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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320259000568368000 REGISTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 69003 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva ricorso impugna intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento riferita ad imposte di registro .
Parte ricorrente nel ricorso chiede dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione per mancata notifica degli avvisi di accertamento e cartella prodromici;
rappresenta che in ogni caso è intervenuta la prescrizione delle pretese, alla luce delle previsioni legislative, trattandosi di mancato versamento per le annualità richieste, il termine di estinzione è da considerarsi già spirato all'atto della ricezione dell'atto impugnato.
Parti resistenti costituite in giudizio ritengono infondate le doglianze, atteso che gli atti di accertamento sono stati debitamente richiamati e tempestivamente notificati.
Il Giudice , in pubblica udienza, alla presenza degli intervenuti, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi quanto alla cartella presupposta come dalla documentazione in atti ed in assenza di atti interruttivi intervenuti nelle fasi pregresse, stante anche l'omessa allegazioni di regolari e compiute procedure di consegna, le imposte richieste ed il cui pagamento risulta ingiunto, risultano estinte essendo interamente decorso dalla data di maturazione dei diritti camerali da ogni altro atto comunque successivamente emesso oltre il predetto termine decennale previsto dalla normativa di riferimento: effettivamente risultano decorsi, in assenza di allegazioni di senso contrario, oltre dieci anni precedenti alla consegna dell'ingiunzione in tal sede impugnata, così maturandosi i termini di estinzione espressamente previsti.
Per i contenuti della decisione appare equo procedere con la compensazione delle spese.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione.
Spese compensate.
Foggia, 31/10/2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320259000568368000 REGISTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 69003 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva ricorso impugna intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento riferita ad imposte di registro .
Parte ricorrente nel ricorso chiede dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione per mancata notifica degli avvisi di accertamento e cartella prodromici;
rappresenta che in ogni caso è intervenuta la prescrizione delle pretese, alla luce delle previsioni legislative, trattandosi di mancato versamento per le annualità richieste, il termine di estinzione è da considerarsi già spirato all'atto della ricezione dell'atto impugnato.
Parti resistenti costituite in giudizio ritengono infondate le doglianze, atteso che gli atti di accertamento sono stati debitamente richiamati e tempestivamente notificati.
Il Giudice , in pubblica udienza, alla presenza degli intervenuti, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi quanto alla cartella presupposta come dalla documentazione in atti ed in assenza di atti interruttivi intervenuti nelle fasi pregresse, stante anche l'omessa allegazioni di regolari e compiute procedure di consegna, le imposte richieste ed il cui pagamento risulta ingiunto, risultano estinte essendo interamente decorso dalla data di maturazione dei diritti camerali da ogni altro atto comunque successivamente emesso oltre il predetto termine decennale previsto dalla normativa di riferimento: effettivamente risultano decorsi, in assenza di allegazioni di senso contrario, oltre dieci anni precedenti alla consegna dell'ingiunzione in tal sede impugnata, così maturandosi i termini di estinzione espressamente previsti.
Per i contenuti della decisione appare equo procedere con la compensazione delle spese.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione.
Spese compensate.
Foggia, 31/10/2025