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Inammissibile
Sentenza 18 marzo 2026
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Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02322 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01642/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2024, proposto da IA IA
IL, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Andreottola e dall'Avvocato Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
DO CU, AN CU, OL CU, RT PE CA,
RT AT, IAno OS, rappresentati e difesi dall'Avvocato CA IA
CC, dall'Avvocato Rita CC, con domicilio digitale come da PEC da N. 01642/2024 REG.RIC.
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato
CA IA CC in Roma, largo Marzio, n. 3
per la riforma
della sentenza n. 4286 del 14 luglio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. IV, resa in forma semplificata tra le parti e non notificata, che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso, proposto in primo grado dall'odierna appellante, contro la disposizione del Dirigente del Settore antiabusivismo del Comune di Napoli n. 68/A del 22 marzo 2023, notificata il 4 maggio 2023, la quale ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere eseguite in Napoli alla via del Parco Grifeo e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro nonché degli atti presupposti connessi e conseguenziali.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di DO CU e di
AN CU e di OL CU e di RT PE CA e di RT
AT e di IAno OS; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Massimiliano
EL e uditi per l'odierna appellante, IA IA IL, l'Avvocato Giovanni
Leone, per il Comune di Napoli l'Avvocato Giacomo Pizza e per gli interventori ad opponendum DO CU, AN CU, OL CU, RT PE
CA, RT AT e IAno OS l'Avvocato CA IA CC.
FATTO e DIRITTO N. 01642/2024 REG.RIC.
1. Con la disposizione n. 68/A del 22 marzo 2023, notificata il 4 maggio 2023, il
Dirigente del Settore antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli, basandosi sull'inottemperanza al precedente ordine di demolizione irrogato contestualmente al rigetto di una pratica di condono edilizio ex l. n. 269 del 2003 (cd. “terzo condono”), ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'immobile precedentemente acquisito dalla ricorrente giusta sentenza n. 7593/2003 del Tribunale di Napoli, ritualmente trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di accoglimento della domanda di usucapione pronunciata nei confronti di VA CE.
1.1. Con lo stesso provvedimento è stata anche irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, pari ad €
20.000,00 (ventimila).
2. Avverso tale atto l'odierna appellante, IA IA IL, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (di qui in poi il Tribunale), iscritto al n. di R.G. n. 2213/2023, con il quale è stata impugnata la suindicata determina per violazione della disciplina dettata dagli articoli 38 e 44 della l. n. 47 del 1985, per l'erronea dichiarazione di assoggettamento delle opere eseguite al rischio frane R3 e, comunque, per l'incompatibilità con altri provvedimenti emessi dalla stessa amministrazione comunale tesi alla definizione della pratica di condono ed alla permanenza dell'immobile in questione.
2.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Napoli, per opporsi all'accoglimento del ricorso, e sono altresì intervenuti ad opponendum DO
CU, AN CU, OL CU, RT PE CA, RT
AT e IAno OS.
2.2. Il Tribunale, con la sentenza n. 4286 del 14 luglio 2023 resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso e ha rigettato il terzo perché, in sintesi, ha rilevato che: N. 01642/2024 REG.RIC.
a) l'atto di acquisizione consegue, quale atto vincolato, all'accertata accertata inottemperanza al presupposto ordine di demolizione di opere abusive, consistenti nella realizzazione di un manufatto a due livelli, contenuto nel precedente atto di diniego n. 131/c del 29 maggio 2014 di istanze di diniego condono edilizio n. 1345 e
1346 del 2004, che erano state formulate dai coniugi proprietari dell'immobile
(ciascuno per un livello, rispettivamente di 120 e 80 mq circa) ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 326 del
2003 (c.d. “terzo condono”);
b) i primi due motivi di ricorso sono volti a contestare la legittimità dell'ordine di demolizione presupposto, al quale quello in controversia come sopra indicato segue
“automaticamente” quale atto meramente dichiarativo di effetti acquisitivi che si producono ex lege, poiché:
1) con la prima doglianza, la ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 38 e 44 della l. n. 47 del 1985, essendo ancora pendente un procedimento di condono edilizio
(pratica di condono edilizio n. 1113/1/87);
2) con il secondo motivo, ha lamentato il difetto di istruttoria dell'ordinanza di demolizione, anche con riguardo alla classificazione dell'area sotto il profilo del rischio idrogeologico;
c) con il terzo motivo, ha eccepito, in via subordinata, «l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, adottata quarant'anni dopo la commissione dell'abuso e nove anni dopo l'ordine di demolizione», nonché la contraddittorietà dell'atto con il quale è stata ordinata la verifica statica dell'immobile;
d) il ricorso sarebbe inammissibile in relazione alle prime due censure che riguardano la legittimità degli atti presupposti (diniego condono e ordinanza di demolizione contestualmente adottati con atto prot 131/c del 29 maggio 2014) e non vizi originari N. 01642/2024 REG.RIC.
del provvedimento conseguente di acquisizione gratuita in controversia (cfr. tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5530);
e) il principio di “pregiudizialità” fatto valere con la prima censura, avrebbe dovuto farsi valere avverso l'ordinanza di demolizione che contiene la “sanzione ripristinatoria” di carattere reale, alla quale l'atto di acquisizione in controversia consegue quale mero atto di accertamento dell'intercorsa inottemperanza all'ordine
(Cons. St., sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3803);
f) in ogni caso, trattandosi di questione ampiamente discussa tra le parti, la parte ricorrente non avrebbe provato in questa sede che l'istanza di condono che avrebbe avviato il procedimento ancora pendente (pratica di condono edilizio n. 1113/1/87, inoltrata dalla proprietaria dell'immobile prima che questo fosse usucapito dalla odierna ricorrente) ha ad oggetto proprio i manufatti oggetto dell'acquisizione ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché: 1) dalla certificazione rilasciata, su richiesta della ricorrente, dal comune di Napoli circa la pendenza di “abusi edilizi al
Parco Grifeo 31/A” non emerge l'identità fisica tra i cespiti già oggetto dell'ordinanza di demolizione e quelli oggetto del condono pendente (peraltro anche antecedente al diniego della istanza di condono edilizio n. 1345 e 1346 del 2004); 2) né tale coincidenza emerge dalla produzione documentale del Comune (nota del 30 maggio
2023 n. 450309) che piuttosto attesta che alla pratica n. 1113/1/87 risulta inserito “un modello 47/85-R con allegati due modelli 47/85/D. Da siffatti modelli non si rilevano né l'oggetto, né la consistenza, né la destinazione d'uso delle opere abusive da condonare”; 3) come rilevato dagli interventori, peraltro, la precisazione del Comune circa il “modello 47/85-D” non corrobora l'allegazione di parte ricorrente, poiché tale modello, secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici 30/7/85 riguarderebbe opere non destinate alla residenza quali invece quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione e del successivo atto di acquisizione; N. 01642/2024 REG.RIC.
g) la seconda doglianza, relativa al difetto di istruttoria è anche espressamente rivolta avverso l'ordinanza di demolizione ed è pertanto da ritenersi inammissibile in questa sede, per le ragioni sopra già indicate (nello specifico si contesta la lacunosità dell'istruttoria per la parte in cui il provvedimento classifica l'area in questione come rientrante nella carta del Rischio frana elevato R3 del Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico della Campania);
h) peraltro, con la sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale, passata in giudicato, sono stati rigettati i ricorsi riuniti (R.G. n. 5346 e n. 5347 del 2014) proposti dalla odierna appellante e dal coniuge proprio avverso l'ordinanza di demolizione più volte citata prot. 131/c del 29.5.14 prot. 430070/14 e dalla motivazione di tale decisione emerge anche la specifica trattazione della seconda delle questioni dedotte;
i) quanto alla terza censura con la quale si «eccepisce l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa», anche volendo interpretare tale doglianza come diretta a contestare l'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe richiamarsi l'orientamento prevalente, condiviso dal Collegio di prime cure, secondo cui «gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata» e «da ciò consegue che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione proseguita dopo l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 31, D.P.R. 380/2001, imponeva l'applicazione della sanzione pecuniaria da quest'ultimo prevista, senza che ciò implicasse violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1537,
Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2484, Cons. St., sez. VI, 9 agosto 2022, n.7023), pur dandosi atto che, da ultimo, con l'ordinanza n. 3974 del 19 aprile 2023 della V N. 01642/2024 REG.RIC.
sezione del Consiglio di Stato, la questione era stata all'epoca stata rimessa all'Adunanza plenaria.
2.3. Alla luce di tali ragioni, come si è detto, il Tribunale ha statuito l'inammissibilità, in parte, e l'infondatezza, per l'altra, dell'originario ricorso.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello IA IA IL, lamentandone l'erroneità per le ragioni che ora saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento della determina qui gravata.
3.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio il Comune di Napoli e gli interventori ad opponendum per chiedere la reiezione dell'appello.
3.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie in vista dell'udienza pubblica.
3.3. Infine, nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello va respinto.
5. Anzitutto, seguendo l'ordine logico delle questioni e, in particolare, esaminando prioritariamente la questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla legittimazione degli interventori, contestata dall'appellante con il sesto motivo
(pp. 18.19 del ricorso), il cui esame, dunque, va anteposto agli altri, il Collegio rileva che gli interventori ad opponendum, costituitisi anche nel presente grado di appello, sono legittimati a prendere parte al giudizio.
5.1. L'appellante sostiene che sarebbe da escludere che DO, AN e
OL CU, RT PE CA, RT AT e IAno OS siano controinteressati all'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, giacché non partecipanti al procedimento de quo, né tanto meno indicati dall'atto terminale del procedimento, e sarebbe altresì da escludere che essi, dal rigetto del ricorso, conseguano un'utilità indiretta, derivata e dipendente, tale da legittimare un intervento nel processo, sicché, in altre parole, non sembra che possa configurarsi un interesse derivato dall'esercizio di un potere pubblico meritevole di tutela. N. 01642/2024 REG.RIC.
5.2. Si tratta, tuttavia, di assunto infondato perché DO, AN e OL
CU vivono nell'immobile di Parco Grifeo, n. 37 che, con i suoi annessi spazi pertinenziali all'aperto, costituisce un edificio realizzato alla fine del XIX secolo, caratterizzato da un notevole valore storico, artistico e architettonico, mentre RT
PE CA, RT AT e IAno OS vivono negli immobili di Parco
Grifeo, nn. 48, 45 e 31.
5.3. In adiacenza, per i primi tre, ovvero in immediata prossimità, per gli altri tre, di tali immobili, insiste l'opera integralmente abusiva, oggetto di causa e di cui ora si dirà, e che deprezza il valore dei beni dei medesimi e pregiudica quotidianamente la veduta e il pregio della zona, di cui essi hanno diritto a beneficiare.
5.4. E ciò a maggior ragione considerato anche lo stato di abbandono ed incuria (cfr. doc. 10 della produzione di I grado dei medesimi interventori) nel quale versa l'incompleto e reliquato abuso, di recente anche parzialmente crollato.
5.5. Non vi è dubbio che, stante la situazione fattuale sin qui descritta, i medesimi
DO, AN e OL CU, RT PE CA, RT AT
e IAno OS abbiano titolo ad intervenire ad opponendum nel presente giudizio, alla luce del consolidato orientamento – v. i principi stabiliti dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 13 del 30 agosto 2018, 2.2; da ultimo, v. anche sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, 4.3) – secondo cui nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (v., ad esempio, anche Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 197).
5.6. E del resto, sebbene l'art. 97 c.p.a., in relazione all'intervento in appello, presenti una formulazione ampia e generica, l'intervento in appello, al pari di quanto avviene in primo grado, deve essere comunque sostenuto da un “interesse” giuridicamente apprezzabile, nel senso che debba essere evidente l'utilità, anche di mero fatto, che l'interveniente trarrebbe dalla reiezione del gravame. N. 01642/2024 REG.RIC.
5.7. Nel caso di specie, non si può dubitare che l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, in seguito alla riscontrata inottemperanza all'ordine di demolizione, comporterebbe di riflesso una utilità agli interventori, abitanti nelle immediate vicinanze, che vedrebbero finalmente cessare la situazione di abbandono e di incuria dell'immobile, situato in adiacenza o in prossimità dei loro beni.
5.8. La censura in esame, dunque, va respinta.
6. Prima di esaminare le restanti censure dell'appello, si deve brevemente qui ricostruire l'annosa e complessa vicenda amministrativa che riguarda l'immobile, di cui è causa, al fine di offrire un quadro fattuale il più possibile chiaro ed esaustivo e così sgombrare il campo dell'analisi da equivoci.
6.1. Per il fabbricato, di cui è causa, l'odierna appellante presentò al Comune, il 30 marzo 1995, (prot. n. 45007 – pratica 17530/95 – cfr. doc.8) domanda di condono ai sensi della l. n. 724 del 1994, respinta con disposizione dirigenziale n. 155 del 25 maggio 2000 (prot.n. 2406) e l'odierna appellante impugnò tale disposizione con ricorso poi respinto con sentenza n. 4268 del 2002 del Tribunale, confermata da questo
Consiglio di Stato con le sentenze nn. 3985 del 2014 e 2136 del 2017.
6.2. Con la disposizione dirigenziale n. 762 del 28 febbraio 2003, il Comune ordinò quindi sia all'appellante che al coniuge, LV PP, quali responsabili dell'abuso, la demolizione del manufatto, realizzato su due livelli con copertura in lamiere gregate, dando termine di 90 giorni per l'esecuzione spontanea, a pena di acquisizione ex art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985.
6.3. L'odierna appellante impugnò tale ordinanza n. 762/03 innanzi il Tribunale con ricorso poi abbandonato e dichiarato perento con decreto decisorio n. 619 del 10 gennaio 2013.
6.4. L'ordine di demolizione 2003 si è quindi consolidato. N. 01642/2024 REG.RIC.
6.5. Nel 2003, l'appellante aveva anche presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, per un manufatto di 180 mq su due livelli, oltre ad un deposito e un porticato, e al loro completamento.
6.6. Istruita l'istanza, il Comune, ravvisata la realizzazione delle opere previo scavo e sbancamento, la respinse con disposizione dirigenziale n.169 del 2 marzo 2004.
6.7. Da ultimo, in data 7 luglio 2004, sono state presentate due ulteriori distinte domande di condono ai sensi della l. n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono), una a nome di LV PP (prot. n. 79439 – pratica n. 1345/04), per la realizzazione, al Parco
Grifeo n. 31/A, di “volumi al primo livello di struttura intelaiata in cca”, per mq.
120,48, e l'altra a nome della appellante (prot. n. 79440 – pratica n. 1346/04), per la realizzazione, al Parco Grifeo n. 35, di “volumi al secondo li-vello di struttura intelaiata in cca”, per mq. 82,81 (per un totale di più di 200 mq.).
6.9. Con la disposizione dirigenziale n. 131/C del 29 maggio 2014 (prot. n. 430070), il Comune, al termine dell'istruttoria di entrambe le domande di condono per i due livelli di cui si compone l'unico fabbricato abusivo, ha accertato la non sanabilità dell'abuso realizzato ed ha nuovamente respinto anche l'ulteriore condono per esso richiesto.
6.10. Con la medesima disposizione dirigenziale n. 131/C è stata anche nuovamente ordinata «la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino» a LV PP e
IA IA IL, nuovamente assegnando per l'esecuzione termine di 90 giorni,
a pena di acquisizione.
6.11. La disposizione n. 131/C ha sempre mantenuto la propria esecutività, in quanto le impugnazioni avverso di essa proposte innanzi al Tribunale (R.G. nn. 5346/17 e
5347/14), prive di domanda cautelare, sono state riunite e respinte con sentenza n.
4026 del 22 luglio 2019, passata in giudicato.
6.12. In data 16-17 febbraio 2022 – a fronte della perdurante inerzia comunale sull'adozione dei doverosi provvedimenti consequenziali – diversi vicini, fra i quali N. 01642/2024 REG.RIC.
gli odierni interventori ad opponendum, hanno notificato al Comune diffida perché
«assuma i doverosi provvedimenti conseguenti alla definitivamente accertata realizzazione degli abusi edilizi in Napoli Parco Grifeo n. 31/A e 35 ad opera dei sigg.ri LV PP e IA IA IL, irrogando le sanzioni previste dalla legge e adottando gli ineluttabili provvedimenti per dare concreta realizzazione alla prevista acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate senza titolo ed alla conseguente loro demolizione, cui conseguirà il ripristino delle condizioni legittime del fondo direttamente confinante (o contiguo) con quello in proprietà o disponibilità degli istanti».
6.13. Nell'inerzia dell'ente, i diffidanti hanno proposto ricorso al Tribunale (R.G.
1055/23) avverso il silenzio serbato sull'atto.
6.14. In data 22 marzo 2023, finalmente, il Comune ha adottato l'atto di acquisizione, prot. 68/A, impugnato dall'appellante con ricorso al Tribunale (R.G. n. 2213/23), come detto, nel presente giudizio.
7. Ciò doverosamente chiarito, e venendo al merito delle questioni qui controverse, possono ora essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi dell'appello (pp. 6-15 del ricorso), con cui l'appellante deduce che il Comune di Napoli, sollecitato da coloro che sono intervenuti nel processo di primo grado, non ha tenuto presente che per l'immobile oggetto della disposizione dirigenziale impugnata era stata in precedenza presentata, oltre alle due istanze a nome della ricorrente, oggi appellante, e del coniuge
LV PP, un'istanza di condono da parte di VA CE, precedente proprietaria dell'immobile in questione (pratica n. 1113/01/87 bis), ai sensi della legge n. 47 del 1985, (ad oggi) non ancora esitata.
7.1. Il Comune, quindi, non avrebbe tenuto presente l'art. 44 della legge n. 47 del
1985, a mente del quale «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli N. 01642/2024 REG.RIC.
connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo».
7.2. I motivi devono essere respinti perché la disposizione dirigenziale n. 131/C del
29 maggio 2024, con cui il Comune, al termine dell'istruttoria di entrambe le domande di condono per i due livelli di cui si compone l'unico fabbricato abusivo, ha accertato la non sanabilità dell'abuso realizzato ed ha nuovamente respinto anche l'ulteriore condono per esso richiesto, è stata definitivamente confermata dal Tribunale, come detto, dalla sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale.
7.3. Detta sentenza ha sancito, irrevocabilmente, la legittimità dell'ordine demolitorio e la dedotta circostanza che, sul medesimo immobile, pendesse una istanza di condono, proposta dalla precedente proprietaria CE nel lontano 1987 e, a dire dell'appellante, non esitata dal Comune, istanza mai conosciuta dall'odierna appellante, come ella stessa ammette (pp. 9-10 del ricorso), se non a mezzo del certificato del Settore condono edilizio e antiabusivismo n. prot. 2019/761121 del 20 settembre 2019 (v. doc. n. 2 in atti nel fascicolo di primo grado della ricorrente), dove sarebbe stato attestato che per le stesse opere oggetto dei provvedimenti gravati risulta pendente la pratica di condono edilizio n. 1113/1/87 presentata dalla precedente proprietaria, VA CE (aggiungendo che «si evidenzia che, per la definizione delle pratiche di condono l'Amministrazione Comunale, con delibera di
G.C. n° 4981/06 e successive, ha previsto una procedura semplificata con presentazione di modelli in autocertificazione. Ad oggi, per la succitata pratica non è stata presentata detta modulistica e. pertanto, allo stato, non è stato emesso nessun provvedimento»), sarebbe dovuta essere fatta valere – ammesso e non concesso che detta istanza avesse effettivamente ad oggetto gli stessi immobili, ed abusi, di cui si controverte nel presente giudizio – in sede di eventuale appello o, laddove non più proponibile e a tutto concedere, in sede di revocazione ex art. 395, comma primo, n.
3, c.p.c. contro la medesima sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale e non N. 01642/2024 REG.RIC.
inammissibilmente, invece, nel presente giudizio contro il provvedimento di acquisizione ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
7.4. È evidente l'inammissibilità e, finanche, la pretestuosità della qui proposta azione e delle tre censure in esame, che non possono certo sovvertire l'autorità del giudicato formatosi sull'ordine demolitorio, legittimo e non più contestabile presupposto del provvedimento acquisitivo al patrimonio comunale in seguito alla riscontrata inottemperanza, da parte dell'odierna appellante, del medesimo ordine.
7.5. Viene dunque a cadere, in assenza di impugnativa contro la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 (ben possibile all'epoca se è vero, come sostiene l'appellante, che essa venne a conoscenza della prima istanza di condono solo con il certificato n. prot.
2019/761121 del 20 settembre 2019 e, dunque, poco dopo la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 e sempre ammesso che detta istanza avesse ad oggetto gli immobili, oggetto di causa), l'assunto dell'appellante, secondo cui stante il mancato esame della primigenia domanda di condono ex l. n. 47 del 1985 il Comune di Napoli avrebbe dovuto sospendere, in forza dell'art. 44 della stessa l. n. 47 del 1985, ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio, tra cui anche quello preordinato all'acquisizione gratuita.
7.6. La formazione del giudicato sull'ordine demolitorio, che ha respinto le domande proposte dall'odierna appellante e dal marito ai sensi della l. n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono) impedisce, evidentemente, di condividere una simile conclusione nel caso di specie, dato che, se è vero, in linea di principio, che la predetta sospensione di cui all'art. 44 della l. n. 47 del 1985 paralizza (non solo i procedimenti in corso, bensì anche), per costante giurisprudenza, l'avvio dei poteri repressivi comunali, stante l'ontologica e funzionale incompatibilità del loro esercizio sia con la ratio della norma primaria, siccome volta, questa, a consentire il recupero dell'attività edilizia posta in essere, che con i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono N. 01642/2024 REG.RIC.
prima di assumere iniziative, le cui finalità potrebbero essere vanificate dall'esito dell'iter in procinto di essere avviato sulla base della dichiarazione d'impulso ad istanza di parte (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3143), nel caso di specie l'istanza di condono presentata dalla precedente proprietaria nel lontano 1987 è stata superata dalle due successive istanze di condono, entrambe respinte, presentate dall'odierna appellante che, va ricordato, ha usucapito il bene di cui era proprietaria VA
CE.
7.7. Se davvero l'appellante avesse avuto reale interesse a far valere l'istanza di condono presentata dalla precedente proprietaria nel lontano 1987 anche a distanza di decenni, in un contesto di fatto e di diritto che, con ogni probabilità, è radicalmente mutato in oltre venti-trenta anni (non fosse altro che per l'intervenuta usucapione del bene, acquisto a titolo originario accertato con sentenza civile, e soprattutto per la proposizione di ben due successive istanze di condono nel 1995 e nel 2004 e di una istanza ex art. 36 nel 2003, come detto), ella avrebbe avuto potuto, e dovuto, impugnare la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019, che ha confermato la reiezione dell'istanza proposta da ultimo, nel 2004, ai sensi del c.d. terzo condono e il conseguente ordine demolitorio, non potendosi qui sottacere che ella stessa, con i motivi in esame, assume, lamentando sul punto l'erroneità della sentenza qui impugnata, che detta istanza riguarda gli stessi beni – ed evidentemente gli stessi abusi
– oggetto della primigenia istanza ex l. n. 47 del 1985, di cui ha chiesto la voltura in proprio favore.
7.8. Delle due, quindi, l'una: o l'istanza di condono del 1987, presentata da VA
CE, riguardava beni e/o interventi abusivi diversi da quelli, oggetto delle successive reiterate istanze presentate dall'odierna appellante (l'ultima delle quali, come detto, respinta con provvedimento confermato da sentenza passata in giudicato), come ha ritenuto la sentenza qui gravata e, dunque, la sua definizione era irrilevante ai fini del presente giudizio oppure la sua pendenza, con tutti gli effetti sospensivi, N. 01642/2024 REG.RIC.
anche in sede giurisdizionale, previsti dall'art. 44 della l. n. 47 del 1985, come assume l'appellante, doveva essere fatta valere nel giudizio definito dalla sentenza n. 4026 del
2019, che non è stata ritualmente impugnata, nemmeno, eventualmente, con lo strumento della revocazione straordinaria di cui all'art. 395, comma primo, n. 3, c.p.a.
7.9. Anche in questa seconda ipotesi, la più favorevole alla tesi dell'appellante
(sostenuta, in particolare, con il terzo motivo), non si sfugge, tuttavia, al rilievo decisivo per il quale non è stata, comunque, proposto appello e/o revocazione contro la stessa sentenza, che è passata in giudicato, sicché non è possibile invocare l'effetto sospensivo, di cui all'art. 44 della l. n. 47 del 1985, a fronte del formarsi di un giudicato, che non potrebbe più essere rimosso nemmeno con lo strumento straordinario della revocazione, che sarebbe ora comunque tardiva anche ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 3, c.p.a., dato che la “scoperta” dell'istanza risalirebbe, ormai, al settembre del 2019, per stessa ammissione dell'appellante, con valenza confessoria.
8. Ne segue per tali dirimenti ragioni, che assorbono ogni ulteriore questione dedotta con i tre motivi in esame, che, anche volendo seguire la tesi dell'appellante (secondo cui l'istanza del 1987 riguardasse i medesimi immobili e abusi oggetto delle successive istanze di condono), il formarsi del giudicato, per suo fatto e colpa, impedisce di rimettere in discussione la legittimità dell'ultimo ordine demolitorio, previo rigetto dell'istanza di condono presentata nel 2004, non potendo certo la previsione dell'art. 44 della l. n. 47 del 1985 prevalere contro la forza del giudicato non fosse altro perché l'effetto sospensivo (anche) sui giudizi, previsto da tale norma, può operare se un giudizio è pendente e non, invece, se si è formato un giudicato sui medesimi abusi, oggetto dell'istanza di condono, come la stessa appellante, appunto, sostiene, affermando la coincidenza tra gli abusi, oggetto delle istanze da lei presentate nel 1995 e nel 2004 e quella presentata dalla CE nel lontano 1987. N. 01642/2024 REG.RIC.
8.1. Di qui la reiezione dei motivi in esame, che o sono infondati per il formarsi del giudicato, come ora si è detto (nella ipotesi più favorevole all'appellante, che appunto sostiene la coincidenza degli abusi oggetto delle tre istanze di condono), o sono infondati, comunque, per la sostanziale irrilevanza dell'istanza presentata nel 1987, come sostiene la sentenza impugnata, ritenendo che l'istanza del 1987 non riguardasse, in sostanza, gli abusi di cui è causa.
8.2. Ipotesi, quest'ultima, non inverosimile, dato che, anche a prescindere dalle motivazioni della sentenza impugnata, si deve qui rilevare che la sentenza n. 4026 del
22 luglio 2019 ha confermato, con l'autorità del giudicato, il provvedimento comunale del 2014 anche nella parte in cui esso dava atto che l'immobile era stato successivamente oggetto di sequestro giudiziario, nel 1992, per la necessità di opere di messa in sicurezza sul piano sismico – pur rilevandosi che lo stato precario della struttura era preesistente all'atto della presentazione delle istanze di condono nel 2004
– ed ha statuito anche che l'opera non fosse in alcun modo sanabile, trattandosi di una
“nuova edificazione” di un fabbricato su due livelli (§ 5.3.).
8.3. In ogni caso, per le assorbenti ragioni già espresse, i motivi in esame non possono trovare accoglimento.
9. Del pari infondato è, poi, il quarto motivo (pp. 15-17 del ricorso), con cui l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto coperta dal giudicato la questione del vincolo R3 per il rischio frane esistente sull'immobile, che non sarebbe stato tuttavia esaminato dalla sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019, che ha assorbito il motivo inerente a tale questione, proposto in tale giudizio, ritenuto irrilevante ai fini del decidere.
9.1. L'appellante sostiene che non vi sarebbe dubbio che il provvedimento di acquisizione impugnato con il ricorso introduttivo è affetto dai vizi censurati ed è dunque illegittimo in quanto afferma che l'area interessata dal manufatto oggetto di condono ricade in zona sottoposta alle misure sul Rischio frana elevato R3 del Piano N. 01642/2024 REG.RIC.
Stralcio di Assetto Idrogeologico della Campania senza alcuna documentazione o verifica a sostegno di tale argomentazione, laddove, invece, la cartografia pubblicata e i certificati emessi dallo stesso Comune di Napoli, al contrario, la escludevano.
9.2. Anche questo motivo, però, è palesemente infondato in quanto, anche se è vero che la sentenza n. 4026 del 2019 del Tribunale ha assorbito il motivo inerente alla sussistenza del vincolo, la questione relativa a detto vincolo, una volta passata in giudicato la sentenza che ha comunque accertato la legittimità dell'ordine demolitorio impartito dal Comune in presenza di un provvedimento, come quello del 2014, plurimotivato, non può certamente essere riproposta nel giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione gratuita, dato che in detto giudizio non possono essere contestati nuovamente i presupposti dell'ordine demolitorio, già contestati nel giudizio definito con la sentenza del giudice amministrativo, pena, ancora una volta,
l'aggiramento e l'inammissibile violazione del giudicato e della fondamentale regola di cui all'art. 2909 c.c.
9.3. D'altro canto, come rammenta la stessa appellante, il provvedimento demolitorio si regge comunque sull'altra motivazione, fatta propria espressamente dalla sentenza n. 4026 del 2019, secondo cui la questione era assorbita dall'art. 32, comma 26, della l. n. 326 del 2003 (cd. terzo condono), che esclude la possibilità di rilascio del titolo abilitativo per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege n.
1497/1939.
9.4. Il motivo, dunque, va anche esso respinto, restando preclusa la disamina di ogni questione relativa alla sottoposizione della zona alle misure sul Rischio frana elevato
R3 del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Campania, che è e resta ormai incontestabile in questa sede.
10. Infine, con riferimento al quinto motivo (pp. 17-18 del ricorso), l'appellante deduce l'erroneità della sentenza, qui gravata, alla luce del principio di diritto, affermato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del N. 01642/2024 REG.RIC.
16 ottobre 2023, secondo cui “la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4- bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore”.
10.1. In altre parole, deduce l'appellante, l'Adunanza plenaria ha affermato l'irretroattività della norma che ha introdotto la sanzione pecuniaria.
10.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda sulla disposizione dirigenziale n. 131/C del 29 maggio 2014, notificata il 18 giugno 2014, con cui, oltre al diniego del condono edilizio ex lege n. 326/2003 (cd. terzo condono), era stata ordinata la demolizione delle opere.
10.3. Dunque, alla luce di quanto affermato dall'Adunanza plenaria, l'anteriorità del provvedimento in parola di oltre novanta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge n. 164 del 11 novembre 2014 comporterebbe l'impossibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, quindi,
l'illegittimità del provvedimento impugnato.
10.4. Senonché, come ha eccepito il Comune nella propria memoria del 17 gennaio
2026, la questione posta dall'appellante nei termini appena riportati, richiamandosi all'orientamento dell'Adunanza plenaria, è del tutto nuova, rispetto alla prospettazione formulata nel ricorso di primo grado, dove l'odierna appellante (pp. 3-4 del ricorso), lungi dal dedurre specificamente la questione della irretroattività della l. n. 164 del
2014, aveva lamentato, solamente e genericamente, l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, adottata quarant'anni dopo la commissione dell'abuso e nove anni dopo l'ordine di demolizione e, a parte tale profilo, comunque, aveva dedotto che sia l'irrogazione della sanzione acquisitiva che di quella pecuniaria confliggerebbero con precedenti atti N. 01642/2024 REG.RIC.
adottati dalla stessa amministrazione comunale la quale, viceversa, qualificando IA
IA IL, negli anni, proprietaria dell'immobile in questione, gliene ha anche ordinato l'esecuzione di opere per la verifica statica (all. 5).
10.5. Il motivo, pertanto, incorre evidentemente nel divieto dei nova in appello, di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a. e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, perché radicalmente nuovo rispetto alla prospettazione generica della censura proposta in primo grado, che nulla aveva a che vedere con la qui dedotta questione dell'irretroattività della sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del
2001, e a nulla rileva che la sentenza impugnata, con motivazione non pertinente rispetto alle deduzioni di primo grado (e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), abbia interpretato tale generica doglianza come riferita alla questione esaminata dall'Adunanza plenaria, questione mai ritualmente dedotta in giudizio.
11. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere in parte dichiarato inammissibile (quanto al quinto motivo, di cui ora si è detto), e in parte rigettato, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.
12. Le spese del grado seguono la chiara soccombenza dell'appellante e sono liquidate d'ufficio in favore del Comune e degli interventori ad opponendum.
12.1. Rimane definitivamente a carico dell'appellante anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IA IA IL, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge e, per l'effetto, conferma, anche ai sensi di cui in parte motiva, la sentenza impugnata. N. 01642/2024 REG.RIC.
ND IA IA IL a rifondere in favore rispettivamente del Comune di
Napoli e degli interventori DO CU, AN CU, OL CU,
RT PE CA, RT AT, IAno OS le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 2.000,00 per ciascuna di dette due parti, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di IA IA IL il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Massimiliano EL, Consigliere, Estensore
Daniela Di CA, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano EL CO RI N. 01642/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02322 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01642/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2024, proposto da IA IA
IL, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Andreottola e dall'Avvocato Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
DO CU, AN CU, OL CU, RT PE CA,
RT AT, IAno OS, rappresentati e difesi dall'Avvocato CA IA
CC, dall'Avvocato Rita CC, con domicilio digitale come da PEC da N. 01642/2024 REG.RIC.
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato
CA IA CC in Roma, largo Marzio, n. 3
per la riforma
della sentenza n. 4286 del 14 luglio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. IV, resa in forma semplificata tra le parti e non notificata, che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso, proposto in primo grado dall'odierna appellante, contro la disposizione del Dirigente del Settore antiabusivismo del Comune di Napoli n. 68/A del 22 marzo 2023, notificata il 4 maggio 2023, la quale ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere eseguite in Napoli alla via del Parco Grifeo e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro nonché degli atti presupposti connessi e conseguenziali.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di DO CU e di
AN CU e di OL CU e di RT PE CA e di RT
AT e di IAno OS; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Massimiliano
EL e uditi per l'odierna appellante, IA IA IL, l'Avvocato Giovanni
Leone, per il Comune di Napoli l'Avvocato Giacomo Pizza e per gli interventori ad opponendum DO CU, AN CU, OL CU, RT PE
CA, RT AT e IAno OS l'Avvocato CA IA CC.
FATTO e DIRITTO N. 01642/2024 REG.RIC.
1. Con la disposizione n. 68/A del 22 marzo 2023, notificata il 4 maggio 2023, il
Dirigente del Settore antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli, basandosi sull'inottemperanza al precedente ordine di demolizione irrogato contestualmente al rigetto di una pratica di condono edilizio ex l. n. 269 del 2003 (cd. “terzo condono”), ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'immobile precedentemente acquisito dalla ricorrente giusta sentenza n. 7593/2003 del Tribunale di Napoli, ritualmente trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di accoglimento della domanda di usucapione pronunciata nei confronti di VA CE.
1.1. Con lo stesso provvedimento è stata anche irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, pari ad €
20.000,00 (ventimila).
2. Avverso tale atto l'odierna appellante, IA IA IL, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (di qui in poi il Tribunale), iscritto al n. di R.G. n. 2213/2023, con il quale è stata impugnata la suindicata determina per violazione della disciplina dettata dagli articoli 38 e 44 della l. n. 47 del 1985, per l'erronea dichiarazione di assoggettamento delle opere eseguite al rischio frane R3 e, comunque, per l'incompatibilità con altri provvedimenti emessi dalla stessa amministrazione comunale tesi alla definizione della pratica di condono ed alla permanenza dell'immobile in questione.
2.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Napoli, per opporsi all'accoglimento del ricorso, e sono altresì intervenuti ad opponendum DO
CU, AN CU, OL CU, RT PE CA, RT
AT e IAno OS.
2.2. Il Tribunale, con la sentenza n. 4286 del 14 luglio 2023 resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso e ha rigettato il terzo perché, in sintesi, ha rilevato che: N. 01642/2024 REG.RIC.
a) l'atto di acquisizione consegue, quale atto vincolato, all'accertata accertata inottemperanza al presupposto ordine di demolizione di opere abusive, consistenti nella realizzazione di un manufatto a due livelli, contenuto nel precedente atto di diniego n. 131/c del 29 maggio 2014 di istanze di diniego condono edilizio n. 1345 e
1346 del 2004, che erano state formulate dai coniugi proprietari dell'immobile
(ciascuno per un livello, rispettivamente di 120 e 80 mq circa) ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 326 del
2003 (c.d. “terzo condono”);
b) i primi due motivi di ricorso sono volti a contestare la legittimità dell'ordine di demolizione presupposto, al quale quello in controversia come sopra indicato segue
“automaticamente” quale atto meramente dichiarativo di effetti acquisitivi che si producono ex lege, poiché:
1) con la prima doglianza, la ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 38 e 44 della l. n. 47 del 1985, essendo ancora pendente un procedimento di condono edilizio
(pratica di condono edilizio n. 1113/1/87);
2) con il secondo motivo, ha lamentato il difetto di istruttoria dell'ordinanza di demolizione, anche con riguardo alla classificazione dell'area sotto il profilo del rischio idrogeologico;
c) con il terzo motivo, ha eccepito, in via subordinata, «l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, adottata quarant'anni dopo la commissione dell'abuso e nove anni dopo l'ordine di demolizione», nonché la contraddittorietà dell'atto con il quale è stata ordinata la verifica statica dell'immobile;
d) il ricorso sarebbe inammissibile in relazione alle prime due censure che riguardano la legittimità degli atti presupposti (diniego condono e ordinanza di demolizione contestualmente adottati con atto prot 131/c del 29 maggio 2014) e non vizi originari N. 01642/2024 REG.RIC.
del provvedimento conseguente di acquisizione gratuita in controversia (cfr. tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5530);
e) il principio di “pregiudizialità” fatto valere con la prima censura, avrebbe dovuto farsi valere avverso l'ordinanza di demolizione che contiene la “sanzione ripristinatoria” di carattere reale, alla quale l'atto di acquisizione in controversia consegue quale mero atto di accertamento dell'intercorsa inottemperanza all'ordine
(Cons. St., sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3803);
f) in ogni caso, trattandosi di questione ampiamente discussa tra le parti, la parte ricorrente non avrebbe provato in questa sede che l'istanza di condono che avrebbe avviato il procedimento ancora pendente (pratica di condono edilizio n. 1113/1/87, inoltrata dalla proprietaria dell'immobile prima che questo fosse usucapito dalla odierna ricorrente) ha ad oggetto proprio i manufatti oggetto dell'acquisizione ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché: 1) dalla certificazione rilasciata, su richiesta della ricorrente, dal comune di Napoli circa la pendenza di “abusi edilizi al
Parco Grifeo 31/A” non emerge l'identità fisica tra i cespiti già oggetto dell'ordinanza di demolizione e quelli oggetto del condono pendente (peraltro anche antecedente al diniego della istanza di condono edilizio n. 1345 e 1346 del 2004); 2) né tale coincidenza emerge dalla produzione documentale del Comune (nota del 30 maggio
2023 n. 450309) che piuttosto attesta che alla pratica n. 1113/1/87 risulta inserito “un modello 47/85-R con allegati due modelli 47/85/D. Da siffatti modelli non si rilevano né l'oggetto, né la consistenza, né la destinazione d'uso delle opere abusive da condonare”; 3) come rilevato dagli interventori, peraltro, la precisazione del Comune circa il “modello 47/85-D” non corrobora l'allegazione di parte ricorrente, poiché tale modello, secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici 30/7/85 riguarderebbe opere non destinate alla residenza quali invece quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione e del successivo atto di acquisizione; N. 01642/2024 REG.RIC.
g) la seconda doglianza, relativa al difetto di istruttoria è anche espressamente rivolta avverso l'ordinanza di demolizione ed è pertanto da ritenersi inammissibile in questa sede, per le ragioni sopra già indicate (nello specifico si contesta la lacunosità dell'istruttoria per la parte in cui il provvedimento classifica l'area in questione come rientrante nella carta del Rischio frana elevato R3 del Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico della Campania);
h) peraltro, con la sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale, passata in giudicato, sono stati rigettati i ricorsi riuniti (R.G. n. 5346 e n. 5347 del 2014) proposti dalla odierna appellante e dal coniuge proprio avverso l'ordinanza di demolizione più volte citata prot. 131/c del 29.5.14 prot. 430070/14 e dalla motivazione di tale decisione emerge anche la specifica trattazione della seconda delle questioni dedotte;
i) quanto alla terza censura con la quale si «eccepisce l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa», anche volendo interpretare tale doglianza come diretta a contestare l'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe richiamarsi l'orientamento prevalente, condiviso dal Collegio di prime cure, secondo cui «gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata» e «da ciò consegue che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione proseguita dopo l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 31, D.P.R. 380/2001, imponeva l'applicazione della sanzione pecuniaria da quest'ultimo prevista, senza che ciò implicasse violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1537,
Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2484, Cons. St., sez. VI, 9 agosto 2022, n.7023), pur dandosi atto che, da ultimo, con l'ordinanza n. 3974 del 19 aprile 2023 della V N. 01642/2024 REG.RIC.
sezione del Consiglio di Stato, la questione era stata all'epoca stata rimessa all'Adunanza plenaria.
2.3. Alla luce di tali ragioni, come si è detto, il Tribunale ha statuito l'inammissibilità, in parte, e l'infondatezza, per l'altra, dell'originario ricorso.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello IA IA IL, lamentandone l'erroneità per le ragioni che ora saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento della determina qui gravata.
3.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio il Comune di Napoli e gli interventori ad opponendum per chiedere la reiezione dell'appello.
3.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie in vista dell'udienza pubblica.
3.3. Infine, nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello va respinto.
5. Anzitutto, seguendo l'ordine logico delle questioni e, in particolare, esaminando prioritariamente la questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla legittimazione degli interventori, contestata dall'appellante con il sesto motivo
(pp. 18.19 del ricorso), il cui esame, dunque, va anteposto agli altri, il Collegio rileva che gli interventori ad opponendum, costituitisi anche nel presente grado di appello, sono legittimati a prendere parte al giudizio.
5.1. L'appellante sostiene che sarebbe da escludere che DO, AN e
OL CU, RT PE CA, RT AT e IAno OS siano controinteressati all'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, giacché non partecipanti al procedimento de quo, né tanto meno indicati dall'atto terminale del procedimento, e sarebbe altresì da escludere che essi, dal rigetto del ricorso, conseguano un'utilità indiretta, derivata e dipendente, tale da legittimare un intervento nel processo, sicché, in altre parole, non sembra che possa configurarsi un interesse derivato dall'esercizio di un potere pubblico meritevole di tutela. N. 01642/2024 REG.RIC.
5.2. Si tratta, tuttavia, di assunto infondato perché DO, AN e OL
CU vivono nell'immobile di Parco Grifeo, n. 37 che, con i suoi annessi spazi pertinenziali all'aperto, costituisce un edificio realizzato alla fine del XIX secolo, caratterizzato da un notevole valore storico, artistico e architettonico, mentre RT
PE CA, RT AT e IAno OS vivono negli immobili di Parco
Grifeo, nn. 48, 45 e 31.
5.3. In adiacenza, per i primi tre, ovvero in immediata prossimità, per gli altri tre, di tali immobili, insiste l'opera integralmente abusiva, oggetto di causa e di cui ora si dirà, e che deprezza il valore dei beni dei medesimi e pregiudica quotidianamente la veduta e il pregio della zona, di cui essi hanno diritto a beneficiare.
5.4. E ciò a maggior ragione considerato anche lo stato di abbandono ed incuria (cfr. doc. 10 della produzione di I grado dei medesimi interventori) nel quale versa l'incompleto e reliquato abuso, di recente anche parzialmente crollato.
5.5. Non vi è dubbio che, stante la situazione fattuale sin qui descritta, i medesimi
DO, AN e OL CU, RT PE CA, RT AT
e IAno OS abbiano titolo ad intervenire ad opponendum nel presente giudizio, alla luce del consolidato orientamento – v. i principi stabiliti dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 13 del 30 agosto 2018, 2.2; da ultimo, v. anche sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, 4.3) – secondo cui nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (v., ad esempio, anche Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 197).
5.6. E del resto, sebbene l'art. 97 c.p.a., in relazione all'intervento in appello, presenti una formulazione ampia e generica, l'intervento in appello, al pari di quanto avviene in primo grado, deve essere comunque sostenuto da un “interesse” giuridicamente apprezzabile, nel senso che debba essere evidente l'utilità, anche di mero fatto, che l'interveniente trarrebbe dalla reiezione del gravame. N. 01642/2024 REG.RIC.
5.7. Nel caso di specie, non si può dubitare che l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, in seguito alla riscontrata inottemperanza all'ordine di demolizione, comporterebbe di riflesso una utilità agli interventori, abitanti nelle immediate vicinanze, che vedrebbero finalmente cessare la situazione di abbandono e di incuria dell'immobile, situato in adiacenza o in prossimità dei loro beni.
5.8. La censura in esame, dunque, va respinta.
6. Prima di esaminare le restanti censure dell'appello, si deve brevemente qui ricostruire l'annosa e complessa vicenda amministrativa che riguarda l'immobile, di cui è causa, al fine di offrire un quadro fattuale il più possibile chiaro ed esaustivo e così sgombrare il campo dell'analisi da equivoci.
6.1. Per il fabbricato, di cui è causa, l'odierna appellante presentò al Comune, il 30 marzo 1995, (prot. n. 45007 – pratica 17530/95 – cfr. doc.8) domanda di condono ai sensi della l. n. 724 del 1994, respinta con disposizione dirigenziale n. 155 del 25 maggio 2000 (prot.n. 2406) e l'odierna appellante impugnò tale disposizione con ricorso poi respinto con sentenza n. 4268 del 2002 del Tribunale, confermata da questo
Consiglio di Stato con le sentenze nn. 3985 del 2014 e 2136 del 2017.
6.2. Con la disposizione dirigenziale n. 762 del 28 febbraio 2003, il Comune ordinò quindi sia all'appellante che al coniuge, LV PP, quali responsabili dell'abuso, la demolizione del manufatto, realizzato su due livelli con copertura in lamiere gregate, dando termine di 90 giorni per l'esecuzione spontanea, a pena di acquisizione ex art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985.
6.3. L'odierna appellante impugnò tale ordinanza n. 762/03 innanzi il Tribunale con ricorso poi abbandonato e dichiarato perento con decreto decisorio n. 619 del 10 gennaio 2013.
6.4. L'ordine di demolizione 2003 si è quindi consolidato. N. 01642/2024 REG.RIC.
6.5. Nel 2003, l'appellante aveva anche presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, per un manufatto di 180 mq su due livelli, oltre ad un deposito e un porticato, e al loro completamento.
6.6. Istruita l'istanza, il Comune, ravvisata la realizzazione delle opere previo scavo e sbancamento, la respinse con disposizione dirigenziale n.169 del 2 marzo 2004.
6.7. Da ultimo, in data 7 luglio 2004, sono state presentate due ulteriori distinte domande di condono ai sensi della l. n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono), una a nome di LV PP (prot. n. 79439 – pratica n. 1345/04), per la realizzazione, al Parco
Grifeo n. 31/A, di “volumi al primo livello di struttura intelaiata in cca”, per mq.
120,48, e l'altra a nome della appellante (prot. n. 79440 – pratica n. 1346/04), per la realizzazione, al Parco Grifeo n. 35, di “volumi al secondo li-vello di struttura intelaiata in cca”, per mq. 82,81 (per un totale di più di 200 mq.).
6.9. Con la disposizione dirigenziale n. 131/C del 29 maggio 2014 (prot. n. 430070), il Comune, al termine dell'istruttoria di entrambe le domande di condono per i due livelli di cui si compone l'unico fabbricato abusivo, ha accertato la non sanabilità dell'abuso realizzato ed ha nuovamente respinto anche l'ulteriore condono per esso richiesto.
6.10. Con la medesima disposizione dirigenziale n. 131/C è stata anche nuovamente ordinata «la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino» a LV PP e
IA IA IL, nuovamente assegnando per l'esecuzione termine di 90 giorni,
a pena di acquisizione.
6.11. La disposizione n. 131/C ha sempre mantenuto la propria esecutività, in quanto le impugnazioni avverso di essa proposte innanzi al Tribunale (R.G. nn. 5346/17 e
5347/14), prive di domanda cautelare, sono state riunite e respinte con sentenza n.
4026 del 22 luglio 2019, passata in giudicato.
6.12. In data 16-17 febbraio 2022 – a fronte della perdurante inerzia comunale sull'adozione dei doverosi provvedimenti consequenziali – diversi vicini, fra i quali N. 01642/2024 REG.RIC.
gli odierni interventori ad opponendum, hanno notificato al Comune diffida perché
«assuma i doverosi provvedimenti conseguenti alla definitivamente accertata realizzazione degli abusi edilizi in Napoli Parco Grifeo n. 31/A e 35 ad opera dei sigg.ri LV PP e IA IA IL, irrogando le sanzioni previste dalla legge e adottando gli ineluttabili provvedimenti per dare concreta realizzazione alla prevista acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate senza titolo ed alla conseguente loro demolizione, cui conseguirà il ripristino delle condizioni legittime del fondo direttamente confinante (o contiguo) con quello in proprietà o disponibilità degli istanti».
6.13. Nell'inerzia dell'ente, i diffidanti hanno proposto ricorso al Tribunale (R.G.
1055/23) avverso il silenzio serbato sull'atto.
6.14. In data 22 marzo 2023, finalmente, il Comune ha adottato l'atto di acquisizione, prot. 68/A, impugnato dall'appellante con ricorso al Tribunale (R.G. n. 2213/23), come detto, nel presente giudizio.
7. Ciò doverosamente chiarito, e venendo al merito delle questioni qui controverse, possono ora essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi dell'appello (pp. 6-15 del ricorso), con cui l'appellante deduce che il Comune di Napoli, sollecitato da coloro che sono intervenuti nel processo di primo grado, non ha tenuto presente che per l'immobile oggetto della disposizione dirigenziale impugnata era stata in precedenza presentata, oltre alle due istanze a nome della ricorrente, oggi appellante, e del coniuge
LV PP, un'istanza di condono da parte di VA CE, precedente proprietaria dell'immobile in questione (pratica n. 1113/01/87 bis), ai sensi della legge n. 47 del 1985, (ad oggi) non ancora esitata.
7.1. Il Comune, quindi, non avrebbe tenuto presente l'art. 44 della legge n. 47 del
1985, a mente del quale «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli N. 01642/2024 REG.RIC.
connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo».
7.2. I motivi devono essere respinti perché la disposizione dirigenziale n. 131/C del
29 maggio 2024, con cui il Comune, al termine dell'istruttoria di entrambe le domande di condono per i due livelli di cui si compone l'unico fabbricato abusivo, ha accertato la non sanabilità dell'abuso realizzato ed ha nuovamente respinto anche l'ulteriore condono per esso richiesto, è stata definitivamente confermata dal Tribunale, come detto, dalla sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale.
7.3. Detta sentenza ha sancito, irrevocabilmente, la legittimità dell'ordine demolitorio e la dedotta circostanza che, sul medesimo immobile, pendesse una istanza di condono, proposta dalla precedente proprietaria CE nel lontano 1987 e, a dire dell'appellante, non esitata dal Comune, istanza mai conosciuta dall'odierna appellante, come ella stessa ammette (pp. 9-10 del ricorso), se non a mezzo del certificato del Settore condono edilizio e antiabusivismo n. prot. 2019/761121 del 20 settembre 2019 (v. doc. n. 2 in atti nel fascicolo di primo grado della ricorrente), dove sarebbe stato attestato che per le stesse opere oggetto dei provvedimenti gravati risulta pendente la pratica di condono edilizio n. 1113/1/87 presentata dalla precedente proprietaria, VA CE (aggiungendo che «si evidenzia che, per la definizione delle pratiche di condono l'Amministrazione Comunale, con delibera di
G.C. n° 4981/06 e successive, ha previsto una procedura semplificata con presentazione di modelli in autocertificazione. Ad oggi, per la succitata pratica non è stata presentata detta modulistica e. pertanto, allo stato, non è stato emesso nessun provvedimento»), sarebbe dovuta essere fatta valere – ammesso e non concesso che detta istanza avesse effettivamente ad oggetto gli stessi immobili, ed abusi, di cui si controverte nel presente giudizio – in sede di eventuale appello o, laddove non più proponibile e a tutto concedere, in sede di revocazione ex art. 395, comma primo, n.
3, c.p.c. contro la medesima sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 del Tribunale e non N. 01642/2024 REG.RIC.
inammissibilmente, invece, nel presente giudizio contro il provvedimento di acquisizione ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
7.4. È evidente l'inammissibilità e, finanche, la pretestuosità della qui proposta azione e delle tre censure in esame, che non possono certo sovvertire l'autorità del giudicato formatosi sull'ordine demolitorio, legittimo e non più contestabile presupposto del provvedimento acquisitivo al patrimonio comunale in seguito alla riscontrata inottemperanza, da parte dell'odierna appellante, del medesimo ordine.
7.5. Viene dunque a cadere, in assenza di impugnativa contro la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 (ben possibile all'epoca se è vero, come sostiene l'appellante, che essa venne a conoscenza della prima istanza di condono solo con il certificato n. prot.
2019/761121 del 20 settembre 2019 e, dunque, poco dopo la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019 e sempre ammesso che detta istanza avesse ad oggetto gli immobili, oggetto di causa), l'assunto dell'appellante, secondo cui stante il mancato esame della primigenia domanda di condono ex l. n. 47 del 1985 il Comune di Napoli avrebbe dovuto sospendere, in forza dell'art. 44 della stessa l. n. 47 del 1985, ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio, tra cui anche quello preordinato all'acquisizione gratuita.
7.6. La formazione del giudicato sull'ordine demolitorio, che ha respinto le domande proposte dall'odierna appellante e dal marito ai sensi della l. n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono) impedisce, evidentemente, di condividere una simile conclusione nel caso di specie, dato che, se è vero, in linea di principio, che la predetta sospensione di cui all'art. 44 della l. n. 47 del 1985 paralizza (non solo i procedimenti in corso, bensì anche), per costante giurisprudenza, l'avvio dei poteri repressivi comunali, stante l'ontologica e funzionale incompatibilità del loro esercizio sia con la ratio della norma primaria, siccome volta, questa, a consentire il recupero dell'attività edilizia posta in essere, che con i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono N. 01642/2024 REG.RIC.
prima di assumere iniziative, le cui finalità potrebbero essere vanificate dall'esito dell'iter in procinto di essere avviato sulla base della dichiarazione d'impulso ad istanza di parte (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3143), nel caso di specie l'istanza di condono presentata dalla precedente proprietaria nel lontano 1987 è stata superata dalle due successive istanze di condono, entrambe respinte, presentate dall'odierna appellante che, va ricordato, ha usucapito il bene di cui era proprietaria VA
CE.
7.7. Se davvero l'appellante avesse avuto reale interesse a far valere l'istanza di condono presentata dalla precedente proprietaria nel lontano 1987 anche a distanza di decenni, in un contesto di fatto e di diritto che, con ogni probabilità, è radicalmente mutato in oltre venti-trenta anni (non fosse altro che per l'intervenuta usucapione del bene, acquisto a titolo originario accertato con sentenza civile, e soprattutto per la proposizione di ben due successive istanze di condono nel 1995 e nel 2004 e di una istanza ex art. 36 nel 2003, come detto), ella avrebbe avuto potuto, e dovuto, impugnare la citata sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019, che ha confermato la reiezione dell'istanza proposta da ultimo, nel 2004, ai sensi del c.d. terzo condono e il conseguente ordine demolitorio, non potendosi qui sottacere che ella stessa, con i motivi in esame, assume, lamentando sul punto l'erroneità della sentenza qui impugnata, che detta istanza riguarda gli stessi beni – ed evidentemente gli stessi abusi
– oggetto della primigenia istanza ex l. n. 47 del 1985, di cui ha chiesto la voltura in proprio favore.
7.8. Delle due, quindi, l'una: o l'istanza di condono del 1987, presentata da VA
CE, riguardava beni e/o interventi abusivi diversi da quelli, oggetto delle successive reiterate istanze presentate dall'odierna appellante (l'ultima delle quali, come detto, respinta con provvedimento confermato da sentenza passata in giudicato), come ha ritenuto la sentenza qui gravata e, dunque, la sua definizione era irrilevante ai fini del presente giudizio oppure la sua pendenza, con tutti gli effetti sospensivi, N. 01642/2024 REG.RIC.
anche in sede giurisdizionale, previsti dall'art. 44 della l. n. 47 del 1985, come assume l'appellante, doveva essere fatta valere nel giudizio definito dalla sentenza n. 4026 del
2019, che non è stata ritualmente impugnata, nemmeno, eventualmente, con lo strumento della revocazione straordinaria di cui all'art. 395, comma primo, n. 3, c.p.a.
7.9. Anche in questa seconda ipotesi, la più favorevole alla tesi dell'appellante
(sostenuta, in particolare, con il terzo motivo), non si sfugge, tuttavia, al rilievo decisivo per il quale non è stata, comunque, proposto appello e/o revocazione contro la stessa sentenza, che è passata in giudicato, sicché non è possibile invocare l'effetto sospensivo, di cui all'art. 44 della l. n. 47 del 1985, a fronte del formarsi di un giudicato, che non potrebbe più essere rimosso nemmeno con lo strumento straordinario della revocazione, che sarebbe ora comunque tardiva anche ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 3, c.p.a., dato che la “scoperta” dell'istanza risalirebbe, ormai, al settembre del 2019, per stessa ammissione dell'appellante, con valenza confessoria.
8. Ne segue per tali dirimenti ragioni, che assorbono ogni ulteriore questione dedotta con i tre motivi in esame, che, anche volendo seguire la tesi dell'appellante (secondo cui l'istanza del 1987 riguardasse i medesimi immobili e abusi oggetto delle successive istanze di condono), il formarsi del giudicato, per suo fatto e colpa, impedisce di rimettere in discussione la legittimità dell'ultimo ordine demolitorio, previo rigetto dell'istanza di condono presentata nel 2004, non potendo certo la previsione dell'art. 44 della l. n. 47 del 1985 prevalere contro la forza del giudicato non fosse altro perché l'effetto sospensivo (anche) sui giudizi, previsto da tale norma, può operare se un giudizio è pendente e non, invece, se si è formato un giudicato sui medesimi abusi, oggetto dell'istanza di condono, come la stessa appellante, appunto, sostiene, affermando la coincidenza tra gli abusi, oggetto delle istanze da lei presentate nel 1995 e nel 2004 e quella presentata dalla CE nel lontano 1987. N. 01642/2024 REG.RIC.
8.1. Di qui la reiezione dei motivi in esame, che o sono infondati per il formarsi del giudicato, come ora si è detto (nella ipotesi più favorevole all'appellante, che appunto sostiene la coincidenza degli abusi oggetto delle tre istanze di condono), o sono infondati, comunque, per la sostanziale irrilevanza dell'istanza presentata nel 1987, come sostiene la sentenza impugnata, ritenendo che l'istanza del 1987 non riguardasse, in sostanza, gli abusi di cui è causa.
8.2. Ipotesi, quest'ultima, non inverosimile, dato che, anche a prescindere dalle motivazioni della sentenza impugnata, si deve qui rilevare che la sentenza n. 4026 del
22 luglio 2019 ha confermato, con l'autorità del giudicato, il provvedimento comunale del 2014 anche nella parte in cui esso dava atto che l'immobile era stato successivamente oggetto di sequestro giudiziario, nel 1992, per la necessità di opere di messa in sicurezza sul piano sismico – pur rilevandosi che lo stato precario della struttura era preesistente all'atto della presentazione delle istanze di condono nel 2004
– ed ha statuito anche che l'opera non fosse in alcun modo sanabile, trattandosi di una
“nuova edificazione” di un fabbricato su due livelli (§ 5.3.).
8.3. In ogni caso, per le assorbenti ragioni già espresse, i motivi in esame non possono trovare accoglimento.
9. Del pari infondato è, poi, il quarto motivo (pp. 15-17 del ricorso), con cui l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto coperta dal giudicato la questione del vincolo R3 per il rischio frane esistente sull'immobile, che non sarebbe stato tuttavia esaminato dalla sentenza n. 4026 del 22 luglio 2019, che ha assorbito il motivo inerente a tale questione, proposto in tale giudizio, ritenuto irrilevante ai fini del decidere.
9.1. L'appellante sostiene che non vi sarebbe dubbio che il provvedimento di acquisizione impugnato con il ricorso introduttivo è affetto dai vizi censurati ed è dunque illegittimo in quanto afferma che l'area interessata dal manufatto oggetto di condono ricade in zona sottoposta alle misure sul Rischio frana elevato R3 del Piano N. 01642/2024 REG.RIC.
Stralcio di Assetto Idrogeologico della Campania senza alcuna documentazione o verifica a sostegno di tale argomentazione, laddove, invece, la cartografia pubblicata e i certificati emessi dallo stesso Comune di Napoli, al contrario, la escludevano.
9.2. Anche questo motivo, però, è palesemente infondato in quanto, anche se è vero che la sentenza n. 4026 del 2019 del Tribunale ha assorbito il motivo inerente alla sussistenza del vincolo, la questione relativa a detto vincolo, una volta passata in giudicato la sentenza che ha comunque accertato la legittimità dell'ordine demolitorio impartito dal Comune in presenza di un provvedimento, come quello del 2014, plurimotivato, non può certamente essere riproposta nel giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione gratuita, dato che in detto giudizio non possono essere contestati nuovamente i presupposti dell'ordine demolitorio, già contestati nel giudizio definito con la sentenza del giudice amministrativo, pena, ancora una volta,
l'aggiramento e l'inammissibile violazione del giudicato e della fondamentale regola di cui all'art. 2909 c.c.
9.3. D'altro canto, come rammenta la stessa appellante, il provvedimento demolitorio si regge comunque sull'altra motivazione, fatta propria espressamente dalla sentenza n. 4026 del 2019, secondo cui la questione era assorbita dall'art. 32, comma 26, della l. n. 326 del 2003 (cd. terzo condono), che esclude la possibilità di rilascio del titolo abilitativo per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege n.
1497/1939.
9.4. Il motivo, dunque, va anche esso respinto, restando preclusa la disamina di ogni questione relativa alla sottoposizione della zona alle misure sul Rischio frana elevato
R3 del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Campania, che è e resta ormai incontestabile in questa sede.
10. Infine, con riferimento al quinto motivo (pp. 17-18 del ricorso), l'appellante deduce l'erroneità della sentenza, qui gravata, alla luce del principio di diritto, affermato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del N. 01642/2024 REG.RIC.
16 ottobre 2023, secondo cui “la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4- bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore”.
10.1. In altre parole, deduce l'appellante, l'Adunanza plenaria ha affermato l'irretroattività della norma che ha introdotto la sanzione pecuniaria.
10.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda sulla disposizione dirigenziale n. 131/C del 29 maggio 2014, notificata il 18 giugno 2014, con cui, oltre al diniego del condono edilizio ex lege n. 326/2003 (cd. terzo condono), era stata ordinata la demolizione delle opere.
10.3. Dunque, alla luce di quanto affermato dall'Adunanza plenaria, l'anteriorità del provvedimento in parola di oltre novanta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge n. 164 del 11 novembre 2014 comporterebbe l'impossibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, quindi,
l'illegittimità del provvedimento impugnato.
10.4. Senonché, come ha eccepito il Comune nella propria memoria del 17 gennaio
2026, la questione posta dall'appellante nei termini appena riportati, richiamandosi all'orientamento dell'Adunanza plenaria, è del tutto nuova, rispetto alla prospettazione formulata nel ricorso di primo grado, dove l'odierna appellante (pp. 3-4 del ricorso), lungi dal dedurre specificamente la questione della irretroattività della l. n. 164 del
2014, aveva lamentato, solamente e genericamente, l'estinzione del diritto del
Comune di Napoli all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, adottata quarant'anni dopo la commissione dell'abuso e nove anni dopo l'ordine di demolizione e, a parte tale profilo, comunque, aveva dedotto che sia l'irrogazione della sanzione acquisitiva che di quella pecuniaria confliggerebbero con precedenti atti N. 01642/2024 REG.RIC.
adottati dalla stessa amministrazione comunale la quale, viceversa, qualificando IA
IA IL, negli anni, proprietaria dell'immobile in questione, gliene ha anche ordinato l'esecuzione di opere per la verifica statica (all. 5).
10.5. Il motivo, pertanto, incorre evidentemente nel divieto dei nova in appello, di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a. e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, perché radicalmente nuovo rispetto alla prospettazione generica della censura proposta in primo grado, che nulla aveva a che vedere con la qui dedotta questione dell'irretroattività della sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del
2001, e a nulla rileva che la sentenza impugnata, con motivazione non pertinente rispetto alle deduzioni di primo grado (e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), abbia interpretato tale generica doglianza come riferita alla questione esaminata dall'Adunanza plenaria, questione mai ritualmente dedotta in giudizio.
11. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere in parte dichiarato inammissibile (quanto al quinto motivo, di cui ora si è detto), e in parte rigettato, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.
12. Le spese del grado seguono la chiara soccombenza dell'appellante e sono liquidate d'ufficio in favore del Comune e degli interventori ad opponendum.
12.1. Rimane definitivamente a carico dell'appellante anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IA IA IL, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge e, per l'effetto, conferma, anche ai sensi di cui in parte motiva, la sentenza impugnata. N. 01642/2024 REG.RIC.
ND IA IA IL a rifondere in favore rispettivamente del Comune di
Napoli e degli interventori DO CU, AN CU, OL CU,
RT PE CA, RT AT, IAno OS le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 2.000,00 per ciascuna di dette due parti, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di IA IA IL il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Massimiliano EL, Consigliere, Estensore
Daniela Di CA, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano EL CO RI N. 01642/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO