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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario IA SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1722/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. PEZZONI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO,
-parte attrice - contro
, CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: pagamento mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice concludeva come in atti
“accertare la proficua attività di mediazione svolta dalla Parte_1
in favore della sig.ra per l'acquisto dalla sig.ra
[...] Controparte_1 Per_1
ell'appartamento sito in Civitanova Marche al C.so Garibaldi n. 60 posto
[...]
al piano T-1 catastalmente individuato alla Sezione Urbana 001 foglio 18 particella 751 sub. 4 (ex sub. 1) nonché del locale garage al piano terra individuato al Catasto con la particella 751 sub. 2 z.c. 1 Cat A/3 – cl. 3, Vani 7 al prezzo di € 310.000,00 e per l'effetto condannarla pagamento dell'importo complessivo di € 15.128,00 (di cui € 12.400,00 per sorte ed € 2.728,00 per iva al
22%) in favore della a titolo di provvigione al 4% Parte_1
per l'attività di mediazione svolta in suo favore per tutte le causali di cui al
1 ricorso oltre ad interessi di mora da calcolarsi sulla sorte nella misura di cui all'art. 1284 CC dal 10/11/2022 (data dell'atto pubblico) e nella misura di cui al 1284/4 CC dal giorno della domanda, fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti dello scaglione di riferimento come infra indicato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'agenzia di ha convenuto in Parte_2
giudizio al fine di ottenere il pagamento della provvigione Controparte_1
relativa alla conclusione di una compravendita di un bene acquistato da il 10.11.22 al prezzo di euro 310.000,00 a rogito del Notaio Controparte_1
( rep. n. 52391/27068) Persona_2
Rappresentava parte attrice che, pur avendo le parti dichiarato nell'atto pubblico di acquisto di non essersi avvalse della intermediazione immobiliare, risulta che la avesse sottoscritto, a settembre 2022, la proposta di acquisto per CP_1
l'immobile poi acquistato a novembre 2022, avvalendosi della intermediazione della Parte_1
Nella predetta scrittura , offerta in atti, si evince che la convenuta si obbligava al pagamento della provvigione in misura del 4% all'accettazione della proposta, da corrispondersi entro la data dell'atto pubblico di acquisto .
L'atto di acquisto a rogito del Notaio del 10.11.22, in atti, conferma il Per_2
buon esito dell'affare.
Veniva dunque introdotto il presente giudizio atteso che la , CP_1
nonostante le diffide di pagamento risultava inadempiente.
La convenuta regolarmente citata nel presente giudizio non si costituiva, pertanto si procedeva in sua contumacia.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 118 disp att e 132 cpc come novellato dalla legge 69/09 , che consente la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto , sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
Dalle risultanze probatorie versate in atti , in particolare dalla proposta di acquisto, si evince che avesse sottoscritto la proposta di Controparte_1
2 acquisto relativa all'immobile oggetto dell'atto pubblico stipulato dinanzi al
Notaio , proposta evidentemente accettata ( cfr doc 1 relativa a Per_2
proposta di acquisto e doc 2 atto pubblico, allegati al fascicolo di parte attrice) .
Nella sopra detta proposta di acquisto, scritta su carta intestata della agenzia immobiliare attorea, risulta che le spese di intermediazione immobiliare, pari al
4% oltre iva , sono a carico delle parti, da corrispondere in caso di accettazione della proposta ed entro il rogito notarile .
A seguito dell'interrogatorio formale, ammesso in corso di causa nei confronti della convenuta , la stessa confermava la sottoscrizione della proposta CP_1
, riconoscendo come propria la firma apposta sul documento mostratole .
In mancanza di elementi di prova contrari, idonei a superare la circostanza documentalmente provata, o a dimostrare fatti estintivi del credito, deve ritenersi dimostrata l'obbligazione di nei confronti della Controparte_1
agenzia immobiliare nella misura indicata nella scrittura del Parte_1
06.09.22 (ovvero il 4% di 310.000,00) e quindi in euro 12.400,00 oltre oneri di legge .
A tal somma vanno riconosciuti gli interessi dalla data prevista per il pagamento, ovvero alla data del rogito, seppur nella misura degli interessi legali, trattandosi di consumatore.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta e della mancata costituzione della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_1
, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
[...]
3 -condanna parte convenuta al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
a titolo di provvigione al 4% per l'attività di mediazione svolta in favore di
[...]
, della somma di euro 12.400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Controparte_1
nonchè interessi legali da riconoscersi sulla sorte, dalla data del rogito del
10.11.22 al saldo effettivo.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Macerata il 23/12/2025 .
Il giudice on.
IA SC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario IA SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1722/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. PEZZONI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO,
-parte attrice - contro
, CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: pagamento mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice concludeva come in atti
“accertare la proficua attività di mediazione svolta dalla Parte_1
in favore della sig.ra per l'acquisto dalla sig.ra
[...] Controparte_1 Per_1
ell'appartamento sito in Civitanova Marche al C.so Garibaldi n. 60 posto
[...]
al piano T-1 catastalmente individuato alla Sezione Urbana 001 foglio 18 particella 751 sub. 4 (ex sub. 1) nonché del locale garage al piano terra individuato al Catasto con la particella 751 sub. 2 z.c. 1 Cat A/3 – cl. 3, Vani 7 al prezzo di € 310.000,00 e per l'effetto condannarla pagamento dell'importo complessivo di € 15.128,00 (di cui € 12.400,00 per sorte ed € 2.728,00 per iva al
22%) in favore della a titolo di provvigione al 4% Parte_1
per l'attività di mediazione svolta in suo favore per tutte le causali di cui al
1 ricorso oltre ad interessi di mora da calcolarsi sulla sorte nella misura di cui all'art. 1284 CC dal 10/11/2022 (data dell'atto pubblico) e nella misura di cui al 1284/4 CC dal giorno della domanda, fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti dello scaglione di riferimento come infra indicato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'agenzia di ha convenuto in Parte_2
giudizio al fine di ottenere il pagamento della provvigione Controparte_1
relativa alla conclusione di una compravendita di un bene acquistato da il 10.11.22 al prezzo di euro 310.000,00 a rogito del Notaio Controparte_1
( rep. n. 52391/27068) Persona_2
Rappresentava parte attrice che, pur avendo le parti dichiarato nell'atto pubblico di acquisto di non essersi avvalse della intermediazione immobiliare, risulta che la avesse sottoscritto, a settembre 2022, la proposta di acquisto per CP_1
l'immobile poi acquistato a novembre 2022, avvalendosi della intermediazione della Parte_1
Nella predetta scrittura , offerta in atti, si evince che la convenuta si obbligava al pagamento della provvigione in misura del 4% all'accettazione della proposta, da corrispondersi entro la data dell'atto pubblico di acquisto .
L'atto di acquisto a rogito del Notaio del 10.11.22, in atti, conferma il Per_2
buon esito dell'affare.
Veniva dunque introdotto il presente giudizio atteso che la , CP_1
nonostante le diffide di pagamento risultava inadempiente.
La convenuta regolarmente citata nel presente giudizio non si costituiva, pertanto si procedeva in sua contumacia.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 118 disp att e 132 cpc come novellato dalla legge 69/09 , che consente la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto , sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
Dalle risultanze probatorie versate in atti , in particolare dalla proposta di acquisto, si evince che avesse sottoscritto la proposta di Controparte_1
2 acquisto relativa all'immobile oggetto dell'atto pubblico stipulato dinanzi al
Notaio , proposta evidentemente accettata ( cfr doc 1 relativa a Per_2
proposta di acquisto e doc 2 atto pubblico, allegati al fascicolo di parte attrice) .
Nella sopra detta proposta di acquisto, scritta su carta intestata della agenzia immobiliare attorea, risulta che le spese di intermediazione immobiliare, pari al
4% oltre iva , sono a carico delle parti, da corrispondere in caso di accettazione della proposta ed entro il rogito notarile .
A seguito dell'interrogatorio formale, ammesso in corso di causa nei confronti della convenuta , la stessa confermava la sottoscrizione della proposta CP_1
, riconoscendo come propria la firma apposta sul documento mostratole .
In mancanza di elementi di prova contrari, idonei a superare la circostanza documentalmente provata, o a dimostrare fatti estintivi del credito, deve ritenersi dimostrata l'obbligazione di nei confronti della Controparte_1
agenzia immobiliare nella misura indicata nella scrittura del Parte_1
06.09.22 (ovvero il 4% di 310.000,00) e quindi in euro 12.400,00 oltre oneri di legge .
A tal somma vanno riconosciuti gli interessi dalla data prevista per il pagamento, ovvero alla data del rogito, seppur nella misura degli interessi legali, trattandosi di consumatore.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta e della mancata costituzione della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3 CP_1
, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
[...]
3 -condanna parte convenuta al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
a titolo di provvigione al 4% per l'attività di mediazione svolta in favore di
[...]
, della somma di euro 12.400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Controparte_1
nonchè interessi legali da riconoscersi sulla sorte, dalla data del rogito del
10.11.22 al saldo effettivo.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Macerata il 23/12/2025 .
Il giudice on.
IA SC
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