Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/04/2025, n. 7335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7335 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05436/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5436 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Oppi, Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno -OMISSIS-notificato in data 23 febbraio 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24 aprile 2021 la signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza emesso dal Ministero dell’Interno -OMISSIS-notificato in data 23 febbraio 2021, motivato sulla base dell’assenza dei requisiti reddituali prescritti.
2. – Con un unico motivo di ricorso la ricorrente contesta l’erroneità della determinazione gravata, in quanto:
- sarebbe mancato il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. 241\1990, in quanto il Ministero afferma di avere inserito tale atto nel Sigit, mentre la ricorrente ha depositato domanda di cittadinanza in data 26 maggio 2015, prima quindi del 18 giugno 2015 data dalla quale sarebbe operativa la nuova procedura, messa a punto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno, per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana; sicchè la domanda avrebbe dovuto essere inviata al domicilio fisico effettivo dell’interessata;
- quest’ultima, peraltro, sarebbe stata titolare di reddito sufficiente a dimostrare il requisito prescritto, quantificato in € 11.362,05, in quanto risulta socia di società attiva nel settore della ristorazione e che ha un reddito imponibile pari ad euro 19.071,00.
3. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documenti e atto di stile.
4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025.
5. – Il ricorso è infondato.
Per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa (vedi da ultimo TAR Lazio n. 3661/2025), infatti, “nel giudizio che l’Amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra l’accertamento della disponibilità, in capo al richiedente, di mezzi adeguati a garantire l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.
La valutazione del requisito in parola va effettuata tenendo conto non solo del reddito maturato al momento della presentazione della domanda, ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, (art. 4, co. 7 del d.p.r. n. 572/1993).
La condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante è funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale - ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno.
Essa è altresì funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
La soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla legge, è stata fissata dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2007.
Il parametro di riferimento è costituito dalla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria fissata dall’art. 3, del d.l. n. 382/1989 in € 8.263,31 annui, incrementata ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico.
Detto parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto «indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale» (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
È insito nelle modalità di calcolo dell’autosufficienza economica il fatto che l’Amministrazione debba tenere conto non soltanto del reddito della parte istante, ma debba anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (ex plurimis TAR Lazio, Sez. V, 06/05/2024, n. 8961)”.
6. – In applicazione di dette affermazioni, condivise dal Collegio, emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti che negli anni dal 2012 al 2014 la ricorrente ebbe a percepire un reddito inferiore al minimo di euro 11.362,05 per lei individuato, come emerge dalla documentazione versata in atti dal ministero resistente.
Solo per l’anno 2019 è stata depositata dalla ricorrente una dichiarazione dei redditi che attesta un importo superiore a tale somma; ma non è documentato quale sia stato il reddito della medesima dal 2015 al 2020, anni comunque rilevanti perché precedenti all’emissione dell’atto gravato.
Pertanto, manca un principio di prova in ordine al possesso continuativo del requisito reddituale in questione in capo alla ricorrente.
E’ spogliata di fondatezza anche la censura relativa all’asserita mancata ricezione del preavviso di rigetto, prodotto dall’Amministrazione mediante deposito di copia digitale di un documento analogico, rispetto al quale non vi è prova della circostanza, addotta dalla ricorrente, della comunicazione con mezzi telematici inidonei alla sua conoscibilità da parte dell’interessata.
7. - Il ricorso va dunque respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.