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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 17499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 17499/2023 R.G. ci è stata riunita quella avente rg n. 17500/23 promossa da:
(CF: ), residente in [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.to Paolo Zinno, C.F. - con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli alla via A. Gramsci n. 19;
RICORRENTE
CONTRO
di Napoli in persona del l.r. p.t. elett.te dom.to alla Via A. De Gasperi n. 55 - cap. 80133 rappresentato CP_1
e difeso dall'avvocato M.S. Lizzi;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 04/10/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito N. 371 2023 00030290 80 000 formato dall' in data 24.07.23, relativamente al periodo 10/2019 CP_1
– 12/2022, con cui si richiedeva il pagamento della somma di € 42.138,82 e il N. 371 2023 00030291 81 000 del 24.07.23, relativamente al periodo 09/2015 – 06/2022, con cui si richiedeva il pagamento della somma di
€ 23.487,45, entrambi notificati il 04.08.2023. Lamentava che tutti gli avvisi relativi al periodo di riferimento 09/2015 – 12/2022 fossero già stati oggetto di Dichiarazione di adesione del 25/03/2023 prot. W- 2023032504024702 e che, di conseguenza, l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei carichi affidati all' comportasse l'automatica sospensione degli stessi. Assumeva la nullità Controparte_2 e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi all'avviso di addebito N. 371 2023 00030291 81 000. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000 “1. accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti l'illegittimità, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000 relativo al CP_1 periodo 10/2019 – 12/2022 – notificato in data 04.08.2023 per tutto quanto rilevato nel motivo sub 1);
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'avvocato costituito che si dichiara anticipatario”; relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000: “1. accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti l'illegittimità, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000 relativo al periodo 09/2015 – 06/2022 – notificato in data 04.08.2023 per tutto quanto rilevato nel CP_1 motivo sub 1);
2. accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità per avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo per tutto quanto rilevato nel motivo sub 2);
3. con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari con attribuzione all'avvocato costituito che si dichiara anticipatario”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l' chiedeva preliminarmente la riunione al n. rg. 17500/23 per CP_1 connessione oggettiva e soggettiva;
nel merito, relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000, motivava: “L'AVA 37120230003029080000 per il quale è causa ha alla base DM insoluti da 10/2019 a 12/2019; da 4/2020 a 10/2020; da 2/2021 a 3/2021; 5/2021 a 6/2021; da 8/2021 a 9/2021; 12/2021; 1/2022;
3/2022 e da 5/2022 a 12/2022. Si tratta di denunce contributive inviate dalla ditta per denunciare il personale in forza ma non pagate. A completezza di informazioni si segnala che gli AVA menzionati dalla ditta per i quali ha chiesto definizione agevolata si riferiscono a periodi contributivi diversi da quelli contenuti nell'AVA 37120230003029080000 o a contributi gestione commercianti, come ad esempio l'AVA 37120210004466574000 che, pur riferendosi a periodo contributivo 2019, si tratta di contributi commercianti”; mentre in relazione all'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000 precisava: “Premesso che gli AVA per il quali la ditta riferisce di aver aderito alla definizione agevolata non hanno lo stesso oggetto dell'AVA 37120230003029181000 per cui è causa, ma si tratta di addebiti per contributi commercianti o Dm insoluti”; eccepiva l'interruzione della prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto delle domande. Eccependo la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 d.lgs.n.46/1999 per violazione del termine perentorio dei
40 gg, concludeva per il rigetto del ricorso.
A seguito della sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito, l'udienza veniva rinviata per discussione, con termine per note fino a 10 giorni prima, al 12.02.2025; pertanto, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa nei termini che seguono.
* * * * *
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva vantata dall e riportata CP_1 negli avvisi di addebito opposti. La parte ricorrente ha dunque contestato la pretesa contributiva essendo già oggetto di piano di rottamazione accordato dall'ente. Ciò posto, deve, tuttavia, preliminarmente osservarsi che la contestazione mossa da parte ricorrente è suscettibile di essere esaminata solo se proposta entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso. L'opposizione agli avvisi di addebito soggiace a termini di decadenza diversi e stabiliti in forza della natura del credito portato dal provvedimento esattivo;
se la cartella di pagamento/avviso di addebito attiene a crediti di natura contributiva o assistenziale, il termine per presentare opposizione avanti al Tribunale è di 40 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento, qualora l'impugnazione attenga a vizi di carattere sostanziale (c.d. di merito), vale a dire tutti qui vizi che attengono all'esistenza del credito o all'entità dello stesso (come - ad esempio - contributi non dovuti o già versati, errato calcolo delle somme dovute a titolo di contributi o premi, intervenuta prescrizione del credito, etc.).
Ed invero, l'avviso n. 371 2023 00030290 80 000 formato in data 30.07.2023 è stato notificato in data CP_1
04.08.2023 mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato soltanto in data 04.10.2023. L'avviso n. 371 2023 00030291 81 000 formato il 24.07.23, notificato il 04.08.2023 e opposto con CP_1 ricorso depositato il 04.10.2023. Ne consegue la tardività dell'intera opposizione, in quanto proposta oltre detto termine. Va ribadito che, in base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela: 1) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.); 3) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal , in base a quanto statuito dalla giurisprudenza Controparte_3 di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015). Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010. L'art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto al citato art.30, co.14, D.L. n.78/10 – prevede che: “contro l'iscrizione a ruolo (avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. La disposizione di legge non prevede rimedi equipollenti o alternativi. Il ricorso va presentato nelle forme di cui al combinato disposto ex artt.442 ss. c.p.c. (che disciplinano il processo previdenziale), dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile. La decadenza, rilevabile d'ufficio, ha un effetto non solo processuale – quello di rendere, per l'appunto, inammissibile l'opposizione – ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente, in quel giudizio o in altri successivi (cfr. Cass. n.8931/11: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n.111 del 2007), né per contrasto con gli art.76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art.360-bis, comma 1, c.p.c.)”. 7Cass. n.4506/07: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal co.5 dell'art.24 del d.lgs. n.46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni)”. La mancata opposizione nei termini, in altre parole, pur non potendo produrre gli effetti di un “giudicato”, rende definitivamente accertata e non più controvertibile la pretesa dell'Ente.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata. Compensate le spese di lite in ragione della natura della decisione.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
Napoli, lì 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Montuori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 17499/2023 R.G. ci è stata riunita quella avente rg n. 17500/23 promossa da:
(CF: ), residente in [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.to Paolo Zinno, C.F. - con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli alla via A. Gramsci n. 19;
RICORRENTE
CONTRO
di Napoli in persona del l.r. p.t. elett.te dom.to alla Via A. De Gasperi n. 55 - cap. 80133 rappresentato CP_1
e difeso dall'avvocato M.S. Lizzi;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 04/10/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito N. 371 2023 00030290 80 000 formato dall' in data 24.07.23, relativamente al periodo 10/2019 CP_1
– 12/2022, con cui si richiedeva il pagamento della somma di € 42.138,82 e il N. 371 2023 00030291 81 000 del 24.07.23, relativamente al periodo 09/2015 – 06/2022, con cui si richiedeva il pagamento della somma di
€ 23.487,45, entrambi notificati il 04.08.2023. Lamentava che tutti gli avvisi relativi al periodo di riferimento 09/2015 – 12/2022 fossero già stati oggetto di Dichiarazione di adesione del 25/03/2023 prot. W- 2023032504024702 e che, di conseguenza, l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei carichi affidati all' comportasse l'automatica sospensione degli stessi. Assumeva la nullità Controparte_2 e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi all'avviso di addebito N. 371 2023 00030291 81 000. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000 “1. accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti l'illegittimità, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000 relativo al CP_1 periodo 10/2019 – 12/2022 – notificato in data 04.08.2023 per tutto quanto rilevato nel motivo sub 1);
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'avvocato costituito che si dichiara anticipatario”; relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000: “1. accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti l'illegittimità, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000 relativo al periodo 09/2015 – 06/2022 – notificato in data 04.08.2023 per tutto quanto rilevato nel CP_1 motivo sub 1);
2. accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità per avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo per tutto quanto rilevato nel motivo sub 2);
3. con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari con attribuzione all'avvocato costituito che si dichiara anticipatario”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l' chiedeva preliminarmente la riunione al n. rg. 17500/23 per CP_1 connessione oggettiva e soggettiva;
nel merito, relativamente all'avviso di addebito n. 371 2023 00030290 80 000, motivava: “L'AVA 37120230003029080000 per il quale è causa ha alla base DM insoluti da 10/2019 a 12/2019; da 4/2020 a 10/2020; da 2/2021 a 3/2021; 5/2021 a 6/2021; da 8/2021 a 9/2021; 12/2021; 1/2022;
3/2022 e da 5/2022 a 12/2022. Si tratta di denunce contributive inviate dalla ditta per denunciare il personale in forza ma non pagate. A completezza di informazioni si segnala che gli AVA menzionati dalla ditta per i quali ha chiesto definizione agevolata si riferiscono a periodi contributivi diversi da quelli contenuti nell'AVA 37120230003029080000 o a contributi gestione commercianti, come ad esempio l'AVA 37120210004466574000 che, pur riferendosi a periodo contributivo 2019, si tratta di contributi commercianti”; mentre in relazione all'avviso di addebito n. 371 2023 00030291 81 000 precisava: “Premesso che gli AVA per il quali la ditta riferisce di aver aderito alla definizione agevolata non hanno lo stesso oggetto dell'AVA 37120230003029181000 per cui è causa, ma si tratta di addebiti per contributi commercianti o Dm insoluti”; eccepiva l'interruzione della prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto delle domande. Eccependo la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 d.lgs.n.46/1999 per violazione del termine perentorio dei
40 gg, concludeva per il rigetto del ricorso.
A seguito della sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito, l'udienza veniva rinviata per discussione, con termine per note fino a 10 giorni prima, al 12.02.2025; pertanto, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa nei termini che seguono.
* * * * *
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva vantata dall e riportata CP_1 negli avvisi di addebito opposti. La parte ricorrente ha dunque contestato la pretesa contributiva essendo già oggetto di piano di rottamazione accordato dall'ente. Ciò posto, deve, tuttavia, preliminarmente osservarsi che la contestazione mossa da parte ricorrente è suscettibile di essere esaminata solo se proposta entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso. L'opposizione agli avvisi di addebito soggiace a termini di decadenza diversi e stabiliti in forza della natura del credito portato dal provvedimento esattivo;
se la cartella di pagamento/avviso di addebito attiene a crediti di natura contributiva o assistenziale, il termine per presentare opposizione avanti al Tribunale è di 40 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento, qualora l'impugnazione attenga a vizi di carattere sostanziale (c.d. di merito), vale a dire tutti qui vizi che attengono all'esistenza del credito o all'entità dello stesso (come - ad esempio - contributi non dovuti o già versati, errato calcolo delle somme dovute a titolo di contributi o premi, intervenuta prescrizione del credito, etc.).
Ed invero, l'avviso n. 371 2023 00030290 80 000 formato in data 30.07.2023 è stato notificato in data CP_1
04.08.2023 mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato soltanto in data 04.10.2023. L'avviso n. 371 2023 00030291 81 000 formato il 24.07.23, notificato il 04.08.2023 e opposto con CP_1 ricorso depositato il 04.10.2023. Ne consegue la tardività dell'intera opposizione, in quanto proposta oltre detto termine. Va ribadito che, in base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela: 1) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.); 3) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal , in base a quanto statuito dalla giurisprudenza Controparte_3 di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015). Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010. L'art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto al citato art.30, co.14, D.L. n.78/10 – prevede che: “contro l'iscrizione a ruolo (avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. La disposizione di legge non prevede rimedi equipollenti o alternativi. Il ricorso va presentato nelle forme di cui al combinato disposto ex artt.442 ss. c.p.c. (che disciplinano il processo previdenziale), dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile. La decadenza, rilevabile d'ufficio, ha un effetto non solo processuale – quello di rendere, per l'appunto, inammissibile l'opposizione – ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente, in quel giudizio o in altri successivi (cfr. Cass. n.8931/11: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n.111 del 2007), né per contrasto con gli art.76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art.360-bis, comma 1, c.p.c.)”. 7Cass. n.4506/07: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal co.5 dell'art.24 del d.lgs. n.46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni)”. La mancata opposizione nei termini, in altre parole, pur non potendo produrre gli effetti di un “giudicato”, rende definitivamente accertata e non più controvertibile la pretesa dell'Ente.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata. Compensate le spese di lite in ragione della natura della decisione.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
Napoli, lì 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Montuori