Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 160
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza per tardiva notifica

    La Corte ha ritenuto corretta la deduzione della società in merito alla tardiva notifica dell'avviso di accertamento, confermando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso per violazione del contraddittorio, annullando l'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Deducibilità delle quote di ammortamento

    La Corte ha ritenuto che la deduzione operata dalla società fosse legittima in quanto inferiore al limite massimo del 7,5% previsto per i rimorchiatori, anche considerando l'approccio "component approach" previsto dallo IAS 16 e il principio di derivazione rafforzata.

  • Rigettato
    Correttezza della ripresa fiscale basata sul coefficiente unitario del 5%

    La Corte ha respinto l'appello, ritenendo errato il coefficiente del 5% applicato dall'Ufficio e confermando la legittimità della deduzione operata dalla società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 160
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo