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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
PI NO, OR
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T203047 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T203047 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- riformare la resa sentenza di prime cure, integralmente confermandol'atto impugnato;
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: Per tutti i motivi sopra esposti voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita,
“contrariis rejectis”, confermare la sentenza di primo grado con condanna di controparte alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024, Resistente_1 S.r.l. (codice fiscale P.IVA_1) impugnava l'avviso di accertamento n. TL303T203047/2023, notificato il 20 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, maggiori imposte IRES per € 59.799,00 e IRAP per € 9.717,00, oltre sanzioni e interessi, in conseguenza della parziale indeducibilità delle quote di ammortamento dedotte sul rimorchiatore Nominativo_1 per complessivi
€ 249.159,00.
L'Ufficio aveva contestato la deduzione di ammortamenti calcolati secondo il c.d. “component approach” previsto dallo IAS 16, con distinzione delle diverse componenti del cespite (struttura principale, spese di bacino, migliorie incrementative) e applicazione di vite utili differenziate, ritenendo invece che l'ammortamento fiscale dovesse essere determinato in modo unitario sul costo complessivo del bene, con applicazione del coefficiente del 5% previsto per i rimorchiatori dal D.M. 31 dicembre 1988.
La società deduceva, in via principale, la decadenza dell'accertamento per tardiva notifica oltre il termine del 31 dicembre 2023 (art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973) e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale
(art.
6-bis Statuto del contribuente); nel merito, sosteneva la piena deducibilità delle quote iscritte, essendo le stesse complessivamente inferiori al limite massimo risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale del 7,5% sul costo fiscale del bene (€ 52.154.487,70), con ammortamento effettivo pari a circa il 5,50%.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, con sentenza n. 91/03/25, depositata il
31 gennaio 2025 e notificata il 12 febbraio 2025, accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova proponeva appello, notificandolo il 14 aprile 2025, insistendo sulla correttezza della ripresa, che riguardava esclusivamente la modalità di calcolo dell'ammortamento fiscalmente deducibile di un cespite complesso, e sostenendo che il “component approach” non potesse derogare al limite quantitativo fissato dal coefficiente ministeriale applicato unitariamente sul costo complessivo. Resistente_1 S.r.l. si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la piena legittimità dell'ammortamento dedotto, sia sotto il profilo civilistico (IAS 16), sia fiscale (principio di derivazione rafforzata e rispetto del limite massimo di deducibilità ex art. 102 TUIR).
L'Ufficio ha depositato memoria insistendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 102 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali, stabilendo che tali quote sono deducibili in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).
Il decreto di riferimento è il D.M. 31 dicembre 1988 (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 308 del 31 dicembre 1988), che approva una tabella suddivisa per settori produttivi (gruppi e specie), con coefficienti espressi in percentuale annua. Tali coefficienti rappresentano il limite massimo deducibile fiscalmente e si applicano ordinariamente al costo storico del bene (ridotto delle eventuali rivalutazioni monetarie), con possibilità di dimezzamento per il primo esercizio di utilizzo.
La tabella è strutturata per settori di attività economica;
per i beni utilizzati in più settori, prevale il coefficiente del settore prevalente dell'impresa. I coefficienti tengono conto della vita utile media dei beni in condizioni ordinarie di utilizzo e manutenzione.
Nel contesto della navigazione marittima (specie 1ª, 2ª e 3ª: trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari), la tabella prevede coefficienti differenziati in base alla tipologia di naviglio:
- Ferry-boat - Rimorchiatore - Naviglio fermo: 7,5%
- Nave per navigazione interna in legno (barconi, chiatte, pontoni e lance): 9%
- Altre tipologie di navi (ad es., navi mercantili oceaniche o da carico in acciaio) possono avere coefficienti inferiori (ad es., 5% o 6% in alcune sottocategorie storiche, a seconda della classe e dell'utilizzo).
Il coefficiente del 7,5% è espressamente previsto per i rimorchiatori, in ragione del maggiore logorio derivante dall'attività intensiva di traino e assistenza portuale, che ne accelera l'usura rispetto a navi da trasporto ordinario.
Tale coefficiente si applica al costo complessivo del cespite (unitariamente considerato), salvo che il contribuente dimostri la legittimità di un approccio per componenti ai sensi dei principi contabili (per i soggetti
IAS/IFRS, con derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR), purché il totale dedotto non superi il limite ministeriale.
Nel caso in esame, il rimorchiatore deve essere correttamente inquadrato nella voce che prevede il 7,5%, come confermato da plurime fonti interpretative della tabella ministeriale e dalla prassi consolidata.
La società ha dedotto quote complessive pari a circa il 5,50% del costo fiscale riconosciuto (€ 2.869.807,45 su € 52.154.487,70), importo inferiore al massimo deducibile (€ 3.911.587 ca., corrispondente al 7,5%).
La ripresa dell'Ufficio, fondata su un coefficiente unitario del 5%, appare non corretta, in quanto non tiene conto della specifica voce tabellare applicabile ai rimorchiatori.
Anche ammesso un approccio "component approach" (IAS 16), il rispetto del limite quantitativo complessivo
(7,5%) rende la deduzione ineccepibile.
La giurisprudenza tributaria (ex multis, CTP e CTR varie) e la prassi (ris. Agenzia Entrate n. 761/2021) confermano che, per i soggetti IAS, i criteri contabili prevalgono salvo deroga espressa, ma il limite ex art. 102 TUIR rimane di tipo quantitativo e non impedisce deduzioni inferiori al massimo tabellare.
In particolare lo IAS 16 è il principio contabile internazionale che regola la rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali (come navi, macchinari, impianti).
Uno dei punti chiave è il paragrafo 43-47 dello IAS 16, che introduce l'obbligo (non solo la facoltà) di deprezzare separatamente le componenti significative di un cespite se queste hanno vite utili diverse o pattern di consumo dei benefici economici differenti.
- Esempio classico: una nave (come un rimorchiatore) non è un blocco unico, ma è composta da parti con durate diverse:
- Struttura principale (scafo, chassis): vita utile lunga, es. 20-30 anni (ammortamento lento, circa 5%).
- Componenti soggette a revisioni periodiche (es. spese di bacino dry dock per mantenere la classe nave): vita utile breve, es. 2,5-3 anni tra una sosta e l'altra (ammortamento più rapido).
- Migliorie incrementative (es. nuovi verricelli, impianti radio, modifiche per bandi specifici): ammortizzate sulla vita utile residua del bene (es. se aggiunte dopo 12 anni, sui restanti 8 anni).
In pratica:
- Il costo di acquisto iniziale va alla componente principale.
- Le spese successive (manutenzioni straordinarie, revisioni, migliorie) si capitalizzano come componenti separate se significative.
- Ogni componente si ammortizza indipendentemente, riflettendo il reale consumo del bene.
Questo approccio è obbligatorio solo per parti significative (materiali rispetto al costo totale); per parti minori si può ammortizzare unitariamente.
Nel caso del rimorchiatore "Nominativo_1", la società ha fatto esattamente questo (come ammesso dall'Ufficio stesso a pag. 12 dell'avviso di accertamento): componente principale al 5% (20 anni), spese di bacino più rapide, migliorie sulla residua → risultando un ammortamento medio complessivo del 5,50%. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS (come Resistente_1), l'art. 83 TUIR introduce il principio di derivazione rafforzata:
- I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio prevalgono ai fini fiscali, anche in deroga alle regole ordinarie del TUIR.
- Questo significa che l'ammortamento per componenti separate (come previsto da IAS 16) è fiscalmente riconosciuto, senza bisogno di variazioni in dichiarazione.
Peraltro la derivazione rafforzata non elimina i limiti quantitativi previsti dal TUIR. In particolare:
- L'art. 102 TUIR stabilisce che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988.
- Il coefficiente va applicato al costo complessivo del cespite (unitariamente), ma se si usa il component approach, il totale dedotto non deve superare il massimo che si otterrebbe applicando il coefficiente tabellare all'intero costo fiscale.
In sintesi: è possibile ammortizzare più rapidamente alcune componenti (front-loading), ma non è possibile dedurre complessivamente più del limite ministeriale.
La prassi (es. Risoluzione Agenzia Entrate n. 761/2021 e Circolare 10/E/2005) conferma che:
- Se il totale dedotto è inferiore al massimo tabellare, non c'è ripresa.
- Non è necessario un ammortamento perfettamente uniforme.
Nel caso di specie:
- Coefficiente corretto: per i rimorchiatori il D.M. 1988 prevede esplicitamente il 7,5% (Gruppo XVIII - Trasporti marittimi: "Ferry-boat - Rimorchiatore - Naviglio fermo").
- Non il 5% contestato dall'Ufficio (che vale per navi mercantili oceaniche generiche).
- Costo fiscale del bene: € 52.154.487,70 (confermato dall'Ufficio).
- Massimo deducibile: 7,5% → circa € 3.911.587.
- Dedotto dalla società: € 2.869.807,45 → circa 5,50% (inferiore al 7,5%).
In conclusione, anche anche usando il component approach IAS 16 (che l'Ufficio contesta come non applicabile in modo "indistinto"), la deduzione è pienamente legittima perché:
- Rispetta il limite quantitativo complessivo (anzi, è più bassa).
- La derivazione rafforzata rende fiscali i criteri IAS di separazione componenti.
La sentenza di primo grado ha accolto questa tesi, annullando l'accertamento. In appello, l'Ufficio insiste sul calcolo "unitario al 5%", ma non coglie nel segno proprio per il coefficiente errato e per il rispetto del limite quantitativo.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
PI NO, OR
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T203047 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T203047 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- riformare la resa sentenza di prime cure, integralmente confermandol'atto impugnato;
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: Per tutti i motivi sopra esposti voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita,
“contrariis rejectis”, confermare la sentenza di primo grado con condanna di controparte alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024, Resistente_1 S.r.l. (codice fiscale P.IVA_1) impugnava l'avviso di accertamento n. TL303T203047/2023, notificato il 20 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, maggiori imposte IRES per € 59.799,00 e IRAP per € 9.717,00, oltre sanzioni e interessi, in conseguenza della parziale indeducibilità delle quote di ammortamento dedotte sul rimorchiatore Nominativo_1 per complessivi
€ 249.159,00.
L'Ufficio aveva contestato la deduzione di ammortamenti calcolati secondo il c.d. “component approach” previsto dallo IAS 16, con distinzione delle diverse componenti del cespite (struttura principale, spese di bacino, migliorie incrementative) e applicazione di vite utili differenziate, ritenendo invece che l'ammortamento fiscale dovesse essere determinato in modo unitario sul costo complessivo del bene, con applicazione del coefficiente del 5% previsto per i rimorchiatori dal D.M. 31 dicembre 1988.
La società deduceva, in via principale, la decadenza dell'accertamento per tardiva notifica oltre il termine del 31 dicembre 2023 (art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973) e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale
(art.
6-bis Statuto del contribuente); nel merito, sosteneva la piena deducibilità delle quote iscritte, essendo le stesse complessivamente inferiori al limite massimo risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale del 7,5% sul costo fiscale del bene (€ 52.154.487,70), con ammortamento effettivo pari a circa il 5,50%.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, con sentenza n. 91/03/25, depositata il
31 gennaio 2025 e notificata il 12 febbraio 2025, accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova proponeva appello, notificandolo il 14 aprile 2025, insistendo sulla correttezza della ripresa, che riguardava esclusivamente la modalità di calcolo dell'ammortamento fiscalmente deducibile di un cespite complesso, e sostenendo che il “component approach” non potesse derogare al limite quantitativo fissato dal coefficiente ministeriale applicato unitariamente sul costo complessivo. Resistente_1 S.r.l. si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la piena legittimità dell'ammortamento dedotto, sia sotto il profilo civilistico (IAS 16), sia fiscale (principio di derivazione rafforzata e rispetto del limite massimo di deducibilità ex art. 102 TUIR).
L'Ufficio ha depositato memoria insistendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 102 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali, stabilendo che tali quote sono deducibili in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).
Il decreto di riferimento è il D.M. 31 dicembre 1988 (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 308 del 31 dicembre 1988), che approva una tabella suddivisa per settori produttivi (gruppi e specie), con coefficienti espressi in percentuale annua. Tali coefficienti rappresentano il limite massimo deducibile fiscalmente e si applicano ordinariamente al costo storico del bene (ridotto delle eventuali rivalutazioni monetarie), con possibilità di dimezzamento per il primo esercizio di utilizzo.
La tabella è strutturata per settori di attività economica;
per i beni utilizzati in più settori, prevale il coefficiente del settore prevalente dell'impresa. I coefficienti tengono conto della vita utile media dei beni in condizioni ordinarie di utilizzo e manutenzione.
Nel contesto della navigazione marittima (specie 1ª, 2ª e 3ª: trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari), la tabella prevede coefficienti differenziati in base alla tipologia di naviglio:
- Ferry-boat - Rimorchiatore - Naviglio fermo: 7,5%
- Nave per navigazione interna in legno (barconi, chiatte, pontoni e lance): 9%
- Altre tipologie di navi (ad es., navi mercantili oceaniche o da carico in acciaio) possono avere coefficienti inferiori (ad es., 5% o 6% in alcune sottocategorie storiche, a seconda della classe e dell'utilizzo).
Il coefficiente del 7,5% è espressamente previsto per i rimorchiatori, in ragione del maggiore logorio derivante dall'attività intensiva di traino e assistenza portuale, che ne accelera l'usura rispetto a navi da trasporto ordinario.
Tale coefficiente si applica al costo complessivo del cespite (unitariamente considerato), salvo che il contribuente dimostri la legittimità di un approccio per componenti ai sensi dei principi contabili (per i soggetti
IAS/IFRS, con derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR), purché il totale dedotto non superi il limite ministeriale.
Nel caso in esame, il rimorchiatore deve essere correttamente inquadrato nella voce che prevede il 7,5%, come confermato da plurime fonti interpretative della tabella ministeriale e dalla prassi consolidata.
La società ha dedotto quote complessive pari a circa il 5,50% del costo fiscale riconosciuto (€ 2.869.807,45 su € 52.154.487,70), importo inferiore al massimo deducibile (€ 3.911.587 ca., corrispondente al 7,5%).
La ripresa dell'Ufficio, fondata su un coefficiente unitario del 5%, appare non corretta, in quanto non tiene conto della specifica voce tabellare applicabile ai rimorchiatori.
Anche ammesso un approccio "component approach" (IAS 16), il rispetto del limite quantitativo complessivo
(7,5%) rende la deduzione ineccepibile.
La giurisprudenza tributaria (ex multis, CTP e CTR varie) e la prassi (ris. Agenzia Entrate n. 761/2021) confermano che, per i soggetti IAS, i criteri contabili prevalgono salvo deroga espressa, ma il limite ex art. 102 TUIR rimane di tipo quantitativo e non impedisce deduzioni inferiori al massimo tabellare.
In particolare lo IAS 16 è il principio contabile internazionale che regola la rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali (come navi, macchinari, impianti).
Uno dei punti chiave è il paragrafo 43-47 dello IAS 16, che introduce l'obbligo (non solo la facoltà) di deprezzare separatamente le componenti significative di un cespite se queste hanno vite utili diverse o pattern di consumo dei benefici economici differenti.
- Esempio classico: una nave (come un rimorchiatore) non è un blocco unico, ma è composta da parti con durate diverse:
- Struttura principale (scafo, chassis): vita utile lunga, es. 20-30 anni (ammortamento lento, circa 5%).
- Componenti soggette a revisioni periodiche (es. spese di bacino dry dock per mantenere la classe nave): vita utile breve, es. 2,5-3 anni tra una sosta e l'altra (ammortamento più rapido).
- Migliorie incrementative (es. nuovi verricelli, impianti radio, modifiche per bandi specifici): ammortizzate sulla vita utile residua del bene (es. se aggiunte dopo 12 anni, sui restanti 8 anni).
In pratica:
- Il costo di acquisto iniziale va alla componente principale.
- Le spese successive (manutenzioni straordinarie, revisioni, migliorie) si capitalizzano come componenti separate se significative.
- Ogni componente si ammortizza indipendentemente, riflettendo il reale consumo del bene.
Questo approccio è obbligatorio solo per parti significative (materiali rispetto al costo totale); per parti minori si può ammortizzare unitariamente.
Nel caso del rimorchiatore "Nominativo_1", la società ha fatto esattamente questo (come ammesso dall'Ufficio stesso a pag. 12 dell'avviso di accertamento): componente principale al 5% (20 anni), spese di bacino più rapide, migliorie sulla residua → risultando un ammortamento medio complessivo del 5,50%. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS (come Resistente_1), l'art. 83 TUIR introduce il principio di derivazione rafforzata:
- I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio prevalgono ai fini fiscali, anche in deroga alle regole ordinarie del TUIR.
- Questo significa che l'ammortamento per componenti separate (come previsto da IAS 16) è fiscalmente riconosciuto, senza bisogno di variazioni in dichiarazione.
Peraltro la derivazione rafforzata non elimina i limiti quantitativi previsti dal TUIR. In particolare:
- L'art. 102 TUIR stabilisce che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988.
- Il coefficiente va applicato al costo complessivo del cespite (unitariamente), ma se si usa il component approach, il totale dedotto non deve superare il massimo che si otterrebbe applicando il coefficiente tabellare all'intero costo fiscale.
In sintesi: è possibile ammortizzare più rapidamente alcune componenti (front-loading), ma non è possibile dedurre complessivamente più del limite ministeriale.
La prassi (es. Risoluzione Agenzia Entrate n. 761/2021 e Circolare 10/E/2005) conferma che:
- Se il totale dedotto è inferiore al massimo tabellare, non c'è ripresa.
- Non è necessario un ammortamento perfettamente uniforme.
Nel caso di specie:
- Coefficiente corretto: per i rimorchiatori il D.M. 1988 prevede esplicitamente il 7,5% (Gruppo XVIII - Trasporti marittimi: "Ferry-boat - Rimorchiatore - Naviglio fermo").
- Non il 5% contestato dall'Ufficio (che vale per navi mercantili oceaniche generiche).
- Costo fiscale del bene: € 52.154.487,70 (confermato dall'Ufficio).
- Massimo deducibile: 7,5% → circa € 3.911.587.
- Dedotto dalla società: € 2.869.807,45 → circa 5,50% (inferiore al 7,5%).
In conclusione, anche anche usando il component approach IAS 16 (che l'Ufficio contesta come non applicabile in modo "indistinto"), la deduzione è pienamente legittima perché:
- Rispetta il limite quantitativo complessivo (anzi, è più bassa).
- La derivazione rafforzata rende fiscali i criteri IAS di separazione componenti.
La sentenza di primo grado ha accolto questa tesi, annullando l'accertamento. In appello, l'Ufficio insiste sul calcolo "unitario al 5%", ma non coglie nel segno proprio per il coefficiente errato e per il rispetto del limite quantitativo.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.