Art. 9.
Entro centoventi giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089 , siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell' articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.
Per i fini di cui alla presente legge e' assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'articolo 2.
Entro centoventi giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089 , siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell' articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.
Per i fini di cui alla presente legge e' assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'articolo 2.