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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 235/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, TO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di TO - P.zza Della Resistenza 88900 TO KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 2.4.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249005534977000, notificata da ADER il 5.3.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo e aventi ad oggetto tributi locali e diritti annuali della camera di commercio, chiedendo la declaratoria di nullità/annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte.
Lamentava, in particolare, 1) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
2) l'omessa allegazione e notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 6.2.2026 si costituiva in giudizio il Comune di TO chiedendo il rigetto del ricorso.
La CCIAA, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento non oggetto di contestazione alcuna.
È quindi priva di pregio anche la doglianza sulla mancata allegazione delle cartelle poiché essendo state queste notificate non occorreva allegarle all'intimazione impugnata.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sulla eccepita prescrizione dei tributi.
Ed invero, precisato che l'opposizione all'intimazione è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n.
13320120011621249000, n. 13320140003401833000, n. 13320140008217617000, n. 13320140020096141000,
n. 13320150002114166000 n. 13320150003915235000, n. 13320150016919261000, n. 13320160001127541000,
n. 13320160002473314000, n. 13320160011841646000, n. 13320180000482264000, n. 13320190001390819000,
n. 13320190007600686000, n. 13320190010685660000, n. 13320200003612989000, n. 13320200010952818000,
n. 13320220001757609000, n. 13320230007621642000, si osserva che ADER ha provato di aver notificato al ricorrente, rispettivamente, in data 24.5.2022, 25.8.2022, 20.10.2022 e 16.9.2023, le intimazioni di pagamento n. 13320219000343414000, n. 13320219001344574000, n. 13320229000678492000 e n.
13320239002286769000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 5.3.2024) non è decorso il termine quinquennale.
I crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 13320190010685660000, 13320200003612989000,
13320200010952818000, 13320220001757609000, 13320230007621642000 - che non sono interessate dalle intimazioni di pagamento adesso menzionate - non sono poi prescritti poichè dalla notifica di dette cartelle e sino a quella dell'intimazione qui impugnata non è ugualmente decorso il quinquennio.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, in favore, rispettivamente, di ADER e
Comune di TO;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con CCIAA.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 235/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, TO E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di TO - P.zza Della Resistenza 88900 TO KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 CAMERA COMMERCI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005534977000 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 2.4.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249005534977000, notificata da ADER il 5.3.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo e aventi ad oggetto tributi locali e diritti annuali della camera di commercio, chiedendo la declaratoria di nullità/annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte.
Lamentava, in particolare, 1) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
2) l'omessa allegazione e notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale.
Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 6.2.2026 si costituiva in giudizio il Comune di TO chiedendo il rigetto del ricorso.
La CCIAA, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento non oggetto di contestazione alcuna.
È quindi priva di pregio anche la doglianza sulla mancata allegazione delle cartelle poiché essendo state queste notificate non occorreva allegarle all'intimazione impugnata.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sulla eccepita prescrizione dei tributi.
Ed invero, precisato che l'opposizione all'intimazione è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n.
13320120011621249000, n. 13320140003401833000, n. 13320140008217617000, n. 13320140020096141000,
n. 13320150002114166000 n. 13320150003915235000, n. 13320150016919261000, n. 13320160001127541000,
n. 13320160002473314000, n. 13320160011841646000, n. 13320180000482264000, n. 13320190001390819000,
n. 13320190007600686000, n. 13320190010685660000, n. 13320200003612989000, n. 13320200010952818000,
n. 13320220001757609000, n. 13320230007621642000, si osserva che ADER ha provato di aver notificato al ricorrente, rispettivamente, in data 24.5.2022, 25.8.2022, 20.10.2022 e 16.9.2023, le intimazioni di pagamento n. 13320219000343414000, n. 13320219001344574000, n. 13320229000678492000 e n.
13320239002286769000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 5.3.2024) non è decorso il termine quinquennale.
I crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 13320190010685660000, 13320200003612989000,
13320200010952818000, 13320220001757609000, 13320230007621642000 - che non sono interessate dalle intimazioni di pagamento adesso menzionate - non sono poi prescritti poichè dalla notifica di dette cartelle e sino a quella dell'intimazione qui impugnata non è ugualmente decorso il quinquennio.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, in favore, rispettivamente, di ADER e
Comune di TO;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con CCIAA.