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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 451 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 451 /2025 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dagli Avv.ti FAIS ETTORE e CAMPUS Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, ha introdotto il giudizio di merito lamentando la generica valutazione da parte del CTU delle patologie riscontrate in capo alla resistente e la mancata attribuzione alle stesse dei codici tabellari di cui al DM del 05/02/1992;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso alla luce delle logiche argomentazioni svolte nell'elaborato peritale;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che:
1 “L'istante è affetto da esiti di intervento di stabilizzazioneL5-S1 eseguito in data 09/02/2020 presso la OC . Il 04/08/2020 si Controparte_2 sottoponeva a valutazione antalgica presso la U.O di Anestesia e Terapia Antalgica di Sassari in quanto non aveva tratto alcun vantaggio dall'intervento subito. Si era presentato un netto peggioramento del dolore esacerbato dal carico e nei relativi passaggi posturali. Iniziava così un lungo periodo di ripetuti e frequenti controlli clinici prima ambulatoriali presso la Terapia Antalgica di Sassari e Cagliari e successivamente subiva molteplici ricoveri presso il reparto di Terapia del Dolore del di Cagliari dove veniva posta diagnosi di: Per_2
“Sindrome di dolore cronico in FBSS”. Nel primo ricovero del 10/07/2022 veniva impiantato un elettrocatetere midollare, nel secondo ricovero del giugno del 2023 venivano impiantati due elettrocateteri ottopolari e due estensioni al fianco destro collegate ad un generatore di impulsi esterno. Nel maggio del 2023 ricovero per eseguire, per le intense algie lombosciatalgiche una periduroscopia diagnostica operativa e nel ricovero del settembre del 2023 veniva impiantato un altro catetere subaracnoideo collegato ad una pompa ad infusione alloggiata in tasca chirurgica sottocutanea nell' addome sx. La pompa ad infusione eroga morfina e ziconotide e viene ricaricata ogni ventuno giorni. Nel marzo del 2024 ulteriore ricovero per la revisione del catetere con riposizionamento dell'apice in D8 mentre precedentemente era localizzato in D5. La somministrazione di tali elevate dosi di analgesici ha scatenato diarrea e retoraggia per cui è stato sottoposto a controlli clinici presso la clinica medica dell'università che ha rilevato malattia diverticolare ed ernia iatale con incontinenza cardiale, una prima volta nel luglio del 2022 e successivamente nel settembre del 2022 e nel gennaio del 2023. Il quadro clinico come ho già segnalato nella CTU e caratterizzato da scadute condizioni generali con deambulazione limitata a minimi spostamenti effettuati coll'ausilio di canadesi in spazio intraconfinato. Impossibile in equino ed in talo. L'artrodesi L5-S1, il danno neurologico conseguente unitamente al dolore cronico, allo stato depressivo e la FBSS (sindrome da fallimento chirurgico spinale, accertata e curata con i ripetuti ricoveri presso il come risulta dalla documentazione Per_2 sanitaria in atti)il grave deficit motorio e le complicanze indotte dalle elevate dosi di analgesici ed oppiacei hanno causato una grave ipotonotrofia di ambedue gli arti inferiori che per analogia può essere ricondotto al cod 7333 del DM del 05/02/1992 (Paraparesi con deficit di forza grave) la cui invalidità è corrispondente al 100%. Devo inoltre sottolineare che l'inabilità lavorativa totale è stata generata oltre che dalle singole patologie precedentemente segnalate anche dall'insufficienza statico dinamica dell'apparato locomotore globalmente inteso provocata sia dal danno ortopedico e che dal danno neurologico e dalle complicazioni derivanti dalla terapia medica antalgica somministrata. Concludo confermando la CTU depositata in tutte le sue parti, compresa la valutazione di una inabilità lavorativa del cento per cento.
2 Confermata dalla voce tabellare con il relativo codice e con il rispettivo valore percentuale del DM del 05/02/1992 come espressamente richiestomi dal Sig. Giudice.”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle contestazioni dell'Istituto con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, esplicitando la voce tabellare, il relativo codice e il valore percentuale ed ha confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
- ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/12/2022;
- il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/12/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sassari, il 10/07/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 451 /2025 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dagli Avv.ti FAIS ETTORE e CAMPUS Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, ha introdotto il giudizio di merito lamentando la generica valutazione da parte del CTU delle patologie riscontrate in capo alla resistente e la mancata attribuzione alle stesse dei codici tabellari di cui al DM del 05/02/1992;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso alla luce delle logiche argomentazioni svolte nell'elaborato peritale;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che:
1 “L'istante è affetto da esiti di intervento di stabilizzazioneL5-S1 eseguito in data 09/02/2020 presso la OC . Il 04/08/2020 si Controparte_2 sottoponeva a valutazione antalgica presso la U.O di Anestesia e Terapia Antalgica di Sassari in quanto non aveva tratto alcun vantaggio dall'intervento subito. Si era presentato un netto peggioramento del dolore esacerbato dal carico e nei relativi passaggi posturali. Iniziava così un lungo periodo di ripetuti e frequenti controlli clinici prima ambulatoriali presso la Terapia Antalgica di Sassari e Cagliari e successivamente subiva molteplici ricoveri presso il reparto di Terapia del Dolore del di Cagliari dove veniva posta diagnosi di: Per_2
“Sindrome di dolore cronico in FBSS”. Nel primo ricovero del 10/07/2022 veniva impiantato un elettrocatetere midollare, nel secondo ricovero del giugno del 2023 venivano impiantati due elettrocateteri ottopolari e due estensioni al fianco destro collegate ad un generatore di impulsi esterno. Nel maggio del 2023 ricovero per eseguire, per le intense algie lombosciatalgiche una periduroscopia diagnostica operativa e nel ricovero del settembre del 2023 veniva impiantato un altro catetere subaracnoideo collegato ad una pompa ad infusione alloggiata in tasca chirurgica sottocutanea nell' addome sx. La pompa ad infusione eroga morfina e ziconotide e viene ricaricata ogni ventuno giorni. Nel marzo del 2024 ulteriore ricovero per la revisione del catetere con riposizionamento dell'apice in D8 mentre precedentemente era localizzato in D5. La somministrazione di tali elevate dosi di analgesici ha scatenato diarrea e retoraggia per cui è stato sottoposto a controlli clinici presso la clinica medica dell'università che ha rilevato malattia diverticolare ed ernia iatale con incontinenza cardiale, una prima volta nel luglio del 2022 e successivamente nel settembre del 2022 e nel gennaio del 2023. Il quadro clinico come ho già segnalato nella CTU e caratterizzato da scadute condizioni generali con deambulazione limitata a minimi spostamenti effettuati coll'ausilio di canadesi in spazio intraconfinato. Impossibile in equino ed in talo. L'artrodesi L5-S1, il danno neurologico conseguente unitamente al dolore cronico, allo stato depressivo e la FBSS (sindrome da fallimento chirurgico spinale, accertata e curata con i ripetuti ricoveri presso il come risulta dalla documentazione Per_2 sanitaria in atti)il grave deficit motorio e le complicanze indotte dalle elevate dosi di analgesici ed oppiacei hanno causato una grave ipotonotrofia di ambedue gli arti inferiori che per analogia può essere ricondotto al cod 7333 del DM del 05/02/1992 (Paraparesi con deficit di forza grave) la cui invalidità è corrispondente al 100%. Devo inoltre sottolineare che l'inabilità lavorativa totale è stata generata oltre che dalle singole patologie precedentemente segnalate anche dall'insufficienza statico dinamica dell'apparato locomotore globalmente inteso provocata sia dal danno ortopedico e che dal danno neurologico e dalle complicazioni derivanti dalla terapia medica antalgica somministrata. Concludo confermando la CTU depositata in tutte le sue parti, compresa la valutazione di una inabilità lavorativa del cento per cento.
2 Confermata dalla voce tabellare con il relativo codice e con il rispettivo valore percentuale del DM del 05/02/1992 come espressamente richiestomi dal Sig. Giudice.”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle contestazioni dell'Istituto con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, esplicitando la voce tabellare, il relativo codice e il valore percentuale ed ha confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
- ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/12/2022;
- il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/12/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sassari, il 10/07/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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