Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4004 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE LUCA ANTONINO e dall'Avv. DI STEFANO MIRIAM, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/10/2024 i coniugi Pt_1
1
Messina il 03/03/1973, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 14/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1035, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a Persona_1
Messina il 25/09/2001, e , nata a [...] il Persona_2
30/06/2003;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1770/2023 pubbl. il 06/10/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in separazione, ossia “art. 1) I coniugi Pt_2
vivranno separatamente e ciascuno potrà fissare la propria residenza
[...]
ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
art. 2) Le figlie maggiori e Persona_1 Persona_2
vivranno presso la madre;
art. 3) Per quanto riguarda la casa coniugale i coniugi convengono che la madre continuerà a risiedere, con le figlie, nella casa sita in Messina Via Marche 6, mentre il padre si è trasferito dal mese di
Ottobre presso l'abitazione della propria madre. Per i beni mobili e gli arredi della casa coniugale, i coniugi concordano nel mantenerli nella disponibilità della madre e delle figlie, mentre i beni personali sono assegnati ai rispettivi
2 proprietari. art. 4) Le parti si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti e pertanto nulla viene statuito per il mantenimento del coniuge, mentre per quanto riguarda il mantenimento delle figlie le parti convengono che il sig. verserà la somma mensile di Euro 150,00 per Per_1
ciascuna figlia sino a quando le stesse non saranno economicamente autonome. Le predette somme saranno rivalutate annualmente secondo indici Istat e saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sui codici iban che saranno successivamente comunicati dalle stesse. art. 5) In relazione alle spese straordinarie delle figlie
[...]
e le stesse saranno previamente concordate tra i Per_1 Persona_2
coniugi e poste a carico degli stessi nella misura del 40% a carico del sig.
e del 60% della sig.ra Per quanto concerne le spese relative Per_1 CP_1
alle tasse universitarie si precisa che le stesse saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 30% a carico del sig. e del 70% della sig.ra Per_1
Le somme di cui al presente articolo saranno versate CP_1
contestualmente al verificarsi della spesa. art. 6) Le somme depositate sul libretto postale n. 18902775 saranno ritirate e assegnate nella misura del 50%
a ciascuna figlia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 23/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1770/2023 pubbl. il 06/10/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 14/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1035, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 06/02/1972, e , nata a [...] il CP_1
4 03/03/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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