CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2240/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2240/2020 ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2157/2019, pubblicata in data
18.10.2019.
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NI NZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in S. Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Nola n.
204
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Michele Mauro (C.F. ), domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Sant'Anastasia (NA) alla Via Donizetti n. 4 e, congiuntamente/disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Carnevale (C.F.
pagina 1 di 12 ), altresì domiciliata presso il suo studio in Pollena C.F._4
Trocchia (NA) alla Via Calabrese n. 11
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. . Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1
il Tribunale di Nola, e , per sentir così provvedere: CP_1 Controparte_2
"accogliere la presente domanda con la conseguente condanna dei convenuti, solidalmente tra di loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di €
15.545,98 oltre interessi dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore, perché anticipatario". A sostegno della propria domanda, nel merito, sosteneva di essere creditore dei convenuti per il mancato pagamento di merce e della relativa fattura.
Si costituivano i convenuti i quali, pur non contestando né l'avvenuta fornitura né
l'ammontare del credito vantato dall'attore, eccepivano il difetto di legittimazione di , in quanto non aveva preso parte all'acquisto effettuato dal CP_1
marito, . Quest'ultimo, in via riconvenzionale, dichiarava inoltre Controparte_2
di essere creditore della società attrice per una somma da determinarsi nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei vizi pagina 2 di 12 della merce fornita, danni che assumeva di entità ben superiore all'importo richiesto a saldo della fornitura.
Con sentenza n. 2157/2019, pubblicata in data 18.10.2019, il Tribunale Ordinario di Nola ha definito il giudizio iscritto al n. 8486/2010 R.G., con il seguente dispositivo: “1. Rigetta la domanda avanzata dalla nei Parte_1
confronti di;
2. Rigetta la domanda avanzata da CP_1 CP_1
e nei confronti di 3.
[...] Controparte_2 Parte_1
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in Controparte_2
favore della società attrice, della somma di €.15.545,98; 4. Condanna CP_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €.107,00 per spese ed
€.1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'Avv.
NZ NI dichiaratosi anticipatario.
5. Pone definitivamente a carico di
e in solido tra loro le spese di Parte_1 Controparte_2
CTU.”.
con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “A)
Dichiarare la legittimazione passiva della IG.ra , c. f. CP_1
nata il [...] ad [...] e residente in [...]
Ragni n. 38 di San Gennaro Ves.no (NA); B) Accertare e dichiarare che la fattura richiesta in pagamento dalla è la n. 559 del 23/06/10, avente Parte_1
ad oggetto i d.d.t. n. 3186 del 16/06/10 e n. 3291 del 22/06/10 e per l'importo complessivo di € 15.545,98; C) Condannare gli appellati in solido al pagamento, in favore della p. iva , della somma di € Parte_1 P.IVA_1
15.545,98 oltre interessi, dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo;
D)
pagina 3 di 12 Condannare gli appellati in solido alla refusione, in favore della Parte_1
della somma di € 750,86 corrisposta al CTU giusta decreto di liquidazione
[...]
del 12/07/18 del Tribunale di Nola;
E) Condannare gli appellati in solido alla refusione, in favore della della somma di € 549,62 Parte_1
corrisposta al nominato CTP giusta fattura n. 25/18 agli atti;
F) Condannare gli appellati in solido al pagamento integrale delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi del DM n. 55/2014 e distrarsi,
a norma dello art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario;
G)
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello adita dovesse escludere la legittimazione passiva della IG.ra , condannare il IG. CP_1
c. f. , al pagamento in favore della Controparte_2 C.F._5
degli interessi legali maturati e maturandi sull'importo di € Parte_1
15.545,98, dalla data della fornitura per cui è causa al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 750,86 per le spese di CTU e di € 549,62 per le spese di CTP. Condannare altresì il IG. al pagamento integrale delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi del
DM n. 55/2014 e distrarsi, a norma dello art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata CP_1
mentre rimaneva contumace;
la prima, nel resistere alla pretesa Controparte_2
avversaria, concludeva come segue: “1) Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in quanto, infondato in fatto ed in diritto;
2) Per l'effetto Parte_1
dell'accoglimento della richiesta che precede, confermare la Sentenza gravata per la parte che riconosce il difetto di legittimazione passiva della IG.ra
[...]
; 3) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 Parte_1
alla refusione delle spese per il doppio grado di giudizio, con maggiorazione di ogni accessorio dovuto per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
pagina 4 di 12 La Corte, all'udienza del 12.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, , Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio mediante notificazione eseguita in data 20/06/2020 agli indirizzi PEC dei difensori costituiti nel giudizio di primo grado, e non costituitosi nel presente grado di giudizio. Nei suoi confronti, dunque, la pronuncia del Tribunale di Nola risulta coperta da giudicato.
La ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base dei seguenti motivi di appello: “1) Sul contegno e la legittimazione processuale della IG.ra . Violazione dell'art. 116 del CP_1
c.p.c. 2) Sulla fattura richiesta in pagamento dalla - Parte_1
Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. 3) Mancata pronuncia sugli interessi legali. Violazione dell'art. 112 del c.p.c. 4) Sulla condanna alle spese di giudizio, di CTU e di CTP. Violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c.”.
Il primo e il secondo motivo di appello, strettamente connessi tra loro per oggetto e contenuto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi risultano infondati.
Ed invero, rileva la Corte, che dalla disamina della comparsa di costituzione e risposta depositata presso il Tribunale di Nola dai convenuti, si evince che solo proponeva la domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_2
società attrice al fine di ottenere il risarcimento del danno ivi lamentato (cfr.: comparsa di costituzione e risposta, pag. 7 in cui, tra l'altro, si legge: “la
[...]
è risultata debitrice nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_2
somma di € 14.159,06, salvo variazioni di cui alla premessa, e quindi deve essere
pagina 5 di 12 condannata al conseguenziale risarcimento dei danni, con il presente atto il sig.
spiega formalmente domanda riconvenzionale”). Controparte_2
Il primo giudice, dunque, ha correttamente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , la quale – sin dalla comparsa CP_1
di costituzione – aveva puntualmente escluso di aver instaurato qualsiasi rapporto giuridico con l'attrice, chiarendo che l'unico soggetto con cui quest'ultimo aveva intrattenuto rapporti era il coniuge, A tale riguardo, la Controparte_2
documentazione prodotta dall'appellante non consente di pervenire a conclusioni diverse. In particolare, la fattura depositata da quest'ultima nel primo grado di giudizio (cfr.: fattura n. 559 del 23/06/2010), non può essere ritenuta idonea a dimostrare che anche la convenuta fosse parte committente, trattandosi di atto unilaterale privo di efficacia probatoria in ordine alla riferibilità soggettiva del rapporto. Questa Corte, per altro, condivide il ragionamento del primo giudice nella parte in cui evidenzia che “Quanto alla fattura, che per altro è notoriamente di formazione unilaterale, desta evidente perplessità che essa risulti identica alla precedente in tutto (specificatamente nell'importo) salvo che nella data e nella numerazione” (cfr.: sentenza in atti). Analoga considerazione vale per i documenti di trasporto (ddt nn. 3186 del 16/06/2010 e 3291 del 22/06/2010), che non contengono elementi dai quali desumere un vincolo contrattuale diretto con
, poiché gli stessi recano un'unica sottoscrizione (per altro dell'arch. CP_1
, evidentemente non riconducibile a . Neppure la Persona_1 CP_1
“proposta di commissione” del 25.11.2009 (cfr.: proposta numero 4958 del
25/11/2009) può assumere valenza dimostrativa dell'esistenza di un contratto tra la società attrice e , poiché la stessa, anche in tal caso, reca un'unica CP_1
sottoscrizione (sempre dell'arch. , evidentemente non riconducibile Persona_1
a quest'ultima. Inoltre, tale documento è stato specificamente contestato dalla convenuta nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., come rilevato dal pagina 6 di 12 giudice di prime cure in sentenza, senza che l'attrice in primo grado abbia replicato specificamente sul punto o abbia in altro modo dichiarato di volersene avvalersene.
Parimenti, le testimonianze richiamate dall'appellante – le quali si limitano a riferire una generica presenza di in occasione della scelta del CP_1
materiale – non integrano in alcun modo comportamenti concludenti idonei a configurare un'obbligazione contrattuale a suo carico. Ed infatti, all'udienza dell'11/12/2012, il teste di parte attrice si limitava a dichiarare Testimone_1
che: “redassi una commissione con il materiale ordinato dai coniugi ”, CP_2
mentre, all'udienza del 10/07/2014, il teste di parte attrice, arch. si Persona_1
è limitato ad affermare: “non ricordo se fossero presenti entrambi i convenuti quando venne ordinato il parquet”, rendendo dunque dichiarazioni tra loro non univoche e comunque prive di valore probatorio certo in ordine al soggetto contrattualmente vincolato con la in relazione alla dedotta Parte_1
fornitura.
Sul punto si osserva che la semplice partecipazione della a colloqui o CP_1
sopralluoghi, per altro rispondente a consuetudine nella scelta di materiali per la casa comune, è certamente priva di elementi univoci in termini di volontà negoziale, e dunque, non è sufficiente a fondare a suo carico un vincolo giuridico.
Infondato è, altresì, l'assunto dell'appellante secondo cui , al pari CP_1
del coniuge, avrebbe proposto domanda riconvenzionale.
Dalla lettura degli atti, come sopra riportato, risulta, infatti, che sin dalla comparsa di costituzione la stessa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e che soltanto il marito, , ha formulato richiesta di condanna dell'attore Controparte_2
in via riconvenzionale. Tale impostazione difensiva, poi, è rimasta invariata durante tutto il giudizio di primo grado, ivi comprese le memorie depositate nei termini concessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 183 co 6 cpc. Alcun valore, dunque, in senso contrario possono assumere le argomentazioni esposte con la pagina 7 di 12 comparsa conclusionale, che, come si è detto, ha mero valore illustrativo delle difese già assunte nel contraddittorio delle parti.
Né a diversa conclusione si può giungere argomentando dai riferimenti contenuti in sentenza allorché il Tribunale parla di “entrambi i convenuti in riconvenzionale asserivano di essere creditori”, poiché trattasi chiaramente di un mero errore materiale. Tanto è a dirsi anche in considerazione del complesso della motivazione che il Tribunale adotta nel suddetto provvedimento ed in particolare dalla chiara disamina dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della CP_1
(cfr.: sentenza appellata, pag. 3: “Deve, per converso, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra . Al riguardo, giova CP_1
evidenziare innanzitutto che era preciso onere dell'attore dimostrare la legittimazione passiva della convenuta e che tal prova non può dirsi raggiunta…”).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi pienamente corretto e condivisibile l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di e, conseguentemente, ha CP_1
rigettato la domanda della società attrice proposta anche nei suoi confronti.
Con il terzo motivo di gravame, poi, l'appellante deduce la “mancata pronuncia sugli interessi legali. Violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
La censura merita accoglimento.
Rileva sul punto la Corte che il Tribunale, pur avendo accolto la domanda principale proposta dalla società attrice e condannato al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 15.545,98, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione degli interessi legali, avanzata dalla società sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr.: atto di citazione: “con la conseguente condanna dei convenuti, solidalmente tra di loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 15.545,98 oltre interessi dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo”). Tale omissione costituisce violazione del principio di pagina 8 di 12 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può né omettere né eccedere i limiti del petitum e della causa petendi.
La mancata pronuncia sugli interessi, quando essi siano stati espressamente richiesti, configura un vizio di omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c., e comporta la necessità di integrare la decisione in sede di gravame. Gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., maturano di diritto sui crediti liquidi ed esigibili, anche in assenza di specifica richiesta, essendo effetto naturale dell'obbligazione pecuniaria. A maggior ragione, nel caso di specie, essi devono essere riconosciuti, atteso che la società attrice li aveva espressamente domandati sin dall'introduzione del giudizio di primo grado. Pertanto, alla società spettano gli Parte_1
interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., così come dalla stessa richiesti, sull'importo di € 15.545,98, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla consegna della merce avvenuta in data 16/06/2010 (cfr. D.D.T. n. 3186 del
16/06/2010).
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così governato le spese di lite:
4. Condanna CP_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €.107,00 per spese ed €
1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'Avv.
NZ NI dichiaratosi anticipatario.
5. Pone definitivamente a carico di
e in solido tra loro le spese di Parte_1 Controparte_2
CTU.”, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Occorre preliminarmente esaminare le statuizioni adottate in primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto concerne la posizione di , il Tribunale ha correttamente CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite, avendo rigettato la domanda pagina 9 di 12 proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Poiché tale statuizione è stata confermata da questa Corte mediante il rigetto dei primi due motivi di appello, la compensazione disposta dal Giudice di prime cure deve ritenersi pienamente legittima e, pertanto, va confermata anche in questa sede.
Le spese del secondo grado di giudizio tra l'appellante e , ex art. 91 CP_1
c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Diversamente deve dirsi con riferimento alla posizione di . Controparte_2
Il Tribunale ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore della società attrice delle spese di giudizio “nella misura ridotta del 50% in € 107,00 per spese ed €. 1.400,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge”.
Tale statuizione non risulta, tuttavia, conforme al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., poiché, all'esito del giudizio di primo grado, è Controparte_2
risultato totalmente soccombente. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la domanda proposta dalla società attrice è stata integralmente accolta, mentre il convenuto non ha neppure contestato la consegna del materiale né la regolarità della fattura emessa nei suoi confronti. Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore è stata rigettata Controparte_2
integralmente.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata sul punto, deve disporsi la condanna di al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di Controparte_2
giudizio, in favore dell'odierno appellante, come specificato nel dispositivo.
Il medesimo principio deve essere applicato anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di consulenza tecnica di parte (CTP). Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta dal Tribunale al fine di accertare i presupposti della domanda riconvenzionale proposta da CP_2
, successivamente rigettata integralmente. Pertanto, non avendo la CTU
[...]
contribuito all'accoglimento di alcuna domanda dell'attore, ma essendo stata svolta pagina 10 di 12 nell'interesse della parte poi risultata soccombente, , le relative Controparte_2
spese – pari ad € 750,86 (cfr.: fattura n. 03/2018 Arch. ) - devono Persona_2
essere poste integralmente a carico di . Controparte_2
Le spese sostenute per il consulente tecnico di parte dalla società attrice in primo grado rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 26729). Dunque, le spese relative alla consulenza tecnica di parte (CTP), come da fattura n. 26/18 del 22 marzo 2018 per un importo di € 549,00 sostenute dall'attrice, devono pertanto essere poste a carico del convenuto , odierno appellato contumace, in applicazione del Controparte_2
principio di soccombenza e con riforma della decisione di primo grado anche su tale punto.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto parzialmente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del contumace appellato seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza n. 2157/2019, Tribunale Ordinario di Nola, dell'18.10.2019, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
2) Rigetta l'appello nei confronti di e, per l'effetto, conferma la CP_1
sentenza di primo grado nella parte alla stessa relativa;
pagina 11 di 12 3) Condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2.975,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. Michele Mauro e dell'Avv. Gennaro Carnevale dichiaratisi anticipatari;
4) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
della somma di € 15.545,98 oltre gli interessi legali decorrenti dal Parte_1
trentesimo giorno successivo alla consegna della merce avvenuta in data
16/06/2010 fino al soddisfo;
5) Condanna , al pagamento integrale, in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in € 208,00 per Parte_1
spese ed € 2.800 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
6) Condanna , al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di ctu € 750,86 e ctp € 549,00.
7) Condanna , al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida, in € 382,50 per spese ed €
2.975,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2240/2020 ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2157/2019, pubblicata in data
18.10.2019.
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NI NZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in S. Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Nola n.
204
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Michele Mauro (C.F. ), domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Sant'Anastasia (NA) alla Via Donizetti n. 4 e, congiuntamente/disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Carnevale (C.F.
pagina 1 di 12 ), altresì domiciliata presso il suo studio in Pollena C.F._4
Trocchia (NA) alla Via Calabrese n. 11
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. . Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1
il Tribunale di Nola, e , per sentir così provvedere: CP_1 Controparte_2
"accogliere la presente domanda con la conseguente condanna dei convenuti, solidalmente tra di loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di €
15.545,98 oltre interessi dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore, perché anticipatario". A sostegno della propria domanda, nel merito, sosteneva di essere creditore dei convenuti per il mancato pagamento di merce e della relativa fattura.
Si costituivano i convenuti i quali, pur non contestando né l'avvenuta fornitura né
l'ammontare del credito vantato dall'attore, eccepivano il difetto di legittimazione di , in quanto non aveva preso parte all'acquisto effettuato dal CP_1
marito, . Quest'ultimo, in via riconvenzionale, dichiarava inoltre Controparte_2
di essere creditore della società attrice per una somma da determinarsi nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei vizi pagina 2 di 12 della merce fornita, danni che assumeva di entità ben superiore all'importo richiesto a saldo della fornitura.
Con sentenza n. 2157/2019, pubblicata in data 18.10.2019, il Tribunale Ordinario di Nola ha definito il giudizio iscritto al n. 8486/2010 R.G., con il seguente dispositivo: “1. Rigetta la domanda avanzata dalla nei Parte_1
confronti di;
2. Rigetta la domanda avanzata da CP_1 CP_1
e nei confronti di 3.
[...] Controparte_2 Parte_1
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in Controparte_2
favore della società attrice, della somma di €.15.545,98; 4. Condanna CP_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €.107,00 per spese ed
€.1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'Avv.
NZ NI dichiaratosi anticipatario.
5. Pone definitivamente a carico di
e in solido tra loro le spese di Parte_1 Controparte_2
CTU.”.
con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “A)
Dichiarare la legittimazione passiva della IG.ra , c. f. CP_1
nata il [...] ad [...] e residente in [...]
Ragni n. 38 di San Gennaro Ves.no (NA); B) Accertare e dichiarare che la fattura richiesta in pagamento dalla è la n. 559 del 23/06/10, avente Parte_1
ad oggetto i d.d.t. n. 3186 del 16/06/10 e n. 3291 del 22/06/10 e per l'importo complessivo di € 15.545,98; C) Condannare gli appellati in solido al pagamento, in favore della p. iva , della somma di € Parte_1 P.IVA_1
15.545,98 oltre interessi, dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo;
D)
pagina 3 di 12 Condannare gli appellati in solido alla refusione, in favore della Parte_1
della somma di € 750,86 corrisposta al CTU giusta decreto di liquidazione
[...]
del 12/07/18 del Tribunale di Nola;
E) Condannare gli appellati in solido alla refusione, in favore della della somma di € 549,62 Parte_1
corrisposta al nominato CTP giusta fattura n. 25/18 agli atti;
F) Condannare gli appellati in solido al pagamento integrale delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi del DM n. 55/2014 e distrarsi,
a norma dello art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario;
G)
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte di Appello adita dovesse escludere la legittimazione passiva della IG.ra , condannare il IG. CP_1
c. f. , al pagamento in favore della Controparte_2 C.F._5
degli interessi legali maturati e maturandi sull'importo di € Parte_1
15.545,98, dalla data della fornitura per cui è causa al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 750,86 per le spese di CTU e di € 549,62 per le spese di CTP. Condannare altresì il IG. al pagamento integrale delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi del
DM n. 55/2014 e distrarsi, a norma dello art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata CP_1
mentre rimaneva contumace;
la prima, nel resistere alla pretesa Controparte_2
avversaria, concludeva come segue: “1) Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in quanto, infondato in fatto ed in diritto;
2) Per l'effetto Parte_1
dell'accoglimento della richiesta che precede, confermare la Sentenza gravata per la parte che riconosce il difetto di legittimazione passiva della IG.ra
[...]
; 3) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 Parte_1
alla refusione delle spese per il doppio grado di giudizio, con maggiorazione di ogni accessorio dovuto per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
pagina 4 di 12 La Corte, all'udienza del 12.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, , Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio mediante notificazione eseguita in data 20/06/2020 agli indirizzi PEC dei difensori costituiti nel giudizio di primo grado, e non costituitosi nel presente grado di giudizio. Nei suoi confronti, dunque, la pronuncia del Tribunale di Nola risulta coperta da giudicato.
La ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base dei seguenti motivi di appello: “1) Sul contegno e la legittimazione processuale della IG.ra . Violazione dell'art. 116 del CP_1
c.p.c. 2) Sulla fattura richiesta in pagamento dalla - Parte_1
Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. 3) Mancata pronuncia sugli interessi legali. Violazione dell'art. 112 del c.p.c. 4) Sulla condanna alle spese di giudizio, di CTU e di CTP. Violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c.”.
Il primo e il secondo motivo di appello, strettamente connessi tra loro per oggetto e contenuto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi risultano infondati.
Ed invero, rileva la Corte, che dalla disamina della comparsa di costituzione e risposta depositata presso il Tribunale di Nola dai convenuti, si evince che solo proponeva la domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_2
società attrice al fine di ottenere il risarcimento del danno ivi lamentato (cfr.: comparsa di costituzione e risposta, pag. 7 in cui, tra l'altro, si legge: “la
[...]
è risultata debitrice nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_2
somma di € 14.159,06, salvo variazioni di cui alla premessa, e quindi deve essere
pagina 5 di 12 condannata al conseguenziale risarcimento dei danni, con il presente atto il sig.
spiega formalmente domanda riconvenzionale”). Controparte_2
Il primo giudice, dunque, ha correttamente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , la quale – sin dalla comparsa CP_1
di costituzione – aveva puntualmente escluso di aver instaurato qualsiasi rapporto giuridico con l'attrice, chiarendo che l'unico soggetto con cui quest'ultimo aveva intrattenuto rapporti era il coniuge, A tale riguardo, la Controparte_2
documentazione prodotta dall'appellante non consente di pervenire a conclusioni diverse. In particolare, la fattura depositata da quest'ultima nel primo grado di giudizio (cfr.: fattura n. 559 del 23/06/2010), non può essere ritenuta idonea a dimostrare che anche la convenuta fosse parte committente, trattandosi di atto unilaterale privo di efficacia probatoria in ordine alla riferibilità soggettiva del rapporto. Questa Corte, per altro, condivide il ragionamento del primo giudice nella parte in cui evidenzia che “Quanto alla fattura, che per altro è notoriamente di formazione unilaterale, desta evidente perplessità che essa risulti identica alla precedente in tutto (specificatamente nell'importo) salvo che nella data e nella numerazione” (cfr.: sentenza in atti). Analoga considerazione vale per i documenti di trasporto (ddt nn. 3186 del 16/06/2010 e 3291 del 22/06/2010), che non contengono elementi dai quali desumere un vincolo contrattuale diretto con
, poiché gli stessi recano un'unica sottoscrizione (per altro dell'arch. CP_1
, evidentemente non riconducibile a . Neppure la Persona_1 CP_1
“proposta di commissione” del 25.11.2009 (cfr.: proposta numero 4958 del
25/11/2009) può assumere valenza dimostrativa dell'esistenza di un contratto tra la società attrice e , poiché la stessa, anche in tal caso, reca un'unica CP_1
sottoscrizione (sempre dell'arch. , evidentemente non riconducibile Persona_1
a quest'ultima. Inoltre, tale documento è stato specificamente contestato dalla convenuta nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., come rilevato dal pagina 6 di 12 giudice di prime cure in sentenza, senza che l'attrice in primo grado abbia replicato specificamente sul punto o abbia in altro modo dichiarato di volersene avvalersene.
Parimenti, le testimonianze richiamate dall'appellante – le quali si limitano a riferire una generica presenza di in occasione della scelta del CP_1
materiale – non integrano in alcun modo comportamenti concludenti idonei a configurare un'obbligazione contrattuale a suo carico. Ed infatti, all'udienza dell'11/12/2012, il teste di parte attrice si limitava a dichiarare Testimone_1
che: “redassi una commissione con il materiale ordinato dai coniugi ”, CP_2
mentre, all'udienza del 10/07/2014, il teste di parte attrice, arch. si Persona_1
è limitato ad affermare: “non ricordo se fossero presenti entrambi i convenuti quando venne ordinato il parquet”, rendendo dunque dichiarazioni tra loro non univoche e comunque prive di valore probatorio certo in ordine al soggetto contrattualmente vincolato con la in relazione alla dedotta Parte_1
fornitura.
Sul punto si osserva che la semplice partecipazione della a colloqui o CP_1
sopralluoghi, per altro rispondente a consuetudine nella scelta di materiali per la casa comune, è certamente priva di elementi univoci in termini di volontà negoziale, e dunque, non è sufficiente a fondare a suo carico un vincolo giuridico.
Infondato è, altresì, l'assunto dell'appellante secondo cui , al pari CP_1
del coniuge, avrebbe proposto domanda riconvenzionale.
Dalla lettura degli atti, come sopra riportato, risulta, infatti, che sin dalla comparsa di costituzione la stessa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e che soltanto il marito, , ha formulato richiesta di condanna dell'attore Controparte_2
in via riconvenzionale. Tale impostazione difensiva, poi, è rimasta invariata durante tutto il giudizio di primo grado, ivi comprese le memorie depositate nei termini concessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 183 co 6 cpc. Alcun valore, dunque, in senso contrario possono assumere le argomentazioni esposte con la pagina 7 di 12 comparsa conclusionale, che, come si è detto, ha mero valore illustrativo delle difese già assunte nel contraddittorio delle parti.
Né a diversa conclusione si può giungere argomentando dai riferimenti contenuti in sentenza allorché il Tribunale parla di “entrambi i convenuti in riconvenzionale asserivano di essere creditori”, poiché trattasi chiaramente di un mero errore materiale. Tanto è a dirsi anche in considerazione del complesso della motivazione che il Tribunale adotta nel suddetto provvedimento ed in particolare dalla chiara disamina dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della CP_1
(cfr.: sentenza appellata, pag. 3: “Deve, per converso, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra . Al riguardo, giova CP_1
evidenziare innanzitutto che era preciso onere dell'attore dimostrare la legittimazione passiva della convenuta e che tal prova non può dirsi raggiunta…”).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi pienamente corretto e condivisibile l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di e, conseguentemente, ha CP_1
rigettato la domanda della società attrice proposta anche nei suoi confronti.
Con il terzo motivo di gravame, poi, l'appellante deduce la “mancata pronuncia sugli interessi legali. Violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
La censura merita accoglimento.
Rileva sul punto la Corte che il Tribunale, pur avendo accolto la domanda principale proposta dalla società attrice e condannato al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 15.545,98, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione degli interessi legali, avanzata dalla società sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr.: atto di citazione: “con la conseguente condanna dei convenuti, solidalmente tra di loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 15.545,98 oltre interessi dalla data della fornitura all'effettivo soddisfo”). Tale omissione costituisce violazione del principio di pagina 8 di 12 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può né omettere né eccedere i limiti del petitum e della causa petendi.
La mancata pronuncia sugli interessi, quando essi siano stati espressamente richiesti, configura un vizio di omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c., e comporta la necessità di integrare la decisione in sede di gravame. Gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., maturano di diritto sui crediti liquidi ed esigibili, anche in assenza di specifica richiesta, essendo effetto naturale dell'obbligazione pecuniaria. A maggior ragione, nel caso di specie, essi devono essere riconosciuti, atteso che la società attrice li aveva espressamente domandati sin dall'introduzione del giudizio di primo grado. Pertanto, alla società spettano gli Parte_1
interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., così come dalla stessa richiesti, sull'importo di € 15.545,98, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla consegna della merce avvenuta in data 16/06/2010 (cfr. D.D.T. n. 3186 del
16/06/2010).
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così governato le spese di lite:
4. Condanna CP_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano nella misura ridotta del 50% in €.107,00 per spese ed €
1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'Avv.
NZ NI dichiaratosi anticipatario.
5. Pone definitivamente a carico di
e in solido tra loro le spese di Parte_1 Controparte_2
CTU.”, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Occorre preliminarmente esaminare le statuizioni adottate in primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto concerne la posizione di , il Tribunale ha correttamente CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite, avendo rigettato la domanda pagina 9 di 12 proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Poiché tale statuizione è stata confermata da questa Corte mediante il rigetto dei primi due motivi di appello, la compensazione disposta dal Giudice di prime cure deve ritenersi pienamente legittima e, pertanto, va confermata anche in questa sede.
Le spese del secondo grado di giudizio tra l'appellante e , ex art. 91 CP_1
c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Diversamente deve dirsi con riferimento alla posizione di . Controparte_2
Il Tribunale ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore della società attrice delle spese di giudizio “nella misura ridotta del 50% in € 107,00 per spese ed €. 1.400,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge”.
Tale statuizione non risulta, tuttavia, conforme al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., poiché, all'esito del giudizio di primo grado, è Controparte_2
risultato totalmente soccombente. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la domanda proposta dalla società attrice è stata integralmente accolta, mentre il convenuto non ha neppure contestato la consegna del materiale né la regolarità della fattura emessa nei suoi confronti. Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore è stata rigettata Controparte_2
integralmente.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata sul punto, deve disporsi la condanna di al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di Controparte_2
giudizio, in favore dell'odierno appellante, come specificato nel dispositivo.
Il medesimo principio deve essere applicato anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di consulenza tecnica di parte (CTP). Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta dal Tribunale al fine di accertare i presupposti della domanda riconvenzionale proposta da CP_2
, successivamente rigettata integralmente. Pertanto, non avendo la CTU
[...]
contribuito all'accoglimento di alcuna domanda dell'attore, ma essendo stata svolta pagina 10 di 12 nell'interesse della parte poi risultata soccombente, , le relative Controparte_2
spese – pari ad € 750,86 (cfr.: fattura n. 03/2018 Arch. ) - devono Persona_2
essere poste integralmente a carico di . Controparte_2
Le spese sostenute per il consulente tecnico di parte dalla società attrice in primo grado rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 26729). Dunque, le spese relative alla consulenza tecnica di parte (CTP), come da fattura n. 26/18 del 22 marzo 2018 per un importo di € 549,00 sostenute dall'attrice, devono pertanto essere poste a carico del convenuto , odierno appellato contumace, in applicazione del Controparte_2
principio di soccombenza e con riforma della decisione di primo grado anche su tale punto.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto parzialmente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del contumace appellato seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza n. 2157/2019, Tribunale Ordinario di Nola, dell'18.10.2019, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
2) Rigetta l'appello nei confronti di e, per l'effetto, conferma la CP_1
sentenza di primo grado nella parte alla stessa relativa;
pagina 11 di 12 3) Condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2.975,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. Michele Mauro e dell'Avv. Gennaro Carnevale dichiaratisi anticipatari;
4) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
della somma di € 15.545,98 oltre gli interessi legali decorrenti dal Parte_1
trentesimo giorno successivo alla consegna della merce avvenuta in data
16/06/2010 fino al soddisfo;
5) Condanna , al pagamento integrale, in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in € 208,00 per Parte_1
spese ed € 2.800 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
6) Condanna , al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di ctu € 750,86 e ctp € 549,00.
7) Condanna , al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida, in € 382,50 per spese ed €
2.975,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi in favore dell'Avv. NI NZ dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12