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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3680/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 3680/2012, vertente fra le parti:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Michele De Marzo, presso il cui studio sito in Bari alla via
[...]
Datto n. 1 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Donata Gassi, presso il cui studio sito in Bari alla via Crisanzio n. 167 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 19.03.2012, Per_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2012 emesso dal Tribunale di
[...]
Bari in data 10.01.2012 nel procedimento R.G. n. 137/2012, depositato il 10.01.2012 e notificato all'opponente in data 02.02.2012 - con il quale veniva ingiunto al di pagare, in Persona_1 favore della società la somma di €. 51.865,11, oltre interessi come da Controparte_1
domanda e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare revocare il
[...]
decreto ingiuntivo opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità. Nel merito, A) Per i motivi esposti, dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e revocare o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Sig. . B) Persona_1
Revocare il decreto nella parte riguardante la debenza di interessi ex D. Lgs. 231/02 perché non dovuti. C) In accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto esposto ai capi da A ad E, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma di € 390.460,00. D) Condannare, per quanto esposto sub I) della domanda riconvenzionale, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 di € 30.855,00. E) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte opponente esponeva in fatto che, in qualità di committente, con contratto di appalto del
20.11.2006, aveva commissionato alla società l'adeguamento architettonico Controparte_1
e funzionale dell'immobile sito in Bari alla via Adriatico n. 4; il prezzo dell'appalto veniva contrattualmente pattuito in €. 255.000,00, successivamente adeguato, con scrittura privata del
04.04.2007, a €. 305.000,00, somma dalla quale andava detratto l'acconto versato di €. 25.500,00.
Riferiva l'opponente che, con la predetta scrittura privata, la durata dei lavori era stata rideterminata in 190 gg. in luogo dei precedenti 250 gg., con previsione di una penale di €. 200,00 per ogni settimana di ritardo sul termine dei lavori pattuito;
i lavori dal punto di vista formale risultavano terminati il 18.05.2010, come da dichiarazione di fine lavori depositata, ma in realtà i lavori di ultimazione e riparazione erano proseguiti ben oltre il termine convenuto, come rilevabile dalle interlocuzioni intercorse tra le parti contrattuali, allegate all'atto di opposizione.
La parte opponente rappresentava come l'appaltatore - benché avesse acquisito contezza delle opere da realizzare, tanto da formulare un preventivo di spesa, successivamente integrato - aveva di fatto incrementato il costo finale delle opere appaltate fino a €. 566.297,12.
Assumeva il che già in corso d'opera l'immobile aveva evidenziato problematiche Per_1 derivanti dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, vizi che non erano stati eliminati nonostante
ON RR gli interventi posti in essere dall'impresa appaltatrice e che erano persistiti e finanche aumentati anche dopo il termine dei lavori, non consentendo l'immediata consegna e presa di possesso dell'abitazione da parte del committente.
L'opponente precisava che, come rilevabile dalle interlocuzioni epistolari intervenute tra le parti contrattuali, allegate all'atto di citazione, l'immobile era, sostanzialmente, ancora in fase di ultimazione, considerato che i vizi lamentati non erano mai stati eliminati;
in conseguenza delle numerose contestazioni sulle opere eseguite, il committente aveva sospeso il pagamento del saldo, allo scopo di accertare i lavori effettivamente eseguiti nonché la corrispondenza del materiale pagato con quello fornito, rendendosi disponibile al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
Il eccepiva, quindi, in via preliminare, l'inammissibilità della procedura monitoria, Per_1
atteso che le opere commissionate non erano state ultimate, necessitando di continui ripristini, e che l'appaltatore avrebbe potuto richiedere il saldo del pagamento solo a seguito della consegna, con relativa accettazione da parte del committente, dell'immobile ultimato ed esente da vizi e/o difetti.
Nel merito, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, richieste in modo del tutto generico, senza alcun riferimento ai lavori ai quali si riferivano, nonché di aver corrisposto somme esorbitanti, non dovute e superiori rispetto a quanto preventivato, soprattutto relativamente al costo sostenuto per la realizzazione degli impianti elettrici e per la posa in opera del parquet e alla mancata detrazione dell'acconto versato di €. 25.500,00 oltre Iva;
contestava, inoltre, la sussistenza di vizi sull'immobile oggetto di appalto, sia costruttivi sia relativi al materiale impiegato sul cantiere, così come specificati nella perizia tecnica di parte prodotta agli atti del giudizio, e la debenza degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, considerato che la predetta normativa era applicabile solamente a contratti conclusi tra persone giuridiche.
Pertanto, la parte opponente spiegava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere: a) la restituzione dell'acconto versato di €. 28.050,00 compresa Iva, non detratto dal costo finale dell'appalto; b) la somma corrispondente ai costi per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino a regola d'arte di quanto eseguito dall'appaltatore, pari a €. 148.060,00; c) il pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera, pari a €. 200,00 per ogni settimana di ritardo (dal 12.02.2008 fino al 18.05.2010), pari a €. 22.400,00; d) il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'appaltatore, commisurato all'importanza dell'opera e al valore del contratto, per un importo di
€. 100.000,00; e) il risarcimento del danno esistenziale sofferto dal committente, quantificato in €.
20.000,00; f) la riduzione del prezzo del 20% sulla somma corrisposta per l'appalto di €. 500.000,00, pari a €. 100.000,00.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza di comparizione delle parti del 03.07.2012, si costituiva in giudizio la società la quale contestava le avverse CP_1 argomentazioni, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità della procedura monitoria sollevata dalla parte opponente, in quanto le opere appaltate risultavano terminate alla data del 18.05.2010 - come attestato dal tecnico asseverante e dallo stesso committente nella dichiarazione di fine lavori depositata presso il in pari data - e la denuncia di CP_2
presunti vizi sulle opere appaltate non avrebbe potuto acquisire valore ostativo rispetto all'effettiva ultimazione dei lavori.
Nel merito, la società opposta deduceva come l'opposizione fosse da ritenersi infondata, in quanto le opere appaltate erano state interamente eseguite e tale circostanza era provata dai verbali di sopralluogo del 29.09.2011 e del 21.11.2011 e dalla relativa elencazione dei vizi lamentati dalla parte opponente, costituiti da piccoli ripristini, riconosciuti ed eliminati dalla in base alla CP_1
promessa, resa dal committente in occasione dei sopralluoghi, che il pagamento del saldo sarebbe stato eseguito dopo l'effettuazione dei suddetti lavori di ripristino.
Deduceva, altresì, che, successivamente al sopralluogo del 29.09.2011, l'impresa opposta aveva eseguito l'eliminazione dei difetti riscontrati ma il committente non aveva provveduto, come invece concordato, al pagamento del saldo, nemmeno dopo aver effettuato l'ulteriore sopralluogo del
21.11.2011 con il direttore dei lavori, durante il quale si era provveduto a verificare lo stato dei lavori e dal quale era emerso che l'appaltatrice aveva proceduto all'eliminazione dei vizi denunciati dal committente;
quest'ultimo, tuttavia, benché smentito dal direttore dei lavori da egli stesso incaricato, aveva perseverato nelle proprie pretese, evidenziando la sussistenza di vizi inesistenti o già emendati dall'appaltatrice, al solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, circostanza dimostrata anche dal fatto che il committente aveva formalmente richiesto di rateizzare il pagamento dell'importo richiesto, con riduzione dello stesso a complessivi €. 10.000,00, in virtù della presenza di vizi/difetti di costruzione mai denunciati in precedenza e oggetto del presente giudizio di opposizione.
L'opposta deduceva, altresì, che le somme ingiunte erano state previste, in precedenza, in preventivi di spesa, accettati dal committente e dal suo direttore dei lavori, ed erano perfettamente congruenti, nel loro ammontare, rispetto ai lavori effettuati ai quali si riferivano, come rilevabile dalla documentazione allegata alla comparsa;
in merito all'asserita mancata restituzione al committente dell'acconto versato, la società opposta rilevava che la relativa somma di €. 25.500,00 oltre Iva era stata debitamente detratta dal pagamento del settimo S.A.L. e tanto lo si poteva evincere dai documenti prodotti in giudizio dalla Controparte_1
La infine, rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta CP_1
ON RR dall'opponente, ritenendola strumentale alla contestazione della qualità delle opere eseguite e al rilievo di vizi di costruzione inesistenti, come accertato durante i sopralluoghi effettuati, e mai contestati in precedenza;
sull'applicazione della penale per ritardata consegna dell'opera, la CP_1
evidenziava che i lavori erano stati sospesi con provvedimento del 26.09.2007 e fino alla fine
[...]
del mese di ottobre 2007, e che - a fronte di un contratto iniziale che prevedeva un importo totale dei lavori di €. 305.000,00 oltre Iva - erano stati realizzati lavori extra contratto, che avevano rideterminato il prezzo dell'appalto in complessivi €. 564.181,12, circostanze queste che avrebbero vanificato ogni richiesta di penale per ritardata consegna dell'opera appaltata.
La chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente CP_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione.
Con ordinanza resa all'udienza del 03.07.2012, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza resa all'udienza del 21.10.2014, veniva dichiarata l'interruzione del processo,
a seguito del decesso del comunicata dal procuratore costituito della parte Persona_1
opponente.
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto, depositato in data 21.01.2015 e notificato il 13.02.2015 alla società opposta con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c., il giudizio veniva riassunto dagli eredi del Per_1
e .
[...] Parte_1 Parte_2
All'udienza del 07.06.2016, la parte opponente dichiarava di rinunciare all'espletamento della c.t.u. precedentemente richiesta e, all'udienza del 30.05.2007, rinunciava espressamente anche domanda riconvenzionale proposta con l'atto introduttivo del giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
ON RR GI anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, giusta contratto di appalto (concernente lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sull'immobile ubicato in Bari alla via Adriatico n. 4), stipulato il 20.11.2006 tra in qualità di committente appaltante, e la società in qualità di Persona_1 CP_1
impresa appaltatrice.
GI rammentare che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
ON RR Pertanto, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, come del resto confermato dall'art. 1460
c.c., a tenore del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, sempre applicandosi nell'appalto i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, se il committente rifiuta ingiustificatamente il residuo corrispettivo,
l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460 c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr.
Cass. Civ. n. 8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 12609/2002).
In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso in esame, le parti avevano stabilito che, per i pagamenti, sarebbero stati emessi dei
S.A.L. (stato avanzamento lavori), il cui importo sarebbe stato corrisposto alla presentazione della relativa fattura;
dopo la realizzazione e il pagamento relativo all'ultimo S.A.L., sarebbe stato versato dal committente, alla consegna e accettazione dei lavori, il saldo pari al 10% dell'importo dell'appalto pattuito.
ON RR Orbene, tanto chiarito in ordine agli specifici accordi intercorsi tra le parti ed applicando alla fattispecie i principi generali sopra rassegnati, deve affermarsi che il mancato pagamento del saldo da parte del committente era giustificato dal fatto che non vi era stata accettazione delle opere realizzate e, dunque, non era imputabile ad una carenza di buona fede contrattuale, proprio in forza del più volte richiamato principio inadimplenti non est adimplendum.
Sul punto, proprio in tema di buona fede contrattuale, non può trascurarsi il contegno tenuto dal committente durante tutta la fase precontenziosa: è provato documentalmente l'interesse del al superamento della controversia e, dunque, l'interesse alla consegna dei lavori Persona_1 effettuati a perfetta regola d'arte, avendo sempre palesato il proprio intento volto all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, subordinandolo all'adempimento dell'altro contraente, in riferimento alla consegna delle opere appaltate esenti da vizi e difetti.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice su commissione dell'odierna parte opponente.
È opportuno premettere una breve ricostruzione dei fatti contestati dall'opponente e delle relative difese della parte opposta, nei limiti della rilevanza ai fini della decisione.
Le contestazioni dell'opponente, che si rinvengono nell'atto di opposizione, si sono puntualizzate, in primo luogo, sull'inidoneità del credito azionato a fondare il procedimento di ingiunzione per carenza dei requisiti della certezza e della esigibilità, in quanto il contratto di appalto prevedeva il pagamento sulla base dell'emissione di stati di avanzamento lavori da corrispondere, globalmente, solo all'esito del collaudo dei lavori eseguiti e all'accettazione delle opere verificate, accettazione mai avvenuta, poiché le opere realizzate risultavano incomplete e affette da vizi, prontamente contestati all'impresa appaltatrice;
non essendosi verificata la condizione essenziale prevista dal contratto per l'effettuazione del pagamento totale dei lavori, il credito risultava inesigibile.
In secondo luogo, l'opponente ha dedotto l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, evidenziando che, nella realizzazione delle opere previste dal contratto di appalto del 20.11.2006, venivano riscontrati gravi vizi, tutti descritti nella relazione tecnica di stima redatta dal consulente tecnico di parte (prodotta in giudizio) e oggetto dei verbali di sopralluogo del 29.09.2011 e del
21.11.2011, con i quali l'impresa appaltatrice si impegnava all'eliminazione dei difetti riscontrati sui lavori già effettuati e all'ultimazione delle opere rimaste incomplete, impegno che rimaneva disatteso, nonostante i vari solleciti rivolti all'adempimento delle obbligazioni assunte.
Nella relazione tecnica di stima allegata all'atto di citazione venivano rilevate opere previste dal contratto e non realizzate, nonché imperfezioni nella realizzazione di alcune lavorazioni;
il costo
ON RR complessivo dei lavori da eseguire, per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per realizzare le opere previste dal contratto e non completate, risultava stimato in €. 148.060,00.
La creditrice opposta, nella propria comparsa di risposta, in relazione a tali eccezioni, ha dedotto che le opere erano state interamente eseguite e che la riferita circostanza era rinvenibile dal verbale di sopralluogo del 29.09.2011 e dal relativo elenco dei vizi riscontrati, considerati dei piccoli ripristini, successivamente effettuati dalla solamente per poter ottenere il saldo del CP_1
pagamento dovuto secondo contratto, pagamento che tuttavia veniva negato dal committente;
anche la contestazione riguardante l'inesattezza delle somme ingiunte rispetto ai lavori eseguiti veniva ritenuta infondata dall'opposta, in quanto i vari preventivi di spesa erano stati accettati sia dalla direzione lavori sia dal committente, il quale non avrebbe potuto esimersi dal comportamento secondo buona fede contrattuale e, quindi, dall'effettuare il pagamento di quanto dovuto.
Orbene, previamente deve essere valutata la fondatezza della pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla società odierna opposta.
Come innanzi precisato, nell'ambito del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
A tale regola va associata - in considerazione delle contrapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, segnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(cfr. Cass. Civ. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in relazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore,
ON RR che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. Civ. n. 3472/2008).
Nel caso di specie, va osservato che la pretesa di pagamento della creditrice opposta non è sorretta dalla dimostrazione, processualmente dovuta all'esito dell'avversa exceptio inadimpleti contractus, di avere adempiuto in modo esatto alle prestazioni contrattualmente pattuite.
Sul punto, rileva la totale mancanza della prova dell'esatto adempimento della società appaltatrice, la quale ha mostrato disinteresse per l'esito del giudizio, non provvedendo a supportare al livello probatorio la propria pretesa creditoria avanzata nei confronti del committente;
infatti, non si rinvengono in atti elementi probatori idonei a corroborare la pretesa di pagamento del saldo azionata dall'opposta.
Pertanto, deve ritenersi infondata la domanda principale di condanna del committente al pagamento del corrispettivo contrattuale nei confronti dell'opposta.
Alla luce di quanto innanzi argomentato, la spiegata opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla deve delibare questo Giudice sulla domanda riconvenzionale originariamente avanzata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, in corso di causa, la parte opponente, all'udienza del
18.07.2017, ha rinunciato espressamente alla stessa.
Come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, la rinuncia alla domanda - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio - non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. Civ., n. 23749/2011).
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle parti.
Le spese del giudizio liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa
(da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale - con riduzione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , eredi di Parte_1 Parte_2
[...] con atto di citazione notificato il 19.03.2012 nei confronti di Persona_2 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 47/2012 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.01.2012 nel procedimento R.G. n. 137/2012;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
e , delle spese processuali del giudizio, che liquida in €. Parte_1 Parte_2
4.067,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali 15% e accessori come per legge, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 07.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RR
ON RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 3680/2012, vertente fra le parti:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Michele De Marzo, presso il cui studio sito in Bari alla via
[...]
Datto n. 1 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Donata Gassi, presso il cui studio sito in Bari alla via Crisanzio n. 167 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 19.03.2012, Per_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2012 emesso dal Tribunale di
[...]
Bari in data 10.01.2012 nel procedimento R.G. n. 137/2012, depositato il 10.01.2012 e notificato all'opponente in data 02.02.2012 - con il quale veniva ingiunto al di pagare, in Persona_1 favore della società la somma di €. 51.865,11, oltre interessi come da Controparte_1
domanda e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare revocare il
[...]
decreto ingiuntivo opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità. Nel merito, A) Per i motivi esposti, dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e revocare o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Sig. . B) Persona_1
Revocare il decreto nella parte riguardante la debenza di interessi ex D. Lgs. 231/02 perché non dovuti. C) In accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto esposto ai capi da A ad E, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma di € 390.460,00. D) Condannare, per quanto esposto sub I) della domanda riconvenzionale, la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 di € 30.855,00. E) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte opponente esponeva in fatto che, in qualità di committente, con contratto di appalto del
20.11.2006, aveva commissionato alla società l'adeguamento architettonico Controparte_1
e funzionale dell'immobile sito in Bari alla via Adriatico n. 4; il prezzo dell'appalto veniva contrattualmente pattuito in €. 255.000,00, successivamente adeguato, con scrittura privata del
04.04.2007, a €. 305.000,00, somma dalla quale andava detratto l'acconto versato di €. 25.500,00.
Riferiva l'opponente che, con la predetta scrittura privata, la durata dei lavori era stata rideterminata in 190 gg. in luogo dei precedenti 250 gg., con previsione di una penale di €. 200,00 per ogni settimana di ritardo sul termine dei lavori pattuito;
i lavori dal punto di vista formale risultavano terminati il 18.05.2010, come da dichiarazione di fine lavori depositata, ma in realtà i lavori di ultimazione e riparazione erano proseguiti ben oltre il termine convenuto, come rilevabile dalle interlocuzioni intercorse tra le parti contrattuali, allegate all'atto di opposizione.
La parte opponente rappresentava come l'appaltatore - benché avesse acquisito contezza delle opere da realizzare, tanto da formulare un preventivo di spesa, successivamente integrato - aveva di fatto incrementato il costo finale delle opere appaltate fino a €. 566.297,12.
Assumeva il che già in corso d'opera l'immobile aveva evidenziato problematiche Per_1 derivanti dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, vizi che non erano stati eliminati nonostante
ON RR gli interventi posti in essere dall'impresa appaltatrice e che erano persistiti e finanche aumentati anche dopo il termine dei lavori, non consentendo l'immediata consegna e presa di possesso dell'abitazione da parte del committente.
L'opponente precisava che, come rilevabile dalle interlocuzioni epistolari intervenute tra le parti contrattuali, allegate all'atto di citazione, l'immobile era, sostanzialmente, ancora in fase di ultimazione, considerato che i vizi lamentati non erano mai stati eliminati;
in conseguenza delle numerose contestazioni sulle opere eseguite, il committente aveva sospeso il pagamento del saldo, allo scopo di accertare i lavori effettivamente eseguiti nonché la corrispondenza del materiale pagato con quello fornito, rendendosi disponibile al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
Il eccepiva, quindi, in via preliminare, l'inammissibilità della procedura monitoria, Per_1
atteso che le opere commissionate non erano state ultimate, necessitando di continui ripristini, e che l'appaltatore avrebbe potuto richiedere il saldo del pagamento solo a seguito della consegna, con relativa accettazione da parte del committente, dell'immobile ultimato ed esente da vizi e/o difetti.
Nel merito, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, richieste in modo del tutto generico, senza alcun riferimento ai lavori ai quali si riferivano, nonché di aver corrisposto somme esorbitanti, non dovute e superiori rispetto a quanto preventivato, soprattutto relativamente al costo sostenuto per la realizzazione degli impianti elettrici e per la posa in opera del parquet e alla mancata detrazione dell'acconto versato di €. 25.500,00 oltre Iva;
contestava, inoltre, la sussistenza di vizi sull'immobile oggetto di appalto, sia costruttivi sia relativi al materiale impiegato sul cantiere, così come specificati nella perizia tecnica di parte prodotta agli atti del giudizio, e la debenza degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, considerato che la predetta normativa era applicabile solamente a contratti conclusi tra persone giuridiche.
Pertanto, la parte opponente spiegava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere: a) la restituzione dell'acconto versato di €. 28.050,00 compresa Iva, non detratto dal costo finale dell'appalto; b) la somma corrispondente ai costi per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino a regola d'arte di quanto eseguito dall'appaltatore, pari a €. 148.060,00; c) il pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera, pari a €. 200,00 per ogni settimana di ritardo (dal 12.02.2008 fino al 18.05.2010), pari a €. 22.400,00; d) il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'appaltatore, commisurato all'importanza dell'opera e al valore del contratto, per un importo di
€. 100.000,00; e) il risarcimento del danno esistenziale sofferto dal committente, quantificato in €.
20.000,00; f) la riduzione del prezzo del 20% sulla somma corrisposta per l'appalto di €. 500.000,00, pari a €. 100.000,00.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza di comparizione delle parti del 03.07.2012, si costituiva in giudizio la società la quale contestava le avverse CP_1 argomentazioni, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità della procedura monitoria sollevata dalla parte opponente, in quanto le opere appaltate risultavano terminate alla data del 18.05.2010 - come attestato dal tecnico asseverante e dallo stesso committente nella dichiarazione di fine lavori depositata presso il in pari data - e la denuncia di CP_2
presunti vizi sulle opere appaltate non avrebbe potuto acquisire valore ostativo rispetto all'effettiva ultimazione dei lavori.
Nel merito, la società opposta deduceva come l'opposizione fosse da ritenersi infondata, in quanto le opere appaltate erano state interamente eseguite e tale circostanza era provata dai verbali di sopralluogo del 29.09.2011 e del 21.11.2011 e dalla relativa elencazione dei vizi lamentati dalla parte opponente, costituiti da piccoli ripristini, riconosciuti ed eliminati dalla in base alla CP_1
promessa, resa dal committente in occasione dei sopralluoghi, che il pagamento del saldo sarebbe stato eseguito dopo l'effettuazione dei suddetti lavori di ripristino.
Deduceva, altresì, che, successivamente al sopralluogo del 29.09.2011, l'impresa opposta aveva eseguito l'eliminazione dei difetti riscontrati ma il committente non aveva provveduto, come invece concordato, al pagamento del saldo, nemmeno dopo aver effettuato l'ulteriore sopralluogo del
21.11.2011 con il direttore dei lavori, durante il quale si era provveduto a verificare lo stato dei lavori e dal quale era emerso che l'appaltatrice aveva proceduto all'eliminazione dei vizi denunciati dal committente;
quest'ultimo, tuttavia, benché smentito dal direttore dei lavori da egli stesso incaricato, aveva perseverato nelle proprie pretese, evidenziando la sussistenza di vizi inesistenti o già emendati dall'appaltatrice, al solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, circostanza dimostrata anche dal fatto che il committente aveva formalmente richiesto di rateizzare il pagamento dell'importo richiesto, con riduzione dello stesso a complessivi €. 10.000,00, in virtù della presenza di vizi/difetti di costruzione mai denunciati in precedenza e oggetto del presente giudizio di opposizione.
L'opposta deduceva, altresì, che le somme ingiunte erano state previste, in precedenza, in preventivi di spesa, accettati dal committente e dal suo direttore dei lavori, ed erano perfettamente congruenti, nel loro ammontare, rispetto ai lavori effettuati ai quali si riferivano, come rilevabile dalla documentazione allegata alla comparsa;
in merito all'asserita mancata restituzione al committente dell'acconto versato, la società opposta rilevava che la relativa somma di €. 25.500,00 oltre Iva era stata debitamente detratta dal pagamento del settimo S.A.L. e tanto lo si poteva evincere dai documenti prodotti in giudizio dalla Controparte_1
La infine, rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta CP_1
ON RR dall'opponente, ritenendola strumentale alla contestazione della qualità delle opere eseguite e al rilievo di vizi di costruzione inesistenti, come accertato durante i sopralluoghi effettuati, e mai contestati in precedenza;
sull'applicazione della penale per ritardata consegna dell'opera, la CP_1
evidenziava che i lavori erano stati sospesi con provvedimento del 26.09.2007 e fino alla fine
[...]
del mese di ottobre 2007, e che - a fronte di un contratto iniziale che prevedeva un importo totale dei lavori di €. 305.000,00 oltre Iva - erano stati realizzati lavori extra contratto, che avevano rideterminato il prezzo dell'appalto in complessivi €. 564.181,12, circostanze queste che avrebbero vanificato ogni richiesta di penale per ritardata consegna dell'opera appaltata.
La chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente CP_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione.
Con ordinanza resa all'udienza del 03.07.2012, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza resa all'udienza del 21.10.2014, veniva dichiarata l'interruzione del processo,
a seguito del decesso del comunicata dal procuratore costituito della parte Persona_1
opponente.
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto, depositato in data 21.01.2015 e notificato il 13.02.2015 alla società opposta con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c., il giudizio veniva riassunto dagli eredi del Per_1
e .
[...] Parte_1 Parte_2
All'udienza del 07.06.2016, la parte opponente dichiarava di rinunciare all'espletamento della c.t.u. precedentemente richiesta e, all'udienza del 30.05.2007, rinunciava espressamente anche domanda riconvenzionale proposta con l'atto introduttivo del giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
ON RR GI anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, giusta contratto di appalto (concernente lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sull'immobile ubicato in Bari alla via Adriatico n. 4), stipulato il 20.11.2006 tra in qualità di committente appaltante, e la società in qualità di Persona_1 CP_1
impresa appaltatrice.
GI rammentare che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
ON RR Pertanto, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, come del resto confermato dall'art. 1460
c.c., a tenore del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, sempre applicandosi nell'appalto i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, se il committente rifiuta ingiustificatamente il residuo corrispettivo,
l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460 c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr.
Cass. Civ. n. 8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 12609/2002).
In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso in esame, le parti avevano stabilito che, per i pagamenti, sarebbero stati emessi dei
S.A.L. (stato avanzamento lavori), il cui importo sarebbe stato corrisposto alla presentazione della relativa fattura;
dopo la realizzazione e il pagamento relativo all'ultimo S.A.L., sarebbe stato versato dal committente, alla consegna e accettazione dei lavori, il saldo pari al 10% dell'importo dell'appalto pattuito.
ON RR Orbene, tanto chiarito in ordine agli specifici accordi intercorsi tra le parti ed applicando alla fattispecie i principi generali sopra rassegnati, deve affermarsi che il mancato pagamento del saldo da parte del committente era giustificato dal fatto che non vi era stata accettazione delle opere realizzate e, dunque, non era imputabile ad una carenza di buona fede contrattuale, proprio in forza del più volte richiamato principio inadimplenti non est adimplendum.
Sul punto, proprio in tema di buona fede contrattuale, non può trascurarsi il contegno tenuto dal committente durante tutta la fase precontenziosa: è provato documentalmente l'interesse del al superamento della controversia e, dunque, l'interesse alla consegna dei lavori Persona_1 effettuati a perfetta regola d'arte, avendo sempre palesato il proprio intento volto all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, subordinandolo all'adempimento dell'altro contraente, in riferimento alla consegna delle opere appaltate esenti da vizi e difetti.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice su commissione dell'odierna parte opponente.
È opportuno premettere una breve ricostruzione dei fatti contestati dall'opponente e delle relative difese della parte opposta, nei limiti della rilevanza ai fini della decisione.
Le contestazioni dell'opponente, che si rinvengono nell'atto di opposizione, si sono puntualizzate, in primo luogo, sull'inidoneità del credito azionato a fondare il procedimento di ingiunzione per carenza dei requisiti della certezza e della esigibilità, in quanto il contratto di appalto prevedeva il pagamento sulla base dell'emissione di stati di avanzamento lavori da corrispondere, globalmente, solo all'esito del collaudo dei lavori eseguiti e all'accettazione delle opere verificate, accettazione mai avvenuta, poiché le opere realizzate risultavano incomplete e affette da vizi, prontamente contestati all'impresa appaltatrice;
non essendosi verificata la condizione essenziale prevista dal contratto per l'effettuazione del pagamento totale dei lavori, il credito risultava inesigibile.
In secondo luogo, l'opponente ha dedotto l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, evidenziando che, nella realizzazione delle opere previste dal contratto di appalto del 20.11.2006, venivano riscontrati gravi vizi, tutti descritti nella relazione tecnica di stima redatta dal consulente tecnico di parte (prodotta in giudizio) e oggetto dei verbali di sopralluogo del 29.09.2011 e del
21.11.2011, con i quali l'impresa appaltatrice si impegnava all'eliminazione dei difetti riscontrati sui lavori già effettuati e all'ultimazione delle opere rimaste incomplete, impegno che rimaneva disatteso, nonostante i vari solleciti rivolti all'adempimento delle obbligazioni assunte.
Nella relazione tecnica di stima allegata all'atto di citazione venivano rilevate opere previste dal contratto e non realizzate, nonché imperfezioni nella realizzazione di alcune lavorazioni;
il costo
ON RR complessivo dei lavori da eseguire, per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per realizzare le opere previste dal contratto e non completate, risultava stimato in €. 148.060,00.
La creditrice opposta, nella propria comparsa di risposta, in relazione a tali eccezioni, ha dedotto che le opere erano state interamente eseguite e che la riferita circostanza era rinvenibile dal verbale di sopralluogo del 29.09.2011 e dal relativo elenco dei vizi riscontrati, considerati dei piccoli ripristini, successivamente effettuati dalla solamente per poter ottenere il saldo del CP_1
pagamento dovuto secondo contratto, pagamento che tuttavia veniva negato dal committente;
anche la contestazione riguardante l'inesattezza delle somme ingiunte rispetto ai lavori eseguiti veniva ritenuta infondata dall'opposta, in quanto i vari preventivi di spesa erano stati accettati sia dalla direzione lavori sia dal committente, il quale non avrebbe potuto esimersi dal comportamento secondo buona fede contrattuale e, quindi, dall'effettuare il pagamento di quanto dovuto.
Orbene, previamente deve essere valutata la fondatezza della pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla società odierna opposta.
Come innanzi precisato, nell'ambito del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
A tale regola va associata - in considerazione delle contrapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, segnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(cfr. Cass. Civ. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in relazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore,
ON RR che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. Civ. n. 3472/2008).
Nel caso di specie, va osservato che la pretesa di pagamento della creditrice opposta non è sorretta dalla dimostrazione, processualmente dovuta all'esito dell'avversa exceptio inadimpleti contractus, di avere adempiuto in modo esatto alle prestazioni contrattualmente pattuite.
Sul punto, rileva la totale mancanza della prova dell'esatto adempimento della società appaltatrice, la quale ha mostrato disinteresse per l'esito del giudizio, non provvedendo a supportare al livello probatorio la propria pretesa creditoria avanzata nei confronti del committente;
infatti, non si rinvengono in atti elementi probatori idonei a corroborare la pretesa di pagamento del saldo azionata dall'opposta.
Pertanto, deve ritenersi infondata la domanda principale di condanna del committente al pagamento del corrispettivo contrattuale nei confronti dell'opposta.
Alla luce di quanto innanzi argomentato, la spiegata opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla deve delibare questo Giudice sulla domanda riconvenzionale originariamente avanzata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, in corso di causa, la parte opponente, all'udienza del
18.07.2017, ha rinunciato espressamente alla stessa.
Come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, la rinuncia alla domanda - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio - non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. Civ., n. 23749/2011).
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle parti.
Le spese del giudizio liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa
(da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale - con riduzione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , eredi di Parte_1 Parte_2
[...] con atto di citazione notificato il 19.03.2012 nei confronti di Persona_2 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 47/2012 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.01.2012 nel procedimento R.G. n. 137/2012;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
e , delle spese processuali del giudizio, che liquida in €. Parte_1 Parte_2
4.067,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali 15% e accessori come per legge, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 07.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RR
ON RR