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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 424/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Capaccio Paestum (SA), all
[...]
. 19, presso lo studio dell'avv. Chiara Memoli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliata in Capaccio Paestum (SA), al
[...]
n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 4 ul
[...] separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Albanella (SA) in data 28 agosto 2002 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, Per_1
(30.06.2003) e (05.07.2004). Per_2
Con sentenza n 025 pubblicata in data 10.04.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 2 dicembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 313/2025 pubblicata in data 10.04.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la casa coniugale in SP alla via Giovanni A. Quaglia n. 1, viene assegnata al signor , che continuerà ad abitarvi con le figlie maggiorenni Parte_1
unitamente ai mobili ed altro non prelevato dalla Per_1 Persona_3
Controparte_1
-la si trasferirà la propria residenza in SP alla Controparte_1 via San Iori e della signora;
Persona_4
-i ricorrenti si dichiarano autosufficienti econ
-il mantenimento delle figlie maggiorenni, non del tutto autosufficienti, sarà a esclusivo carico del signor così come per le spese Parte_1 straordinarie;
-i coniugi dichiarano di aver definito tutti i propri rapporti economici, non vantando null'altro, reciprocamente, per quanto speso e realizzato nel corso della vita matrimoniale;
dunque, senza poter essere vantata in futuro alcuna rivendicazione patrimoniale da parte di nessuno dei due, dando atto che il signor Parte_1
ha già versato alla moglie, per quanto sopra detto, la compl
[...]
0.000,00 con assegni circolari;
-i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 agosto 2002 nel Comune di Albanella (SA) tra , nato a Parte_1
SP (SA) il 05.07.1973, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata in [...] il [...] CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Alb Atto n.8, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 424/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Capaccio Paestum (SA), all
[...]
. 19, presso lo studio dell'avv. Chiara Memoli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliata in Capaccio Paestum (SA), al
[...]
n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 4 ul
[...] separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Albanella (SA) in data 28 agosto 2002 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, Per_1
(30.06.2003) e (05.07.2004). Per_2
Con sentenza n 025 pubblicata in data 10.04.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 2 dicembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 313/2025 pubblicata in data 10.04.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la casa coniugale in SP alla via Giovanni A. Quaglia n. 1, viene assegnata al signor , che continuerà ad abitarvi con le figlie maggiorenni Parte_1
unitamente ai mobili ed altro non prelevato dalla Per_1 Persona_3
Controparte_1
-la si trasferirà la propria residenza in SP alla Controparte_1 via San Iori e della signora;
Persona_4
-i ricorrenti si dichiarano autosufficienti econ
-il mantenimento delle figlie maggiorenni, non del tutto autosufficienti, sarà a esclusivo carico del signor così come per le spese Parte_1 straordinarie;
-i coniugi dichiarano di aver definito tutti i propri rapporti economici, non vantando null'altro, reciprocamente, per quanto speso e realizzato nel corso della vita matrimoniale;
dunque, senza poter essere vantata in futuro alcuna rivendicazione patrimoniale da parte di nessuno dei due, dando atto che il signor Parte_1
ha già versato alla moglie, per quanto sopra detto, la compl
[...]
0.000,00 con assegni circolari;
-i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 agosto 2002 nel Comune di Albanella (SA) tra , nato a Parte_1
SP (SA) il 05.07.1973, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata in [...] il [...] CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Alb Atto n.8, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi