Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 21/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 37910
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. RT LI Presidente dott. VA AT Primo Referendario, relatore dott. Andrea Costa Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37910 del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:
VA LO, nato ad [...] il [...]
([...]) e ivi residente a[...], rappresentato e Avv. Francesco Bruno ([...]), presso cui è elettivamente e digitalmente domiciliato
(francesco.bruno@pec.ordineavvocatitrani.it);
EP SO, nato ad [...] il [...]
([...]) e ivi residente a[...],
r Avv. Stefania Campanile ([...])
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AN alla via Firenze n. 84 (domicilio digitale: stefania.campanile@pec.ordineavvocatitrani.it);
ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
G. 37910 uditi, .10.2025 Segretario dott.ssa Maria Teresa SAVINO, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Daniele Giannini, Bruno per il sig.
Campanile per il sig. ET.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 21.5.2025, notificato il 22.5.2025 unitamente al decreto presidenziale di discussione, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei sig.ri DO e ET al risarcimento del danno per 39.214,67, nella misura del 50% ciascuno, in favore del Comune di AN, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
2. origine da una complessa vicenda amministrativa, che di seguito si espone.
2.1 Con nota assunta al protocollo il 5.5.2008 i coniugi C. Inchingolo e F. Tesse, contitolari di un immobile sito in via De Nicola n. 19, segnalavano al Comune esalazioni cagionevoli e rumori molesti provenienti dal locale
«PIZZER PAN 4 s.n.c. di Di AR EN & C.», confinante con la loro proprietà.
2.2 Il 30.5.2008 agenti della Polizia municipale effettuavano un sopralluogo , con relazione del 4.6.2008 (prot. n. 40512) indirizzata al Settore Ambiente e Mobilità, al Settore Pianificazione del Territorio e al , segnalavano : i) di una verifica del
fumi e odori della pizzeria fosse conforme alla DIA presentata il 20.11.2007 e avesse osservato le norme G. 37910 igienico-sanitarie e le altezze/distanze consentite dal Regolamento edilizio comunale; ii) di una verifica de , su richiesta Ambiente, circa la tollerabilità dei rumori e degli odori percepiti.
2.3 Essendo stata altresì rilevata la presenza di una canna fumaria priva urbanistica, con comunicazione prot. n. 54890 del 21.7.2008 il Comune avviava il procedimento amministrativo sanzionatorio ai 6.6.2001, n. 380; tale procedimento veniva definito ordinanza del Settore Pianificazione del Territorio n. 479 del 12.9.2008
(a firma del . DO), che disponeva «lo SMONTAGGIO della canna fumaria e il RIPRISTINO dello STATO DEI LUOGHI entro e non oltre NOVANTA giorni dalla notifica della presente ordinanza, in quanto in assenza di provvedimento amministrativo».
2.4 Parallelamente, (prot.
n. 2156 del 26.8.2008) ,
prodotte dal , superiori ai limiti di immissione acustica, con ordinanza sindacale n. 43 del 2.2.2009 il Comune ingiungeva alla ZE AN 4 di «porre in atto tutte gli interventi e le opere di Bonifica acustica finalizzati al contenimento delle emissioni sonore nei limiti fissati dalla vigente normativa in periodo di riferimento notturno in ambiente abitativo, da completarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente».
2.5 Il 12.11.2008 la ditta ZE AN 4 presentava una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per il montaggio della canna fumaria sul muro a retroprospetto del fabbricato ove si trovava la pizzeria, 36 del d.P.R. n. 380/2001; in pari data , capo del Servizio Edilizia G. 37910 Privata in P.O., veniva nominato responsabile del procedimento.
, con nota del 14.10.2009 . ET, rilevata la conformità degli interventi edilizi richiesti alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia a quello della presentazione della domanda (c.d. «doppia conformità»
del d.P.R. n. 380/2001), proponeva il rilascio del permesso in sanatoria.
Sulla base di tale proposta, ng. DO, dirigente del Settore Pianificazione del Territorio acquisita copia del pagamento della sanzione ex art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 rilasciava il permesso in sanatoria n. 28
.2010 per i lavori di regolarizzazione urbanistica della canna fumaria,
«salvi e impregiudicati i diritti dei terzi».
2.6 I coniugi TE impugnavano il permesso dinanzi il TAR Puglia che: i) con ordinanza n. 478 del 24.6.2010, lo sospendeva in via cautelare; ii) con sentenza n. 725 del 14.5.2015, accoglieva nel merito il ricorso e annullava il permesso in sanatoria, ritenendolo affetto da violazione di legge
(in particolare, degli artt. 7 e 8 della l. 7.8.1990, n. 241 per omessa comunicazione ai ricorrenti vicini controinteressati della domanda di sanatoria, nonostante intervento edilizio fosse lesivo dei loro diritti) e da difetto di motivazione (il provvedimento non avrebbe fornito alcun elemento utile a dare interessi in conflitto).
2.7 Il Comune decideva di non impugnare la sentenza, che passava in giudicato. Inoltre, con determinazione prot. n. .12.2015 il dirigente del Settore S.U.E. (ing. F. Piscitelli) annullava in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 28/2010.
G. 37910 2.8 Con successivo ricorso gli eredi dei coniugi TE adivano il TAR Puglia per il risarcimento dei danni da lesione .
Con sentenza n. 745 del 25.5.2022 il G.A. accoglieva la domanda e condannava il Comune di AN al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di complessivi 37.954,67 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale 17.954,67 per canoni di locazione e oneri condominiali, per essere stati i ricorrenti costretti a lasciare la loro proprietà e locare un altro appartamento) e non patrimoniale ( ), oltre rivalutazione e interessi.
2.9 Anche in questo caso il Comune di AN decideva di non impugnare la sentenza, che passava in giudicato. Quindi, con delibera C.C. n. 88 del 28.11.2023 al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla citata pronuncia di condanna, ai sensi a), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Tuel).
3. Con invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) ritualmente notificato il 17.12.2024 (ing. DO)
e il 19.12.2024 (ing. ET), la Procura ha contestato ai due odierni convenuti la responsabilità erariale per 4. Le deduzioni difensive prodotte 29.1.2025, contenenti la richiesta di audizione personale, svolta il 12.2.2025 ET
(31.1.2025) sono state giudicate dalla Procura non idonee a superare gli addebiti.
4.1 n capo ai due convenuti tutti gli elementi, oggettivi (condotta illecita, danno erariale, nesso causale tra condotta illecita e danno erariale) e soggettivi (colpa grave), costitutivi della responsabilità erariale.
G. 37910 4.2 Quanto alla condotta illecita (integrata dal rilascio del permesso di sanatoria illegittimo), rebbe più aspetti individuati dal TAR Puglia sia nella sentenza n. 725/2015, di annullamento del permesso, sia nella sentenza n. 745/2022, di condanna del Amministrazione comunale al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti controinteressati.
In particolare, il TAR ha giudicato il titolo edilizio in sanatoria connotato da vizi non solo formali ma anche sostanziali, tra cui la mancanza della doppia oggetto di sanatoria, nonostante fossero conosciuti da chi ha emanato tale provvedimento.
Più in dettaglio, secondo il G.A. pugliese il provvedimento si sarebbe limitato a dare genericamente atto della doppia conformità degli interventi edilizi alla normativa vigente, senza alcun specifico riferimento alle prescrizioni di ordine tecnico-urbanistico (in particolare: l art. 47, comma 5, del Regolamento edilizio comunale, nella parte in cui prescrive che «la fuoriuscita di fumi deve avvenire a non meno di m 10 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore»,
le canne fumarie, esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica ;
le norme UNI/CIG 7129/92; i vincoli prescritti per la Zona A2, relativa ad Area Urbana a valenza storico ambientale, quali quelli di cui alle N.T.E. del PRG).
4.2.1 Inoltre, per la Procura la rubrica («Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni») del citato art. 47 del Regolamento edilizio comunale indicherebbe chiaramente il divieto di esalazione produttiva di qualunque alcuna nociva e dunque anche delle immissioni sonore nocive, in quanto superiori ai limiti consentiti dalla legge, «che in questo caso G. 37910 DO era certamente a conoscenza, come risulta dalla documentazione a lui direttamente indirizzata».
In tale prospettiva, in sede di rilascio del permesso in sanatoria sarebbe stata altresì violata la l. 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull inquinamento acustico»), il cui art. 6 impone agli enti locali il «controllo del rispetto delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive».
In definitiva, per la Procura il requisito della doppia conformità edilizia non sarebbe stato rispettato, «
qualsiasi immissione nociva Legge quadro sull'inquinamento acustico ».
4.2.2 Non potrebbe poi essere posta in dubbio la conoscenza, da parte fficio tecnico comunale (e, dunque, dei due convenuti) delle controversie del richiedente la sanatoria con i vicini:
questione UTC erano state indirizzate sia la segnalazione relativa alle esalazioni di fumi nocivi e ai rumori molesti provenienti dal locale a uso pizzeria (7.5.2008), sia la relazione relativa al sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale (4.6.2008) proprio per accertare la presenza delle esalazioni e rumori segnalati.
4.2.3 Infine, i convenuti avrebbero ignorato le ragioni dei controinteressati alla sanatoria, nonostante come evidenziato dal TAR Puglia (sent. n.
725/2015) fossero ben conosciuti in sede di emanazione del permesso.
G. 37910 4.3 Quanto al nesso causale, la condotta dei due funzionari, caratterizzata controinteressati, avrebbero reso il provvedimento in sanatoria illegittimo, portando al contenzioso e al risarcimento del danno.
4.4 Le circostanze richiamate contribuirebbero a rendere evidente la elemento soggettivo della colpa grave sarebbe ravvisabile nella «manifesta violazione delle norme di legge (L.241/1990) o di regolamento (R.E. Comune di AN) che ha caratterizzato le fasi del rilascio del permesso in sanatoria de quo, come ben evidenziato nelle pronunce del giudice amministrativo».
Verrebbe, in rilievo, ai fini dell azione della gravità della colpa, la sicura conoscenza della conflittualità esistente fra il richiedente la sanatoria e i vicini, che i rumori molesti provenienti dalla canna fumaria oggetto della domanda di permesso in sanatoria. E tale conoscenza sarebbe dimostrata dalla prossimità temporale degli accadimenti, visto che il procedimento di sanatoria è stato immissioni di fumi nocivi e di rumori molesti provenienti dalla canna fumaria oggetto della domanda di permesso in sanatoria.
Inoltre, le condotte gravemente colpose degli odierni invitati in termini di negligenza, imprudenza e imperizia andrebbero valutate in modo maggiormente rigoroso, in applicazione del canone di diligenza professionale , comma 2, c.c., in considerazione della qualifica ing. DO nonché del ruolo di capo Servizio Edilizia Privata in P.O. e r ET.
G. 37910 5. il 17.9.2025, con cui, dopo aver evidenziato:
- di aver ricoperto il ruolo di dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, originariamente ricomprendente il Servizio Urbanistica e il Servizio Edilizia Privata, fino al 10.1.2011 e successivamente, a seguito della divisione del Settore in due unità e fino al collocamento in quiescenza (17.8.2012), il solo ruolo di dirigente del Settore Urbanistica mentre quello Edilizia Privata opetuso, quale dirigente facente funzione;
- di essersi interessato unicamente dei profili edilizi relativi alla vicenda contestata e mai di quanto afferente alla competenza del Settore Ambiente e dei relativi profili repressivi e/o sanzionatori conseguenti agli approfondimenti effettuati ;
- che si sarebbero sviluppati profili procedimentali che hanno coinvolto ARPA Puglia, il dirigente del Settore Ambiente, il Sindaco e il Tribunale di Trani;
detti profili sarebbero stati portati avanti in autonomia e senza informare e/o sarebbe, pertanto, verificato un doppio canale amministrativo, non coordinato tra gli uffici, e tale difetto di coordinamento non sarebbe imputabile a ;
- che in particolare, a seguito del ricorso promosso dalla ditta ZE AN 4 avverso la citata ordinanza del Sindaco n. 43 del 2.2.2009 (conclusiva del procedimento ambientale), con provvedimento del 19.3.2009 il giudice adito
(Tribunale di Trani, Sezione distaccata di AN) ordinava la sospensione
; r né comunale avrebbero mai ;
G. 37910
- che, per quanto concerne la disciplina urbanistico-edilizia, la questione della realizzazione della cappa della pizzeria si sarebbe posta unicamente in termini di distanza minima dal punto di emissione a eventuali finestrature;
essendo tale condizione soddisfatta, non si sarebbero palesati motivi specifici per non accogliere la richiesta sanatoria;
- che comunal tecnica in merito al procedimento esitato nel rilascio del permesso in sanatoria, avrebbe avuto contezza delle sostanziali differenze tra la legittimità della sanatoria per la realizzazione della canna fumaria e la diversa problematica rilevato Puglia in sede di verificazione;
- che difetterebbe il requisito della colpa grave;
ha chiesto di rigettare la domanda, poiché inammissibile e infondata.
6. il 18.9.2025, con cui ha chiesto di:
- preliminarmente, rigettarsi la domanda in quanto inammissibile. La settori del Comune di AN (Avvocatura e Ambiente) non sarebbero state esaminate con la dovuta attenzione dalla Procura contabile, che si sarebbe limitata a confermare quanto contestato in fase istruttoria;
- in via subordinata, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, è stato rappresentato che:
della vicenda relativa al procedimento ambientale, concluso con la più volte citata ordinanza sindacale di bonifica delle emissioni sonore, né sarebbero mai stati notiziati, operando in un Settore diverso da quello istituzionalmente competente (Ambiente);
G. 37910 sia il tecnico istruttore (geom. A. Fortunato) non erano a conoscenza di alcun esposto o contenzioso promosso e/o riferibile ai sig.ri TE, essendosi occupati esclusivamente degli aspetti urbanistici legati alla sanatoria della canna fumaria;
dal 14.10.2009, data la proposta di adozione del permesso di costruire in sanatoria avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda di che trattasi né sarebbe stato informato in merito e alle successive vertenze giudiziarie;
il provvedimento autorizzativo impugnato sarebbe legittimo e il suo annullamento in sede giurisdizionale sarebbe dipeso da una difesa superficiale comunale, che non avrebbe Settore di competenza delucidazioni in merito ai motivi di impugnazione;
i due procedimenti (edilizio/urbanistico e ambientale)
comunale su segnalazione della Polizia municipale non avrebbero alcuna attinenza tra di loro, essendo caratterizzati da presupposti diversi.
L utorizzazione della canna fumaria non avrebbe inciso sulle lamentele dei sig.ri TE che, pertanto, non potevano essere considerati controinteressati nel procedimento di sanatoria. Per contro, sin dalla relazione della Polizia municipale del 4.6.2008 sarebbe stato travisato il significato delle locuzioni «canna fumaria» (oggetto del procedimento edilizio/urbanistico) e
«cappa di aspirazione» (oggetto del procedimento ambientale);
non sarebbe predicabile alcuna responsabilità dolosa o colposa in capo e una sua partecipazione alla redazione degli atti giudiziari avrebbe evitato gli esiti demolitori e risarcitori del giudizio amministrativo.
G. 37910 7.
domanda. Le difese dei due convenuti hanno contestato la ricorrenza dei 8. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a giudicare d dalla condanna del Comune di AN al risarcimento dei danni patiti da alcuni soggetti in qualità di controinteressati al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria conseguito da una ditta esercen commerciale;
risarcimento disposto dal TAR Puglia (sentenza n. 745/2022), a seguito su ricorso dei medesimi controinteressati
(sentenza n. 725/2015), e a fronte del quale Ente ha provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.
Per la imputabile ai due convenuti ing. DO e ing. ET che nelle rispettive qualità di dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e di responsabile del procedimento avrebbero con colpa grave rilasciato il titolo edilizio poi caducato dal G.A. perché ritenuto affetto da vizi sia sostanziali (mancanza della doppia conformità ex d.P.R. n. 380/2001) sia formali (mancata Ufficio tecnico comunale);
proprio tali vizi avrebbero causato il pregiudizio per le casse del Comune di AN, avendo costretto i controinteressati a ricorrere al TAR per vedere tutelati i loro diritti.
G. 37910 La fattispecie di cui si controverte rientra astrattamente nelle ipotesi di c.d.
un esborso verso terzi a causa di una condotta antigiuridica del proprio dipendente; detto esborso, integrante una deminutio patrimonii, costituisce il presupposto della responsabilità amministrativa del dipendente pubblico (o del soggetto comunque legato alla P.A. da un rapporto di servizio).
2. A deve essere esaminata in via preliminare inammissibilità della citazione sollevata dalla difesa del ET, sul presupposto che la Procura non abbia esaminato con la dovuta attenzione la documentazione prodotta e le contestazioni sollevate in ordine Comune di AN (Avvocatura e Ambiente),
con ciò asseritamente ledendo il diritto di difesa del convenuto e costringendolo a difendersi da contestazioni già ampiamente confutate.
2.1 è destituita di fondamento.
art. 67, comma 2, c.g.c. dispone che, laddove entro il termine non inferiore a 45 giorni decorrente ultima notificazione invito a dedurre e con le modalità ivi contemplate il presunto responsabile abbia chiesto di essere sentito personalmente, l omessa audizione personale determina l inammissibilità della citazione.
Esclusa tale fattispecie, deve altresì ritenersi che Procura, l a dedurre, abbia esaminato le argomentazioni (e successivamente all invito a dedurre, G. 37910 Invero, la citazione (cfr. pp. 18-21) ha preso posizione sulle prospettazioni difensive dei due convenuti, scrutinandole sia cumulativamente sia partitamente; solo all di tale delibazione il Requirente ha ritenuto confermata la propria tesi che il permesso in sanatoria di cui al provvedimento n. 28/2010 si sia posto, nel concorso di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, quale antecedente causale del danno sofferto dal Comune di AN, per effetto delle sentenze del TAR Puglia n. 725/2015 (di annullamento del citato provvedimento su ricorso dei coniugi InchingoloTesse) e n. 745/2022 (di condanna al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati dai ricorrenti).
3.
ragioni di seguito esplicitate.
3.1 Nel sistema della responsabilità amministrativa soggettivo è costituito, alternativamente, dal dolo e dalla colpa grave.
Se il dolo trova un momento di emersione normativa che lo riconduce agli stilemi del dolo penalistico ex art. 43 c.p. («La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell evento dannoso»: art 1, comma 1, secondo periodo, della l. 14.1.1994, n. 20, come modificato dall rt. 21, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120),
non altrettanto è a dirsi per la colpa grave, la cui concretizzazione (fino alla definizione offerta dalla recentissima l. 7.1.2026, n. 1) è stata affidata 3.2 la nozione di colpa grave è tuttora sintetizzabile nella definizione datane dalle Sezioni riunite di questa Corte, nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n.
G. 37910 marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico 27 del 2023).
tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato adottato il comportamento (Sez. III App. n. 248 del 2019; Sez. II App., n. 637 del 2015).
Sulla base di tale doppia valutazione, devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di ex ante concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza.
Rimeditata ormai da tempo la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, la giurisprudenza è approdata ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce G. 37910 in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte
(frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.
Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento al bonus pater familias homo eiusdem professionis et , ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività.
Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).
Definito in tal modo il parametro di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto e con una valutazione ex ante, rispetto alla condotta concretamente realizzata, secondo il noto criterio della 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015; Sez. III App., nn. 155 del 2019; 7 del 2021, nonché, da ultimo, Sez. App. Sicilia n. 20 del 2023)» (Corte dei conti, G. 37910 Sez. III giur. centr. app., sent. 11.6.2024, n. 172).
3.3 emergono diversi elementi che portano a escludere la sussistenza di un comportamento gravemente colposo rimproverabile ai due convenuti.
3.4 Come ricordato in narrativa, a seguito della segnalazione dei coniugi TE in merito alle esalazioni nocive e ai rumori molesti provenienti dal della ditta ZE AN 4 nonché sulla base della relazione el relativo sopralluogo, venivano avviati due distinti procedimenti amministrativi:
- un procedimento edilizio/urbanistico, Pianificazione del Territorio n. 479 del 12.9.2008 (di cui era
), che disponeva lo smontaggio della canna fumaria del citato locale e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni;
- un procedimento di natura ambientale definito, sulla base della relazione n. 43 del 2.2.2009, che imponeva la bonifica acustica, da completare entro 30 giorni, per le emissioni sonore prodotte dal motore della cappa di aspirazione della ZE AN 4.
I due procedimenti furono interessati da sopravvenienze, atteso che, quanto:
- al procedimento edilizio, in data 12.11.2008 la ditta ZE AN 4 presentò istanza di permesso di costruire in sanatoria, assentita con il rilascio del relativo titolo (n. 28/2010) poi caducato dal G.A. pugliese (sent. n. 725/2015);
- al procedimento ambientale di ricorso in opposizione, da parte della ditta destinataria, al competente Tribunale di Trani - Sezione distaccata di AN.
G. 37910 3.5 I due segmenti amministrativi sono stati contrassegnati da genesi e sviluppi autonomi, interessando distinti uffici comunali.
In particolare, il Settore Pianificazione del Territorio non fu mai notiziato del procedimento ambientale relativo alla bonifica acustica delle emissioni rumorose, come risulta comprovato dalle seguenti circostanze:
- la nota Puglia prot. n. 2156 del 26.8.2008 di trasmissione del verbale e relazione tecnica con cui veniva rilevata la presenza di rumori, eccedenti i limiti acustici notturni, provenienti dal motore della cappa di aspirazione interna ai locali della ZE AN 4 fu indirizzata al Sindaco del Comune di AN (prot. n. 71090 del 16.9.2008) e poi inoltrata al Settore Ambiente e Mobilità (come risulta dal timbro del prot. n. 745 del 18.9.2008, apposto sulla nota in questione);
- n. 43 del 2.2.2009 con cui, sulla base delle citate si ingiungeva alla ditta ZE AN 4 di porre in atto interventi di bonifica acustica atti a contenere le emissioni sonore nei limiti fissati dalla normativa fu inoltrata alla stessa Agenzia regionale, al
- la nota prot. n. 7325 del 30.1.2009 del Settore Ambiente e Mobilità
(Servizio Ambiente e Verde Pubblico), a firma del dirigente ing. R. Napolitano con cui, nel trasmettere la relazione tecnica de , si chiedeva di provvedere alla contestazione delle sanzioni amministrative previste 18 della l. reg. 12.2.2002, n. 3 («Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico») fu indirizzata al solo Settore Polizia municipale;
- la nota di riscontro del Settore Polizia municipale del 19.2.2009 con cui G. 37910 si trasmetteva il verbale n. 7393 del 3.2.2009 di accertamento, a carico della ditta ZE AN 4, della violazione de artt. 3 («Valori limite di rumorosità»)
della ridetta l.reg. n. 3/2002 fu indirizzata al solo Settore Ambiente e Mobilità;
- la nota del Settore Avvocatura prot. n. 3328 del 20.4.2009 con cui si trasmetteva il provvedimento del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di AN che, a fronte del ricorso della ditta sindacale n. 43/2009 (di ingiunzione della bonifica acustica), disponeva la sospensione del atto gravato e la contestuale fissazione udienza di discussione del ricorso fu indirizzata al solo Settore Polizia municipale;
- la nota di riscontro del Comando Polizia municipale prot. n. 33631 del 23.4.2009, con cui si rappresentava la necessità di apposita costituzione in giudizio, fu indirizzata, oltre che al Settore Avvocatura, al Sindaco, al Segretario Generale e al Settore Ambiente e Mobilità.
3.6 Da tutto quanto sin qui richiamato risulta evidente che il segmento amministrativo di natura edilizia esitato
( ingiungeva alla ditta ZE AN 4 lo smontaggio della canna fumaria e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni avanzata da ufficio comunale, del ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (
ET ) si è dipanato senza che i relativi funzionari, odierni convenuti, avessero contezza delle questioni ambientali relative ai rumori prodotti dalla cappa di aspirazione.
G. 37910 Sicché, è certamente vero, come affermato dalla sentenza del TAR Puglia n. 725/2015, che «il Comune deve tenere in debito conto anche dell esistenza di diritti di terzi che contrastino con l edificazione, soprattutto ove essi appaiano in concreto, ictu oculi, esistenti» e che «La quale si colloca il provvedimento gravato si compone di una serie di atti precedenti da cui emerge in modo evidente la situazione conflittuale esistente tra i ricorrenti e la ditta destinataria del rilascio del permesso di costruire in
».
Tuttavia, alla luce delle vicende qui sopra richiamate, siffatta consapevolezza comunale latamente intesa e non al Servizio Pianificazione del Territorio che adottò il titolo edilizio contestato; si è in definitiva verificato un difetto di coordinamento tra uffici non imputabile al e ai funzionari allo stesso addetti, odierni convenuti.
vizio sostanziale (assenza della c.d.
doppia conformità) giurisdizionale del permesso in sanatoria, la sentenza del TAR Puglia n. 725/2015:
- dopo aver affermato che «Nel medesimo atto, tuttavia, si dà conformità degli interventi edilizi alla normativa vigente sia al momento della realizzazione degli stessi sia al momento della presentazione della domanda riferimento alle vigenti prescrizioni di ordine tecnico - urbanistico (in particolare, l art. 47del Regolamento edilizio comunale, oltre alle norme UNI/CIG 7129/92, di cui al punto 4.3.2.1), che i ricorrenti, invece, deducono non essere state rispettate.
in cui la fuoriuscita di fumi deve avvenire a non meno di 10 mt.
G. 37910 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore le canne fumarie, esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica Non si rinviene, inoltre, alcun riferimento ai vincoli prescritti per la Zona A2, relativa ad Area Urbana a valenza storico ambientale, quali quelli di cui alle N.T.E. del PRG richiamate dai ricorrenti, limitandosi la proposta di adozione del permesso in sanatoria, richiamato dal provvedimento gravato, ad una generica attestazione di conformità della canna fumaria alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, per essere installato su parte retrostante ed interna del fabbricato»;
- evidenzia subito appresso che «Il Collegio non ignora a riguardo fumarie, dal punto di vista edilizio, sono da qualificare in generale come volumi o impianti tecnici, essendo in genere necessarie per l utilizzo di impianti termici che nei moderni edifici sono indispensabili. Tale qualificazione può tuttavia essere dubbia nel caso di canne fumarie di rilevanti dimensioni, la cui presenza potrebbe provocare problemi anche dal punto di vista della sicurezza o della pubblica incolumità o anche in relazione alla presenza di eventuali vincoli imposti dalla normativa specifica di Zona».
In altri termini, è lo stesso G.A. che, da un lato, richiama un indirizzo giurisprudenziale difforme dalle prospetta il dubbio in ordine alla disciplina applicabile alle canne fumarie di rilevanti dimensioni (come quella di che trattasi).
3.7 Quanto al vizio formale da cui il TAR Puglia ha ritenuto affetto il titolo edilizio (
G. 37910 permesso di costruire, nonostante si trattasse di intervento edilizio lesivo dei diritti dei ricorrenti), è avvenuto non senza dare atto che «secondo un indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R.
Campania, Sez. VIII, 12 aprile 2010 n. 1918, Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1773; TAR Liguria, Sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736) i vicini controinteressati non sono annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo edilizio (anche in sanatoria), pur quando si tratti di soggetti che si siano in precedenza oppostisi all attività edilizia
della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa».
3.8 In definitiva, avuto riguardo al autonomo dipanarsi dei procedimenti edilizio e ambientale che hanno contrassegnato la vicenda amministrativa in esame, nonché alla motivazione della sentenza di annullamento del titolo edilizio (a cui ha fatto seguito la condanna al risarcimento dei danni del Comune), in cui in relazione a entrambi i vizi denunciati sostanziale e formale si a ritenuti meritevoli di trovare applicazione, non risulta configurabile, alla stregua del richiamato giudizio prognostico da condurre ex ante e in concreto, responsabilità degli odierni convenuti.
e condotte serbate dal . si siano connotate per G. 37910 una «evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza».
In definitiva, il contesto giuridico- rilascio del permesso in sanatoria n. 28/2010 non consente di predicare, in capo ai due convenuti, quella manifesta e inescusabile divaricazione dagli obblighi di servizio che sola potrebbe legittimare una condanna per responsabilità erariale.
4. i convenuti per insussistenza del requisito della colpa grave.
Il proscioglimento dei convenuti Per la liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei parametri dettati dal d.m. 10.3.2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal d.m. 13.8.2022, n.
defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37910 del registro di Segreteria, sig.ri VA DO e EP ET, come sopra generalizzati.
Liquida, a carico del Comune di AN difesa dei convenuti 2.700,00 per ciascun difensore oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge.
G. 37910 Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del .10.2025.
Il Presidente
(VA AT) (RT LI)
Depositata in Segreteria