Versione
6 dicembre 1978
6 dicembre 1978
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
Giurisprudenza • 9
- 1. CGUE, n. C-201/09, Sentenza della Corte, ArcelorMittal Luxembourg SA contro Commissione europea (C-201/09 P) e Commissione europea contro ArcelorMittal Luxembourg SA e altri (C-216/09 P), 29/03/2011Provvedimento: Cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P TA OU SA contro Commissione europea e Commissione europea contro TA OU SA, già AR OU SA, e altri «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi in acciaio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Prescrizione — Nozione di “sospensione” della prescrizione — Effetti erga omnes o inter partes — Difetto di motivazione» Massime della sentenza 1. Concorrenza — Intese — Intese soggette …Leggi di più...
- continuità ordinamento giuridico·
- tutela legittimo affidamento·
- Trattato CECA·
- competenza Commissione·
- prescrizione·
- sospensione prescrizione·
- intese·
- concorrenza·
- imputabilità comportamento·
- certezza del diritto·
- regolamento n. 1/2003·
- diritti della difesa