TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22761/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22761/2019 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1
via G. Oberdan n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
OPPONENTE
Contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
OPPOSTA
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CHIAMATA IN CAUSA
Controparte_2
–
[...]
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato in data 29.3.2019,
ha convenuto in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. per sentir revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1986/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.1.2019 e notificato in data 19.2.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 106.319,40 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore della HDI Assicurazioni S.p.A. a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. a seguito dell'escussione della garanzia fideiussoria n.
497403395 rilasciata da HDI a vantaggio di a garanzia del rimborso degli aiuti all'agricoltura P_
concessi a valere sulla Misura 112 “Primo insediamento dei giovani in agricoltura – pacchetto giovani” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 a favore del sig. , formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente autorizzare la chiamata Pt_1 in causa dell' Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonché dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Controparte_5
Palermo, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo e se del caso accertando, in relazione alla presente controversia, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e la competenza territoriale del Tribunale civile di Palermo, in ragione di quanto disposto dall'art. 25 cpc (foro erariale); 2) in ogni caso ed ove richiesta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare con ogni statuizione la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcuno dei presupposti di legge. 3) In subordine ed in accoglimento della superiore opposizione annullare e/o revocare, con ogni statuizione consequenziale il decreto ingiuntivo opposto, ed in via di gradato subordine: a) ritenere e dichiarare la tardività o comunque l'illegittimità (in ragione della mancata opposizione dell'exceptio doli e delle altre ragioni sopra illustrate) dell'escussione della polizza fideiussoria effettuata da e, conseguentemente, l'insussistenza in capo a HDI spa di P_
qualsivoglia diritto di rivalsa o di credito nei confronti del sig. , con ogni Parte_1
statuizione consequenziale. b) in ogni caso ed in via subordinata, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo alla HDI spa del diritto al riconoscimento degli interessi moratori in relazione al credito azionato nei confronti del sig. . c) accertare, previa Parte_1 disapplicazione dei provvedimenti adottati dall' Controparte_6
[...] l'insussistenza dei presupposti per la revoca del Controparte_4 contributo e la piena regolarità degli interventi realizzati dal sig. , per l'effetto accertando Pt_1 da un lato l'insussistenza di un diritto in capo all'Amministrazione al recupero delle somme già erogate a titolo di acconto sul contributo concesso, e dall'altro accertando in capo al sig. e Pt_1 nei confronti dell' Controparte_4
e/o il diritto alla corresponsione del saldo del contributo richiesto con la
[...] P_
domanda di saldo (DOC. 15), pari ad un importo di euro 79.490,06 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento del saldo fino al soddisfo, e quindi la complessiva legittimità dell'intero contributo;
d) condannare l'
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_7 tempore, e/o l' in solido, in surroga e regresso rispetto al sig. (o in subordine in P_ Pt_1
favore del sig. ), alla restituzione in favore di HDI spa, della somma di euro Parte_1
106.319,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, percepiti in ragione dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria;
e) condannare l' Controparte_4
e/o l' , in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
[...] P_
in solido tra loro o in subordine ognuno per quanto di competenza, alla corresponsione in favore del sig. della somma di euro 79.490,06 a titolo di saldo del contributo riconosciuto Parte_1
con D.D.S. 5147 del 23/11/2011 (DOC. 3) e quantificato con la domanda di saldo di cui alla nota prot. 013080 del 21.10.2015 (DOC. 15); f) In subordine, condannare l'
[...]
e/o l' in solido tra loro o Controparte_4 P_ in subordine ognuno per quanto di competenza, all'espletamento della rendicontazione sulla domanda di saldo inoltrata dal sig. , ed alla corresponsione della somma di euro 79.490,06”. Pt_1
Il giudice ha disposto il differimento della prima udienza alla data del 15.1.2020. Si è costituita in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. in data 10.12.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: − autorizzare, occorrendo, la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106
c.p.c., di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, e/o dell' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a tal fine si chiede fin da ora, ai
[...]
sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., che il G.U. voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. in via preliminare di merito: − concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: − respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: − in ogni caso, occorrendo anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare in proprio nonché quale titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, Parte_1
Pagina 3 condannandolo a pagare ad HDI Assicurazioni S.p.a. la somma capitale di € 106.319,40, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso (19.2.2019) per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo. in via subordinata, per l'ipotesi in cui il creditore beneficiario divenisse parte del presente giudizio e l'Illustrissimo Tribunale adito accogliesse totalmente o parzialmente le domande dell'opponente: − accertare e dichiarare totalmente o parzialmente privo di giustificazione causale il pagamento delle somme corrisposte dalla scrivente Compagnia in forza della polizza fideiussoria per cui è causa e conseguentemente condannare ai sensi dell'art. 2033 e/o
2041 c.c. ed occorrendo anche in via riconvenzionale Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore e/o l'
[...] [...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a restituire a HDI Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 106.319,40 o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla data di pagamento (31/07/2018), fino all'effettivo soddisfo”. Con provvedimento del 13.12.2019 il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di e ha rinviato P_
l'udienza al 7.7.2020 poi svoltasi in data 1.12.2020 nelle forme della trattazione scritta. A scioglimento della riserva assunta il giudice, lette le memorie delle parti ha riconosciuto la natura di contratto autonomo di garanzia, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha ordinato alla parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Sicilia (Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea), rinviando all'udienza del 19.5.2021 in cui il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. L suddetto è rimasto contumace. Si è costituita in giudizio CP_4
in data 18.5.2021 e ha chiesto di rigettare ogni domanda nei suoi confronti in quanto il P_ provvedimento della Regione dell'aprile 2016, sulla cui illegittimità s'appuntano le doglianze di parte opponente nei confronti delle pp.aa., è stato impugnato dal sig. con ricorso Pt_1
straordinario, il quale è stato dichiarato inammissibile sostenendosi conseguentemente dalla difesa di che il provvedimento di revoca è da ritenersi ormai inoppugnabile. L'udienza per P_
l'ammissione dei mezzi istruttori si è poi svolta in data 29.11.2022 innanzi al giudice dott. Pietro
Persico subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 19.12.2022 ha accolto l'istanza istruttoria formulata da parte opponente e ha nominato CTU. Espletata e depositata la CTU, la causa è pervenuta all'udienza di definitiva precisazione delle conclusioni nella quale il giudice si è riservato;
sciolta la predetta riserva, con ordinanza del 18-6-2024 la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Pagina 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con nota di deposito del 17.4.2024 parte opposta ha depositato precedenti resi inter partes Parte opponente ha rappresentato che HDI Assicurazioni S.p.A. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto avendo agito in sede monitoria in rivalsa nei confronti di in Persona_1
seguito all'escussione della polizza da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia;
tale polizza fideiussoria era stata stipulata da a garanzia della corretta esecuzione delle opere realizzate in ragione Parte_1 dell'avvenuta percezione di euro 106.319,40 a titolo di anticipazione su un contributo finalizzato all'insediamento ed al sostegno degli imprenditori agricoli (Reg. CE n. 1698/2005 con cui l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede un aiuto in favore dei giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capoazienda). La difesa dell'opponente ha ancora esposto in fatto che: 1) , con domande di aiuto n. Parte_1
44750237347 e n. 9475113891, presentate all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, chiedeva la concessione degli aiuti previsti;
2) con nota n. 8833 del 29.5.2013, l' Controparte_4
ammetteva l'opponente al contributo individuando nel
[...]
04.06.2015 la data per l'ultimazione dei lavori, poi anticipato al 1.12.2014 e, successivamente a seguito di proroga, al 1.6.2015; 3) l'opponente ultimava i lavori in data 3.9.2015 e in data 30 marzo
2016 i funzionari incaricati dall'Assessorato effettuavano un sopralluogo accertando la piena regolarità delle opere realizzate;
4) tuttavia con Decreto del Dirigente del Servizio IX n. 5563 del
08.09.2016 l'Assessorato chiamato in causa, Ufficio Servizio Agricoltura di Enna, disponeva la revoca del contributo precedentemente riconosciuto in favore del sig. e con nota n. 41712 Pt_1
del 15 maggio 2018 escuteva la polizza fideiussoria stipulata dall'odierno opponente a garanzia dell'adempimento. La difesa di parte opponente ha quindi chiesto di accertare che l'escussione della polizza fideiussoria era avvenuta tardivamente quando era già esaurito il termine della copertura assicurativa (31.3.2017) e in assenza dei presupposti, che non erano dovuti gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002, che non sussiste alcun inadempimento da parte dell'opponente, in considerazione del fatto che le opere sono state tutte realizzate regolarmente e nel rispetto delle prescrizioni del bando con cui è stata avviata la procedura di erogazione dei contributi, chiedendo altresì
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assessorato nonché di . Parte convenuta opposta P_
(HDI Assicurazioni S.p.A.) ha dedotto che: a) ha emesso nell'interesse del Sig. , Parte_1 titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, la polizza fideiussoria n. 497403395, a favore dell' a garanzia dell'obbligo di restituzione del Controparte_5
contributo; b) atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il beneficiario ha escusso la garanzia
Pagina 5 e parte opposta ha provveduto a versare in data 06/11/2018 la somma di € 106.319,40; c) nell'esercizio del proprio diritto di surroga e regresso legale e convenzionale la HDI Assicurazioni
S.p.A. ha infine chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per un importo pari, in linea capitale, alla somma versata in dipendenza della polizza;
d) ha eccepito altresì: la natura di garanzia autonoma della polizza fideiussoria citando le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 3947/2010, hanno definitivamente chiarito che “L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione”; e) la non tardività dell'escussione in quanto ai sensi dell'art. 3 della polizza è sufficiente l'inoltro di una denuncia di sinistro che nella fattispecie è stata inoltrata con nota del 30.1.2017, perfettamente idonea ad evitare la scadenza della polizza fideiussoria per cui è lite;
f) l'infondatezza della eccezione formulata da parte opponente circa l'illegittima escussione della garanzia;
g) la debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002; h) la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La difesa erariale per ha P_ evidenziato che l'opponente ha supposto che la polizza non doveva essere escussa da (e, di P_
riflesso, che la rivalsa della HDI è senza titolo) per illegittimità del decreto dirigenziale della
Regione Sicilia del 18.04.2016, con cui veniva disposta l'archiviazione della domanda di saldo, lamentando l'opponente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, difettando dei relativi presupposti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione regionale, non vi sarebbe difformità tra il progetto e le opere realizzate. La difesa erariale ha evidenziato altresì che il suddetto provvedimento della Regione dell'aprile 2016 è stato impugnato dal Fascetto con ricorso straordinario, il quale è tuttavia stato dichiarato inammissibile, per cui il provvedimento di revoca si
è consolidato e divenuto inoppugnabile. In ogni caso la difesa erariale ha rimarcato che la documentazione prodotta dimostra la sussistenza dei presupposti per la revoca e, in definitiva, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti di . Con l'ordinanza in data 1-12-2020 P_
il giudice che ha preceduto lo scrivente e che ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. fino a concorrenza della somma di € 106.319,40, ha osservato quanto segue: “La parte ingiungente ha dato corso al pagamento della polizza fideiussoria rilasciata in favore dell' , a P_ garanzia del rimborso degli aiuti all'agricoltura concessi a valere sulla Misura 112 “Primo insediamento dei giovani in agricoltura – pacchetto giovani” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 (v. gli allegati 1-2-3 al fascicolo dell'opponente).
Nello specifico, dopo avere versato la somma di € 106.319,40 all'organismo pagatore ( ), il P_
garante ha agito in via monitoria per il recupero di quanto pagato al beneficiario, ed ha dunque esperito un'azione di regresso. Ciò posto, va certamente accreditato (ai fini del presente
Pagina 6 provvedimento interlocutorio) che la garanzia-polizza fideiussoria n. 497403395, rilasciata dall'odierna ingiungente a beneficio dell' (v. all. 6 alla citazione), configuri un contratto P_ autonomo di garanzia: in tal senso depone l'inequivoco tenore testuale della clausola n. 6 delle condizioni generali, ove si legge: “il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal P_
Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad P_ alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal NT o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il NT nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di premi, spese, commissione ed interessi, o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del NT”. Di rilievo è, altresì, la “rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c.”, nonché “l'espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c., per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il NT” avesse maturato nei confronti di P_
(clausola n.9). In breve, la lettura sistematica delle clausole definitorie dell'obbligazione assunta dal
“Fideiussore” (art. 1363 c.c.) nel quadro dell'intero articolato contrattuale, ed a lume delle obbligazioni assunte dal “NT”, tale per inteso il debitore principale (v. in particolare l'art. 13), rende più che verosimile che, con tale negozio, si sia inteso trasferire, sulla società assicuratrice, il rischio d'inadempimento del NT, altrimenti gravante sul creditore garantito
(sulla causa giuridica del contratto autonomo di garanzia, v. Cass. n. 6177 del 05/03/2020: “con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale”; Cass. n. 32402 del 11/12/2019: “la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”). E' noto infatti che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass. n. 4717 del 19/02/2019). Nella fattispecie non solo non si ravvisa alcuna discrasia tra il contenuto complessivo dell'articolato
Pagina 7 contrattuale, e la causa propria dei contratti autonomi di garanzia, ma vengono in rilievo diverse clausole di tenore congruente con tale conclusione, quali l'assegnazione di un termine molto circoscritto per il pagamento, l'assunzione dell'obbligo di evadere la richiesta pagamento ogni eccezione rimossa, anche in presenza di contestazioni o eccezioni del “NT” debitore garantito, ed eventualmente anche in caso d'inadempimenti del NT nel pagamento dei premi assicurativi (v. anche Cass. n. 12152 del 14/06/2016: “in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo (nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso)”). Tanto detto quanto alla natura del contratto dedotto a titolo dell'azione di regresso, va ora soggiunto che il debitore
NT (odierna parte opponente), a termini dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza, risulta essersi impegnato “a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, CP_8 comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile”. E' noto che “in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione” il soggetto garante non può “opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli"”
(Cass. n. 31956 del 11/12/2018). Più chiaramente, “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”
(Cass. n. 16213 del 31/07/2015). In conclusione, deve accreditarsi che il debitore NT abbia conservato facoltà di muovere, al garante-fideiussore, esclusivamente le eccezioni che quest'ultimo avrebbe potuto sollevare al creditore garantito, ossia l'eccezione di dolo o di abuso del diritto, ovvero le eccezioni di invalidità (per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative) del contratto cui accessiva la garanzia autonoma (“nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali
Pagina 8 idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”; in tali termini Cass. n. 16345 del 21/06/2018; v. ancora Cass. n. 15216 del
12/09/2012: “in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; in termini Cass. n. 30509 del 22/11/2019, che soggiunge: “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire”; Cass. n. 20397 del
25/08/2017: “nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento”). Ciò posto, è agevole osservare, che: (i) La quasi totalità delle questioni sollevate dall'opponente, nella citazione introduttiva della lite, investe il merito del rapporto principale, e si risolve in eccezioni che il garante a prima richiesta non avrebbe
(plausibilmente) potuto sollevare, per rifiutare il pagamento;
(ii) L'eccezione (mera difesa) relativa alla tardività dell'escussione della polizza, sopravvenuta (in tesi) allorquando la garanzia avrebbe già perso efficacia, pare smentita dalla “denuncia di sinistro” di cui alla missiva prot.
.ASR.2017.0137778 del 31 gennaio 2017 (all. 11 alla comparsa di costituzione HDI), P_
pervenuta in tempo utile rispetto alla data di cessazione della garanzia (31 marzo 2017: v. la appendice n. 1 alla polizza in atti); (iii) Non v'è in atti prova liquida, evidente, riscontrabile prima facie, di un abuso eventualmente consumato dall'organismo pagatore, in sede di escussione della polizza. Conclusivamente, l'opposizione risulta sguarnita di prova scritta per tutte le questioni sollevate in giudizio, eccezion fatta che per la questione relativa al pagamento degli interessi al saggio (e decorrenza) di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002: il tenore testuale dell'art. 1, comma
2, lett. b) del predetto testo di legge (“2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
Pagina 9 applicazione per: […] b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”), sconsiglia di autorizzare l'esecuzione, in parte qua, del decreto ingiuntivo opposto”. In questa sede decisoria va precisato che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario è esercitabile nelle controversie tra privati incidentalmente ovvero quando l'atto amministrativo illegittimo costituisca un mero antecedente logico e non anche quando costituisca il fondamento stesso del diritto dedotto in giudizio (in tal senso: Cass. SS.UU. n. 9543/2021), mentre nell'ambito dell'attuazione del rapporto di finanziamento il giudice ordinario può sindacare se sia stato o meno leso il diritto soggettivo del beneficiario a mantenere il contributo erogato. Dalla CTU espletata si evince che l'escussione della polizza fideiussoria è da considerarsi tempestiva. In argomento la difesa di parte convenuta opposta ha richiamato anche il contenuto dell'art. 3 del contratto assicurativo in ordine alla denuncia di sinistro che interrompe il termine per l'escussione della polizza, dovendosi interpretare l'avvio del procedimento di recupero inclusivo di ogni atto a tal fine preordinato. Il CTU ha verificato anche che né HDI, né hanno fornito prova documentale P_ dell'invio e della ricezione dell'atto di denuncia del sinistro né della richiesta di escussione della polizza. In argomento si deve innanzitutto confermare in questa sede quanto già sopra esposto e riportato in riferimento all'ordinanza del 1-12-2020 che ha motivato sulla natura di contatto autonomo di garanzia del rapporto in oggetto di giudizio e che vede come Parte_1
garante. Con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29215 del 2008 è stato chiarito che spetta al garante l'onere della prova dell'escussione fraudolenta della polizza fideiussoria e dell'esatto adempimento del debitore. Secondo la difesa di parte opponente “la mera denuncia di sinistro non accompagnata da una esposizione argomentativa, seppur minima, ne determinano il carattere chiaramente abusivo”, ritenendosi altresì che: “se controparte avesse fatto anche solo dei rilievi sommari, anche ad una rapida e sommaria ricognizione, si sarebbe celermente avveduta delle enormi e macroscopiche incongruenze nel procedimento di revoca, e della grave pretestuosità delle contestazioni dell'Amministrazione”. I predetti assunti non si ritengono di per sé soli idonei a dimostrare l'escussione intempestiva e fraudolenta della polizza. Sugli interessi vige la regola di cui all'art. 1284 c.c. comma 4, per cui va confermata l'applicazione anche nel caso in oggetto di giudizio del D. Lgs. 231/2002, essendo dirimente la proposizione della domanda giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo). Per quanto concerne la delibazione in ordine alla sussistenza o meno di lesioni del diritto soggettivo del beneficiario (a mantenere il finanziamento pubblico) nella fase attuativa del rapporto, dalla CTU espletata è emerso che i lavori edili sono stati ritenuti ultimati entro il termine del 30.09.2015, ovvero entro il termine previsto dall'ultimo provvedimento di proroga emesso dall'Amministrazione. Dalla CTU espletata è emerso altresì che le fatture e la
Pagina 10 documentazione di spesa in rendicontazione corrispondo cronologicamente al periodo di realizzazione dell'opera in quanto generate in epoca antecedente rispetto al termine finale per la ultimazione dei lavori. Infine, è emerso dalla CTU espletata che la definizione degli adempimenti amministrativi relativi alla regolarità dell'attività edificatoria risale alla data di rilascio del certificato di agibilità del 12.07.2016 da parte del Dal confronto delle note Controparte_9
critiche del CTP di alla prima bozza della CTU si deduce il richiamo alla Misura 121 e P_
disposizioni attuative a sostegno dell'attività di controllo e verifica della sussistenza di tempestiva documentazione in ordine all'andamento e regolarità delle opere finanziate (esecuzione, cronologia, regolarità, rispetto del cronoprogramma), nonché si evince che la domanda per l'agibilità della stalla è stata presentata in data 7-7-2016, mentre l'approvazione di variante è stata approvata in data
14-12-2015 dal Di conseguenza appare agevole la deduzione per cui al Controparte_9
momento della presentazione della domanda di collaudo, nonché entro le date fissate per la presentazione di documentazione integrativa, nonché entro la data del 30-9-2015 prevista per l'ultimazione dei lavori non fosse ancora completa la documentazione che doveva essere prodotta per consentire le verifiche di regolarità, peraltro risultando che la domanda per l'agibilità della stalla
è stata inoltrata ben oltre la data del 30-9-2015 prevista per l'ultimazione dei lavori, mentre l'approvazione della variante da parte del del pari risulta successiva alla data Controparte_9
del 30-9-2015 di ultimazione dei lavori. Pertanto, anche sotto il profilo della valutazione dei comportamenti e degli adempimenti formali cui era tenuto durante l'esecuzione Parte_1
delle opere finanziate allo scopo di consentire tempestivamente le verifiche documentali, sono emersi inadempimenti e ritardi tali da giustificare la revoca del contributo, rafforzandosi il convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del beneficiario del contributo rispetto alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni per mantenere il finanziamento in base alle circostanze esistenti al tempo degli accertamenti istruttori procedimentali previsti. Non può supplire alla carenza probatoria evidenziata la valutazione di tipo sostanziale considerando la data di asserita ultimazione delle opere. Diversamente opinando, nella fase esecutiva del rapporto e nella fase di controllo e verifica dell'andamento delle opere in conformità al progetto finanziato, si dovrebbero valutare dal giudice sempre come ammissibili ritardi, omissioni di tempestiva trasmissione di documentazione, modifiche al progetto finanziato apportate dal beneficiario, qualora si dovesse dare adito alla possibilità di valutare il sostanziale raggiungimento, successivamente alla tempistica programmata, degli obiettivi dell'investimento finanziato con denaro pubblico. Tuttavia, una simile valutazione sostanziale, di opportunità e ampiamente discrezionale, non compete al giudice nel caso di specie vincolato a valutare unicamente il comportamento delle parti durante la fase esecutiva del rapporto e quindi a valutare se
Pagina 11 il beneficiario del contributo abbia o meno rispettato gli obblighi assunti in conformità alla tempistica ed alla disciplina normativa/convenzionale del rapporto dedotto in lite. D'altro canto, il mantenimento del contributo ottenuto neppure può dipendere dalla valutazione sull'esito delle iniziative o modifiche apportate dal beneficiario del finanziamento pubblico che provi di aver inoltrato in via amministrativa istanze di permessi, o di regolarizzazione edilizia o in sanatoria, in quanto ciò porterebbe in ipotesi o a giustificare tout court l'inadempimento agli obblighi inizialmente assunti dal beneficiario oppure a procrastinare nel tempo la valutazione sull'inadempimento del beneficiario sulla base dell'ottenimento o meno in tempi futuri ed incerti di provvedimenti amministrativi di sanatoria o di regolarizzazione di opere nuove o difformi eseguite.
In definitiva non si ritiene possibile vanificare la cronologia, le modalità e la tempistica ed il controllo dei lavori progettati come prevista, approvata e programmata. Diversamente opinando la fase attuativa del rapporto risulterebbe sbilanciata in favore del beneficiario in modo del tutto ingiustificato e sganciato dalla ratio legis e dai principi di diritto euro-unitario sulla concorrenza. In realtà non è possibile vanificare la lex specialis e/o bando e/o fonte convenzionale/normativa del rapporto, comprimendo o sopprimendo la fase di controllo sui costi, sull'avanzamento dei lavori, sulla regolarità delle opere eseguite, sul raggiungimento tempestivo degli obiettivi, né è possibile annullare il diritto/dovere di verifica della permanenza in corso di rapporto delle condizioni per poter mantenere l'erogazione del finanziamento pubblico. In definitiva non può ritenersi giustificabile il comportamento del privato che non osservi nella fase esecutiva del rapporto gli impegni assunti sulla base del bando o lex specialis fonte del rapporto e sulla base del progetto approvato e finanziato non rispettandone le modalità esecutive di rendicontazione delle spese e le tempistiche previste, né la tempistica prevista per la trasmissione di ogni documentazione utile a permettere la valutazione del controllore. Eventuali successive sanatorie o regolarizzazioni amministrative di opere difformi dal progetto finanziato o il successivo ottenimento di pareri, permessi, autorizzazioni amministrative, tali da oltrepassare le scadenze prefissate nel bando o nella fonte convenzionale del rapporto e la programmata ultimazione dei lavori, non possono ex post giustificare l'inadempimento del beneficiario che rimane cristallizzato al momento delle verifiche compiute. Nel caso di specie, in definitiva ed in concreto, sono emersi ritardi ed inadempienze imputabili al beneficiario che non ha allegato tempestivamente tutta la documentazione idonea e necessaria e richiesta per poter continuare a mantenere il beneficio ottenuto. Per quanto sin qui argomentato l'opposizione proposta da va respinta, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
va confermato in ogni sua statuizione ivi inclusa quella sugli interessi ex D. Lgs. 231/2002. Le spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio vanno poste interamente a carico di
Le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti costituite seguono Persona_1
Pagina 12 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, nonché dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Spese compensate rispetto all'Assessorato Regionale contumace.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da . Conferma in ogni sua statuizione il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 1986/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.1.2019 e notificato in data 19.2.2019. Condanna al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel Parte_1
corso del presente giudizio e, quindi, al rimborso in favore delle controparti costituite in giudizio
HDI Assicurazioni S.p.A. e di quanto da queste Controparte_10
ultime sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio liquidate in favore di HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in € 7500,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio liquidate in favore di , Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in € 7100,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge. Spese compensate rispetto all' CP_4 Controparte_4
contumace.
[...]
Roma, 27-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22761/2019 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1
via G. Oberdan n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
OPPONENTE
Contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
OPPOSTA
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CHIAMATA IN CAUSA
Controparte_2
–
[...]
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato in data 29.3.2019,
ha convenuto in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. per sentir revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1986/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.1.2019 e notificato in data 19.2.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 106.319,40 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore della HDI Assicurazioni S.p.A. a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. a seguito dell'escussione della garanzia fideiussoria n.
497403395 rilasciata da HDI a vantaggio di a garanzia del rimborso degli aiuti all'agricoltura P_
concessi a valere sulla Misura 112 “Primo insediamento dei giovani in agricoltura – pacchetto giovani” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 a favore del sig. , formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente autorizzare la chiamata Pt_1 in causa dell' Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonché dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Controparte_5
Palermo, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo e se del caso accertando, in relazione alla presente controversia, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e la competenza territoriale del Tribunale civile di Palermo, in ragione di quanto disposto dall'art. 25 cpc (foro erariale); 2) in ogni caso ed ove richiesta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare con ogni statuizione la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcuno dei presupposti di legge. 3) In subordine ed in accoglimento della superiore opposizione annullare e/o revocare, con ogni statuizione consequenziale il decreto ingiuntivo opposto, ed in via di gradato subordine: a) ritenere e dichiarare la tardività o comunque l'illegittimità (in ragione della mancata opposizione dell'exceptio doli e delle altre ragioni sopra illustrate) dell'escussione della polizza fideiussoria effettuata da e, conseguentemente, l'insussistenza in capo a HDI spa di P_
qualsivoglia diritto di rivalsa o di credito nei confronti del sig. , con ogni Parte_1
statuizione consequenziale. b) in ogni caso ed in via subordinata, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo alla HDI spa del diritto al riconoscimento degli interessi moratori in relazione al credito azionato nei confronti del sig. . c) accertare, previa Parte_1 disapplicazione dei provvedimenti adottati dall' Controparte_6
[...] l'insussistenza dei presupposti per la revoca del Controparte_4 contributo e la piena regolarità degli interventi realizzati dal sig. , per l'effetto accertando Pt_1 da un lato l'insussistenza di un diritto in capo all'Amministrazione al recupero delle somme già erogate a titolo di acconto sul contributo concesso, e dall'altro accertando in capo al sig. e Pt_1 nei confronti dell' Controparte_4
e/o il diritto alla corresponsione del saldo del contributo richiesto con la
[...] P_
domanda di saldo (DOC. 15), pari ad un importo di euro 79.490,06 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento del saldo fino al soddisfo, e quindi la complessiva legittimità dell'intero contributo;
d) condannare l'
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_7 tempore, e/o l' in solido, in surroga e regresso rispetto al sig. (o in subordine in P_ Pt_1
favore del sig. ), alla restituzione in favore di HDI spa, della somma di euro Parte_1
106.319,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, percepiti in ragione dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria;
e) condannare l' Controparte_4
e/o l' , in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
[...] P_
in solido tra loro o in subordine ognuno per quanto di competenza, alla corresponsione in favore del sig. della somma di euro 79.490,06 a titolo di saldo del contributo riconosciuto Parte_1
con D.D.S. 5147 del 23/11/2011 (DOC. 3) e quantificato con la domanda di saldo di cui alla nota prot. 013080 del 21.10.2015 (DOC. 15); f) In subordine, condannare l'
[...]
e/o l' in solido tra loro o Controparte_4 P_ in subordine ognuno per quanto di competenza, all'espletamento della rendicontazione sulla domanda di saldo inoltrata dal sig. , ed alla corresponsione della somma di euro 79.490,06”. Pt_1
Il giudice ha disposto il differimento della prima udienza alla data del 15.1.2020. Si è costituita in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. in data 10.12.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: − autorizzare, occorrendo, la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106
c.p.c., di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, e/o dell' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a tal fine si chiede fin da ora, ai
[...]
sensi dell'art. 269 II° comma c.p.c., che il G.U. voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. in via preliminare di merito: − concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: − respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: − in ogni caso, occorrendo anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare in proprio nonché quale titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, Parte_1
Pagina 3 condannandolo a pagare ad HDI Assicurazioni S.p.a. la somma capitale di € 106.319,40, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso (19.2.2019) per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo. in via subordinata, per l'ipotesi in cui il creditore beneficiario divenisse parte del presente giudizio e l'Illustrissimo Tribunale adito accogliesse totalmente o parzialmente le domande dell'opponente: − accertare e dichiarare totalmente o parzialmente privo di giustificazione causale il pagamento delle somme corrisposte dalla scrivente Compagnia in forza della polizza fideiussoria per cui è causa e conseguentemente condannare ai sensi dell'art. 2033 e/o
2041 c.c. ed occorrendo anche in via riconvenzionale Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore e/o l'
[...] [...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a restituire a HDI Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 106.319,40 o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla data di pagamento (31/07/2018), fino all'effettivo soddisfo”. Con provvedimento del 13.12.2019 il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di e ha rinviato P_
l'udienza al 7.7.2020 poi svoltasi in data 1.12.2020 nelle forme della trattazione scritta. A scioglimento della riserva assunta il giudice, lette le memorie delle parti ha riconosciuto la natura di contratto autonomo di garanzia, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha ordinato alla parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Sicilia (Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea), rinviando all'udienza del 19.5.2021 in cui il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. L suddetto è rimasto contumace. Si è costituita in giudizio CP_4
in data 18.5.2021 e ha chiesto di rigettare ogni domanda nei suoi confronti in quanto il P_ provvedimento della Regione dell'aprile 2016, sulla cui illegittimità s'appuntano le doglianze di parte opponente nei confronti delle pp.aa., è stato impugnato dal sig. con ricorso Pt_1
straordinario, il quale è stato dichiarato inammissibile sostenendosi conseguentemente dalla difesa di che il provvedimento di revoca è da ritenersi ormai inoppugnabile. L'udienza per P_
l'ammissione dei mezzi istruttori si è poi svolta in data 29.11.2022 innanzi al giudice dott. Pietro
Persico subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 19.12.2022 ha accolto l'istanza istruttoria formulata da parte opponente e ha nominato CTU. Espletata e depositata la CTU, la causa è pervenuta all'udienza di definitiva precisazione delle conclusioni nella quale il giudice si è riservato;
sciolta la predetta riserva, con ordinanza del 18-6-2024 la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Pagina 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con nota di deposito del 17.4.2024 parte opposta ha depositato precedenti resi inter partes Parte opponente ha rappresentato che HDI Assicurazioni S.p.A. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto avendo agito in sede monitoria in rivalsa nei confronti di in Persona_1
seguito all'escussione della polizza da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia;
tale polizza fideiussoria era stata stipulata da a garanzia della corretta esecuzione delle opere realizzate in ragione Parte_1 dell'avvenuta percezione di euro 106.319,40 a titolo di anticipazione su un contributo finalizzato all'insediamento ed al sostegno degli imprenditori agricoli (Reg. CE n. 1698/2005 con cui l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede un aiuto in favore dei giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capoazienda). La difesa dell'opponente ha ancora esposto in fatto che: 1) , con domande di aiuto n. Parte_1
44750237347 e n. 9475113891, presentate all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, chiedeva la concessione degli aiuti previsti;
2) con nota n. 8833 del 29.5.2013, l' Controparte_4
ammetteva l'opponente al contributo individuando nel
[...]
04.06.2015 la data per l'ultimazione dei lavori, poi anticipato al 1.12.2014 e, successivamente a seguito di proroga, al 1.6.2015; 3) l'opponente ultimava i lavori in data 3.9.2015 e in data 30 marzo
2016 i funzionari incaricati dall'Assessorato effettuavano un sopralluogo accertando la piena regolarità delle opere realizzate;
4) tuttavia con Decreto del Dirigente del Servizio IX n. 5563 del
08.09.2016 l'Assessorato chiamato in causa, Ufficio Servizio Agricoltura di Enna, disponeva la revoca del contributo precedentemente riconosciuto in favore del sig. e con nota n. 41712 Pt_1
del 15 maggio 2018 escuteva la polizza fideiussoria stipulata dall'odierno opponente a garanzia dell'adempimento. La difesa di parte opponente ha quindi chiesto di accertare che l'escussione della polizza fideiussoria era avvenuta tardivamente quando era già esaurito il termine della copertura assicurativa (31.3.2017) e in assenza dei presupposti, che non erano dovuti gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002, che non sussiste alcun inadempimento da parte dell'opponente, in considerazione del fatto che le opere sono state tutte realizzate regolarmente e nel rispetto delle prescrizioni del bando con cui è stata avviata la procedura di erogazione dei contributi, chiedendo altresì
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assessorato nonché di . Parte convenuta opposta P_
(HDI Assicurazioni S.p.A.) ha dedotto che: a) ha emesso nell'interesse del Sig. , Parte_1 titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, la polizza fideiussoria n. 497403395, a favore dell' a garanzia dell'obbligo di restituzione del Controparte_5
contributo; b) atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il beneficiario ha escusso la garanzia
Pagina 5 e parte opposta ha provveduto a versare in data 06/11/2018 la somma di € 106.319,40; c) nell'esercizio del proprio diritto di surroga e regresso legale e convenzionale la HDI Assicurazioni
S.p.A. ha infine chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per un importo pari, in linea capitale, alla somma versata in dipendenza della polizza;
d) ha eccepito altresì: la natura di garanzia autonoma della polizza fideiussoria citando le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 3947/2010, hanno definitivamente chiarito che “L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione”; e) la non tardività dell'escussione in quanto ai sensi dell'art. 3 della polizza è sufficiente l'inoltro di una denuncia di sinistro che nella fattispecie è stata inoltrata con nota del 30.1.2017, perfettamente idonea ad evitare la scadenza della polizza fideiussoria per cui è lite;
f) l'infondatezza della eccezione formulata da parte opponente circa l'illegittima escussione della garanzia;
g) la debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002; h) la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La difesa erariale per ha P_ evidenziato che l'opponente ha supposto che la polizza non doveva essere escussa da (e, di P_
riflesso, che la rivalsa della HDI è senza titolo) per illegittimità del decreto dirigenziale della
Regione Sicilia del 18.04.2016, con cui veniva disposta l'archiviazione della domanda di saldo, lamentando l'opponente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, difettando dei relativi presupposti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione regionale, non vi sarebbe difformità tra il progetto e le opere realizzate. La difesa erariale ha evidenziato altresì che il suddetto provvedimento della Regione dell'aprile 2016 è stato impugnato dal Fascetto con ricorso straordinario, il quale è tuttavia stato dichiarato inammissibile, per cui il provvedimento di revoca si
è consolidato e divenuto inoppugnabile. In ogni caso la difesa erariale ha rimarcato che la documentazione prodotta dimostra la sussistenza dei presupposti per la revoca e, in definitiva, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti di . Con l'ordinanza in data 1-12-2020 P_
il giudice che ha preceduto lo scrivente e che ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. fino a concorrenza della somma di € 106.319,40, ha osservato quanto segue: “La parte ingiungente ha dato corso al pagamento della polizza fideiussoria rilasciata in favore dell' , a P_ garanzia del rimborso degli aiuti all'agricoltura concessi a valere sulla Misura 112 “Primo insediamento dei giovani in agricoltura – pacchetto giovani” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 (v. gli allegati 1-2-3 al fascicolo dell'opponente).
Nello specifico, dopo avere versato la somma di € 106.319,40 all'organismo pagatore ( ), il P_
garante ha agito in via monitoria per il recupero di quanto pagato al beneficiario, ed ha dunque esperito un'azione di regresso. Ciò posto, va certamente accreditato (ai fini del presente
Pagina 6 provvedimento interlocutorio) che la garanzia-polizza fideiussoria n. 497403395, rilasciata dall'odierna ingiungente a beneficio dell' (v. all. 6 alla citazione), configuri un contratto P_ autonomo di garanzia: in tal senso depone l'inequivoco tenore testuale della clausola n. 6 delle condizioni generali, ove si legge: “il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal P_
Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad P_ alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal NT o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il NT nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di premi, spese, commissione ed interessi, o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del NT”. Di rilievo è, altresì, la “rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c.”, nonché “l'espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c., per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il NT” avesse maturato nei confronti di P_
(clausola n.9). In breve, la lettura sistematica delle clausole definitorie dell'obbligazione assunta dal
“Fideiussore” (art. 1363 c.c.) nel quadro dell'intero articolato contrattuale, ed a lume delle obbligazioni assunte dal “NT”, tale per inteso il debitore principale (v. in particolare l'art. 13), rende più che verosimile che, con tale negozio, si sia inteso trasferire, sulla società assicuratrice, il rischio d'inadempimento del NT, altrimenti gravante sul creditore garantito
(sulla causa giuridica del contratto autonomo di garanzia, v. Cass. n. 6177 del 05/03/2020: “con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale”; Cass. n. 32402 del 11/12/2019: “la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”). E' noto infatti che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass. n. 4717 del 19/02/2019). Nella fattispecie non solo non si ravvisa alcuna discrasia tra il contenuto complessivo dell'articolato
Pagina 7 contrattuale, e la causa propria dei contratti autonomi di garanzia, ma vengono in rilievo diverse clausole di tenore congruente con tale conclusione, quali l'assegnazione di un termine molto circoscritto per il pagamento, l'assunzione dell'obbligo di evadere la richiesta pagamento ogni eccezione rimossa, anche in presenza di contestazioni o eccezioni del “NT” debitore garantito, ed eventualmente anche in caso d'inadempimenti del NT nel pagamento dei premi assicurativi (v. anche Cass. n. 12152 del 14/06/2016: “in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo (nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso)”). Tanto detto quanto alla natura del contratto dedotto a titolo dell'azione di regresso, va ora soggiunto che il debitore
NT (odierna parte opponente), a termini dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza, risulta essersi impegnato “a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, CP_8 comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile”. E' noto che “in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione” il soggetto garante non può “opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli"”
(Cass. n. 31956 del 11/12/2018). Più chiaramente, “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”
(Cass. n. 16213 del 31/07/2015). In conclusione, deve accreditarsi che il debitore NT abbia conservato facoltà di muovere, al garante-fideiussore, esclusivamente le eccezioni che quest'ultimo avrebbe potuto sollevare al creditore garantito, ossia l'eccezione di dolo o di abuso del diritto, ovvero le eccezioni di invalidità (per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative) del contratto cui accessiva la garanzia autonoma (“nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali
Pagina 8 idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”; in tali termini Cass. n. 16345 del 21/06/2018; v. ancora Cass. n. 15216 del
12/09/2012: “in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; in termini Cass. n. 30509 del 22/11/2019, che soggiunge: “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire”; Cass. n. 20397 del
25/08/2017: “nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento”). Ciò posto, è agevole osservare, che: (i) La quasi totalità delle questioni sollevate dall'opponente, nella citazione introduttiva della lite, investe il merito del rapporto principale, e si risolve in eccezioni che il garante a prima richiesta non avrebbe
(plausibilmente) potuto sollevare, per rifiutare il pagamento;
(ii) L'eccezione (mera difesa) relativa alla tardività dell'escussione della polizza, sopravvenuta (in tesi) allorquando la garanzia avrebbe già perso efficacia, pare smentita dalla “denuncia di sinistro” di cui alla missiva prot.
.ASR.2017.0137778 del 31 gennaio 2017 (all. 11 alla comparsa di costituzione HDI), P_
pervenuta in tempo utile rispetto alla data di cessazione della garanzia (31 marzo 2017: v. la appendice n. 1 alla polizza in atti); (iii) Non v'è in atti prova liquida, evidente, riscontrabile prima facie, di un abuso eventualmente consumato dall'organismo pagatore, in sede di escussione della polizza. Conclusivamente, l'opposizione risulta sguarnita di prova scritta per tutte le questioni sollevate in giudizio, eccezion fatta che per la questione relativa al pagamento degli interessi al saggio (e decorrenza) di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002: il tenore testuale dell'art. 1, comma
2, lett. b) del predetto testo di legge (“2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
Pagina 9 applicazione per: […] b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”), sconsiglia di autorizzare l'esecuzione, in parte qua, del decreto ingiuntivo opposto”. In questa sede decisoria va precisato che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario è esercitabile nelle controversie tra privati incidentalmente ovvero quando l'atto amministrativo illegittimo costituisca un mero antecedente logico e non anche quando costituisca il fondamento stesso del diritto dedotto in giudizio (in tal senso: Cass. SS.UU. n. 9543/2021), mentre nell'ambito dell'attuazione del rapporto di finanziamento il giudice ordinario può sindacare se sia stato o meno leso il diritto soggettivo del beneficiario a mantenere il contributo erogato. Dalla CTU espletata si evince che l'escussione della polizza fideiussoria è da considerarsi tempestiva. In argomento la difesa di parte convenuta opposta ha richiamato anche il contenuto dell'art. 3 del contratto assicurativo in ordine alla denuncia di sinistro che interrompe il termine per l'escussione della polizza, dovendosi interpretare l'avvio del procedimento di recupero inclusivo di ogni atto a tal fine preordinato. Il CTU ha verificato anche che né HDI, né hanno fornito prova documentale P_ dell'invio e della ricezione dell'atto di denuncia del sinistro né della richiesta di escussione della polizza. In argomento si deve innanzitutto confermare in questa sede quanto già sopra esposto e riportato in riferimento all'ordinanza del 1-12-2020 che ha motivato sulla natura di contatto autonomo di garanzia del rapporto in oggetto di giudizio e che vede come Parte_1
garante. Con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29215 del 2008 è stato chiarito che spetta al garante l'onere della prova dell'escussione fraudolenta della polizza fideiussoria e dell'esatto adempimento del debitore. Secondo la difesa di parte opponente “la mera denuncia di sinistro non accompagnata da una esposizione argomentativa, seppur minima, ne determinano il carattere chiaramente abusivo”, ritenendosi altresì che: “se controparte avesse fatto anche solo dei rilievi sommari, anche ad una rapida e sommaria ricognizione, si sarebbe celermente avveduta delle enormi e macroscopiche incongruenze nel procedimento di revoca, e della grave pretestuosità delle contestazioni dell'Amministrazione”. I predetti assunti non si ritengono di per sé soli idonei a dimostrare l'escussione intempestiva e fraudolenta della polizza. Sugli interessi vige la regola di cui all'art. 1284 c.c. comma 4, per cui va confermata l'applicazione anche nel caso in oggetto di giudizio del D. Lgs. 231/2002, essendo dirimente la proposizione della domanda giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo). Per quanto concerne la delibazione in ordine alla sussistenza o meno di lesioni del diritto soggettivo del beneficiario (a mantenere il finanziamento pubblico) nella fase attuativa del rapporto, dalla CTU espletata è emerso che i lavori edili sono stati ritenuti ultimati entro il termine del 30.09.2015, ovvero entro il termine previsto dall'ultimo provvedimento di proroga emesso dall'Amministrazione. Dalla CTU espletata è emerso altresì che le fatture e la
Pagina 10 documentazione di spesa in rendicontazione corrispondo cronologicamente al periodo di realizzazione dell'opera in quanto generate in epoca antecedente rispetto al termine finale per la ultimazione dei lavori. Infine, è emerso dalla CTU espletata che la definizione degli adempimenti amministrativi relativi alla regolarità dell'attività edificatoria risale alla data di rilascio del certificato di agibilità del 12.07.2016 da parte del Dal confronto delle note Controparte_9
critiche del CTP di alla prima bozza della CTU si deduce il richiamo alla Misura 121 e P_
disposizioni attuative a sostegno dell'attività di controllo e verifica della sussistenza di tempestiva documentazione in ordine all'andamento e regolarità delle opere finanziate (esecuzione, cronologia, regolarità, rispetto del cronoprogramma), nonché si evince che la domanda per l'agibilità della stalla è stata presentata in data 7-7-2016, mentre l'approvazione di variante è stata approvata in data
14-12-2015 dal Di conseguenza appare agevole la deduzione per cui al Controparte_9
momento della presentazione della domanda di collaudo, nonché entro le date fissate per la presentazione di documentazione integrativa, nonché entro la data del 30-9-2015 prevista per l'ultimazione dei lavori non fosse ancora completa la documentazione che doveva essere prodotta per consentire le verifiche di regolarità, peraltro risultando che la domanda per l'agibilità della stalla
è stata inoltrata ben oltre la data del 30-9-2015 prevista per l'ultimazione dei lavori, mentre l'approvazione della variante da parte del del pari risulta successiva alla data Controparte_9
del 30-9-2015 di ultimazione dei lavori. Pertanto, anche sotto il profilo della valutazione dei comportamenti e degli adempimenti formali cui era tenuto durante l'esecuzione Parte_1
delle opere finanziate allo scopo di consentire tempestivamente le verifiche documentali, sono emersi inadempimenti e ritardi tali da giustificare la revoca del contributo, rafforzandosi il convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del beneficiario del contributo rispetto alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni per mantenere il finanziamento in base alle circostanze esistenti al tempo degli accertamenti istruttori procedimentali previsti. Non può supplire alla carenza probatoria evidenziata la valutazione di tipo sostanziale considerando la data di asserita ultimazione delle opere. Diversamente opinando, nella fase esecutiva del rapporto e nella fase di controllo e verifica dell'andamento delle opere in conformità al progetto finanziato, si dovrebbero valutare dal giudice sempre come ammissibili ritardi, omissioni di tempestiva trasmissione di documentazione, modifiche al progetto finanziato apportate dal beneficiario, qualora si dovesse dare adito alla possibilità di valutare il sostanziale raggiungimento, successivamente alla tempistica programmata, degli obiettivi dell'investimento finanziato con denaro pubblico. Tuttavia, una simile valutazione sostanziale, di opportunità e ampiamente discrezionale, non compete al giudice nel caso di specie vincolato a valutare unicamente il comportamento delle parti durante la fase esecutiva del rapporto e quindi a valutare se
Pagina 11 il beneficiario del contributo abbia o meno rispettato gli obblighi assunti in conformità alla tempistica ed alla disciplina normativa/convenzionale del rapporto dedotto in lite. D'altro canto, il mantenimento del contributo ottenuto neppure può dipendere dalla valutazione sull'esito delle iniziative o modifiche apportate dal beneficiario del finanziamento pubblico che provi di aver inoltrato in via amministrativa istanze di permessi, o di regolarizzazione edilizia o in sanatoria, in quanto ciò porterebbe in ipotesi o a giustificare tout court l'inadempimento agli obblighi inizialmente assunti dal beneficiario oppure a procrastinare nel tempo la valutazione sull'inadempimento del beneficiario sulla base dell'ottenimento o meno in tempi futuri ed incerti di provvedimenti amministrativi di sanatoria o di regolarizzazione di opere nuove o difformi eseguite.
In definitiva non si ritiene possibile vanificare la cronologia, le modalità e la tempistica ed il controllo dei lavori progettati come prevista, approvata e programmata. Diversamente opinando la fase attuativa del rapporto risulterebbe sbilanciata in favore del beneficiario in modo del tutto ingiustificato e sganciato dalla ratio legis e dai principi di diritto euro-unitario sulla concorrenza. In realtà non è possibile vanificare la lex specialis e/o bando e/o fonte convenzionale/normativa del rapporto, comprimendo o sopprimendo la fase di controllo sui costi, sull'avanzamento dei lavori, sulla regolarità delle opere eseguite, sul raggiungimento tempestivo degli obiettivi, né è possibile annullare il diritto/dovere di verifica della permanenza in corso di rapporto delle condizioni per poter mantenere l'erogazione del finanziamento pubblico. In definitiva non può ritenersi giustificabile il comportamento del privato che non osservi nella fase esecutiva del rapporto gli impegni assunti sulla base del bando o lex specialis fonte del rapporto e sulla base del progetto approvato e finanziato non rispettandone le modalità esecutive di rendicontazione delle spese e le tempistiche previste, né la tempistica prevista per la trasmissione di ogni documentazione utile a permettere la valutazione del controllore. Eventuali successive sanatorie o regolarizzazioni amministrative di opere difformi dal progetto finanziato o il successivo ottenimento di pareri, permessi, autorizzazioni amministrative, tali da oltrepassare le scadenze prefissate nel bando o nella fonte convenzionale del rapporto e la programmata ultimazione dei lavori, non possono ex post giustificare l'inadempimento del beneficiario che rimane cristallizzato al momento delle verifiche compiute. Nel caso di specie, in definitiva ed in concreto, sono emersi ritardi ed inadempienze imputabili al beneficiario che non ha allegato tempestivamente tutta la documentazione idonea e necessaria e richiesta per poter continuare a mantenere il beneficio ottenuto. Per quanto sin qui argomentato l'opposizione proposta da va respinta, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
va confermato in ogni sua statuizione ivi inclusa quella sugli interessi ex D. Lgs. 231/2002. Le spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio vanno poste interamente a carico di
Le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti costituite seguono Persona_1
Pagina 12 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, nonché dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Spese compensate rispetto all'Assessorato Regionale contumace.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da . Conferma in ogni sua statuizione il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 1986/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.1.2019 e notificato in data 19.2.2019. Condanna al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel Parte_1
corso del presente giudizio e, quindi, al rimborso in favore delle controparti costituite in giudizio
HDI Assicurazioni S.p.A. e di quanto da queste Controparte_10
ultime sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio liquidate in favore di HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in € 7500,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio liquidate in favore di , Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in € 7100,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge. Spese compensate rispetto all' CP_4 Controparte_4
contumace.
[...]
Roma, 27-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 13