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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5132/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5132/2022
A trattazione cartolare
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 17.00 il GI, esaminati gli atti di causa, viste le note di trattazione cartolare, esaminate le memorie depositate nel termine concesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2022 promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Longarini ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio opponenti contro con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta e contro con il patrocinio Controparte_2
dell'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta
Oggetto: Opposizione avverso cartella di pagamento
Conclusioni per gli opponenti: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, previa dichiarazione di sospensione della efficacia esecutiva della cartella oggetto della presente opposizione, dichiarare la nullità della cartella stessa nonché la sua illegittimità e la inammissibilità della conseguente procedura esattoriale. Nel merito, si chiede che venga dichiarata la inesistenza di qualsiasi rapporto tra gli opponenti e . de e/o continenza con il giudizio di cui al NRG 470/2021 CP_2 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, voglia revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta e comunque non nella misura richiesta da controparte,
pagina 2 di 4 ritenendo fondati i motivi di opposizione, preliminari e di merito, esposti in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di rito”
Conclusioni per “l' , conclude chiedendo che il Tribunale di Perugia, disattesa CP_3 Controparte_1 ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: Previo rigetto dell'istanza di sospensione per la mancanza dei presupposti di legge e per tutte le motivazioni descritte in premessa;
In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art 617 c.p.c. per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa nei confronti di attesa l'evidente carenza di legittimazione passiva sul CP_3 merito della questione;
B) Condannare l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Conclusioni per : “Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, NEL MERITO: respingere l'opposizione e CP_2 tutte le domande proposte dagli opponenti, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, accertando e dichiarando, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che il vanta Controparte_4 nei confronti degli stessi opponenti un credito assistito da privilegio generale pari a complessivi € 8.812,33, oltre agli interessi maturati e maturandi, in forza delle ragioni spiegate in narrativa, con conferma della validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta per la somma di € 9.082,58, con vittoria di spese e compensi professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in “opposizione a decreto ingiuntivo” i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
impugnavano la cartella di pagamento n. 080 2021 000058273 56 001 notificata in data
[...]
13.9.2022, per il recupero coattivo della complessiva somma di € 9.082,58 a titolo di agevolazioni l.
662/1996 erogate da e ciò in forza del ruolo 2121/003154 reso esecutivo in data CP_2
12.7.2021.
Deducevano gli opponenti che: - non hanno mai intrattenuto rapporti obbligatori con
; - la cifra riportata nella cartella è frutto di un conteggio indecifrabile in quanto avulso da CP_2
un qualsiasi concreto riferimento contrattuale;
- la cartella impugnata risulta affetta, richiamando lo
Statuto dei diritti del Contribuente, da difetto di motivazione.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_4
contestando la interposta opposizione eccependo in via preliminare la
[...] inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, la infondatezza della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa, di natura documentale, era rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive e note spese. pagina 3 di 4 L'eccezione sollevata in via preliminare dalle difese dei convenuti è fondata, assorbente di ogni altra questione e va accolta.
Si osserva che l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale in particolare può essere qualificata come opposizione all'esecuzione nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto;
laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617
c.p.c.
Sono ascrivibili in tale seconda categoria, escluso che nella fattispecie possa qualificarsi l'opposizione come opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di opposizione attinenti la supposta illegittimità della pretesa per mancanza di motivazione di all'atto di opposizione, palesandosi quindi tardivi in quanto l'opposizione non è stata proposta nei 20 giorni dalla notifica della cartella (nel caso di specie la notifica dell'opposizione è avvenuta oltre tale termine) sicché è chiaramente tardiva.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ai vizi propri della cartella ed in particolare per il difetto di motivazione della medesima, quindi, per i c.d. “vizi di procedura”, come nella fattispecie, deve essere presentata entro il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica.
L'inosservanza del termine perentorio ex art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi, comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione perché tardiva. Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di da CP_3
distrarsi in favore dell'Avv. Camillò, antistatario, e di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 13 marzo 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5132/2022
A trattazione cartolare
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 17.00 il GI, esaminati gli atti di causa, viste le note di trattazione cartolare, esaminate le memorie depositate nel termine concesso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2022 promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Longarini ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio opponenti contro con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta e contro con il patrocinio Controparte_2
dell'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta
Oggetto: Opposizione avverso cartella di pagamento
Conclusioni per gli opponenti: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, previa dichiarazione di sospensione della efficacia esecutiva della cartella oggetto della presente opposizione, dichiarare la nullità della cartella stessa nonché la sua illegittimità e la inammissibilità della conseguente procedura esattoriale. Nel merito, si chiede che venga dichiarata la inesistenza di qualsiasi rapporto tra gli opponenti e . de e/o continenza con il giudizio di cui al NRG 470/2021 CP_2 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, voglia revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta e comunque non nella misura richiesta da controparte,
pagina 2 di 4 ritenendo fondati i motivi di opposizione, preliminari e di merito, esposti in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di rito”
Conclusioni per “l' , conclude chiedendo che il Tribunale di Perugia, disattesa CP_3 Controparte_1 ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: Previo rigetto dell'istanza di sospensione per la mancanza dei presupposti di legge e per tutte le motivazioni descritte in premessa;
In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art 617 c.p.c. per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa nei confronti di attesa l'evidente carenza di legittimazione passiva sul CP_3 merito della questione;
B) Condannare l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Conclusioni per : “Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, NEL MERITO: respingere l'opposizione e CP_2 tutte le domande proposte dagli opponenti, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, accertando e dichiarando, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che il vanta Controparte_4 nei confronti degli stessi opponenti un credito assistito da privilegio generale pari a complessivi € 8.812,33, oltre agli interessi maturati e maturandi, in forza delle ragioni spiegate in narrativa, con conferma della validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta per la somma di € 9.082,58, con vittoria di spese e compensi professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in “opposizione a decreto ingiuntivo” i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
impugnavano la cartella di pagamento n. 080 2021 000058273 56 001 notificata in data
[...]
13.9.2022, per il recupero coattivo della complessiva somma di € 9.082,58 a titolo di agevolazioni l.
662/1996 erogate da e ciò in forza del ruolo 2121/003154 reso esecutivo in data CP_2
12.7.2021.
Deducevano gli opponenti che: - non hanno mai intrattenuto rapporti obbligatori con
; - la cifra riportata nella cartella è frutto di un conteggio indecifrabile in quanto avulso da CP_2
un qualsiasi concreto riferimento contrattuale;
- la cartella impugnata risulta affetta, richiamando lo
Statuto dei diritti del Contribuente, da difetto di motivazione.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_4
contestando la interposta opposizione eccependo in via preliminare la
[...] inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, la infondatezza della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa, di natura documentale, era rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive e note spese. pagina 3 di 4 L'eccezione sollevata in via preliminare dalle difese dei convenuti è fondata, assorbente di ogni altra questione e va accolta.
Si osserva che l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale in particolare può essere qualificata come opposizione all'esecuzione nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto;
laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617
c.p.c.
Sono ascrivibili in tale seconda categoria, escluso che nella fattispecie possa qualificarsi l'opposizione come opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di opposizione attinenti la supposta illegittimità della pretesa per mancanza di motivazione di all'atto di opposizione, palesandosi quindi tardivi in quanto l'opposizione non è stata proposta nei 20 giorni dalla notifica della cartella (nel caso di specie la notifica dell'opposizione è avvenuta oltre tale termine) sicché è chiaramente tardiva.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ai vizi propri della cartella ed in particolare per il difetto di motivazione della medesima, quindi, per i c.d. “vizi di procedura”, come nella fattispecie, deve essere presentata entro il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica.
L'inosservanza del termine perentorio ex art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi, comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione perché tardiva. Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di da CP_3
distrarsi in favore dell'Avv. Camillò, antistatario, e di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 13 marzo 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
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