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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16548 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione in data 07.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma in Viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Domenica Muri e dell'Avv. Moira Gennaro, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorrente-attrice
E
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(iscritta al Registro delle Imprese al n. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Ciccaglione ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Roma Viale Guglielmo Marconi n. 440, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e contestuale istanza di chiamata in causa resistenti-convenuti
NONCHE'
C.F. in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 27, CP_4 presso lo studio dell'Avv. Francesco Alessandro Magni, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata da DOTT. Controparte_5
1 oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da note sostitutive per l'udienza cartolare del
10.06.2025 e precisamente per parte ricorrente/attrice “accertato il danno biologico e il grave danno estetico residuato alla ricorrente e il loro collegamento causale con l'intervento praticato dal Dott. Parte_1 [...]
il 12 ottobre 2018 , presso il centro di medicina estetica e per l'effetto CP_1 CP_2 condannare la , il Dott. e la in persona CP_2 Controparte_1 Controparte_3 del l.r.p.t., quale istituto assicurativo del medico, al risarcimento di tutti i danni residuati alla Sig.ra che si quantificano nella misura di € 30.548,27, di cui a titolo di danno biologico € 21.592,06, Pt_1 quantificato in conformità alla valutazione del danno biologico (IP 7%, ITA 15 gg, ITP al 50% 180 gg) come effettuata dalla CTP Dott.ssa e a titolo di rimborso delle spese sostenute € 8.956,21, Per_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
in subordine considerati anche gli esiti della CTU, svolta nel procedimento Rg 69262/19 per ATP, valutazione espressa dai CCTTUU Prof. e Dott. e per l'effetto Persona_2 Persona_3 condannare la il Dott. e la in persone CP_2 Controparte_1 Controparte_3 del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni residuati alla Sig.ra dall'occorso avvenuto nell'ottobre Pt_1
2018, da 7 anni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da liquidarsi anche per il procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. (con Rg 69262/19), oltre accessori di legge. Voglia il Giudice valutare anche ai fini della liquidazione degli onorari e spese di lite la condotta delle parti Dott. e che non hanno aderito neppure alla proposta Controparte_1 CP_2 conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. con l'ordinanza del 4/10/2024”; per i resistenti/convenuti “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, 1) rigettare tutte le domande di parte
Ricorrente poiché prive di ogni fondamento tanto fattuale che giuridico e ciò per ti(u)tte le caus(a)li esposte in narrativa;
2) in subordine, respingere le richieste restitutorie per i costi sostenuti per
l'esecuzione dei trattamenti poiché non è stata chiesta la risoluzione del contratto, presupposto cardine per l'obbligazione restitutoria. 3) in via graduata, ove venga accertata la responsabilità dei Resistenti, accertare il concorso della Paziente nell'asserito evento e per l'effetto ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno, ex art. 1227 c.c; 4) sempre nel merito, ma in via gradata e nelle denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto 1) 2) e 3), e per l'effetto della domanda di cui al punto 1), condannare la e per essa Controparte_6 Controparte_7
a pagare quanto eventualmente dovuto alla Ricorrente manlevando, in virtù del contratto di
[...] assicurazione, il Dottor da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_1 derivare dalla presente vertenza;
5) in ogni caso, condannare la Ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, rivalsa Iva e ca. da liquidarsi direttamente in favore del procuratore antistatario”; per la terza chiamata “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: I. in via pregiudiziale: a) accertare e dichiarare che la è carente di Controparte_6
2 legittimazione passiva e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione e ammettere la costituzione/intervento della come esposto nelle premesse;
b) disporre il Controparte_3 mutamento del rito da sommario ad ordinario;
II. in via principale: dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, respingere il ricorso perché infondato;
accertare e dichiarare la decadenza del dott. dal diritto di essere manlevato da avendo omesso di chiamarla in Controparte_1 CP_3 causa nel procedimento per ATP e comunque respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti di per non operatività della garanzia, per tutte le ragioni meglio esposto nelle CP_3 premesse;
III. in via subordinata: condannare la a tenere indenne e manlevare il dott. CP_2
da ogni condanna che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti;
ovvero ripartire Controparte_1 la non creduta condanna del dott. con la Medica nei limiti della quota di responsabilità del CP_1 dott. che si chiede di accertare in questa sede ed esclusa la condanna solidale, dovendo in CP_1 ogni caso una quota, non inferiore al 50%, restare a carico della struttura;
in ogni caso: accertare e dichiarare la violazione da parte del dott. degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti CP_1 della per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse e, per l'effetto, respingere comunque CP_3 la domanda di manleva;
ovvero pronunciare la non creduta condanna in manleva della nei CP_3 limiti tutti previsti dal contratto di assicurazione e in particolare nei limiti della quota di pertinenza della eventuale responsabilità dell'assicurato, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 C.C. con esclusione quindi di quella che gli possa derivare per vincolo di solidarietà del rapporto con gli altri soggetti;
nonché nei limiti del massimale contrattuale;
ridurre e limitare la condanna in garanzia della in ragione del pregiudizio sofferto dalla CP_3
a causa del comportamento tenuto dal dott. in violazione delle condizioni di CP_3 CP_1 polizza e della legge come esposto nelle premesse, in una percentuale non inferiore al 50% del danno eventualmente liquidato a favore della ricorrente e che dovrà restare a carico dell'assicurato; escludere dalla non creduta condanna in garanzia del dott. il risarcimento dei danni per violazione del CP_1 consenso informato;
escludere dalla condanna in manleva della l'eventuale condanna del dott. CP_3
al risarcimento del danno per il mancato raggiungimento del risultato promesso o sperato e CP_1 comunque respingere la manleva rispetto al risarcimento di danni per la mancata rispondenza degli interventi di medicina estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato; escludere dalla non creduta condanna in garanzia di la condanna del dott. alla restituzione dei CP_3 CP_1 compensi percepiti;
respingere la domanda di rifusione delle spese di lite eventualmente avanzata dall'assicurato; ai sensi dell'art. 1910 cod. civ. ripartire la non creduta condanna in manleva di con le altre compagnie che garantiscono il dott. e la Con vittoria di CP_3 CP_1 CP_2 spese competenze e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 21.10.2021 e ritualmente notificato, Pt_1 adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la responsabilità del Dott.
[...] CP_1
3 e della in ordine ai danni riportati a seguito del trattamento laser CP_1 CP_2 lipolisi eseguito in data 12.10.2018 con conseguente condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che nel mese di ottobre 2018, era venuta a conoscenza, tramite un articolo divulgativo redatto dal Dott. e Controparte_1 pubblicato su una rivista di larga diffusione, della possibilità di ottenere benefici estetici in termini di rilassamento cutaneo mediante la tecnica del laser lipolisi. In seguito a tale informazione, la paziente decideva di rivolgersi al suddetto medico al fine di valutare l'idoneità del trattamento al proprio caso clinico.
In occasione della prima visita, il Dott. le consigliava di sottoporsi alla procedura di CP_1 laser lipolisi, ritenendola adeguata e suscettibile di produrre risultati positivi. Il sanitario rassicurava la paziente circa la minima invasività dell'intervento, prospettando un decorso post-operatorio breve, quantificabile in circa due settimane, ed escludendo qualsivoglia rischio o controindicazione rilevante.
In tale sede, il medico procedeva altresì a fotografare la paziente prima dell'intervento (cfr. allegato), precisando che la procedura sarebbe stata eseguita in anestesia locale, come risulta dalla scheda tecnica dell'intervento ambulatoriale, e che, effettuando l'operazione nel mese di ottobre, la paziente avrebbe potuto esporsi al sole già nel mese di dicembre.
Sulla base delle rassicurazioni ricevute, la ricorrente acconsentiva a sottoporsi all'intervento, che veniva eseguito in data 12.10.2018 presso il centro di medicina estetica CP_2
Tuttavia, prima dell'intervento non veniva acquisito il prescritto consenso informato, essendo stata compilata esclusivamente una scheda contenente i dati anagrafici della paziente, senza che le venissero adeguatamente illustrati la diagnosi, il decorso previsto, i rischi connessi alla procedura, le alternative terapeutiche disponibili e le conseguenze delle diverse opzioni.
Tale omissione costituiva una violazione del diritto della paziente all'autodeterminazione terapeutica, sancito dall'art. 32 Cost. e dalla normativa vigente in materia di consenso informato.
Contrariamente a quanto prospettato, l'intervento veniva eseguito in anestesia generale, senza alcuna preventiva comunicazione alla paziente, la quale non conserva alcun ricordo della procedura.
All'esito dell'intervento, la ricorrente veniva dimessa con fasciature applicate nella zona delle cosce. Nei giorni successivi, si manifestava un sanguinamento sieroso-ematico nella zona trattata. Alla rimozione delle bende, dopo tre giorni, si riscontrava un edema importante e diffuse ecchimosi, compatibili con una procedura ben più invasiva rispetto a quella inizialmente prospettata.
4 Nonostante le rassicurazioni del medico, il decorso post-operatorio risultava prolungato e complesso: nel mese di dicembre 2018 persistevano edema, ecchimosi, discromie estese e un sieroma organizzato in corrispondenza del versante esterno della coscia destra.
Il Dott. , preso atto della situazione, sottoponeva la paziente ad aspirazioni a giorni CP_1 alterni, senza tuttavia ottenere miglioramenti. Successivamente, decideva di iniettare nel sieroma un fibrinolitico, che provocava una depressione cutanea con indurimento sottostante.
Per tentare di ridurre le discromie cutanee (“a macchia di leopardo”), il medico sottoponeva la paziente a tre sedute di laser, che si rivelavano inefficaci.
In definitiva, la ricorrente, anziché ottenere un miglioramento estetico, subiva un grave peggioramento del proprio quadro clinico, con danno permanente alla salute e all'aspetto fisico. In aggiunta, il trattamento praticato dal Dott. determinava un danno CP_1 microvascolare con dolore urente ricorrente, correlato ai cambiamenti climatici e compatibile con lesione nervosa superficiale e edema recidivante. Per lenire il dolore, la paziente era costretta a sottoporsi, da aprile a settembre 2019, a numerose sedute di carbossiterapia.
La consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa accertava che la Persona_4 presentava gravi alterazioni estetico-funzionali agli arti inferiori, riconducibili alla Pt_1 procedura di laser lipolisi subita. In particolare, evidenziava: Livedo reticularis infiammatoria da vasculite cronicizzata;
Lesioni sottocutanee brunastre compatibili con ustioni superficiali;
Irregolarità morfologica delle cosce con accumuli adiposi fibrotizzati, nodulo duro-molle (4,5 cm) e ulcera cutanea inveterata;
Lassità cutanea e alterazioni della superficie delle gambe;
Dolore termico e freddo cutaneo nelle aree trattate. Dal punto di vista estetico, si riscontra cellulite fibrosclerotica di IV grado esclusivamente nelle zone trattate, assente nelle aree non sottoposte a intervento, confermando il nesso causale diretto tra la procedura e il danno.
A distanza di quasi un anno, la paziente presentava un quadro clinico marcatamente peggiorato, con discromie, cicatrici, noduli fibrotici e ulcera persistente da danno vasculitico, priva di tendenza alla guarigione spontanea.
Deduceva, dunque, la condotta imperita del dott. nella esecuzione del trattamento, CP_1 sia perché eseguito troppo superficialmente determinando la vasculite iatrogena che si manifestava con la livedo reticularis, sia perché la quantità totale di energia erogata era stata superiore a quella che doveva essere utilizzata causando noduli fibrotici, sieromi ed ulcera così causando un danno biologico quantificato in: IP pari al 7% (così suddiviso, danno alla rete vascolare superficiale delle cosce 5% e danno estetico 2%), ITA - 2 settimane;
( 15 gg. ) ITP al 50% - 6 mesi (180 gg).
In considerazione delle lesioni subite e della loro riconducibilità alla condotta negligente e imperita del Dott. , nonché del fallimento di ogni tentativo di risoluzione Controparte_1 stragiudiziale, a causa del rigetto di ogni addebito da parte del medico, la ricorrente
5 promuoveva procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale competente, nei confronti del Dott. e della struttura sanitaria presso CP_1 cui è stato eseguito l'intervento, CP_2
Il procedimento, iscritto al n. RG 69262/2019 e assegnato al Giudice Dott. Giorgio Egidi, il quale, con decreto del 18 novembre 2019, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
15.01.2020 nominando come Consulenti Tecnici d'Ufficio il Dott. , specialista in Persona_2 chirurgia estetica e plastica e il Dott. medico legale, i quali avevano Persona_3 espresso censure in ordine all'operato del medico convenuto.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. e la Controparte_1 CP_2 contestando quanto dedotto da parte ricorrente poiché infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico, l'intervento era stato eseguito nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte medica, con corretta informazione e acquisizione del consenso informato (doc. 1), negando la sussistenza del nesso causale tra l'intervento eseguito (endolipolaser ed endolifting laser) e i danni lamentati dalla ricorrente, la quale presentava preesistenti condizioni di adiposità localizzata e lassità cutanea, nonché cellulite fibrosclerotica cronica, non oggetto del trattamento. Le complicanze post-operatorie (edemi, ecchimosi) rientravano nella fisiologica evoluzione del trattamento ed erano state debitamente comunicate alla paziente.
Aggiungevano che:
- la CTU svolta nell'ambito del procedimento per ATP RG 69262/2019 risultava viziata da errori logici e valutazioni apodittiche, in quanto fondata sull'erronea premessa che il trattamento fosse finalizzato alla rimozione della cellulite, evidenziando altresì la mancanza di documentazione medica attestante postumi invalidanti o spese mediche sostenute, con conseguente insussistenza del danno;
- alla Paziente non era stata trattata con “laser lipolisi”, ma era stata praticata una endolipolaser per le adiposità localizzate e un endolifting laser per le lassività cutanee ed all'esito, (contrariamente a quanto falsamente argomentato nel ricorso), le fu ben vietata l'esposizione al sole;
- la paziente aveva sottoscritto il consenso informato come da documento redatto suddetto consenso sottoscritto dalla Paziente in data 11.10.2018;
- non era stata sottoposta ad anestesia generale, ma era stato somministrato del valium.
Deducevano il concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto la paziente aveva violato le prescrizioni post-operatorie, esponendosi al sole e recandosi ai Caraibi subito dopo l'intervento, compromettendo l'esito del trattamento.
Infine, contestavano le risultanze della CTU redatta in sede di ATP in quanto:
- il procedimento si era svolto senza la compagnia assicurativa del dott. ; CP_1
6 - in merito alla documentazione prodotta in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, rilevavano che il Collegio peritale aveva dato atto del contenuto della relazione clinica redatta da in data 12.10.2018, dalla quale emerge una diagnosi di CP_2 adiposità localizzata e lassità cutanea a carico delle cosce, con specifica indicazione di accumuli adiposi in sede laterale e mediale delle cosce nonché in corrispondenza delle ginocchia, in un contesto di lassità diffusa;
- tale quadro clinico evidenziava altresì la preesistenza di cellulite, non oggetto del trattamento eseguito, che si era invece limitato alla rimozione del grasso localizzato mediante tecnica di endolipolaser. In tal senso, i depositi di fibrina rilevati dalla risonanza magnetica del 21.05.2019, eseguita presso l'Aurelia Hospital (doc. 11), costituivano una risposta fisiologica dei tessuti trattati, e non potevano essere qualificati come danno;
- l'ecografia allegata al medesimo documento confermava l'assenza di alterazioni patologiche del tessuto sottocutaneo, coerentemente con l'effetto atteso da un trattamento laser intralesionale. Tali risultanze oggettive si ponevano in contrasto con le valutazioni ipotetiche e prive di fondamento scientifico espresse nel parere medico- legale della Dott.ssa (doc. 16), richiamato nella CTU;
Per_1
- l'intervento di endolipolaser, finalizzato esclusivamente alla rimozione degli accumuli adiposi, risultava conforme alla diagnosi effettuata e adeguato rispetto alla patologia trattata. L'errore metodologico dei ccttuu consisteva nell'aver erroneamente ritenuto che il trattamento fosse diretto alla cura della cellulite, in realtà mai oggetto di intervento;
- le irregolarità cutanee rilevate post-intervento erano già presenti in sede preoperatoria, come desumibile dall'osservazione delle aree circostanti, e non potevano essere imputate all'operato del medico;
- gli esiti infiammatori e le discromie menzionati dal CTU erano complicanze prevedibili e non patologiche, rientranti nel decorso post-operatorio fisiologico di un trattamento laser.
Infine, in ordine al danno-conseguenza, contestavano che la ricorrente non avesse prodotto alcun certificato medico attestante inabilità temporanea o postumi invalidanti, né documentazione giustificativa delle spese asseritamente sostenute (€ 1.967,00); eccepiva l'inammissibilità di richieste restitutorie per i costi sostenuti e connessi all'esecuzione degli interventi poiché la non aveva invocato la risoluzione del contratto, presupposto Pt_1 cardine da cui originerebbe l'obbligazione restitutoria.
Pertanto, i resistenti insistevano sul rigetto della domanda di parte ricorrente e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in
7 causa Assicurazioni , rappresentante Generale per l'Italia della Controparte_6
con cui il Dottor aveva stipulato una Controparte_7 CP_1 polizza di assicurazione per la propria responsabilità professionale n.
IITDMM16M0003764300036.
3. Alla prima udienza di comparizione del 03.05.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_3 contestando la domanda attorea in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
In ordine alla domanda di garanzia spiegata dal dott. , eccepiva, in via principale, CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal Dott. , per le seguenti ragioni: - mancata partecipazione al Controparte_1 procedimento di ATP e conseguente decadenza dal diritto alla manleva in quanto l'assicurato aveva omesso di coinvolgere la compagnia nel procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo, nonostante l'evidente rilevanza della garanzia assicurativa rispetto all'oggetto dell'accertamento; - la polizza era limitata alla manleva dell'assicurato rispetto alla condanna in favore della struttura per colpa grave (art.
2.2 delle condizioni generali di contratto); violazione degli obblighi contrattuali di denuncia e cooperazione – art. 9 CGA e art. 1915 c.c. poiché, pur avendo formalmente denunciato il sinistro, il Dott. non aveva CP_1 ottemperato agli obblighi di collaborazione, omettendo di fornire riscontro alle richieste istruttorie della Compagnia così determinando una grave compromissione del diritto della
Compagnia alla corretta gestione del sinistro, impedendole di acquisire informazioni essenziali (modalità dell'evento oggetto di contestazione;
natura del rapporto tra l'assicurato e la struttura l'eventuale operatività di altre coperture assicurative;
la CP_2 valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria;
la possibilità di addivenire a una transazione stragiudiziale vantaggiosa); - la violazione da parte dell'assicurato del patto contrattuale relativo alla gestione della lite, previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di
Assicurazione poiché Dott. aveva autonomamente conferito mandato a propri CP_1 difensori, senza alcuna previa autorizzazione da parte della Compagnia, in violazione delle condizioni contrattuali;
- esclusione della garanzia per violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato, come previsto dall'art. 3, punto 5), delle Condizioni Generali di
Assicurazione (pag. 2); - esclusione della garanzia per pretesa obbligazione di risultato in ambito di medicina estetica, come previsto dall'art. 3, punto 6), delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
In via del tutto subordinata, e ferma restando l'infondatezza della domanda di manleva per le ragioni già esposte, la compagnia rilevava che in caso di eventuale condanna della
8 Compagnia la stessa doveva pronunciarsi esclusivamente nei limiti contrattuali previsti dalla polizza assicurativa (rispetto del massimale di polizza per € 1.000.000,00; applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti;
limitazione della responsabilità della
Compagnia alla sola quota di pertinenza dell'assicurato, in caso di responsabilità solidale con altri soggetti come previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
esclusione della condanna dell'assicurato a restituire compensi percepito in quanto la polizza ricomprende solo la garanzia per i danni a terzi e non per il profitto sperato ai sensi dell'art. 1905 comma 2 cod. civile).
5. Con provvedimento del 10.05.2023, reso all'esito dell'udienza cartolare del 25.01.2023, il
Giudice allora titolare del ruolo disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
6. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
7. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del
10.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione in data 07.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge , era Parte_2 consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari"
(sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel
9 c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso
(anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
10 In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma
1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n.
24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella
11 prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta
è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario
(cfr. Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso
12 causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta fondata per i motivi di seguito esposti.
10. Le eccezioni preliminari.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto CP_2 che i rapporti tra la struttura e il dott. sono regolati da un contratto di sublocazione CP_1 dello studio medico sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 14, depositato a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Premesso che il documento depositato è privo di data certa e di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, pertanto non opponibile a terzi, dagli atti di causa si ricava non solo che l'attrice si è espressamente rivolta al dott. , quale medico scelto dalla paziente, CP_1 ma anche che per il pagamento del trattamento eseguito e oggetto di censura nel presente giudizio sono state emesse nel 2018 dalla le fatture n° 1145 per € 2002,00 e n°1349 CP_2 di € 2502,00 entrambe emesse nel 2018.
Pertanto, l'emissione delle suddette fatture per la prestazione resa dal medico convenuta denota l'instaurarsi del rapporto contrattuale tra l'odierna attrice e la CP_2
11. Nel merito, la domanda attorea è fondata e pertanto, va accolta nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG N. 69262/2019), redatta da Prof. (specialista in chirurgia Persona_2 plastica) e Dott. (specialista in medicina legale), che ha potuto esaminare e Persona_3 valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta del dott. convenuto in occasione della prestazione laser ambulatoriale del CP_1
12.10.2018 effettuata presso CP_2
A tal riguardo preme rilevare, in ordine alle contestazioni mosse dal dott. per la CP_1 mancata partecipazione al procedimento di ATP e alla conseguente inopponibilità della CTU, che la stessa compagnia assicurativa era stata notiziata dell'esistenza del citato procedimento dal legale dal dott. con PEC del 20.12.2019 (cfr. all. 4 fascicolo di parte convenuta) e CP_1 curando l'allegazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
13 Orbene, alcuna censura di inopponibilità della CTU redatta in sede di ATP può essere sollevata dallo stesso né dalla compagnia assicurativa che, notiziata dell'esistenza CP_1 del citato provvedimento, poteva ancora intervenire per l'udienza di giuramento dei cc.tt.uu. fissata al 15.01.2020.
A ciò si aggiunge comunque che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” (Cass. civ.
8496/2023). Sul punto, si evidenzia quindi che la terza chiamata ha ben potuto, nel presente giudizio, prendere posizione sul contenuto della CTU espletata in sede di ATP.
12. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice e tenuto conto della documentazione prodotta in atti, hanno accertato che la scelta di eseguire il trattamento identificato come endo lipolisi laser, sia stata impropria.
Ciò perché la paziente presentava — e presumibilmente già presentava al momento dell'intervento — un quadro di cellulite diffusa e cronicizzata, privo però di significativi accumuli di tessuto adiposo.
Invece, il trattamento selezionato è generalmente indicato per la rimozione di depositi adiposi localizzati, e non per la gestione della cellulite. Di conseguenza, è prevedibile — come effettivamente si è verificato — che la procedura abbia aggravato la condizione preesistente anziché migliorarla.
Inoltre, l'esecuzione del trattamento non è stata del tutto corretta: sono state rimosse aree di tessuto adiposo in modo non appropriato, provocando reazioni infiammatorie e alterazioni cromatiche cutanee (discromie), che non rientrano tra gli effetti attesi di tale intervento.
Va comunque considerato che, pur in presenza di una scelta terapeutica non idonea e di una tecnica non perfettamente eseguita, il peggioramento estetico complessivo risulta limitato, poiché la paziente presentava già rilassamento cutaneo e cellulite che incidevano negativamente sull'aspetto estetico.
13. Venendo alla disamina dei quesiti, allora il Collegio peritale ha così risposto: - quanto alla diagnosi, la stessa è solo parzialmente corretta in quanto rispetto alla “adiposità localizzata e lassità delle cosce” il quadro in realtà appare quello di una cellulite diffusa cronicizzata, ma
14 senza accumuli adiposi rilevanti;
- quanto alla scelta del trattamento, è risultato inadeguato in quanto ha come indicazione la gestione e la rimozione di accumuli adiposi, mentre la condizione di cellulite che era presente sarebbe stata (come in realtà è avvenuto) peggiorata e non migliorata;
- quanto all'esecuzione del trattamento, ritenuto non adeguato, è stato eseguito in maniera non del tutto corretta poiché all'asportazione di zone di tessuto lipidico impropriamente rimosse sono comunque seguiti esiti infiammatori e discromie che non sono prevedibili in questo tipo di trattamento. Inoltre, non sono allegate, ma solo riferite, attestazioni di successive prestazioni con aspirazione di sieroma, terapie uso topico ed infiltrazioni, che eventualmente non hanno sortito effetto;
- quanto al nesso causale, le conseguenze del trattamento, tenuto conto delle criticità precedentemente evidenziate, hanno determinato un quadro clinico compatibile con una vasculite cronicizzata. Si osservano ampie aree di discromia cutanea, caratterizzate da screziature con chiazze cianotiche di tonalità bruno-rossastra, disposte in modo reticolare e alternate a zone di cute dall'aspetto normale.
Sono inoltre presenti irregolarità del profilo cutaneo, alcune visibili e altre palpabili, che si manifestano con depressioni sottocutanee, rilassamento della pelle e formazione di pliche da svuotamento, ben evidenti. Il risultato complessivo è una alterazione del profilo delle gambe, in particolare nella regione delle culotte de cheval e dell'area femorale. Tali alterazioni appaiono in parte preesistenti, come si può dedurre dall'osservazione delle zone circostanti, ma in larga misura riconducibili agli effetti del trattamento medico-chirurgico eseguito;
quanto al danno conseguenza, il Collegio peritale ha accertato un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITT) di due settimane e ulteriori 40 (quaranta) giorni di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%, anch'essi non documentati da certificati di malattia, ma riferibili al periodo in cui la paziente ha sostenuto medicazioni, svuotamenti di sieroma e terapie infiltrative, nell'ambito del programma terapeutico previsto tra ottobre e dicembre.
Pur considerando l'inadeguatezza del trattamento sia nella sua indicazione terapeutica sia nella modalità di esecuzione, le condizioni generali post-operatorie e gli esiti finali determinano un peggioramento solo parziale rispetto alla situazione preesistente. Infatti, la paziente presentava già un quadro di rilassamento cutaneo e cellulite, elementi che compromettevano in parte l'aspetto estetico.
Alla luce del quadro attuale, come documentato anche dall'iconografia fotografica allegata, i ccttuu hanno quantificato il danno biologico nella misura del 4% (quattro percento). Tale valutazione tiene conto del pregiudizio fisiognomico accentuato, rientrante nei criteri di pregiudizio estetico lieve e mortificazione del tessuto sottocutaneo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SIMLA.
Infine, il Collegio peritale non ha ritenuto consigliabile la ulteriore interferenza chirurgica medica loco-regionale, risultando possibili peggioramenti;
sulle spese
15 Le spese documentate per il trattamento (in misura di euro 4.504,00) e quelle successive per prestazioni clinico-diagnostico terapeutiche nel tentativo di emendamento del risultato inadeguato (allegati attestati per 1.383,41 euro) sono state ritenute congrue e ristorabili;
non sono state ipotizzate future. I ccttuu segnalano come, a differenza di quanto emerge nella citazione, all'indice atti al n. 11, secondo cui risulterebbero spese mediche per esami strumentali e terapie, per un totale di euro 1967.00, tale importo non appaia documentato Parte_ dalle attestazioni agli atti;
mancano peraltro le fatture per alcune visite e per la .
14. Nel rispondere alle note critiche di parte convenuta secondo cui il trattamento sarebbe stato finalizzato esclusivamente alla rimozione di accumuli adiposi e non al trattamento della cellulite, tale impostazione viene fermamente contestata dai ccttuu, ribadendo che sia nelle aree con eventuali accumuli adiposi, sia in quelle affette da cellulite — come chiaramente riscontrabile dalla documentazione fotografica agli atti — il trattamento eseguito e i suoi esiti devono essere considerati inadeguati, sia sotto il profilo della scelta terapeutica, sia sotto quello della esecuzione tecnica.
I ccttuu hanno quindi concluso che le conseguenze derivanti dall'erroneo trattamento di chirurgia del 12.10.2018 sia equamente valutato con il riconoscimento di una ITT di 14
(quattordici) gg, una ITP 50% di 40 (quaranta) gg, un danno biologico omnicomprensivo in misura del 4% (quattro percento) del totale;
le spese mediche di euro 4.504,00 ed euro 1.383,41 andranno ristorate;
non sono ipotizzabili spese future.
15. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
Infatti, si ritiene acclarato che il dott. , medico scelto dalla paziente (fatto pacifico tra CP_1 le parti), il trattamento eseguito e i suoi esiti devono essere considerati inadeguati, sia sotto il profilo della scelta terapeutica, sia sotto quello della esecuzione tecnica.
Ciò perché la paziente non presentava significativi accumuli di tessuto adiposo, mentre il trattamento selezionato è generalmente indicato per la rimozione di depositi adiposi localizzati. Inoltre, l'esecuzione del trattamento non è stata del tutto corretta: sono state rimosse aree di tessuto adiposo in modo non appropriato, provocando reazioni infiammatorie e alterazioni cromatiche cutanee (discromie), che non rientrano tra gli effetti attesi di tale intervento, determinando un quadro clinico compatibile con una vasculite cronicizzata.
Infatti, si osservano ampie aree di discromia cutanea, caratterizzate da screziature con chiazze cianotiche di tonalità bruno-rossastra, disposte in modo reticolare e alternate a zone di cute dall'aspetto normale, nonché sono presenti irregolarità del profilo cutaneo, alcune visibili e altre palpabili, che si manifestano con depressioni sottocutanee, rilassamento della pelle e formazione di pliche da svuotamento, ben evidenti.
16 Per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e il fatto dannoso, i
CC.TT.UU. hanno accertato che dal trattamento chirurgico in esame sono residuati dei postumi diversi rispetto a quelli ricollegabili al trattamento chirurgico correttamente praticato. Infatti, la rimozione del tessuto adiposo in modo non appropriato, ha provocato reazioni infiammatorie e alterazioni cromatiche cutanee (discromie), che non rientrano tra gli effetti attesi di tale intervento.
Inoltre, i convenuti non hanno fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi e/o della particolare complessità della diagnosi, né sono emersi elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
16. Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità del dott. . CP_1
Analogamente, deve ritenersi sussistente la responsabilità in capo alla struttura convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto è stata fornita la prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
17. I danni risarcibili.
Giova premettere che la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469;
4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede:
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.)
e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del
2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto
17 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)
18 rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Va, poi, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto
Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di
19 cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
17.1 Nel caso di specie, il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza di una ITA di 14 giorni, di una ITP al 50% di 40 giorni e di una IP al 4%.
In particolare, con riguardo al danno biologico permanente il Collegio peritale ritiene che lo stesso non possa essere emendato, risultando possibili peggioramenti.
Pertanto, prendendo in considerazione l'età dell'odierna attrice al momento dell'intervento chirurgico del 12.10.2018 (45 anni) e tenuto conto degli importi di liquidazione del danno biologico aggiornati al DM 18.07.2025 andrà riconosciuto l'importo per ITA pari ad euro
786,52, ITP pari ad euro 1.123,60 e un danno biologico permanente pari ad euro 4.132,99.
L'importo di euro 6.043,11 calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(12.10.2018) così giungendo alla somma di euro 5.086,79 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di euro 6.700,21.
A tal riguardo si rammenta che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, costituendo questo un debito di valore, gli interessi sulla somma liquidata hanno natura compensativa e non moratoria, essendo diretti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. La domanda di risarcimento include implicitamente la richiesta sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti necessarie e concorrenti del risarcimento, aventi funzioni diverse. Il giudice deve pertanto attribuirli anche in assenza di espressa richiesta, pure in grado di appello, senza incorrere in ultrapetizione. La liquidazione degli interessi deve avvenire o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, oppure sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso e non dalla sentenza (Cass. civ.
32985/2022).
A detta ultima somma pari a 6.700,21 euro vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno morale in adesione al principio giurisprudenziale secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come
20 avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
18. Parte attrice ha chiesto altresì il rimborso delle spese sostenute.
Sul punto, i ccttuu hanno ritenuto ristorabili le sole spese sostenute e documentate a titolo di compenso per il trattamento eseguito dal NI in misura di € 4.504,00 e anche quelle successive pari a € 1.383,41 sostenute dalla per prestazioni clinico-diagnostico Pt_1 terapeutiche nel tentativo di emendamento del risultato inadeguato, ammontanti a complessivi € 5.887,41.
A tal riguardo si rammenta che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004
n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass. n.6886/2014 in parte motiva).
Inoltre, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass n.19513/2020; Cass.
n.24947/2017; Cass.n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressa- di risoluzione.
Tale univocità è ravvisabile nel presente giudizio, ove è esplicita la domanda di rimborso delle spese versate a titolo di compenso.
Pertanto, complessivamente interpretando le deduzioni di parte ricorrente, può concludersi che quest'ultima abbia allegato un inadempimento del professionista talmente grave tanto che il trattamento eseguito e i suoi esiti devono essere considerati inadeguati, sia sotto il profilo della scelta terapeutica, sia sotto quello della esecuzione tecnica.
Pertanto, devono essere restituite a parte attrice le spese per il trattamento eseguito dal in misura di € 4.504,00 (v. n. 2 fatture della n. 1145/18 del 11/10/2018 e CP_1 CP_2
n. 1349/18 del 31/12/2018 per complessivi € 4.504,00) e la relativa obbligazione restitutoria non può che gravare sull'accipiens che nel caso di specie è la CP_2
21 19. Spetta inoltre alla ricorrente il rimborso delle spese pari € 1.383,41 sostenute dalla Pt_1 per prestazioni clinico-diagnostico terapeutiche nel tentativo di emendamento del risultato inadeguato e ritenute congrue dai ccttuu. Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle ulteriori spese condividendo sul punto la valutazione svolta dal Collegio peritale.
20. In ordine alla violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, quest'ultima deduce di non essere stata adeguatamente e correttamente informata circa le possibili conseguenze dell'intervento in quanto non le sono state esattamente specificate le possibili controindicazioni dell'intervento e le problematiche del caso, né le è stato fatto sottoscrivere il consenso informato.
Osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b)
l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo
22 danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del
15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).
La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, “l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione”. In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n.
19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di
23 converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del
2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Nel caso di specie, agli atti risulta acquisito un modulo per il consenso al trattamento dei dati personali sensibili sottoscritto in data 11.10.2018 dalla ricorrente ove la stessa ha dichiarato di essere stata informata sui trattamenti endolipolaser ed endo liting laser.
Sebbene il documento in esame sia del tutto generico, deve comunque osservarsi che le prove orali chieste da parte attrice non sono volte a dimostrare l'incompleta informazione resa alla stessa dal sanitario in quanto i capitoli sono generici;
né è stato dimostrato il rifiuto che sarebbe stato eventualmente opposto dalla paziente e/o la sua sottoposizione a trattamenti alternativi, peraltro non allegati.
Pertanto, non si ritiene che l'attrice abbia fornito, anche solo a mezzo di semplici presunzioni, la prova che in caso di informazione completa ed esaustiva avrebbe rifiutato l'intervento eseguito e optato per altri trattamenti.
21. In definitiva, all'attrice spetta il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) pari ad euro 8.083,62 (6.700,21+1.383,41) oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Spetta altresì all'attrice il diritto alla restituzione, a seguito della risoluzione ex art. 1453 c.c., della somma di euro 4.504,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo da porsi a carico di CP_2
Entrambi i convenuti devono rispondere in solido dei danni causati all'attrice (cfr Cass. civ.
Sez. III Ord., 22/04/2024, n. 10787) ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 c.c.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente
24 alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021; Cass. Civ., III, 4.6.2001,
N. 7507).
Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori, opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento.
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
22. In merito alla posizione di citata in manleva dal dott. Controparte_3
sulla base della polizza n. IITDMM16M0003764300036 “Assicurazione per la CP_1
Responsabilità Civile Professionale e Contagio dei Medici” (all. 3 parte convenuta), si rammenta che la Compagnia terza chiamata ha sollevato plurime eccezioni di inoperatività della predetta polizza.
22.1 Con riguardo alla mancata partecipazione al procedimento di ATP e conseguente decadenza dal diritto alla manleva in quanto l'assicurato aveva omesso di coinvolgere la compagnia nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, dagli atti di causa è emerso che con comunicazione pec del 20.12.2019 avente “Oggetto: Parte_4
– Polizza n. IITDMM16M0003764300036 – Notifica all'assicurazione della richiesta del
[...] terzo che assume di essere stato danneggiato” veniva notificato alla compagnia il ricorso per ATP di parte attrice notiziandola della circostanza che la stessa reclamava “una presunta responsabilità professionale del sottoscritto per trattamenti di medicina estetica coperti dalla polizza in oggetto”.
Pertanto, l'eccezione è destituita di fondamento, tenuto altresì conto che nel presente giudizio la compagnia assicurativa ha potuto dedurre sul contenuto della CTU di cui comunque non ha chiesto la rinnovazione.
22.2 Quanto alla circostanza che polizza era limitata alla manleva dell'assicurato rispetto alla condanna in favore della struttura per colpa grave (art.
2.2 delle condizioni generali di contratto), premesso che nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di colpa grave, la limitazione della responsabilità, ivi prevista per i casi di colpa grave è perimetrata all'attività professionale svolta dall' in qualità di dipendente o convenzionato di struttura Parte_4 facente capo al Sistema Sanitario Nazionale, nel quale caso l'indennizzo viene limitato ad ogni somma che l' sarebbe tenuto a rimborsare all'Erario all'esito di sentenza Parte_4
25 emessa dalla Corte dei Conti (testualmente “2.2 Responsabilità Civile per colpa grave
Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di
Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' in qualità di dipendente o Parte_4 convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa
l'attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l' unicamente di ogni somma Parte_4 che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la Parte_4 propria opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità
Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta”).
È evidente che quanto previsto nel punto 2.2 riguarda una fattispecie diversa da quella oggetto di causa ove non risulta accertato un caso di colpa grave né il dott. è CP_1 dipendente o convenzionato della struttura convenuta.
La compagnia assicurativa è invece obbligata a tenere indenne l' , sulla base della Parte_4 precisa obbligazione assunta nell'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione e precisamente nel punto 2.1 “Responsabilità Civile” secondo cui “In relazione alla Responsabilità Civile la
Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, Parte_4 quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di
Proposta e riportata nellaScheda di Polizza, sempreché l' abbia sottoscritto il Modulo di Parte_4
Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti. La Società risponde:
a. dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale predetta;
b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l' Parte_4 presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall' ai sensi dell'art. 14 della CP_8
Legge 12/06/1984 N° 222. L'assicurazione comprende altresì: d. i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.”.
22.3 Con riguardo all'eccezione di violazione degli obblighi contrattuali di denuncia e cooperazione – art. 9 CGA e art. 1915 c.c., si richiama quanto sovra detto vista la denuncia del sinistro formulata dal dott. . La tempestiva informazione della garante sul CP_1 contenuto delle rivendicazioni sollevate dalla danneggiata, in uno con la tempestiva notifica dell'esistenza del procedimento per ATP, escludono la violazione dell'art 9 delle condizioni di assicurazione.
22.3 Sulla violazione da parte dell'assicurato del patto contrattuale relativo alla gestione della lite, previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione poiché Dott. CP_1 aveva autonomamente conferito mandato a propri difensori, senza alcuna previa
26 autorizzazione da parte della Compagnia, in violazione delle condizioni contrattuali;
si osserva che il dott. non ha comunque domandato le spese di resistenza nei CP_1 confronti della compagnia assicurativa, che devono essere oggetto di domanda autonoma
(Cass. civ. 4275/2024).
22.4 Anche l'eccezione sull'esclusione della garanzia per violazione dell'obbligo di acquisizione del consenso informato, come previsto dall'art. 3, punto 5), delle Condizioni
Generali di Assicurazione (pag. 2), resta assorbita dal rigetto della domanda di risarcimento del danno per violazione del consenso informato.
22.5 Quanto, infine, all'esclusione della garanzia per pretesa obbligazione di risultato in ambito di medicina estetica, come previsto dall'art. 3, punto 6), delle Condizioni Generali di
Assicurazione, si osserva che il danno lamentato non consiste nel mancato raggiungimento del risultato promesso dal dott. , ma in un danno biologico derivante da un errata CP_1 trattamento da eseguire che le ha provocato una lesione del bene salute.
Inoltre, si osserva che la polizza in oggetto espressamente riguarda l'attività svolta da un medico estetico, di talché non si può sostenere l'esclusione dalla polizza di ogni attività finalizzata ad un miglioramento estetico, a pena di privare di causa il contratto assicurativo tra le parti.
22.6 Infine, la compagnia ha richiamato le condizioni di polizza circa il rispetto del massimale di polizza per € 1.000.000,00, applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti, limitazione della responsabilità della Compagnia alla sola quota di pertinenza dell'assicurato, in caso di responsabilità solidale con altri soggetti come previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed esclusione della condanna dell'assicurato a restituire compensi percepito in quanto la polizza ricomprende solo la garanzia per i danni a terzi e non per il profitto sperato ai sensi dell'art. 1905 comma 2 cod. civile.
22.6.1 Sull'esclusione della responsabilità solidale: ai sensi dell'art. 7 c.g.a. (“In caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e Parte_4 non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.”), in ragione della delimitazione oggettiva del rischio, la polizza deve ritenersi operativa per la sola quota di debito dell'assicurato, corrispondente alla quota della sua corresponsabilità, così come accertata (50%).
La clausola, a parere di questo Giudice, è quindi da ritenersi valida, ed atteso che il dott.
è da ritenersi corresponsabile, nei rapporti interni con la struttura, per la quota del CP_1
50%, anche l'azione di garanzia sarà (in astratto) accoglibile entro tali limiti, ovvero per la quota di metà di quanto dovuto dall'assicurato a parte attrice.
27 Pertanto, l'obbligo indennitario va, però, circoscritto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% riconducibile al dott. . CP_1
22.6.2 Deve infine argomentarsi avuto riguardo all'obbligazione di manleva che la stessa non si estende alle somme che costituiscono la controprestazione dei trattamenti, ma è circoscritta alle sole poste risarcitorie in senso stretto, cioè a quanto dovuto in relazione alle lesioni inemendabili e ai costi necessari per porre rimedio, seppure parzialmente, alle conseguenze dannose della condotta negligente imprudente o imperita, costituente esercizio dell'attività professionale. A ragionare diversamente, peraltro, si finirebbe col garantire al medico non solo di essere sollevato dagli esborsi conseguenti al suo errore, ma anche di mantenere, nonostante l'inadempimento, il compenso pattuito (Cass. civ. 17346/2015).
23. Alla luce di quanto detto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto dott. da quanto dovuto all'attrice in relazione ai danni cagionati Controparte_9 con il proprio inadempimento, fatta esclusione delle somme restituite a titolo di compenso, e nei limiti di massimale (€1.000.000,00) previsto dal contratto;
l'obbligo indennitario va inoltre circoscritto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% riconducibile al dott.
. CP_1
24. Nei rapporti tra parte ricorrente e i convenuti dott. e le spese di lite CP_1 CP_2 vanno poste a carico dei convenuti in solido nella misura del 50% ciascuno e si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM
147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n.
226/2011).
Inoltre, si liquidano in favore dell'attrice anche le spese del procedimento per Atp (Rg
69262/19), in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
Le spese di CTU per come liquidate in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico dei del medico e della struttura in solido tra di loro.
Con riguardo al rapporto processuale tra il dott. e le CP_1 Controparte_10 spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per una loro compensazione avuto riguardo all'attività difensiva svolta dalla terza chiamata, articolatasi in una pluralità di eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa rivelatesi tutte infondate
(Cass. civ. 18076/2020).
P.Q.M.
28 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti dott. e di Controparte_1 CP_2 in relazione ai danni patiti da e, per l'effetto, in parziale
[...] Parte_1 accoglimento della domanda attorea, condanna i predetti convenuti, in via solidale tra loro nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di euro 8.083,62 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo pronuncia al soddisfo;
- accoglie la domanda di risoluzione e condanna alla restituzione in favore di CP_2 del compenso per il trattamento pari ad euro 4.504,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna parte convenuta e il dott. , in solido nella CP_2 Controparte_9 misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice del giudizio di ATP che si liquidano in € 2.337,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge;
- condanna parte convenuta e il dott. , in solido nella CP_2 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali al 15 %, Iva
e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive per euro 286,00 (contributo unificato e marca da bollo);
- pone definitivamente a carico dei convenuti gli oneri della c.t.u.;
- dichiara, nei rapporti interni, la pari responsabilità dei convenuti dott.
[...]
e CP_1 CP_2
- accoglie la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la terza chiamata, in persona del Controparte_10 suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne l'assicurato nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2, c.c. le somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno di cui al primo capo della sentenza in esame, oltre alle spese di lite e di CTU, per un importo parti a quello corrispondente alla quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% e nei limiti di massimale di euro
1.000.000;
- condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in Controparte_10 favore di del dott. delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per Controparte_9 compenso professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Alfonso Ciccaglione, dichiaratosi antistatario.
29 Così deciso in Roma, il 25.11.2025
Il GIUDICE
Lucia RU
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