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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1687/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6841/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-1T-032319-000 IMP SOST MUTUO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di Ricorrente_1 LE l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021-1T032319-000 di euro 4058,34 con il quale, in relazione all'atto rogato dal notaio
Nominativo_1 stipulato il 22-10-2021, registrato il 25-10-2021, serie 1T, numero 032319, liquidò l'imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio e lungo termine ex articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, a seguito della revoca dell'aliquota ridotta per l'acquisto della prima casa prevista nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
Il contribuente impugnò l'atto alla CGT di primo grado di Caserta chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 767 emessa all'udienza del 5.2.2025 e depositata il 21.2.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese.
Il Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato la decisione chiedendo:
a) in via principale, l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento integrale della pretesa tributaria;
b) in via subordinata, la disapplicazione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 c. 1 D. Lgs. 546/1992;
c) in via del tutto mediata, la riduzione della sanzione irrogata in misura pari ad 1/4 della stessa in applicazione dell'art. 7 D. Lgs. 472/1997
con vittoria di spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Ha poi depositato una memoria illustrativa.
Si è costituita l'agenzia delle entrate chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in punto di fatto non presenta aspetti controversi, risultando in maniera incontestata tra le parti che il Ricorrente_1 all'atto dell'acquisto dell'immobile con l'atto rogato dal notaio Nominativo_1 era proprietario di altro immobile acquistato con i benefici prima casa e che nell'atto dichiarò, contrariamente al vero, “ di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente con le agevolazioní disposte dall'attuale normativa in materia e dai provvedimenti integrativi e modificativi".
I primi giudici hanno confermato l'avviso di liquidazione, richiamando la normativa secondo la quale la falsità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti per accedere al beneficio “prima casa” ne comporta la revoca,
a nulla rilevando la successiva alienazione, infrannuale, dell'altro immobile.
L'appellante deduce l'erroneità dei richiami normativi, sostenendo che soltanto in mancanza dell'alienazione, entro un anno, del primo immobile acquistato con le agevolazioni prima casa si applicherebbe la previsione di cui al comma 4 che prevede la decadenza dal beneficio.
La Corte ritiene necessario richiamare le norme che regolavano la concessione del beneficio per l'acquisto della prima casa all'epoca della stipula del rogito di acquisto, ottobre 2021.
Il Testo Unico n. 131 del 26/04/1986 Tariffa parte 1 art. 1, dispone, per quel che qui interessa, alla Nota 2- bis:
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
…
c- ) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo….
4 In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
4bis L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.
La interpretazione della norma sulla quale si fonda l'appello, ribadita dal difesnore del contribuente anche nel corso della discussione in udienza, non è corretta.
La falsa dichiarazione si configura come causa di decadenza che rende il beneficio non spettante sin dal momento dell'acquisto. La successiva alienazione non ha effetto sanante.
Il richiamo, operato dal comma 4 bis, che consente l'applicazione dei benefici qualora il precedente immobile sia alienato entro l'anno, non si riferisce alla falsità della dichiarazione, ma alla mancanza dei requisiti per l'applicazione del beneficio.
Con altro motivo l'appellante ha chiesto l'annullamento delle sanzioni configurandosi una situazione di incertezza normativa e, in subordine, la loro rideterminazione perché non proporzionate, per eccesso, alla gravità minima della condotta ed alla personalità dell'autore della violazione.
Il motivo di appello non è fondato in quanto non sussiste una situazione di incertezza normativa, essendo la formulazione delle norme chiara e non essendo stati emessi documenti di prassi che potessero generare dubbi sulla sloro portata applicativa.
Né l'importo della sanzione appare non proporzionato alla condotta caratterizzata dalla falsità diella dichiarazione resa in atto pubblico.
L'appello va respinto.
Le spese anche di questo grado, per la complessità delle questioni dedotte, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6841/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-1T-032319-000 IMP SOST MUTUO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di Ricorrente_1 LE l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021-1T032319-000 di euro 4058,34 con il quale, in relazione all'atto rogato dal notaio
Nominativo_1 stipulato il 22-10-2021, registrato il 25-10-2021, serie 1T, numero 032319, liquidò l'imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio e lungo termine ex articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, a seguito della revoca dell'aliquota ridotta per l'acquisto della prima casa prevista nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
Il contribuente impugnò l'atto alla CGT di primo grado di Caserta chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 767 emessa all'udienza del 5.2.2025 e depositata il 21.2.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese.
Il Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato la decisione chiedendo:
a) in via principale, l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento integrale della pretesa tributaria;
b) in via subordinata, la disapplicazione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 c. 1 D. Lgs. 546/1992;
c) in via del tutto mediata, la riduzione della sanzione irrogata in misura pari ad 1/4 della stessa in applicazione dell'art. 7 D. Lgs. 472/1997
con vittoria di spese e loro distrazione al difensore antistatario.
Ha poi depositato una memoria illustrativa.
Si è costituita l'agenzia delle entrate chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in punto di fatto non presenta aspetti controversi, risultando in maniera incontestata tra le parti che il Ricorrente_1 all'atto dell'acquisto dell'immobile con l'atto rogato dal notaio Nominativo_1 era proprietario di altro immobile acquistato con i benefici prima casa e che nell'atto dichiarò, contrariamente al vero, “ di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente con le agevolazioní disposte dall'attuale normativa in materia e dai provvedimenti integrativi e modificativi".
I primi giudici hanno confermato l'avviso di liquidazione, richiamando la normativa secondo la quale la falsità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti per accedere al beneficio “prima casa” ne comporta la revoca,
a nulla rilevando la successiva alienazione, infrannuale, dell'altro immobile.
L'appellante deduce l'erroneità dei richiami normativi, sostenendo che soltanto in mancanza dell'alienazione, entro un anno, del primo immobile acquistato con le agevolazioni prima casa si applicherebbe la previsione di cui al comma 4 che prevede la decadenza dal beneficio.
La Corte ritiene necessario richiamare le norme che regolavano la concessione del beneficio per l'acquisto della prima casa all'epoca della stipula del rogito di acquisto, ottobre 2021.
Il Testo Unico n. 131 del 26/04/1986 Tariffa parte 1 art. 1, dispone, per quel che qui interessa, alla Nota 2- bis:
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
…
c- ) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo….
4 In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
4bis L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.
La interpretazione della norma sulla quale si fonda l'appello, ribadita dal difesnore del contribuente anche nel corso della discussione in udienza, non è corretta.
La falsa dichiarazione si configura come causa di decadenza che rende il beneficio non spettante sin dal momento dell'acquisto. La successiva alienazione non ha effetto sanante.
Il richiamo, operato dal comma 4 bis, che consente l'applicazione dei benefici qualora il precedente immobile sia alienato entro l'anno, non si riferisce alla falsità della dichiarazione, ma alla mancanza dei requisiti per l'applicazione del beneficio.
Con altro motivo l'appellante ha chiesto l'annullamento delle sanzioni configurandosi una situazione di incertezza normativa e, in subordine, la loro rideterminazione perché non proporzionate, per eccesso, alla gravità minima della condotta ed alla personalità dell'autore della violazione.
Il motivo di appello non è fondato in quanto non sussiste una situazione di incertezza normativa, essendo la formulazione delle norme chiara e non essendo stati emessi documenti di prassi che potessero generare dubbi sulla sloro portata applicativa.
Né l'importo della sanzione appare non proporzionato alla condotta caratterizzata dalla falsità diella dichiarazione resa in atto pubblico.
L'appello va respinto.
Le spese anche di questo grado, per la complessità delle questioni dedotte, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.