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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
RA IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
4.11.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.11.2025, lette le note depositate dall'avv. CASSARINO FEDERICO nell'interesse di Parte_1
, dall'avv. MARCEDONE IVANO nell'interesse di
[...] [...]
, dall'avv. CONTI GIUSEPPE nell'interesse di Controparte_1
e dall'avv. SICUSO GIOVANNI nell'interesse di , ritenuta la causa matura CP_2 CP_3 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 158/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASSARINO FEDERICO
RICORRENTE
CONTRO
– in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. MARCEDONE IVANO
Controparte_5
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. GIUSEPPE
[...]
CONTI
– in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, con l'avv. GIOVANNI SICUSO
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 20.01.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2022 90006704707/000, denunciando: 1)
l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguenziale violazione degli artt. 25 e 26 del
1 D.P.R. 602/1973; 2) il mancato rispetto dei termini di decadenza per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento;
3) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della L. n. 212 del
27.07.2000 e difetto di motivazione;
4) omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrente ex art. 3 della L. n. 241/1990 e conseguente violazione del diritto di difesa;
5) la prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9 e
10, della L. n. 335/1995; 6) la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
Il ricorrente ha quindi convenuto e gli enti impositori al fine di sentire accogliere CP_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare nulla e priva di qualsiasi giuridica efficacia la intimazione di pagamento opposta n. 298 2022 9006704707/000 in quanto nulla e /o comunque annullabile e/o priva di efficacia giuridica per
- mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito: 1) cartella n. 298 2018
0006107662 000, asseritamente notificata il 04.07.2018; 2) cartella n. 298 2019 0005413377000 asseritamente notificata il 24.09.2019; 3) avviso di addebito n. 598 2012 0001153800000 asseritamente notificato il 01.10.2012; 4) avviso di addebito n. 598 2013 0002255728 000 asseritamente notificato il 7.02.2014; 5) avviso di addebito n. 598 2014 0001847420000 asseritamente notificato il 06.11.2014; 6) avviso di addebito n. 598 2015 0000245674000 asseritamente notificato il
04.08.2015; 7) avviso di addebito n. 598 2015 000 0861191000 asseritamente notificato il
02.11.2015; 8) avviso di addebito n. 598 2015 0001477625000 asseritamente notificato il
21.10.2015; 9) avviso di addebito n. 598 2016 0002557721000 asseritamente notificato il
22.12.2016; 10) avviso di addebito n. 598 2017 0001729701000 asseritamente notificato il
02.12.2017; 11) avviso di addebito n. 598 2018 0000645119000 asseritamente notificato il
09.07.2018; 12) avviso di addebito n. 598 2018 0002306377000 asseritamente notificato il
25.12.2018; 13) avviso di adde bito n. 598 2019 0000219423000 asseritamente notificato il
27.02.2019; 14) avviso di addebito n. 598 2010 000343353000 asseritamente notificato
l'11.05.2019; 15) avviso di addebito n. 598 2019 0001531834000 asseritamente notificato il
02.10.2019; 16) avviso di addebito n. 598 2019 0002269867000 asseritamente notificato il
05.12.2019; 17) avviso di addebito n. 598 2019 0002462339000 asseritamente notificato il
15.01.2020; 18) avviso di addebito n. 598 2021 0000908389000 asseritamente notificato il
27.01.202 2 quali atti prodromici e/o
- Violazione degli art. 6 e 7 della L. 212/2000 e/o
- omessa e/o insufficiente motivazione e /o
- Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e art. 24 Cost., per mancata indicazione del termine entro cui ricorrere avverso la medesima e/ o
- intervenuta prescrizione del credito azionato ex art. 3 c. 9 e 10 L. 335/1995 e/o
2 - intervenuta prescrizione delle sanzioni, interessi e spese e/o
Altresì ritenere e dichiarare affetti di nullità ed inefficacia tutti gli altri atti successivi e conseguenti connessi e consequenziali anche se sconosciuti all'odierna ricorrente del predetto atto opposto.
Il tutto per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra causale”.
2. L' con memoria depositata in data 20.11.2023, ha eccepito, in via preliminare, la CP_4 tardività dell'opposizione tanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. con riferimento alle censure riguardanti gli asseriti vizi formali degli atti prodromici (decadenza, violazione statuto contribuente, difetto di motivazione, omessa indicazione autorità cui ricorrere) quanto ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999 per i motivi attinenti al merito delle pretese contributive;
ha contestato, nel merito, le difese attoree e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e/o art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività.
In via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dei titoli, dichiarare
l'infondatezza dell'avversa opposizione, riconoscendo ed affermando la pretesa creditoria dell'Ente impositore così come indicata negli avvisi di addebito.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato”.
3. con memoria depositata in data 20.11.2023, ha eccepito il difetto di CP_2 legittimazione passiva per le domande attoree riguardanti il merito delle pretese e la contestazione di atti di competenza degli enti impositori;
ha rappresentato di avere regolarmente notificato le cartelle esattoriali;
ha contestato nel merito le domande attoree, precisando altresì l'intervenuta rottamazione della cartella 29820180006107662, il parziale pagamento della cartella n. 5982012000115380000 nonché l'avvenuta presentazione da parte del ricorrente di una richiesta di definizione agevolata accolta in data 5.7.2019.
4. L' , con memoria depositata in data 27.11.2023, ha contestato la fondatezza CP_3 dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
5. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter del codice di rito.
6. Va preliminarmente ricordato che, per costante indirizzo della Corte di Cassazione, nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali è possibile utilizzare i seguenti strumenti:
3 i) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
ii) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma
2, c.p.c.);
iii) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Tale sistema si ricava sia dalla formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999 secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.” sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo testo legislativo che stabilisce che “alle entrate indicate nel comma 1” – ovvero per le entrate non tributarie – “non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto
e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Consegue, pertanto, che se il debitore intende far valere anche vizi di forma dell'intimazione di pagamento riguardante crediti di natura previdenziale non può che proporre il giudizio di opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina di cui agli artt.
618-bis e 617 del codice di rito: l'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 46/1999, infatti, nell'escludere l'operatività dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, ammette la possibilità di esperire il rimedio dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice al lavoro là dove l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio.
7. Tanto premesso, il ricorrente, nella specie, ha proposto anzitutto una opposizione agli atti esecutivi per ciò che concerne l'omessa notifica degli atti presupposti, il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la violazione degli artt. 6 e 7
4 della L. n. 212/2000 nonché l'omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere ex art. 3 della L. n. 241/1990.
È stato condivisibilmente affermato che: a) “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto
l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 28521/2023); b) l'opposizione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle modalità di notifica ai sensi degli artt. 25 del D.P.R. n. 602/1973, sulla carenza di motivazione e sulla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente integra gli estremi di una opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ. n. 8402/2018); c) l'opposizione con la quale, richiamando la disposizione posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, si censura la sussistenza di un vizio di motivazione è assimilabile e va qualificata ex art. 617, comma 1,
c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 5333/2012).
Si osserva, però, che l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità.
Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 20.01.2023 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 12.12.2022 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
I motivi di opposizione agli atti esecutivi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
8. Il restante motivo di impugnazione - riguardante l'asserita prescrizione delle pretese contributive - va qualificato quale opposizione all'esecuzione.
Sul punto, si osserva che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
È stato, infatti, precisato che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di
5 una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (v. Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) nonché che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019).
Nella specie, il ricorrente ha eccepito, in seno al ricorso introduttivo, l'omessa notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione di pagamento e, conseguentemente,
l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi;
in subordine, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli avvisi e delle cartelle di pagamento incorporate nell'avviso di intimazione opposto.
8.1. Al fine di valutare la fondatezza delle suddette censure attoree, occorre preliminarmente osservare che la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005 a mezzo posta elettronica certificata (cfr. art. 30 del D.L. n. 78/2010; art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il quale, a sua volta, richiama l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973).
La prova del perfezionamento della notifica via pec può evincersi esclusivamente dalla restituzione al mittente della “ricevuta di consegna”, la quale, come noto: a) “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005); b) “è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 68/2005); c) “è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17” (art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 68/2005).
Nella specie, si osserva che le amministrazioni convenute, nel depositare le ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica in formato .eml, hanno sufficientemente dimostrato l'effettiva ricezione, e dunque a monte la spedizione, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento ivi allegate di talché devono fin da subito respingersi le doglianze attoree riguardanti l'inidoneità di tale documentazione ad attestare il perfezionamento delle relative notifiche.
6 Di contro, i file depositi in formato .xml non risultano idonei a dimostrare l'esistenza stessa e il perfezionamento della consegna telematica giacché privi di specifico riferimento al documento che si intende con essi recapitato e in ogni caso, di per sé, privi di efficacia dimostrativa circa l'esistenza stessa di una effettiva consegna al destinatario;
dalla lettura di tale documentazione risulta soltanto la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario, ma non la sussistenza di un documento allegato, informazione che si sarebbe potuta ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, non prodotta in atti.
8.2. Tanto premesso in punto di notifica, si osserva che le doglianze attoree risultano infondate con riferimento alle seguenti cartelle e ai seguenti avvisi di addebito atteso che le amministrazioni convenute hanno dimostrato di avere notificato:
a) la cartella n. 298 2018 0006107662000 (n. 1, in ricorso) in data 04.07.2018 di talché tra tale data e quella di notifica dell'intimazione di pagamento del 22.12.2022 non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
b) la cartella n. 298 2019 0005413377 000 (n. 2, in ricorso) in data 24.09.2019 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
c) l'avviso di addebito n. 598 2013 0002255728000 (n. 4, ricorso) in data 7.2.2014 tramite raccomandata;
sul punto si osserva che la cartolina depositata reca lo stesso numero di raccomandata 65017778695-0 contenuto nell'avviso di addebito di cui trattasi;
è stata inoltre depositata la prova della consegna di validi atti interruttivi e, precisamente, la prova della notifica in data 15.11.2017 dell'intimazione di pagamento n. 298 2017 9009293028 e la prova della notifica in data 16.2.2021 dell'intimazione di pagamento n. 298 2022
9000888361; tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
d) l'avviso di addebito n. 598 2014 0001847420000 (n. 5, in ricorso) in data 6.11.2014 tramite raccomandata;
sul punto si osserva che la cartolina depositata reca lo stesso numero di raccomandata 65027705494-4 contenuto nell'avviso di addebito di cui trattasi;
è stata inoltre depositata la prova della notifica di un valido atto interruttivo e, precisamente, la notifica in data 20.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 298 2018 9002949191000; tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
e) l'avviso di addebito n. 598 2015 0000245674000 (n. 6, in ricorso) in 04.08.2015 tramite raccomandata;
sul punto si osserva che la cartolina depositata reca lo stesso numero
7 di raccomandata 65032841407-3 contenuto nell'avviso di addebito di cui trattasi;
è stata inoltre depositata la prova della notifica di validi atti interruttivi e, precisamente, la notifica in data 20.12.2018 dell'intimazione di pagamento n. 298 2018 9002949191000; tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
f) l'avviso di addebito n. 598 2016 0002557721000 (n. 9, in ricorso) in data 22.12.2016 via pec;
è noto, a tal proposito, che, in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha introdotto una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione;
in particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha previsto “la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” nonché
l'applicazione delle “disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”; tale ultimo articolo, al primo comma, ha previsto, per il medesimo periodo, “la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; in ragione, pertanto, della completa inibizione dell'attività di riscossione per n. 542 giorni ovvero dal 8.3.2020 al 31.8.2021, il credito sotteso all'avviso di addebito non può ritenersi prescritto, dovendosi ritenere il termine di prescrizione, scadente in data 19.6.2023, interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio;
g) l'avviso di addebito n. 598 2017 0001729701000 (n. 10, in ricorso) in data 02.12.2017 via pec;
anche in questo caso, in applicazione della normativa emergenziale sopra enucleata, deve escludersi l'intervenuta prescrizione del credito;
h) l'avviso di addebito n. 598 2018 0000645119000 (n. 11, in ricorso) in data 09.07.2018 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
i) l'avviso di addebito n. 598 2018 0002306377000 (n. 12, in ricorso) in data 25.12.2018 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
l) l'avviso di addebito n. 598 2019 0000219423000 (n. 13, in ricorso) il 27.02.2019 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
8 m) avviso di addebito n. 598 2019 0000343353000 (n. 14, in ricorso) in data 11.05.2019 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
n) avviso di addebito n. 598 2019 0001531834000 (n. 15, in ricorso) in data 02.10.2019 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
o) avviso di addebito n. 598 2019 0002269867000 (n. 16, in ricorso) in data 05.12.2019 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni;
p) avviso di addebito n. 598 2019 0002462339000 (n. 17, in ricorso) in data 15.01.2020 di talché tra la data da ultimo indicata e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non intercorre un lasso temporale maggiore di cinque anni.
Tanto basta per rigettare in parte qua l'opposizione.
8.2. Non vi è prova, invece, della regolare notifica dell'avviso n. 598 2015 00086119100
(n. 7, in ricorso) e dell'avviso n. 598 2015 0001477625000 (n. 8, in ricorso), avendo l'ente impositore depositato esclusivamente il certificato di avvenuta consegna in formato .xml.; tuttavia, ciò non esime il Tribunale dal compito di entrare nel merito della pretesa creditoria e di accertare l'eventuale prescrizione delle somme in contestazione o, in alternativa, della persistenza della pretesa creditoria
Orbene, per quel che riguarda l'avviso di addebito 598 2015 00086119100, avente ad oggetto contributi Gestione commercianti per il periodo 1/2014-12/2014, è appena il caso di osservare che il termine prescrizionale si è perfezionato tra febbraio 2019 e gennaio
2020; tuttavia, le amministrazioni convenute hanno dimostrato di avere notificato in data
16.1.2019 l'intimazione di pagamento 298 2019 90002122 47/000 costituente valido atto interruttivo;
di talché il motivo va respinto.
Per ciò che attiene l'avviso di addebito n. 598 2015 0001477625000 riguardante
“inadempienza 3013 – modelli DM10 insoluti” per il mese di aprile 2015 non vi è prova, tuttavia, della trasmissione di un tempestivo atto interruttivo atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 298 2022900008883 è pervenuta in data 16.2.2022 ovvero oltre il termine quinquennale decorrente dal 22.5.2015.
8.3. Difetta poi la prova della notifica dell'avviso di addebito n. 598 2021
0000908389000 (n. 18, ricorso); ciò, come anticipato, non esime il Tribunale dal compito di entrare nel merito della pretesa creditoria e di accertare l'eventuale prescrizione delle somme in contestazione o, in alternativa, della persistenza della pretesa creditoria.
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Considerato che
l'oggetto dell'avviso di addebito de quo riguarda contributi IVS per il periodo 7-2019 e 9-2019, è appena il caso di osservare che il termine prescrizionale quinquennale, alla data di notifica dell'avviso di intimazione opposto, non era ancora spirato.
8.4. La domanda attorea, invece, va accolta con riferimento all'avviso di addebito n.
59820120001153800000 (n. 3, ricorso) atteso che, benché dimostrata l'avvenuta notifica dello stesso con raccomandata n. 65006975297-7 in data 1.10.2012, il primo atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. 2982017900929302800, è giunto a conoscenza del ricorrente oltre il quinquennio, ovvero in data 15.11.2017.
9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
L'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione e la complessità degli accertamenti giustificano la compensazione delle spese di lite per metà nei rapporti tra il ricorrente, da una parte, e l' e l' dall'altra. La restante frazione Controparte_7 CP_4 viene posta a carico del ricorrente, soccombente nel merito, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento ai rapporti tra il ricorrente e l' e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da parte ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti incorporati nell'avviso di addebito n.
59820120001153800000 (n. 3, ricorso) e n. 59820150001477625000 (n. 8, in ricorso),
c) rigetta, per il resto, l'opposizione;
d) condanna il ricorrente a rifondere all' e all' CP_4 Controparte_6 metà delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in complessivi € 3.057,00 oltre IVA, Cpa e accessori come per legge;
e) condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 341,00 CP_3 oltre IVA, Cpa e accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 28/11/2025
IL GIUDICE
RA IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RA IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
10 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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