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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 15.12.2025 nella causa civile iscritta al n. 5603 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Garruto Parte_1 C.F._1
AS elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso come da procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Paolo Parte_2 C.F._2
GU elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso come da procura in calce all'atto di citazione, CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 15 dicembre 2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti di Parte_2
“- condannare la Sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Foggia alla Via Nicola Parisi n. 48, al pagamento dell'importo pari ad € 14775,00 giusta donazione
pagina 1 di 4 modale - divisione transattiva datata 25 ottobre 2012, stipulata innanzi al dottor Notaio Controparte_1 in Cerignola, Repertorio n. 13882, Raccolta n. 9695;
- condannare, infine, la Sig.ra , nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'infrascritto Difensore antistatario.”.
La convenuta con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto: Parte_2
“ in via preliminare
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza della procedura di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc poiché dall'esposizione dei fatti non si evincono le ragioni della domanda nei confronti dell'Odierna convenuta;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito
-rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata, per quanto in narrativa della sua citazione libbellata;
-condannare parte attrice alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della Parte_1 convenuta l'adempimento della donazione modale - divisione transattiva datata 25 Parte_2 ottobre 2012, stipulata innanzi al dottor notaio in Cerignola, repertorio n. 13882, raccolta Controparte_1
n. 9695, con conseguente richiesta di condanna della medesima convenuta al pagamento nei suoi confronti della somma di € 14.775,00.
La parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dall'attore eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva della stessa e la Parte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc.
Preliminarmente va rilevato che l'attore nel corso del giudizio ha adempiuto all'esperimento della procedura di mediazione, cfr verbale negativo di mediazione del 2.5.2018 in atti.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni mosse dalla convenuta.
1) L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta va disattesa posto che quest'ultima ha svolto difese, cfr. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, che implicano il riconoscimento della legittimazione passiva della medesima convenuta;
in particolare la convenuta Parte_2 nella su indicata memoria istruttoria, deferendo giuramento decisorio e interrogatorio formale all'attore, ha articolato la circostanza “5) è vero che pertanto lei ha già ricevuto dalla signora Controparte_2 vedova e madre della signora , la somma di € 14.775,00 ” da cui si evince Pt_2 Parte_2
pagina 2 di 4 che la medesima convenuta è figlia ed erede di parte donataria nell'atto pubblico di Controparte_2 donazione modale - divisione transattiva del 25 ottobre 2012, a rogito del notaio rep. n. Controparte_1
13882, racc. n. 9695 su cui l'attore ha fondato la domanda di pagamento della somma di € 14.775,00, cfr. atto pubblico di donazione modale - divisione transattiva in produzione attorea.
Quanto sopra rilevato dispensa l'attore dalla prova della titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso.
2) L'eccezione di nullità ex art. 164 cpc, pure avanzata dalla convenuta, è infondata: dall'atto di citazione, in realtà, emerge che l'esposizione dei fatti è tale da consentire di individuare le ragioni della domanda.
Ciò detto, sotto il profilo istruttorio va rilevato che la causa, rigettate le istanze di prova orale come rispettivamente avanzate dalle parti in causa, viene decisa sulla documentazione acquisita agli atti del giudizio.
All'esito dell'istruttoria parte attrice non ha ritualmente provato, mediante la produzione in giudizio di documentazione, anche anagrafica (per esempio certificato di nascita / stato di famiglia originario della dante causa e madre della convenuta), che:
- la convenuta fosse figlia ed erede di e, pertanto, soggetto a cui Parte_2 Parte_3 richiedere l'adempimento degli obblighi derivanti in capo alla medesima dalla donazione Parte_3 modale - divisione transattiva del 25 ottobre 2012, a rogito del notaio rep. n. 13882, racc. Controparte_1
n. 9695, atto su cui l'attore ha fondato la domanda di pagamento della somma di € 14.775,00;
- la medesima convenuta abbia accettato l'eredità della defunta madre Parte_2 [...]
. Pt_3
Alla luce di quanto sopra rilevato, la domanda attorea non può essere accolta e va rigettata.
Il comportamento processuale della parte convenuta, ed in particolare la generica contestazione della domanda attorea nonché l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della medesima convenuta, smentita dalle articolazioni difensive dalla stessa svolte, costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza n. 77 del 19.4.2018 della
Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di rigettata Parte_4 Parte_2 ogni diversa istanza, così decide:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza sottoscritta e depositata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 15 dicembre 2025.
pagina 3 di 4 IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 15.12.2025 nella causa civile iscritta al n. 5603 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Garruto Parte_1 C.F._1
AS elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso come da procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Paolo Parte_2 C.F._2
GU elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso come da procura in calce all'atto di citazione, CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 15 dicembre 2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti di Parte_2
“- condannare la Sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Foggia alla Via Nicola Parisi n. 48, al pagamento dell'importo pari ad € 14775,00 giusta donazione
pagina 1 di 4 modale - divisione transattiva datata 25 ottobre 2012, stipulata innanzi al dottor Notaio Controparte_1 in Cerignola, Repertorio n. 13882, Raccolta n. 9695;
- condannare, infine, la Sig.ra , nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'infrascritto Difensore antistatario.”.
La convenuta con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto: Parte_2
“ in via preliminare
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza della procedura di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc poiché dall'esposizione dei fatti non si evincono le ragioni della domanda nei confronti dell'Odierna convenuta;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito
-rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata, per quanto in narrativa della sua citazione libbellata;
-condannare parte attrice alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della Parte_1 convenuta l'adempimento della donazione modale - divisione transattiva datata 25 Parte_2 ottobre 2012, stipulata innanzi al dottor notaio in Cerignola, repertorio n. 13882, raccolta Controparte_1
n. 9695, con conseguente richiesta di condanna della medesima convenuta al pagamento nei suoi confronti della somma di € 14.775,00.
La parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dall'attore eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva della stessa e la Parte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc.
Preliminarmente va rilevato che l'attore nel corso del giudizio ha adempiuto all'esperimento della procedura di mediazione, cfr verbale negativo di mediazione del 2.5.2018 in atti.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni mosse dalla convenuta.
1) L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta va disattesa posto che quest'ultima ha svolto difese, cfr. memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, che implicano il riconoscimento della legittimazione passiva della medesima convenuta;
in particolare la convenuta Parte_2 nella su indicata memoria istruttoria, deferendo giuramento decisorio e interrogatorio formale all'attore, ha articolato la circostanza “5) è vero che pertanto lei ha già ricevuto dalla signora Controparte_2 vedova e madre della signora , la somma di € 14.775,00 ” da cui si evince Pt_2 Parte_2
pagina 2 di 4 che la medesima convenuta è figlia ed erede di parte donataria nell'atto pubblico di Controparte_2 donazione modale - divisione transattiva del 25 ottobre 2012, a rogito del notaio rep. n. Controparte_1
13882, racc. n. 9695 su cui l'attore ha fondato la domanda di pagamento della somma di € 14.775,00, cfr. atto pubblico di donazione modale - divisione transattiva in produzione attorea.
Quanto sopra rilevato dispensa l'attore dalla prova della titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso.
2) L'eccezione di nullità ex art. 164 cpc, pure avanzata dalla convenuta, è infondata: dall'atto di citazione, in realtà, emerge che l'esposizione dei fatti è tale da consentire di individuare le ragioni della domanda.
Ciò detto, sotto il profilo istruttorio va rilevato che la causa, rigettate le istanze di prova orale come rispettivamente avanzate dalle parti in causa, viene decisa sulla documentazione acquisita agli atti del giudizio.
All'esito dell'istruttoria parte attrice non ha ritualmente provato, mediante la produzione in giudizio di documentazione, anche anagrafica (per esempio certificato di nascita / stato di famiglia originario della dante causa e madre della convenuta), che:
- la convenuta fosse figlia ed erede di e, pertanto, soggetto a cui Parte_2 Parte_3 richiedere l'adempimento degli obblighi derivanti in capo alla medesima dalla donazione Parte_3 modale - divisione transattiva del 25 ottobre 2012, a rogito del notaio rep. n. 13882, racc. Controparte_1
n. 9695, atto su cui l'attore ha fondato la domanda di pagamento della somma di € 14.775,00;
- la medesima convenuta abbia accettato l'eredità della defunta madre Parte_2 [...]
. Pt_3
Alla luce di quanto sopra rilevato, la domanda attorea non può essere accolta e va rigettata.
Il comportamento processuale della parte convenuta, ed in particolare la generica contestazione della domanda attorea nonché l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della medesima convenuta, smentita dalle articolazioni difensive dalla stessa svolte, costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza n. 77 del 19.4.2018 della
Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di rigettata Parte_4 Parte_2 ogni diversa istanza, così decide:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza sottoscritta e depositata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 15 dicembre 2025.
pagina 3 di 4 IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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