Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412 .