Art. 7.
Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo intercedente tra il 1 settembre 1946 ed il 1 giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:
a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 , aumentata del settanta per cento, con un minimo di aumento di L. 2500;
b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennita' di carovita fino a concorrenza di L. 2500, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 ;
c) la tredicesima mensilita' di cui al successivo art. 13.
Per il periodo dal 1 giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti a) e b) del comma precedente, saranno ulteriormente maggiorate del trenta per cento.
Qualora l'aumento della retribuzione determinata, in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di L. 2500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sara' attribuita come assegno ad personam da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.
Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo intercedente tra il 1 settembre 1946 ed il 1 giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:
a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 , aumentata del settanta per cento, con un minimo di aumento di L. 2500;
b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennita' di carovita fino a concorrenza di L. 2500, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 ;
c) la tredicesima mensilita' di cui al successivo art. 13.
Per il periodo dal 1 giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti a) e b) del comma precedente, saranno ulteriormente maggiorate del trenta per cento.
Qualora l'aumento della retribuzione determinata, in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di L. 2500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sara' attribuita come assegno ad personam da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.