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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4297/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amalfi - Largo F.amodio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000226237000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170017972815000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170023211038000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180007518176000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180017623539000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026062174000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190000911826000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200008926078000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210013842933000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220017428567000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220017428567000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220022840763000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002775588000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002775588000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230020928784000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230029937555000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230029937555000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010606524 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010600106 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010600106 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00883 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00983 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00557 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00579 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M304259 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.09.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259000226237000 che assumeva pervenuta il 17.05.2025 , con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 140.474,08 relativa a crediti vari di natura tributaria e non. Limitava, infatti, l'opposizione ai seguenti atti:
cartella di pagamento n. 10020170017972815000, presumibilmente notificata in data 08.02.2018, a titolo di Imposta di registro anno 2014;
cartella di pagamento n. 10020170023211038000, presumibilmente notificata in data 06.02.2018, a titolo di Irpef anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020180007518176000, presumibilmente notificata in data 13.03.2018, a titolo di Diritti Camera di Commercio anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020180017623539000, presumibilmente notificata in data 05.09.2018, a titolo di Iva ed Irpef, anno di riferimento 2013;
cartella di pagamento n. 10020180026062174000, presumibilmente notificata in data 02.02.2019, a titolo di Iva anno di riferimento 2015;
cartella di pagamento n. 10020190000911826000, presumibilmente notificata in data 02.02.2019, a titolo di Irap anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020200008926078000, presumibilmente notificata in data 22.09.2021, a titolo di Irpef anno di riferimento 2016;
cartella di pagamento n. 10020210013842933000, presumibilmente notificata in data 09.06.2022, a titolo di Irpef anno di riferimento 2017;
cartella di pagamento n. 10020220017428567000, presumibilmente notificata in data 30.11.2022, a titolo di Tari-Tares, anno di riferimento 2013-2014;
cartella di pagamento n. 10020220022840763000, presumibilmente notificata in data 09.02.2023, controlli ex art. 36 bis d. lgs 462/97, anno di riferimento 2015;
cartella di pagamento n. 10020230002775588000, presumibilmente notificata in data 06.04.2023, a titolo di Iva ed Irpef, anno di riferimento 2017-2018;
cartella di pagamento n. 10020230020928784000, presumibilmente notificata in data 18.09.2023, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2019;
cartella di pagamento n. 10020230029937555000, presumibilmente notificata in data 21.11.2023, a titolo di TARI, anno di riferimento 2015-2016;
avviso di accertamento TF9010606524/2018, presumibilmente notificato in data 14.12.2018, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2013; avviso di accertamento TF9010600106/2019, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2013-2015;
intimazione di pagamento n. TF9IPPN008832019, presumibilmente notificata in data 28.11.2019, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2015;
intimazione di pagamento n. TF9IPPN009832019, presumibilmente notificata in data 18.12.2019, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2013;
intimazione di pagamento n. TF9IPRN005572021, presumibilmente notificata in data 09.07.2021, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2013;
intimazione di pagamento n. TF9IPRN005792021, presumibilmente notificata in data 14.07.2021, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2015;
avviso di accertamento TF901M304259/2022, presumibilmente notificato in data 28.11.2022, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2017
eccependo la intervenuta prescrizione della pretesa ,in assenza di notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti sottesi, degli avvisi bonari, per difetto di motivazione, omessa allegazione atti presupposti;
per violazione e falsa applicazione art. 25 DPR 602/73 ;per illegittimità, infondatezza ed inapplicabilità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI la quale , nel dedurre la infondatezza della domanda fornendo prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi del decorso della prescrizione , in via pregiudiziale in rito, eccepiva la inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 D.
Lgs 546/92 perché proposto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,avvenuta in data
28.03.2025 .
Si costituivano il Comune di Amalfi, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano i quali, ciascuno per quanto di propria competenza , chiedevano il rigetto dell'opposizione ,in assenza di vizi propri dell'atto impugnato e per definitività della pretesa.
Con memorie ritualmente depositate,il ricorrente replicava all'eccezione di tardività ribadendo che la notifica fosse avvenuta in data 17.05.2025 , a sostegno depositava stampa della tracciatura online del gestore postale relativa al percorso ed allo stato della spedizione della raccomandata n.674134805494 ,spedita il 06.02.2025 e disponibile per il ritiro presso l'Ufficio P.T. di S .Nominativo_2 di Scafati a partire del 17.05.2025,data,appunto, della notifica;
per il resto resisteva agli avversi rilievi , rimarcando le proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026, sulle conclusioni delle parti presenti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via del tutto pregiudiziale ed assorbente si osserva: il giudice tributario, per emettere la sua decisione, deve previamente esaminare e risolvere una serie di quesiti ("punti preliminari"), vuoi concernenti il rito
(questioni pregiudiziali di rito o attinenti al processo),vuoi riguardanti il merito. Tralasciando le questione preliminari di merito qui non di interesse e passando all'esame delle questioni pregiudiziali di rito, si rileva che trattasi di vicende che afferiscono a una fase logicamente preliminare all'esame del merito della domanda, destinata a un controllo circa l'esistenza e la validità del processo e l'esistenza dei requisiti dell'azione.
Tali questioni ,tra le altre, possono riguardare la validità e regolarità formale degli atti processuali, cominciando dalla domanda introduttiva .
A tale stregua,fondata è la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso perchè introdotto oltre il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato ,ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/92 .
Il termine di proposizione del ricorso ,infatti, ai sensi dell'art. 21 D Lgs 546/92 non risulta osservato, essendo risultato dimostrato che la notifica della intimazione di pagamento n. 10020259000226237000 spedita con raccomandata n. 67413480454-9 del 03.02.2025 è avvenuta in data 28.03.2025 , come documentato dal prodotto avviso di ricevimento depositato dalla convenuta Agenzia SI e , non anche in data 17.05.2025, come assume il ricorrente.
La tracciatura on line depositata ,infatti, è riferita ad un diverso numero di raccomandata
( n.674134805494) afferente ad una spedizione che non è coincidente a quello (n . 67413480454-9 ) corrispondente al numero dell'intimazione qui impugnata.,come è dato rilevare dalla stampigliatura del numero dell'atto impositivo notificato e riportato sull'avviso di ricevimento .
Tale elemento di prova consente di ritenere che la notifica effettuata il 28.03.2025 si riferisce all'intimazione impugnata, consentendo una adeguata individuazione della data della notifica e dell'atto a cui si riferisce con la conseguenza che il termine di giorni sessanta previsto dalla norma non è stato rispettato, essendo stato ,il ricorso, notificato in data 14.07.2025 .
Il ricorso ,perciò ,è inammissibile.
Nella statuizione che precede restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni delle parti.
Le spese, come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida , in favore del Comune di Amalfi e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in € 250,00 ognuno ,oltre accessori se dovuti;
in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia Entrate SI , che liquida in € 1.500,00 ognuno ,oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 21.01.2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4297/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amalfi - Largo F.amodio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000226237000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170017972815000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170023211038000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180007518176000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180017623539000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026062174000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190000911826000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200008926078000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210013842933000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220017428567000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220017428567000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220022840763000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002775588000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002775588000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230020928784000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230029937555000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230029937555000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010606524 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010600106 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010600106 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00883 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00983 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00557 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00579 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M304259 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.09.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259000226237000 che assumeva pervenuta il 17.05.2025 , con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 140.474,08 relativa a crediti vari di natura tributaria e non. Limitava, infatti, l'opposizione ai seguenti atti:
cartella di pagamento n. 10020170017972815000, presumibilmente notificata in data 08.02.2018, a titolo di Imposta di registro anno 2014;
cartella di pagamento n. 10020170023211038000, presumibilmente notificata in data 06.02.2018, a titolo di Irpef anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020180007518176000, presumibilmente notificata in data 13.03.2018, a titolo di Diritti Camera di Commercio anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020180017623539000, presumibilmente notificata in data 05.09.2018, a titolo di Iva ed Irpef, anno di riferimento 2013;
cartella di pagamento n. 10020180026062174000, presumibilmente notificata in data 02.02.2019, a titolo di Iva anno di riferimento 2015;
cartella di pagamento n. 10020190000911826000, presumibilmente notificata in data 02.02.2019, a titolo di Irap anno di riferimento 2014;
cartella di pagamento n. 10020200008926078000, presumibilmente notificata in data 22.09.2021, a titolo di Irpef anno di riferimento 2016;
cartella di pagamento n. 10020210013842933000, presumibilmente notificata in data 09.06.2022, a titolo di Irpef anno di riferimento 2017;
cartella di pagamento n. 10020220017428567000, presumibilmente notificata in data 30.11.2022, a titolo di Tari-Tares, anno di riferimento 2013-2014;
cartella di pagamento n. 10020220022840763000, presumibilmente notificata in data 09.02.2023, controlli ex art. 36 bis d. lgs 462/97, anno di riferimento 2015;
cartella di pagamento n. 10020230002775588000, presumibilmente notificata in data 06.04.2023, a titolo di Iva ed Irpef, anno di riferimento 2017-2018;
cartella di pagamento n. 10020230020928784000, presumibilmente notificata in data 18.09.2023, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2019;
cartella di pagamento n. 10020230029937555000, presumibilmente notificata in data 21.11.2023, a titolo di TARI, anno di riferimento 2015-2016;
avviso di accertamento TF9010606524/2018, presumibilmente notificato in data 14.12.2018, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2013; avviso di accertamento TF9010600106/2019, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2013-2015;
intimazione di pagamento n. TF9IPPN008832019, presumibilmente notificata in data 28.11.2019, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2015;
intimazione di pagamento n. TF9IPPN009832019, presumibilmente notificata in data 18.12.2019, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2013;
intimazione di pagamento n. TF9IPRN005572021, presumibilmente notificata in data 09.07.2021, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2013;
intimazione di pagamento n. TF9IPRN005792021, presumibilmente notificata in data 14.07.2021, a titolo di Irpef, anno di riferimento 2015;
avviso di accertamento TF901M304259/2022, presumibilmente notificato in data 28.11.2022, a titolo di
Irpef, anno di riferimento 2017
eccependo la intervenuta prescrizione della pretesa ,in assenza di notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti sottesi, degli avvisi bonari, per difetto di motivazione, omessa allegazione atti presupposti;
per violazione e falsa applicazione art. 25 DPR 602/73 ;per illegittimità, infondatezza ed inapplicabilità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI la quale , nel dedurre la infondatezza della domanda fornendo prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi del decorso della prescrizione , in via pregiudiziale in rito, eccepiva la inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 D.
Lgs 546/92 perché proposto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,avvenuta in data
28.03.2025 .
Si costituivano il Comune di Amalfi, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano i quali, ciascuno per quanto di propria competenza , chiedevano il rigetto dell'opposizione ,in assenza di vizi propri dell'atto impugnato e per definitività della pretesa.
Con memorie ritualmente depositate,il ricorrente replicava all'eccezione di tardività ribadendo che la notifica fosse avvenuta in data 17.05.2025 , a sostegno depositava stampa della tracciatura online del gestore postale relativa al percorso ed allo stato della spedizione della raccomandata n.674134805494 ,spedita il 06.02.2025 e disponibile per il ritiro presso l'Ufficio P.T. di S .Nominativo_2 di Scafati a partire del 17.05.2025,data,appunto, della notifica;
per il resto resisteva agli avversi rilievi , rimarcando le proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026, sulle conclusioni delle parti presenti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via del tutto pregiudiziale ed assorbente si osserva: il giudice tributario, per emettere la sua decisione, deve previamente esaminare e risolvere una serie di quesiti ("punti preliminari"), vuoi concernenti il rito
(questioni pregiudiziali di rito o attinenti al processo),vuoi riguardanti il merito. Tralasciando le questione preliminari di merito qui non di interesse e passando all'esame delle questioni pregiudiziali di rito, si rileva che trattasi di vicende che afferiscono a una fase logicamente preliminare all'esame del merito della domanda, destinata a un controllo circa l'esistenza e la validità del processo e l'esistenza dei requisiti dell'azione.
Tali questioni ,tra le altre, possono riguardare la validità e regolarità formale degli atti processuali, cominciando dalla domanda introduttiva .
A tale stregua,fondata è la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso perchè introdotto oltre il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato ,ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/92 .
Il termine di proposizione del ricorso ,infatti, ai sensi dell'art. 21 D Lgs 546/92 non risulta osservato, essendo risultato dimostrato che la notifica della intimazione di pagamento n. 10020259000226237000 spedita con raccomandata n. 67413480454-9 del 03.02.2025 è avvenuta in data 28.03.2025 , come documentato dal prodotto avviso di ricevimento depositato dalla convenuta Agenzia SI e , non anche in data 17.05.2025, come assume il ricorrente.
La tracciatura on line depositata ,infatti, è riferita ad un diverso numero di raccomandata
( n.674134805494) afferente ad una spedizione che non è coincidente a quello (n . 67413480454-9 ) corrispondente al numero dell'intimazione qui impugnata.,come è dato rilevare dalla stampigliatura del numero dell'atto impositivo notificato e riportato sull'avviso di ricevimento .
Tale elemento di prova consente di ritenere che la notifica effettuata il 28.03.2025 si riferisce all'intimazione impugnata, consentendo una adeguata individuazione della data della notifica e dell'atto a cui si riferisce con la conseguenza che il termine di giorni sessanta previsto dalla norma non è stato rispettato, essendo stato ,il ricorso, notificato in data 14.07.2025 .
Il ricorso ,perciò ,è inammissibile.
Nella statuizione che precede restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni delle parti.
Le spese, come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida , in favore del Comune di Amalfi e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in € 250,00 ognuno ,oltre accessori se dovuti;
in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia Entrate SI , che liquida in € 1.500,00 ognuno ,oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 21.01.2026