Articolo 9 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 dicembre 1984
Art. 9.
Entro centoventi giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089 , siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell' articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.
Per i fini di cui alla presente legge e' assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984