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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 14/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3590/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dip. Amm. Gen. Personale E Servizi, D.c. Sist. Informativi - Via Freguglia, 1 20100 Milano
MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia, 1 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230046171979000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230046171979000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo è la Cartella di pagamento indicata in frontespizio, conseguente a Comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) in esito a controllo automatizzato (c.d. controllo formale) della liquidazione Addizionali Regionale e Comunale I.R.Pe.F. 2018 (come effettivamente indicate nella 2^ C.U.
2019 trasmessa in data 24 aprile 2019 all'Agenzia delle Entrate dal sostituto d'imposta per la dichiarazione fiscale 2019), emessa ex art. 36-ter, TUIR, dall'Agente della Riscossione, mero “adiectus solutionis causa”, su iscrizione a ruolo della Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano (ente impositore) nei confronti di Ricorrente_1, contribuente sostituito d'imposta in un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia, datore di lavoro sostituto d'imposta, per il recupero differenziale di € 2.545/00 come maggiore addizionale regionale (€ 2.863/00 interamente dovuta ed
€ 318/00 parte già effettivamente trattenuta, rigo RC10 colonna 2) e di € 852/00 come maggiore addizionale comunale (€ 959/00 interamente dovuta ed € 107/00 parte già effettivamente trattenuta, rigo
RC10 colonna 4), oltre sanzioni, interessi e costi di notifica e riscossione per € 4.923/88 complessivi.
Contro quest'atto, decorsi inutilmente 90 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17-bis, d.lgs.
546/1992, il contribuente sostituito ricorreva in C.G.T. 1° deducendone l'illegittimità, con vittoria di spese.
In particolare, evidenziava che i diversi e contestati minori importi delle ritenute in oggetto conseguivano in rettifica “ad illegittima e tardiva (in quanto apparentemente rilasciata in data 24 aprile 2019) seconda certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente relativi all'anno 2018”. A tal riprova, produceva in giudizio copia dei 12 cedolini di stipendio mensile relativi all'anno d'imposta 2018 “… dai quali deduceva che la ritenuta addizionale regionale, ammontava ad € 2.834/46 e l'addizionale comunale ad € 948/24 per il saldo e ad € 405/36 per l'acconto … come risultanti da Mod. Unico". Infine, ex art. 14, c.3, d.lgs.546/92, chiamava in giudizio: Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze affinchè tenessero indenne e sollevato il ricorrente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, per la quale chiedeva la rifusione delle spese di lite ed il risarcimento di ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. per lite temeraria. Il ricorrente con successiva memoria in replica, eccepiva l'inammissibilità della procedura ex art. 36-ter con conseguente nullità della cartella esattoriale, ribadendo la “non necessità” di effettuare nel proprio caso un controllo formale della dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi sia di ritenute alla fonte a titolo di imposta operate mensilmente mediante ritenuta diretta sui cedolini mensili (relativi al 2018) prodotti, quanto di ritenute risultanti dalla certificazione unica CU già rilasciata in data 21 febbraio 2019 dal MEF.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano si costituiva regolarmente in giudizio, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dal ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa sulla base dei dati comunicati in data 24 aprile
2019 dal sostituto d'imposta con rituale C.U.. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiamati in giudizio ex art. 14, c.3, d. lgs.546/92, non si sono costituiti.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “Il confronto tra i dati delle addizionali nel
CU/2019 rettificato e rilasciato in data 24 aprile 2019 dal Ministero della Giustizia, con quelli che emergono dal precedente CU/2019 del 21 febbraio 2019, mostra infatti lo scostamento, o meglio, somme differenti per ritenute subite 2018, che hanno determinato le variazioni in rettifica sul dichiarato nel mod.
PF/2019 presentato dal ricorrente ed evidenziate anche nella comunicazione di irregolarità . Peraltro dalla dichiarazione dei redditi PF /2019 (di cui allo stralcio Quadro RC-Quadro CR allegato dal ricorrente), riportante le addizionali regionali e comunali tratte dalla prima CU, risultava già sul reddito imponibile una differenza a debito ancora dovuta su entrambe le addizionali;
inoltre nella rettifica dei dati della dichiarazione, di cui all'avviso bonario, sul reddito dichiarato emergevano entrambe le somme a debito, con maggiori imposte ancora da versare e che il sistema ha calcolato in automatico sul variato in sede di liquidazione. Il ricorrente ha ritenuto erroneamente che la decurtazione dai compensi mensili delle ritenute per la regionale di € 2.834,46 e per la comunale di € 948,24, corrispondessero esattamente a quanto dovuto per le addizionali comunale e regionale riferite all'anno 2018, non considerando che a differenza dell'IRPEF, che viene trattenuta dal sostituto d'imposta all'atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionale e comunale IRPEF vengono quantificate al termine dell'anno sulla base del reddito totale percepito e pagate nell'anno successivo. La CU di ogni anno riferita ai redditi dell'anno precedente, riporta infatti le indicazioni delle addizionali che saranno trattenute direttamente in busta paga in nove rate mensili, da marzo a novembre nell'anno in corso e non le addizionali trattenute nell'anno precedente.
Tant'è che nei punti 22 e 27 della successiva CU/2019 ove è indicato l'importo delle addizionali regionale e comunale calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2018, l'addizionale reg.le per € 2.834,46 e l'addiz. le comunale per € 948,24,-corrispondenti a quelle emergenti dai cedolini anno 2018 prodotti in giudizio- indicate nella stessa CU , risultano rispettivamente per addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018 e per saldo 2017. Va da sé invece che le somme dichiarate dalla contribuente nel proprio mod. RP/2019
Quadro RC, addiz. regionale di € 2.863,19 e per addiz. comunale acconto 2018 di € 405,00 e saldo di
€ 959,14, tratti dalla CU del febbraio 2019, non sono le addizionali com.le e reg.le Irpef certificate per il
2018. Ne consegue che gli importi, a detta del ricorrente rettificati rispettivamente in € 318,00 ed € 107,00 delle addizionali 2018 non sono stati indebitamente ridotti, ma corrispondono a quelle effettivamente trattenute ed in possesso dell'Agenzia delle entrate sui dati certificati dal sostituito di imposta in CU del 24 aprile 2019. Vanno quindi rigettate tutte le domande e le eccezioni avanzate in ricorso dal ricorrente, in quanto totalmente infondate. In considerazione delle due Certificazioni Uniche rilasciate a febbraio e poi in aprile dal sostituto di imposta, nonchè della manifesta complessità del meccanismo utilizzato per il calcolo delle addizionali reg.le e com. le Irpef sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti statali, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte tributaria rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti
Contro questa sentenza:
Ricorrente_1 ha interposto tempestivo appello, riproponendo quanto già allegato e dedotto in primo grado.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano controdeduce che: “Il contribuente non considera che, nei punti 22 e 27 della CU/2019 relativa all'anno 2018, è indicato l'importo delle addizionali regionale e comunale, calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2018, che sono state trattenute nel corso dell'anno 2019: a differenza dell'IRPEF, che viene trattenuta dal sostituto d'imposta all'atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF vengono quantificate al termine dell'anno sulla base del reddito totale percepito e pagate nell'anno successivo. In altre parole, la CU di ogni anno è riferita ai redditi dell'anno precedente e riporta l'indicazione delle addizionali che saranno trattenute nell'anno in corso (nel nostro caso, 2019) direttamente in busta paga in nove rate mensili a partire dal mese di marzo e sino al mese di novembre di ogni anno e non le addizionali trattenute nell'anno precedente (2018). Prova ne è che i cedolini relativi all'anno 2018 prodotti in giudizio dal contribuente indicano come addizionale regionale l'importo complessivo di euro 2.834,46 e come addizionale comunale l'importo complessivo di euro 948,24, i quali non corrispondono a quelli certificati da entrambe le CU/2019 relative all'anno 2018 e dichiarati per euro 2.863,00 ed euro 959,00. Tali importi si riferiscono, infatti, all'addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018 e al saldo 2017, certificati nella CU/2018 relativa all'anno 2017. Gli importi pagati dal contribuente da marzo a novembre 2018 sono quelli che lo stesso doveva sui redditi percepiti nell'anno fiscale 2017. Infatti, la somma delle addizionali pagate nel 2018 corrisponde, come detto, agli importi riportati nei punti 22 e 27 della CU/2018 riferita ai redditi 2017, dei quali il contribuente ha già beneficiato nel Modello Redditi 2018 presentato per l'anno 2017 (All. 7 di primo grado). Alla luce di quanto sopra esposto, corretta ed immune da censure deve ritenersi, quindi, la sentenza impugnata, la quale, confermati tali principi e le circostanze di fatto, anche attraverso il richiamo alle prove offerte dall'Ufficio, concludeva, stabilendo che “gli importi, a detta del ricorrente rettificati rispettivamente in € 318,00 ed € 107,00 delle addizionali 2018 non sono stati indebitamente ridotti, ma corrispondono a quelle effettivamente trattenuti ed in possesso dell'Agenzia delle entrate sui dati certificati dal sostituito di imposta in CU del 24 aprile 2019. Vanno quindi rigettate tutte le domande e le eccezioni avanzate in ricorso dal ricorrente, in quanto totalmente infondate”. E non varrà a scalfire la decisione il richiamo da parte del contribuente alla disciplina relativa alla responsabilità solidale tra sostituto e sostituito prevista dall'articolo 35 del 7 DPR n. 602/1973, non vertendosi in una ipotesi di omessa effettuazione o versamento di ritenute da parte del sostituto, ma di erroneo scomputo di ritenute non risultanti dalle dichiarazioni del sostituto d'imposta da parte del contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.
Dopo aver sentite le parti costituite presenti, ammesse alla discussione, che hanno precisato le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, terminata la trattazione, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il
Collegio pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza del primo giudice va confermata nei passaggi assorbenti, condividendone devolutivamente l'esaustiva valutazione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio - come illustrati in narrativa e qui riproposti a motivi d'appello- tutti disattesi con congrua motivazione. Per i medesimi motivi indicati dal primo giudice, sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale: respinge l'appello e conferma la sentenza n. 1609/15/2024 della Corte di giustizia tributaria di
1° di Milano, depositata il 16/4/2024. Spese compensate
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3590/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dip. Amm. Gen. Personale E Servizi, D.c. Sist. Informativi - Via Freguglia, 1 20100 Milano
MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia, 1 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230046171979000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230046171979000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa, il Giudice relatore espone alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali;
successivamente il
Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo è la Cartella di pagamento indicata in frontespizio, conseguente a Comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) in esito a controllo automatizzato (c.d. controllo formale) della liquidazione Addizionali Regionale e Comunale I.R.Pe.F. 2018 (come effettivamente indicate nella 2^ C.U.
2019 trasmessa in data 24 aprile 2019 all'Agenzia delle Entrate dal sostituto d'imposta per la dichiarazione fiscale 2019), emessa ex art. 36-ter, TUIR, dall'Agente della Riscossione, mero “adiectus solutionis causa”, su iscrizione a ruolo della Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano (ente impositore) nei confronti di Ricorrente_1, contribuente sostituito d'imposta in un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia, datore di lavoro sostituto d'imposta, per il recupero differenziale di € 2.545/00 come maggiore addizionale regionale (€ 2.863/00 interamente dovuta ed
€ 318/00 parte già effettivamente trattenuta, rigo RC10 colonna 2) e di € 852/00 come maggiore addizionale comunale (€ 959/00 interamente dovuta ed € 107/00 parte già effettivamente trattenuta, rigo
RC10 colonna 4), oltre sanzioni, interessi e costi di notifica e riscossione per € 4.923/88 complessivi.
Contro quest'atto, decorsi inutilmente 90 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17-bis, d.lgs.
546/1992, il contribuente sostituito ricorreva in C.G.T. 1° deducendone l'illegittimità, con vittoria di spese.
In particolare, evidenziava che i diversi e contestati minori importi delle ritenute in oggetto conseguivano in rettifica “ad illegittima e tardiva (in quanto apparentemente rilasciata in data 24 aprile 2019) seconda certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente relativi all'anno 2018”. A tal riprova, produceva in giudizio copia dei 12 cedolini di stipendio mensile relativi all'anno d'imposta 2018 “… dai quali deduceva che la ritenuta addizionale regionale, ammontava ad € 2.834/46 e l'addizionale comunale ad € 948/24 per il saldo e ad € 405/36 per l'acconto … come risultanti da Mod. Unico". Infine, ex art. 14, c.3, d.lgs.546/92, chiamava in giudizio: Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze affinchè tenessero indenne e sollevato il ricorrente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, per la quale chiedeva la rifusione delle spese di lite ed il risarcimento di ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. per lite temeraria. Il ricorrente con successiva memoria in replica, eccepiva l'inammissibilità della procedura ex art. 36-ter con conseguente nullità della cartella esattoriale, ribadendo la “non necessità” di effettuare nel proprio caso un controllo formale della dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi sia di ritenute alla fonte a titolo di imposta operate mensilmente mediante ritenuta diretta sui cedolini mensili (relativi al 2018) prodotti, quanto di ritenute risultanti dalla certificazione unica CU già rilasciata in data 21 febbraio 2019 dal MEF.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano si costituiva regolarmente in giudizio, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dal ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa sulla base dei dati comunicati in data 24 aprile
2019 dal sostituto d'imposta con rituale C.U.. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiamati in giudizio ex art. 14, c.3, d. lgs.546/92, non si sono costituiti.
L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “Il confronto tra i dati delle addizionali nel
CU/2019 rettificato e rilasciato in data 24 aprile 2019 dal Ministero della Giustizia, con quelli che emergono dal precedente CU/2019 del 21 febbraio 2019, mostra infatti lo scostamento, o meglio, somme differenti per ritenute subite 2018, che hanno determinato le variazioni in rettifica sul dichiarato nel mod.
PF/2019 presentato dal ricorrente ed evidenziate anche nella comunicazione di irregolarità . Peraltro dalla dichiarazione dei redditi PF /2019 (di cui allo stralcio Quadro RC-Quadro CR allegato dal ricorrente), riportante le addizionali regionali e comunali tratte dalla prima CU, risultava già sul reddito imponibile una differenza a debito ancora dovuta su entrambe le addizionali;
inoltre nella rettifica dei dati della dichiarazione, di cui all'avviso bonario, sul reddito dichiarato emergevano entrambe le somme a debito, con maggiori imposte ancora da versare e che il sistema ha calcolato in automatico sul variato in sede di liquidazione. Il ricorrente ha ritenuto erroneamente che la decurtazione dai compensi mensili delle ritenute per la regionale di € 2.834,46 e per la comunale di € 948,24, corrispondessero esattamente a quanto dovuto per le addizionali comunale e regionale riferite all'anno 2018, non considerando che a differenza dell'IRPEF, che viene trattenuta dal sostituto d'imposta all'atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionale e comunale IRPEF vengono quantificate al termine dell'anno sulla base del reddito totale percepito e pagate nell'anno successivo. La CU di ogni anno riferita ai redditi dell'anno precedente, riporta infatti le indicazioni delle addizionali che saranno trattenute direttamente in busta paga in nove rate mensili, da marzo a novembre nell'anno in corso e non le addizionali trattenute nell'anno precedente.
Tant'è che nei punti 22 e 27 della successiva CU/2019 ove è indicato l'importo delle addizionali regionale e comunale calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2018, l'addizionale reg.le per € 2.834,46 e l'addiz. le comunale per € 948,24,-corrispondenti a quelle emergenti dai cedolini anno 2018 prodotti in giudizio- indicate nella stessa CU , risultano rispettivamente per addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018 e per saldo 2017. Va da sé invece che le somme dichiarate dalla contribuente nel proprio mod. RP/2019
Quadro RC, addiz. regionale di € 2.863,19 e per addiz. comunale acconto 2018 di € 405,00 e saldo di
€ 959,14, tratti dalla CU del febbraio 2019, non sono le addizionali com.le e reg.le Irpef certificate per il
2018. Ne consegue che gli importi, a detta del ricorrente rettificati rispettivamente in € 318,00 ed € 107,00 delle addizionali 2018 non sono stati indebitamente ridotti, ma corrispondono a quelle effettivamente trattenute ed in possesso dell'Agenzia delle entrate sui dati certificati dal sostituito di imposta in CU del 24 aprile 2019. Vanno quindi rigettate tutte le domande e le eccezioni avanzate in ricorso dal ricorrente, in quanto totalmente infondate. In considerazione delle due Certificazioni Uniche rilasciate a febbraio e poi in aprile dal sostituto di imposta, nonchè della manifesta complessità del meccanismo utilizzato per il calcolo delle addizionali reg.le e com. le Irpef sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti statali, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte tributaria rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti
Contro questa sentenza:
Ricorrente_1 ha interposto tempestivo appello, riproponendo quanto già allegato e dedotto in primo grado.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano controdeduce che: “Il contribuente non considera che, nei punti 22 e 27 della CU/2019 relativa all'anno 2018, è indicato l'importo delle addizionali regionale e comunale, calcolate in sede di conguaglio di fine anno 2018, che sono state trattenute nel corso dell'anno 2019: a differenza dell'IRPEF, che viene trattenuta dal sostituto d'imposta all'atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF vengono quantificate al termine dell'anno sulla base del reddito totale percepito e pagate nell'anno successivo. In altre parole, la CU di ogni anno è riferita ai redditi dell'anno precedente e riporta l'indicazione delle addizionali che saranno trattenute nell'anno in corso (nel nostro caso, 2019) direttamente in busta paga in nove rate mensili a partire dal mese di marzo e sino al mese di novembre di ogni anno e non le addizionali trattenute nell'anno precedente (2018). Prova ne è che i cedolini relativi all'anno 2018 prodotti in giudizio dal contribuente indicano come addizionale regionale l'importo complessivo di euro 2.834,46 e come addizionale comunale l'importo complessivo di euro 948,24, i quali non corrispondono a quelli certificati da entrambe le CU/2019 relative all'anno 2018 e dichiarati per euro 2.863,00 ed euro 959,00. Tali importi si riferiscono, infatti, all'addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018 e al saldo 2017, certificati nella CU/2018 relativa all'anno 2017. Gli importi pagati dal contribuente da marzo a novembre 2018 sono quelli che lo stesso doveva sui redditi percepiti nell'anno fiscale 2017. Infatti, la somma delle addizionali pagate nel 2018 corrisponde, come detto, agli importi riportati nei punti 22 e 27 della CU/2018 riferita ai redditi 2017, dei quali il contribuente ha già beneficiato nel Modello Redditi 2018 presentato per l'anno 2017 (All. 7 di primo grado). Alla luce di quanto sopra esposto, corretta ed immune da censure deve ritenersi, quindi, la sentenza impugnata, la quale, confermati tali principi e le circostanze di fatto, anche attraverso il richiamo alle prove offerte dall'Ufficio, concludeva, stabilendo che “gli importi, a detta del ricorrente rettificati rispettivamente in € 318,00 ed € 107,00 delle addizionali 2018 non sono stati indebitamente ridotti, ma corrispondono a quelle effettivamente trattenuti ed in possesso dell'Agenzia delle entrate sui dati certificati dal sostituito di imposta in CU del 24 aprile 2019. Vanno quindi rigettate tutte le domande e le eccezioni avanzate in ricorso dal ricorrente, in quanto totalmente infondate”. E non varrà a scalfire la decisione il richiamo da parte del contribuente alla disciplina relativa alla responsabilità solidale tra sostituto e sostituito prevista dall'articolo 35 del 7 DPR n. 602/1973, non vertendosi in una ipotesi di omessa effettuazione o versamento di ritenute da parte del sostituto, ma di erroneo scomputo di ritenute non risultanti dalle dichiarazioni del sostituto d'imposta da parte del contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.
Dopo aver sentite le parti costituite presenti, ammesse alla discussione, che hanno precisato le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, terminata la trattazione, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il
Collegio pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza del primo giudice va confermata nei passaggi assorbenti, condividendone devolutivamente l'esaustiva valutazione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio - come illustrati in narrativa e qui riproposti a motivi d'appello- tutti disattesi con congrua motivazione. Per i medesimi motivi indicati dal primo giudice, sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale: respinge l'appello e conferma la sentenza n. 1609/15/2024 della Corte di giustizia tributaria di
1° di Milano, depositata il 16/4/2024. Spese compensate