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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3499/2024 promossa da:
(C.F. CP_1 Parte_1
) in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_2
FANTIN ALESSANDRA e dell'avv. VITAGLIANO GIOVANNI;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
RESISTENTI
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile;
risarcimento danni;
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione
In via principale:
• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile sito in Trieste, Via Maovaz n.
6/1, da parte di e e condannare questi a lasciare l'immobile; Controparte_2 Controparte_3
• condannare i resistenti al risarcimento dei danni quantificati in euro 30.049,20.- in favore del
pagina 1 di 5 ricorrente, per le ragioni di cui in narrativa e dell'ulteriore somma valutata secondo equità da CP_4
Giudice a causa della mancata fruizione dell'immobile da parte di ICS e della mancata percezione dei vantaggi ivi connessi derivanti dalla utilizzabilità dell'appartamento nell'ambito dell'accordo con la
Prefettura di Trieste per l'accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e speciale, o nella maggiore, diversa o minore somma che questo Giudice riterrà accertata all'esito del giudizio, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
In via subordinata:
• accertare la violazione dell'obbligo di restituzione ex art. 1803 c.c. dell'immobile sito in Trieste, Via
Maovaz n. 6/1, da parte del sig. e e per l'effetto condannare questi Controparte_2 Controparte_3
a restituire l'immobile;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il (di seguito, per CP_1 Parte_1
brevità, il Consorzio o ICS), ha chiamato in giudizio e Controparte_2 CP_3
per ottenere il rilascio e la restituzione dell'immobile da essi occupato, sito in Trieste, in via
[...]
Maovaz n. 6/1.
Nonostante la regolarità della notifica i resistenti non si sono costituiti in giudizio: ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
2. A fondamento della propria domanda il ha fornito una veritiera ricostruzione dei fatti, CP_1
provata documentalmente. Ai resistenti (insieme ai loro figli minori), in quanto richiedenti asilo, è stato concesso in comodato a partire dal 13.09.2021 l'appartamento, nell'ambito della convenzione con la
Prefettura di Trieste siglata ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 142/2015; il ha la disponibilità del CP_1
citato appartamento in forza di un contratto di locazione col proprietario (v. doc. 11).
A seguito dell'audizione tenutasi presso la Commissione Territoriale di Trieste, ai resistenti è stato riconosciuto in data 20.09.2022 un permesso di soggiorno per protezione speciale (v. doc. 1, 2 e 3).
Venute dunque meno le condizioni necessarie per l'accoglienza all'interno dell'appartamento, la
Prefettura, preso atto, tra l'altro, del rifiuto dei coniugi di accettare soluzioni abitative alternative (v. doc. 4, 5, 6, 7), ha da ultimo comunicato loro la cessazione dell'accoglienza (v. doc. 8). Tuttavia, i resistenti non hanno rilasciato l'immobile nel termine concesso, sottraendolo alla disponibilità del
. CP_1
3. Parte ricorrente, dunque, oltre alla condanna al rilascio dell'appartamento, chiede il risarcimento dei pagina 2 di 5 danni subiti in ragione del fatto che sta continuando a pagare il canone locativo dell'immobile pur senza poterlo utilizzare, che sta pagando le utenze di acqua, luce e gas, che sta sostenendo delle spese per il personale legate all'occupazione dell'appartamento e, al contempo, non percependo dallo Stato le somme previste in caso di accoglienza di richiedenti asilo nelle strutture a ciò preposte.
4. Principiando dalla domanda di rilascio, essa è certamente fondata.
Il ha allegato di non aver potuto produrre il contratto di comodato sottoscritto dai coniugi CP_1
CP_
e essendo lo stesso andato perduto per causa a lui non imputabile. Ciò non di meno, CP_3
il comodato è un tipo contrattuale che non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem. Nel caso di specie, dunque, la prova dell'esistenza del contratto può essere comunque desunta sulla base di una serie di presunzioni: in particolare dalla comunicazione di conclusione
Parte accoglienza dd. 17.07.23 (doc. 4) e dalla dichiarazione di mancanza di interesse all'accesso dd.
4.10.23 (doc. 7) emerge chiaramente che i resistenti, congiuntamente ai figli minori, sono attualmente ospiti presso ICS nell'appartamento, dove il concetto di “ospitalità” evoca Parte_1 necessariamente l'elemento della gratuità che contraddistingue il contratto di comodato, di cui pertanto si deve ritenere la sussistenza.
L'inquadramento del contratto in esame all'interno di un progetto di accoglienza dei richiedenti asilo consente, altresì, di presumere che, come allegato da parte ricorrente, la durata del comodato sia
“temporanea”; in assenza di un termine meglio specificato, quindi, deve ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 1810 c.c., che prevede la restituzione al comodante a sua semplice richiesta per i casi in cui un termine non è fissato. Nel caso di specie, dunque, la comunicazione della Prefettura ai resistenti di conclusione dell'accoglienza ha l'effetto di obbligarli alla restituzione. Non sfugge, peraltro, che il “contratto di accoglienza”, schema contrattuale particolare, ha come controparte dei CP_ sigg. e l'odierno ricorrente ICS e non la Prefettura;
bisogna però tenere conto del CP_3 fatto che la pattuizione è stata stipulata nell'ambito più ampio di una Convenzione fra vari enti per la gestione del fenomeno migratorio e che, interpretando secondo buona fede, si perviene necessariamente a ritenere che la comunicazione della Prefettura valga anche come richiesta di restituzione dell'immobile.
5. Quanto alle richieste di risarcimento del danno, è documentalmente provato, in primo luogo, che l'ICS stia sopportando dei costi per le bollette di acqua, luce e gas, utilizzati dai resistenti;
l'ammontare di detti costi è pari a € 1.456,46 (come risulta dal doc. 12). Inoltre, è provato che il ricorrente debba sostenere anche il pagamento del canone di locazione dell'immobile, pur essendo privato della disponibilità di questo, per una somma complessiva di € 3.850,00 alla data del deposito del ricorso, cui occorrerà aggiungere i canoni pagati successivamente fino al momento del rilascio. Non emerge pagina 3 di 5 invece prova convincente dei costi sostenuti per il personale;
inoltre, non è chiaro come si possa correttamente computare a titolo di danno il compenso che, in via ipotetica, sarebbe stato corrisposto all'ICS in caso di assegnazione ad altri ospiti dell'appartamento, posto che l'emolumento die/pro capite
è corrisposto per l'erogazione servizi ulteriori rispetto alla mera concessione di un immobile, senza contare che non vi è allegazione di un sicuro utilizzo dell'appartamento per i medesi scopi.
In definitiva, i resistenti devono essere condannati al risarcimento del danno - quantificato in complessivi € 5.306,46 oltre alle somme ulteriori corrispondenti ai canoni di locazione fino al momento del rilascio - che hanno cagionato con il loro comportamento illecito, consistente nell'occupazione sine titulo dell'appartamento di via Maovaz n. 6/1. (Trieste), proseguita nonostante l'intimazione al rilascio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa e applicando i valori minimi in considerazione della semplicità della causa, dell'istruttoria soltanto documentale e della mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. condanna e a restituire al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'immobile sito in Trieste, Via Maovaz n. 6/1;
[...]
2. condanna e al risarcimento dei danni in Controparte_2 Controparte_3 favore del ricorrente, quantificati in € 5.306,46 oltre alle somme ulteriori corrispondenti ai canoni di locazione fino al momento del rilascio
3. condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Trieste, 10.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Monica Pacilio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3499/2024 promossa da:
(C.F. CP_1 Parte_1
) in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_2
FANTIN ALESSANDRA e dell'avv. VITAGLIANO GIOVANNI;
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
RESISTENTI
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile;
risarcimento danni;
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione
In via principale:
• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile sito in Trieste, Via Maovaz n.
6/1, da parte di e e condannare questi a lasciare l'immobile; Controparte_2 Controparte_3
• condannare i resistenti al risarcimento dei danni quantificati in euro 30.049,20.- in favore del
pagina 1 di 5 ricorrente, per le ragioni di cui in narrativa e dell'ulteriore somma valutata secondo equità da CP_4
Giudice a causa della mancata fruizione dell'immobile da parte di ICS e della mancata percezione dei vantaggi ivi connessi derivanti dalla utilizzabilità dell'appartamento nell'ambito dell'accordo con la
Prefettura di Trieste per l'accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e speciale, o nella maggiore, diversa o minore somma che questo Giudice riterrà accertata all'esito del giudizio, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
In via subordinata:
• accertare la violazione dell'obbligo di restituzione ex art. 1803 c.c. dell'immobile sito in Trieste, Via
Maovaz n. 6/1, da parte del sig. e e per l'effetto condannare questi Controparte_2 Controparte_3
a restituire l'immobile;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il (di seguito, per CP_1 Parte_1
brevità, il Consorzio o ICS), ha chiamato in giudizio e Controparte_2 CP_3
per ottenere il rilascio e la restituzione dell'immobile da essi occupato, sito in Trieste, in via
[...]
Maovaz n. 6/1.
Nonostante la regolarità della notifica i resistenti non si sono costituiti in giudizio: ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
2. A fondamento della propria domanda il ha fornito una veritiera ricostruzione dei fatti, CP_1
provata documentalmente. Ai resistenti (insieme ai loro figli minori), in quanto richiedenti asilo, è stato concesso in comodato a partire dal 13.09.2021 l'appartamento, nell'ambito della convenzione con la
Prefettura di Trieste siglata ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 142/2015; il ha la disponibilità del CP_1
citato appartamento in forza di un contratto di locazione col proprietario (v. doc. 11).
A seguito dell'audizione tenutasi presso la Commissione Territoriale di Trieste, ai resistenti è stato riconosciuto in data 20.09.2022 un permesso di soggiorno per protezione speciale (v. doc. 1, 2 e 3).
Venute dunque meno le condizioni necessarie per l'accoglienza all'interno dell'appartamento, la
Prefettura, preso atto, tra l'altro, del rifiuto dei coniugi di accettare soluzioni abitative alternative (v. doc. 4, 5, 6, 7), ha da ultimo comunicato loro la cessazione dell'accoglienza (v. doc. 8). Tuttavia, i resistenti non hanno rilasciato l'immobile nel termine concesso, sottraendolo alla disponibilità del
. CP_1
3. Parte ricorrente, dunque, oltre alla condanna al rilascio dell'appartamento, chiede il risarcimento dei pagina 2 di 5 danni subiti in ragione del fatto che sta continuando a pagare il canone locativo dell'immobile pur senza poterlo utilizzare, che sta pagando le utenze di acqua, luce e gas, che sta sostenendo delle spese per il personale legate all'occupazione dell'appartamento e, al contempo, non percependo dallo Stato le somme previste in caso di accoglienza di richiedenti asilo nelle strutture a ciò preposte.
4. Principiando dalla domanda di rilascio, essa è certamente fondata.
Il ha allegato di non aver potuto produrre il contratto di comodato sottoscritto dai coniugi CP_1
CP_
e essendo lo stesso andato perduto per causa a lui non imputabile. Ciò non di meno, CP_3
il comodato è un tipo contrattuale che non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem. Nel caso di specie, dunque, la prova dell'esistenza del contratto può essere comunque desunta sulla base di una serie di presunzioni: in particolare dalla comunicazione di conclusione
Parte accoglienza dd. 17.07.23 (doc. 4) e dalla dichiarazione di mancanza di interesse all'accesso dd.
4.10.23 (doc. 7) emerge chiaramente che i resistenti, congiuntamente ai figli minori, sono attualmente ospiti presso ICS nell'appartamento, dove il concetto di “ospitalità” evoca Parte_1 necessariamente l'elemento della gratuità che contraddistingue il contratto di comodato, di cui pertanto si deve ritenere la sussistenza.
L'inquadramento del contratto in esame all'interno di un progetto di accoglienza dei richiedenti asilo consente, altresì, di presumere che, come allegato da parte ricorrente, la durata del comodato sia
“temporanea”; in assenza di un termine meglio specificato, quindi, deve ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 1810 c.c., che prevede la restituzione al comodante a sua semplice richiesta per i casi in cui un termine non è fissato. Nel caso di specie, dunque, la comunicazione della Prefettura ai resistenti di conclusione dell'accoglienza ha l'effetto di obbligarli alla restituzione. Non sfugge, peraltro, che il “contratto di accoglienza”, schema contrattuale particolare, ha come controparte dei CP_ sigg. e l'odierno ricorrente ICS e non la Prefettura;
bisogna però tenere conto del CP_3 fatto che la pattuizione è stata stipulata nell'ambito più ampio di una Convenzione fra vari enti per la gestione del fenomeno migratorio e che, interpretando secondo buona fede, si perviene necessariamente a ritenere che la comunicazione della Prefettura valga anche come richiesta di restituzione dell'immobile.
5. Quanto alle richieste di risarcimento del danno, è documentalmente provato, in primo luogo, che l'ICS stia sopportando dei costi per le bollette di acqua, luce e gas, utilizzati dai resistenti;
l'ammontare di detti costi è pari a € 1.456,46 (come risulta dal doc. 12). Inoltre, è provato che il ricorrente debba sostenere anche il pagamento del canone di locazione dell'immobile, pur essendo privato della disponibilità di questo, per una somma complessiva di € 3.850,00 alla data del deposito del ricorso, cui occorrerà aggiungere i canoni pagati successivamente fino al momento del rilascio. Non emerge pagina 3 di 5 invece prova convincente dei costi sostenuti per il personale;
inoltre, non è chiaro come si possa correttamente computare a titolo di danno il compenso che, in via ipotetica, sarebbe stato corrisposto all'ICS in caso di assegnazione ad altri ospiti dell'appartamento, posto che l'emolumento die/pro capite
è corrisposto per l'erogazione servizi ulteriori rispetto alla mera concessione di un immobile, senza contare che non vi è allegazione di un sicuro utilizzo dell'appartamento per i medesi scopi.
In definitiva, i resistenti devono essere condannati al risarcimento del danno - quantificato in complessivi € 5.306,46 oltre alle somme ulteriori corrispondenti ai canoni di locazione fino al momento del rilascio - che hanno cagionato con il loro comportamento illecito, consistente nell'occupazione sine titulo dell'appartamento di via Maovaz n. 6/1. (Trieste), proseguita nonostante l'intimazione al rilascio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa e applicando i valori minimi in considerazione della semplicità della causa, dell'istruttoria soltanto documentale e della mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. condanna e a restituire al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'immobile sito in Trieste, Via Maovaz n. 6/1;
[...]
2. condanna e al risarcimento dei danni in Controparte_2 Controparte_3 favore del ricorrente, quantificati in € 5.306,46 oltre alle somme ulteriori corrispondenti ai canoni di locazione fino al momento del rilascio
3. condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Trieste, 10.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Monica Pacilio
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