Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2322
TAR
Decreto cautelare 13 maggio 2023
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TAR
Sentenza breve 14 luglio 2023
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CS
Inammissibile
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività di un'istanza di condono edilizio precedente

    La Corte ritiene che la questione relativa all'istanza di condono del 1987, se rilevante, avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio definito dalla sentenza n. 4026/2019, passata in giudicato. La mancata impugnazione di tale sentenza preclude la riproposizione della questione nel presente giudizio. Inoltre, si evidenzia che l'appellante stessa ammette di aver conosciuto tale istanza solo successivamente alla sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Vizio relativo al rischio frane R3

    La Corte ritiene che la questione del vincolo R3, anche se assorbita nella sentenza passata in giudicato n. 4026/2019, non possa essere riproposta nel presente giudizio avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione gratuita. La contestazione dei presupposti dell'ordine demolitorio, già affrontata in un precedente giudizio, è preclusa dal giudicato. Si ricorda inoltre che il provvedimento demolitorio si regge anche sull'art. 32, comma 26, della l. n. 326/2003.

  • Inammissibile
    Irretroattività della sanzione pecuniaria

    La Corte dichiara il motivo inammissibile in quanto introduce una questione radicalmente nuova rispetto a quella sollevata in primo grado. In primo grado, l'appellante aveva genericamente lamentato l'estinzione del diritto del Comune all'irrogazione della sanzione, senza sollevare la questione specifica dell'irretroattività della norma. Pertanto, il motivo incorre nel divieto dei 'nova' in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2322
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2322
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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