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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Gentile Giuseppe ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 4164/2019
Sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AUTORINO MARIA FILOMENA ANNUNZIATA DR
e domiciliata presso il loro studio in Via Pentelete, 19 in
OTTAVIANO;
Opponente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. in proprio e nella qualità di CP_1
mandatario della società rappresentato e difeso CP_2
dall'avv.to MINICUCCI MASSIMILIANO e domiciliato presso la
Sede Provinciale di Nola alla via Variante 7/bis- NOLA
Opposto
CONTRO in persona del l.r.p.t. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to MINUCCI DR
MINUCCI presso il quale domicilia in NAPOLI alla via Fontana n.
27/10.
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nell'atto introduttivo. In particolare, chiedeva l'annullamento di un'intimazione di pagamento basata su una serie di avvisi di addebito analiticamente indicati nel ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente trascritti, stante il mancato pagamento di crediti previdenziali in relazione agli anni dal
2012 al 2015. A sostegno della tesi assumeva che la procedura era viziata dall'omessa notifica degli AVA ed eccepiva la prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio l' , opponendosi alle pretese della parte CP_1 ricorrente, assumeva la corretta procedura e chiedeva il rifiuto della domanda.
Si costituiva anche l , con una Controparte_3 articolata memoria difensiva, ribadiva la corretta notifica degli atti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente depositava istanza di sgravio indirizzata all' e motivava la richiesta sull'assunto che l'attività CP_1 era cessata il 16.12.2013 ed allegava visura camerale storica.
A detta richiesta l' comunicava che la posizione n. 28515142 era CP_1 cessata al 16/12/2013 e di aver inoltrato all'UO competente la richiesta di annullamento di tutti gli avvisi d'addebito emessi successivamente alla data di cancellazione. Per tali motivi gli avvisi di addebito notificati per contributi previdenziali dal 2014 debbono intendersi automaticamente decaduti.
Nella fattispecie concreta devono, pertanto, ritenersi cancellati dalla pretesa dell'ente gli avvisi di addebito n.
37120140021001604000 notificato il giorno 11.02.2015,
37120150008096217000 notificato il giorno 26.10.2015,
37120160005586210000 notificato il giorno 12.05.2015 e
37120160016438300000 notificato il giorno 19.11.2015, tutti relativi a contributi previdenziali per anni successivi al 2013.
Gli avvisi di addebito precedenti relativi agli anni 2012 e 2013 ossia quelli elencati di seguito con numero:
37120130014812063000 notificato il giorno 14.02.2014,
37120140004948887000 notificato il giorno 12.04.2014,
37120140011448880000 notificato il giorno 21.10.2014 essendo stati notificati nei termini di legge, non sono prescritti.
In conclusione lo sgravio operato dall comporta, senz'altro, la CP_1 conseguente nullità in merito ai contributi riferiti agli anni successivi al 2013 (data in cui la ricorrente ha cessato l'attività) e supra indicati.
Un discorso a parte meritano i contributi contenuti nei residui avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013.
Avverso tale cartella il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali, preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/95. Ed infatti l'art. 3 della prefata legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni.
Nel caso in oggetto del presente giudizio, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito. Ciò posto, gli avvisi di addebito sono stati notificati alla data del 14.02.2014, del 12.06.2013 e del 21.10.24 e che è intervenuto un atto successivo di interruzione della prescrizione riportato dalla nel suo fascicolo processuale ed Controparte_3
attinente all'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2015 903848
4218 000 notificato alla data dell'8.5.2015 (risulta la data dall'avviso di avvenuta notifica) si intende interrotto il termine di prescrizione quinquennale. E' palese che la posizione contributiva del ricorrente, in riferimento agli anni 2012 e 2013, non è prescritta non essendo trascorsi i cinque anni previsti.
Ne deriva che gli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013 non sono da annullarsi in quanto non prescritti.
Sussistono equi motivi per compensare per intero le spese processuali, avendo l'opponente proposto impugnazione concernente vizi del procedimento e non questioni attinenti la debenza del tributo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuti gli avvisi di addebito n.
37120140021001604000;
37120150008096217000;
37120160005586210000;
37120160016438300000. - Dichiara legittimi e non prescritti gli avvisi di addebito n.
37120130014812063000;
37120140004948887000;
37120140011448880000
relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013.
Compensa per intero le spese processuali.
Nola, lì 17/12/2025
Il Got
Dott. Gentile Giuseppe
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Gentile Giuseppe ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 4164/2019
Sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AUTORINO MARIA FILOMENA ANNUNZIATA DR
e domiciliata presso il loro studio in Via Pentelete, 19 in
OTTAVIANO;
Opponente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. in proprio e nella qualità di CP_1
mandatario della società rappresentato e difeso CP_2
dall'avv.to MINICUCCI MASSIMILIANO e domiciliato presso la
Sede Provinciale di Nola alla via Variante 7/bis- NOLA
Opposto
CONTRO in persona del l.r.p.t. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to MINUCCI DR
MINUCCI presso il quale domicilia in NAPOLI alla via Fontana n.
27/10.
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nell'atto introduttivo. In particolare, chiedeva l'annullamento di un'intimazione di pagamento basata su una serie di avvisi di addebito analiticamente indicati nel ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente trascritti, stante il mancato pagamento di crediti previdenziali in relazione agli anni dal
2012 al 2015. A sostegno della tesi assumeva che la procedura era viziata dall'omessa notifica degli AVA ed eccepiva la prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio l' , opponendosi alle pretese della parte CP_1 ricorrente, assumeva la corretta procedura e chiedeva il rifiuto della domanda.
Si costituiva anche l , con una Controparte_3 articolata memoria difensiva, ribadiva la corretta notifica degli atti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente depositava istanza di sgravio indirizzata all' e motivava la richiesta sull'assunto che l'attività CP_1 era cessata il 16.12.2013 ed allegava visura camerale storica.
A detta richiesta l' comunicava che la posizione n. 28515142 era CP_1 cessata al 16/12/2013 e di aver inoltrato all'UO competente la richiesta di annullamento di tutti gli avvisi d'addebito emessi successivamente alla data di cancellazione. Per tali motivi gli avvisi di addebito notificati per contributi previdenziali dal 2014 debbono intendersi automaticamente decaduti.
Nella fattispecie concreta devono, pertanto, ritenersi cancellati dalla pretesa dell'ente gli avvisi di addebito n.
37120140021001604000 notificato il giorno 11.02.2015,
37120150008096217000 notificato il giorno 26.10.2015,
37120160005586210000 notificato il giorno 12.05.2015 e
37120160016438300000 notificato il giorno 19.11.2015, tutti relativi a contributi previdenziali per anni successivi al 2013.
Gli avvisi di addebito precedenti relativi agli anni 2012 e 2013 ossia quelli elencati di seguito con numero:
37120130014812063000 notificato il giorno 14.02.2014,
37120140004948887000 notificato il giorno 12.04.2014,
37120140011448880000 notificato il giorno 21.10.2014 essendo stati notificati nei termini di legge, non sono prescritti.
In conclusione lo sgravio operato dall comporta, senz'altro, la CP_1 conseguente nullità in merito ai contributi riferiti agli anni successivi al 2013 (data in cui la ricorrente ha cessato l'attività) e supra indicati.
Un discorso a parte meritano i contributi contenuti nei residui avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013.
Avverso tale cartella il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali, preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/95. Ed infatti l'art. 3 della prefata legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni.
Nel caso in oggetto del presente giudizio, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito. Ciò posto, gli avvisi di addebito sono stati notificati alla data del 14.02.2014, del 12.06.2013 e del 21.10.24 e che è intervenuto un atto successivo di interruzione della prescrizione riportato dalla nel suo fascicolo processuale ed Controparte_3
attinente all'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2015 903848
4218 000 notificato alla data dell'8.5.2015 (risulta la data dall'avviso di avvenuta notifica) si intende interrotto il termine di prescrizione quinquennale. E' palese che la posizione contributiva del ricorrente, in riferimento agli anni 2012 e 2013, non è prescritta non essendo trascorsi i cinque anni previsti.
Ne deriva che gli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013 non sono da annullarsi in quanto non prescritti.
Sussistono equi motivi per compensare per intero le spese processuali, avendo l'opponente proposto impugnazione concernente vizi del procedimento e non questioni attinenti la debenza del tributo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuti gli avvisi di addebito n.
37120140021001604000;
37120150008096217000;
37120160005586210000;
37120160016438300000. - Dichiara legittimi e non prescritti gli avvisi di addebito n.
37120130014812063000;
37120140004948887000;
37120140011448880000
relativi ai contributi previdenziali degli anni 2012 e 2013.
Compensa per intero le spese processuali.
Nola, lì 17/12/2025
Il Got
Dott. Gentile Giuseppe