notifica dell'atto
(in quel contenzioso sottesa a precedente intimazione, per come esattamente fatto presente dall'Agenzia con le controdeduzioni).
La pretesa esercitata con l'intimazione odiernamente opposta si è, quindi, già consolidata con il precedente decisum e, quindi, non è dato discutere, innanzi tutto, di maturazione del termine prescrizionale, che è ripartito in occasione del deposito della ridetta decisione (10.09.2024).
Da rigettare sono, inoltre, le altre censure formulate con il ricorso: sono, ovviamente del tutto infondate, per quanto prima detto, le doglianze riferite all'omessa notifica della cartella e all'omessa allegazione della stessa;
va pure disattesa la censura sulla notificazione dell'atto impugnato, regolarmente effettuata
(tant'è che la contribuente l'ha potuto compiutamente avversare nella presente sede giurisdizionale) e, infine, è infondata la doglianza sul calcolo degli interessi, conteggiati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione (né, sul punto, posto che si tratta di somme da aggiungere ex lege, parte ricorrente ha indicato una diversa somma ritenuta esatta).
Inoltre va pure sottolineato che le fondate controdeduzioni della parte resistente non sono state poi contestate dalla ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna alle spese il ricorrente per euro 1.000,00