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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3598/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3598/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], interno 1 professione: addetta alle vendite reddito: euro 16.454,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], interno 1 professione: chef reddito: euro 30.783,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Daniela Spedo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Giacciano con (RO) il 29.9.2018 CP_1
(anno 2018, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9.8.2017 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla in ordine al reciproco mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
3) la casa coniugale sita a BA OL (RO) in Via Degli Estensi n. 16 - Interno: 1, resterà nella disponibilità della signora e vi risiederà con il Parte_1 figlio;
Persona_2
4) il pagamento delle rate mensili del mutuo, rimane a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno;
5) il signor ha trasferito la propria residenza in BA OL (RO) Via Parte_2
San Rocco n. 80 - Interno: 1 presso un appartamento preso in locazione, con un canone mensile di Euro 500,00;
6) i ricorrenti concordano per l'affido condiviso con collocazione e residenza prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni, dall'uscita da scuola del venerdì e fino alla domenica sera, due o più giorni durante la settimana in accordo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi del minore, otto giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, da concordarsi entro la fine di maggio;
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il signor verserà alla Pt_2 moglie, signora, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Parte_1 euro 350,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito elencate. Precisazione delle spese: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) buoni pasto della mensa scolastica e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) SPESE STRAORDINARIE DA DOCUMENTARE E SUBORDINATE AL CONSENSO suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative fuori sede, iscrizioni e rette di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2 - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON E' PREVISTO IL CONSENSO: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; 8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Per_1
9) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Spese legali interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
3 d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3598/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Giacciano con Parte_2
(RO) il 29.9.2018, e li autorizza a vivere separati;
CP_1
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giacciano con EL (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3598/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], interno 1 professione: addetta alle vendite reddito: euro 16.454,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], interno 1 professione: chef reddito: euro 30.783,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Daniela Spedo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Giacciano con (RO) il 29.9.2018 CP_1
(anno 2018, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9.8.2017 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla in ordine al reciproco mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
3) la casa coniugale sita a BA OL (RO) in Via Degli Estensi n. 16 - Interno: 1, resterà nella disponibilità della signora e vi risiederà con il Parte_1 figlio;
Persona_2
4) il pagamento delle rate mensili del mutuo, rimane a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno;
5) il signor ha trasferito la propria residenza in BA OL (RO) Via Parte_2
San Rocco n. 80 - Interno: 1 presso un appartamento preso in locazione, con un canone mensile di Euro 500,00;
6) i ricorrenti concordano per l'affido condiviso con collocazione e residenza prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni, dall'uscita da scuola del venerdì e fino alla domenica sera, due o più giorni durante la settimana in accordo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi del minore, otto giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, da concordarsi entro la fine di maggio;
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il signor verserà alla Pt_2 moglie, signora, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Parte_1 euro 350,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito elencate. Precisazione delle spese: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) buoni pasto della mensa scolastica e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) SPESE STRAORDINARIE DA DOCUMENTARE E SUBORDINATE AL CONSENSO suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative fuori sede, iscrizioni e rette di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2 - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON E' PREVISTO IL CONSENSO: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; 8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Per_1
9) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Spese legali interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
3 d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3598/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Giacciano con Parte_2
(RO) il 29.9.2018, e li autorizza a vivere separati;
CP_1
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giacciano con EL (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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