CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12843/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429077 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 3.015,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA dovute per gli anni dal 2018 al 2023 per l'utenza in Indirizzo_1 ed in relazione agli immobili distinti al foglio dati catastali
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria ed eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in relazione alla mancata specificazione della superficie effettivamente tassata trattandosi di immobili con diversa consistenza catastale.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'errata attribuzione di categoria non domestica (autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse, magazzini senza vendita) accertata per gli immobili sub 505 e 506 che sono invece soffitte.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
RN NT
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429077 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12843/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429077 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 3.015,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA dovute per gli anni dal 2018 al 2023 per l'utenza in Indirizzo_1 ed in relazione agli immobili distinti al foglio dati catastali
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria ed eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in relazione alla mancata specificazione della superficie effettivamente tassata trattandosi di immobili con diversa consistenza catastale.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'errata attribuzione di categoria non domestica (autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse, magazzini senza vendita) accertata per gli immobili sub 505 e 506 che sono invece soffitte.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
RN NT